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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7910 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 7028 dell'anno 2025 , vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Antimo Buonamano (C.F.
), domiciliata presso il suo studio in Cellole (CE) Piazza C.F._2
Raffaello n. 19.
Ricorrente In Riassunzione
E
• , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, Viale Trastevere 76, 00153 – Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma;
• , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma;
• , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma;
Resistenti contumaci
e nei confronti di
• TUTTI I CONTROINTERESSATI docenti inseriti nell'elenco GPS Seconda Fascia prov. di ROMA per classe di concorso: A018 - FILOSOFIA
1 E SCIENZE UMANE - DS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO
OGGETTO: Ricorso in riassunzione per accertamento diritto incarico supplenza fino al 30 giugno e condanna al risarcimento dei danni
Motivi in fato e diritto
1. docente in possesso dei requisiti per l'inserimento nelle Parte_1
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), seconda fascia, per le classi di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane) e DS (Sostegno Scuola Secondaria II Grado), ha col ricorso in riassunzione per cui è giudizio, ha premesso di aver già proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale in data 17.03.2023, iscritto al N. 9343/2023 R.G, col quale aveva lamentato di aver subito un'illegittima pretermissione nella procedura di conferimento degli incarichi di supplenza annuale per l'anno scolastico 2022/2023, nonostante la sua posizione superiore in graduatoria (n. 586 con 55.5 punti per la classe DS) rispetto a docenti con punteggio inferiore assegnati a scuole da lei indicate come preferenza nella domanda del 14.08.2022 e che la pretermissione era derivata da errori commessi dal e dal CP_1 mancato rispetto del principio del merito, contenuto nell' art. 97 Cost.
2. In particolare a fondamento del primo ricorso, la ricorrente aveva dedotto : o La giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di controversia relativa a singoli atti di conferimento degli incarichi, rientranti nella capacità e nei poteri del datore di lavoro. o La competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto il precedente rapporto di lavoro si era svolto presso un istituto scolastico sito in Roma. o La violazione dell'art. 97 della Costituzione (principio di imparzialità e buon andamento della P.A.) e dell'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022, per il mancato rispetto dell'ordine di graduatoria nell'attribuzione degli incarichi di supplenza per l'anno 2022/2023, evidenziandosi che la ricorrente aveva "rinunciato alla sede" non avendola espressa, ma non aveva "rinunciato all'incarico" per supplenze fino al 30 giugno 2023
2 o La violazione del principio di scorrimento della graduatoria, ritenuto principio generale inderogabile anche in assenza di specifica previsione nel bando. o L'illegittimità dell'utilizzo dell'algoritmo nel procedimento amministrativo per assenza dei requisiti di conoscibilità, imputabilità e sindacabilità, e per la violazione dei principi di trasparenza (anche rafforzata ex GDPR), non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione.
o Il diritto al riconoscimento del punteggio che le sarebbe spettato per l'incarico fino al termine delle attività didattiche (12 punti per l'a.s. 2022/2023). o Il diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni non percepite a causa della mancata stipula del contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023, quantificato in € 9.104,04 per il periodo dal 03.10.2022 al 30.06.2023.
3. Il ricorso includeva un'istanza ex art. 151 c.p.c. per la notificazione ai controinteressati tramite pubblicazione integrale sul sito del MIUR, data l'impossibilità e l'onerosità della notifica individuale.
4. In data 18.06.2024, questo Tribunale, pronunciava sentenza N. 7173/2024, con la quale accoglieva il ricorso di parte . Parte_1
5. Avverso tale sentenza, il proponeva Controparte_1 appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma in data 19.07.2024, iscritto al N. 2017/2024 R.G.
6. In data 09.01.2025, la Corte d'Appello di Roma depositava la sentenza N. 46/2025, con la quale veniva dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e rimesse le parti dinanzi al primo giudice per detto adempimento, con termine di legge per la riassunzione.
7. La ricorrente in ottemperanza alla pronuncia della Corte d'Appello di Roma in data 26 gennaio 2025 ha quindi proposto il presente ricorso in riassunzione, richiamando integralmente le argomentazioni e le richieste già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
8. Integrato il contraddittorio secondo le modalità richieste da parte ricorrente, nessuno si costituiva per i
contro
-interessati, così come nessuno si costituiva per il , con la conseguenza che occorre dare atto della loro contumacia. CP_1
3 9. Disposta trattazione scritta e depositate note scritte da parte ricorrente, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
10. Al fine di decidere la presente controversia, si osserva che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7173/2024 del 18 giugno 2024, ha accertato che la ricorrente aveva diritto a un incarico fino al 30 giugno per l'anno scolastico 2022/2023, attingendo dalle GPS di seconda fascia per la classe DS e che il è CP_1 tenuto a risarcire il danno subito dalla ricorrente, pari alle retribuzioni non percepite dal 3 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, detratto quanto dalla stessa già percepito per gli incarichi di supplenze brevi svolte, tramite le graduatorie d'istituto (tra il 3 marzo 2023 ed l'8 giugno 2023), oltre accessori, in ragione dell' incarico assegnato, presso il Liceo Artistico "Enzo Rossi", prima preferenza della alla collega ( ), titolare di un Pt_1 Persona_1 punteggio inferiore (56 punti e posizione 483) rispetto alla stessa ricorrente (61,50 punti e posizione 418).
11. Non essendo stato fornito dal anche nel presente giudizio valido CP_1 motivo valido per la scelta effettuata, la domanda merita di essere accolta.
12. Occorre, invero, dare atto del più recente indirizzo giurisprudenziale formatosi in fattispecie analoghe presso questo Tribunale e presso la Corte di Appello di Roma che, con la sentenza - Reg. gen. Sez. Lav. N. 406/2024 - ha accolto analogo ricorso e riformato la sentenza di prime cure;
sempre in senso favorevole alla prospettazione offerta dalla ricorrente anche col presente ricorso, si sono espresse le Corti di Appello di Milano e Bologna.
13. In assenza di argomenti nuovi o diversi offerti da parte resistente, reputa pertanto la scrivente che alla luce degli elementi di fatto allegati in ricorso, l'operato del Ministero convenuto non è stato conforme al criterio del merito previsto dalla stessa O.M. n. 122/2022 e costituisce fonte di responsabilità risarcitoria, essendo parametrabile il pregiudizio economico subito dalla ricorrente, in relazione a quanto la lavoratrice avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunta (v. Cass.14/5/2020, n. 11737), con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno 2023.
14. Il danno patrimoniale subito dalla ricorrente può dunque essere liquidato assumendo come parametro di riferimento l'ammontare delle retribuzioni perdute ove concluso contratto fino al 30 giugno 2023, detratto quanto già percepito dalla ricorrente stessa per effetto delle supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2022/2023. Il conteggio allegato da parte ricorrente a pag. 20 del ricorso in
4 riassunzione, merita altresì di essere condiviso e posto a fondamento della decisione, perché allegato come elaborato sulla base della retribuzione prevista dalle tabelle del CCNL applicato ( doc. 12 e 13 fascicolo di parte), detratto l'importo già percepito per i giorni di lavoro svolti dalla ricorrente per le supplenze brevi e conduce a determinare in € 9.104,04 (novemilacentoquattro/04) la somma dovuta alla ricorrente, oltre accessori. 12. Con riferimento alla domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, si osserva invece che la ricorrente ha effettivamente prestato servizio per più di 180 giorni e pertanto ha già conseguito il punteggio di
12 punti, senza necessità di attribuire altri punteggi.
13. Entro i limiti sopra evidenziati le domande meritano di essere accolte ed alla soccombenza della parte resistente segue sua condanna alle spese di lite con liquidazione e distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, come in dispositivo, in applicazione del DM 147/22, del valore della controversia ( fino a 26.000), dell'attività processuale svolta priva di istruttoria orale e con riduzione del 50% , considerata la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso in riassunzione, depositato il 26 febbraio 2025 ogni altra istanza disattesa, così provvede :
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente Parte_1 all'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023 per l'anno scolastico 2022/2023 da graduatorie GPS di seconda fascia, classe di concorso DS;
2. Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_1 della somma di € 9.104,04 al lordo (novemilacentoquattro/04), oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo;
3. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente che liquida in euro 2.108,00 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione all'Avv. to Antimo Buonamano, dichiaratosi antistatario. Si comunichi Roma, 4 luglio 2025
5 IL Giudice Dott.ssa G. Palmieri
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria
Gatta)
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