TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, cui è stata riunita la causa n. 1037/2024 vertente
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, Sig. con sede in Grosseto, Via Topazio n. 25, rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Fabio Germani ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in
Roma, Via Matera n. 23/A, come da procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
Grosseto, Via Capo d'Istria, n. 21, rappresentato, difeso e domiciliato dall' avv. LA PP con studio in Grosseto, Viale Ombrone n. 7
OPPOSTO
E PI LA, (C.F. , difensore di sé stessa, elettivamente domiciliata in C.F._2
Grosseto, Viale Ombrone n. 7
OPPOSTA
OGGETTO: opposizioni a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente giudizio 1024/24: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
– IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo atto di precetto;
- IN SUBORDINE: Qualora il Giudice dovesse ritenere i dedotti vizi, mere irregolarità:
- disporre, per i motivi sopra dedotti, anche inaudita altera parte, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 354/2024 (R.G. 908/2024), concesso dal
Tribunale Ordinario di Grosseto in data 22/10/2024;
– nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto dall'odierna opponente al Sig. per le causali di cui al Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- inoltre, per le ragioni di cui sopra, in accoglimento della domanda riconvenzionale:
a) accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. CP_1
b) accertare e dichiarare che il sig. è tenuto al risarcimento dei danni arrecati CP_1
alla nella misura di € 5.298,27 (17,5% di € 30.275,83) per i costi necessari Parte_1
alla riparazione, € 2.316,00, per i costi di trasporto e deposito (doc. 8, doc. 11, doc. 14), € 3.967,00 per i costi carburante in eccesso (doc. 19 cit), € 9.870,00 per le rate di leasing (doc.
20 cit.), e, così, complessivamente € 21.451,27, ovvero nella misura maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
c) operare la compensazione del credito del sig. con il credito dell' CP_1 Parte_1
[...]
d) condannare il Sig. al pagamento dell'importo di € 19.149,68, o dell'importo CP_1
maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, quale residuo credito dell' Parte_1
[...]
– disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.”.
Opponente giudizio n.1037/24: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
- disporre, per i motivi sopra dedotti, anche inaudita altera parte, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 354/2024 (R.G. 908/2024), concesso dal
Tribunale Ordinario di Grosseto in data 22/10/2024;
- disporre la riunione della presente procedura con quella recante R.G. 1024/24;
– nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nulla è dovuto dall'odierna opponente all'Avv. LA PP, per le causali di cui al Parte_1
decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
a) accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. CP_1
b) accertare e dichiarare che il sig. è tenuto al risarcimento dei danni arrecati CP_1
alla nella misura di € 5.298,27 (17,5% di € 30.275,83) per i costi necessari Parte_1 alla riparazione, € 2.316,00, per i costi di trasporto e deposito (doc. 8, doc. 11, doc. 14), €
3.967,00 per i costi carburante in eccesso (doc. 19 cit), € 9.870,00 per le rate di leasing (doc.
20 cit.), e, così, complessivamente € 21.451,27, ovvero nella misura maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
c) operare la compensazione del credito del sig. con il credito dell' CP_1 Parte_1
e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto anche sulle spese di
[...]
giudizio.
disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.”
Opposto giudizio 1024/24: “Piaccia all' ecc.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda ex adverso avanzata in via principale, dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del D.I. n. 353/2024 oggetto di opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del D.I. medesimo ex art. 644 c.p.c. e la conseguente nullità dell'atto di precetto successivamente notificato. In subordine, laddove ritenesse invece di affermare la validità della notifica del D.I. opposto, rigettare in ogni caso la spiegata domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa. Il tutto con compensazione delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso innanzi a questo Tribunale del lavoro in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità/inesistenza del decreto ingiuntivo n. 353/2024 emesso in data 22.10.2024 e dell'atto di precetto successivamente notificato il giorno 12.11.2024, rilevando di aver ricevuto in data
23.10.2023 comunicazione a mezzo PEC ove invero difettava la relata di notifica e l'attestazione di conformità. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale avverso il dipendente per i danni arrecati a un mezzo di servizio con i relativi costi di CP_1
riparazione, trasporto, deposito, costi di carburante e delle rate di leasing corrisposte nel periodo di fermo del mezzo incidentato utilizzato dal detto dipendente.
2. Si costituiva il lavoratore riconoscendo la sussistenza dei dedotti vizi della procedura d'ingiunzione e si associava alla richiesta di declaratoria di nullità/inesistenza della notifica del D.I. 353/2024; contestava invece nel merito la domanda riconvenzionale deducendo che non si era opposto alla sanzione disciplinare e si era riconosciuto debitore della somma die euro 6.768 (pari al 17,5% del danno procurato al mezzo ai sensi dell'art. 56 CCNL) solo in ragione del fatto che, non comprendendo l'italiano, non si era reso conto d'aver autorizzato il datore di lavoro a trattenere in parziale compensazione il TFR
maturato.
3. Con separato atto la stessa società proponeva altresì opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2024 - emesso in data 22 ottobre 2024 – in favore dell'avv. LA PP
per il pagamento delle competenze professionali del procedimento monitorio, deducendo che alcun credito poteva ritenersi sussistente in favore del lavoratore.
4. In tale causa l'Avv. PP rimaneva contumace.
5. All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, il Tribunale disponeva la riunione delle predette cause.
Ritenutane la natura documentale, all'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta – la causa riunita è stata decisa con deposito nel sistema telematico.
***
6. L'opposizione è fondata.
Preliminarmente giova anzitutto rammentare che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di merito e legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario che involge una cognizione, non più sommaria, come nella fase monitoria, ma piena, che investe non soltanto la legittimità della procedura ingiuntiva, ma anche il merito della pretesa creditoria, nel corso della quale, pertanto, il creditore opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale, ben può provare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria (Cfr., ex multis, n. 1184 del 19/01/2007).
7. Deve essere accolta la domanda principale in merito al vizio della procedura, dal momento che tra gli atti notificati dalla parte istante non era presente né il ricorso monitorio né il decreto ingiuntivo: il successivo atto di precetto deve dichiararsi pertanto nullo in quanto non preceduto dalla notifica del titolo giudiziale in forma esecutiva.
8. In ordine alla domanda di accertamento negativo del credito del lavoratore per il Tfr in ragione della rivendicata compensazione con il credito della società verso il lavoratore e alla domanda d'accertamento dell'ulteriore credito di oggetto della domanda Parte_1
riconvenzionale, va premesso come notoriamente il lavoratore – il quale abbia avuto in consegna dal datore di lavoro, per l'espletamento della prestazione lavorativa, una cosa di proprietà dello stesso datore di lavoro - risponde del danneggiamento della cosa stessa a titolo di responsabilità contrattuale e, precisamente, a titolo di inadempimento dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione di lavoro.
Ai fini della affermazione della relativa responsabilità incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova che l'evento dannoso che ha pregiudicato la cosa consegnata sia da riconnettere a una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.) e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta.
9. è stato dipendente della dal 2 gennaio 2021 al 16 giugno CP_1 Parte_1
2023, data in cui il lavoratore rassegnava le proprie dimissioni volontarie. Egli svolgeva mansioni di autista di pullman, con la qualifica di operaio, livello 4°, del C.C.N.L. ANAV.
E' poi documentale che (i) in data 29 maggio 2023 l'autobus marca Mercedes Benz,
modello Sprinter, targato FZ146KX, di proprietà della e condotto dal Parte_1 CP_1
subiva un incidente stradale di cui l'autista è stato riconosciuto responsabile come da verbale della pattuglia della Polizia Stradale intervenuta (verbale n. UFF1036337 del
21/06/2023); (ii) l'autobus, non marciante, veniva recuperato da un carro soccorso e trasportato in un pubblico deposito, ove rimaneva fino al 15 giugno 2023 ; (iii) il mezzo subiva ingenti danni, tanto da imporre la segnalazione ex art. 80, 7 comma, C.d.S.; (iv) la società è stata costretta a noleggiare altro veicolo che eseguisse per suo conto il trasporto;
(v) la società irrogava al dipendente sanzione disciplinare del rimprovero scritto, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti, non ancora quantificabili;
(vi) il sottoscriveva una dichiarazione di riconoscimento del debito per il sinistro dallo CP_1
stesso causato nella misura prevista dal CCNL di comparto e autorizzava la Parte_1
a trattenere l'importo del TFR a copertura parziale del debito complessivo,
[...]
impegnandosi al pagamento della residua somma non oggetto di compensazione;
(vii) la società affrontava costi di riparazione per le parti meccaniche e di carrozzeria per un importo complessivo di € 28.507,15 (cfr. doc. 18); (viii) la società ha dovuto utilizzare, in occasione di 27 viaggi, per il servizio di linea Grosseto-Milano e ritorno, anziché il minibus incidentato un autobus, con maggiori costi di carburante per un totale di € 3.967, come indicato nel prospetto (doc. 19) e ha continuato a pagare le rate del leasing di acquisto del minibus dal giorno del sinistro al dicembre 2023, per un importo totale di € 9.870 senza poter ammortizzare detto costo, causa l'impossibilità di utilizzare il mezzo incidentato
(doc. 20).
Deduceva quindi che in totale i danni derivanti dalla condotta colposa del AK
ammontano a € 28.507,15 per i costi necessari alla riparazione (doc. 18 cit.), € 1.768,68 per il tachigrafo digitale (doc. 17), € 2.316,00 per i costi di trasporto e deposito (doc. 8, doc. 11,
doc. 14), € 3.967,00 per i costi carburante in eccesso (doc. 19 cit), € 9.870,00 per le rate di leasing (doc. 20 cit.), e così complessivamente € 46.428,83. Con la precisazione che il
C.C.N.L. di categoria fissa all'art. 56 la misura del contributo del conducente nel 17,5% dei costi di riparazione dei danni imputabili a sua responsabilità.
10. Non è contestato che il abbia causato un sinistro stradale per sua responsabilità e CP_1
che dallo stesso siano derivati dei danni al mezzo aziendale, come documentati dai costi di riparazione del mezzo. E' del resto documentale che il viaggiava sul minibus CP_1
superando il limite di velocità di 90 km/h (art. 142, co. 3 lett. i, Cds), occupando la terza corsia in violazione dell'art. 176, co. 9, del Cds per i mezzi di lunghezza superiore ai 7
metri e non mantenendo la corretta distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva (art. 149 Cds).
Quanto invece al profilo della presunta mancata comprensione degli eventi (non padroneggiando egli l'italiano, cosa che gli avrebbe impedito di avvedersi d'aver autorizzato il datore di lavoro a trattenere in parziale compensazione tutto il TFR
maturato), è emerso, dalla documentazione prodotta sia in allegato al ricorso che a seguito di autorizzazione dopo la prima udienza, che al lavoratore era stato puntualmente contestato l'illecito disciplinare e il danno cagionato;
che egli era ben a conoscenza dell'accordo raggiunto;
che era stato assistito da un difensore (cfr. corrispondenza in atti con l'Avv. Tomamsi del 17.1.2024); che aveva partecipato a un incontro in sede protetta per la composizione della lite (cfr. tentativo di conciliazione avanti l'Ispettorato del Lavoro
del 10/11/2023) e che la vicenda era stata portata a conoscenza anche dell'organizzazione sindacale (che aveva sollecitato per conto del il pagamento del Tfr in data CP_1
29/11/2023).
Il lavoratore ha sottoscritto in data 22.6.2023 atto di riconoscimento di debito di euro
6768,30 pari al 17,5% rispetto al costo preventivato del sinistro (euro 38.676) in forza della previsione dell'art. 56 del CCNL di categoria.
Va detto tuttavia che i costi effettivi di riparazione sono stati contenuti nella misura più
ridotta di euro 30.275,83 (cfr. doc. 17 e 18), per cui la quota parte contrattualmente prevista a carico del lavoratore è di euro 5.298,27.
11. La limitazione percentuale sui costi di riparazione non implica l'esclusione di responsabilità per i danni patrimoniali di diversa natura imputabili al conducente.
Nello specifico, parte opponente ha altresì comprovato d'aver sostenuto costi per il trasporto e deposito del mezzo incidentato pari a euro € 2.316 (doc. 8, doc. 11, doc. 14) e ha dettagliato (in assenza di specifica contestazione) maggiori costi per carburante tra il mezzo utilizzato in sostituzione (autobus) e il minibus incidentato durante il periodo necessario alla riparazione per € 3.967 (doc. 19 cit).
Si ritiene invece di non valorizzare – come dedotta - la somma di euro € 9.870 per le rate del leasing di acquisto del minibus dal giorno del sinistro al dicembre 2023 (6 rate ciascuna di € 1645,00) dal momento tale valore corrisponde al costo per il trasferimento della proprietà del bene, che si realizza al momento del pagamento della rata finale, e parte opponente non ha dedotto il mancato riscatto del bene.
Parte ricorrente avrebbe potuto dedurre e comprovare il danno consistente nel mancato guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare il minibus (lucro cessante) e il danno derivante dall'aver dovuto approntare un altro mezzo durante il periodo in esame con i maggiori costi connessi (voce di danno emergente che ha azionato unicamente in relazione al costo del carburante).
Il totale del danno di cui il lavoratore deve essere chiamato a rispondere è quindi pari a euro 11.581,27 (5.298,27+2.316+ 3.967).
Su tale voce va operata la compensazione con il credito del lavoratore, agito in monitorio,
per euro 2.301,59.
Residua quindi un credito in favore dell'opponente pari alla differenza ovvero a euro
9.279,68 (11.581,27-2.301,59), con conseguente condanna del lavoratore opposto al suo pagamento in favore della società opponente.
12. Va richiamato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (così, ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
Per le suesposte ragioni, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e le spese di lite -
tenuto conto della soccombenza virtuale in ordine ai motivi di opposizione già sussistenti alla data di emissione del decreto – devono porsi interamente a carico del lavoratore opposto per entrambe le fasi, con liquidazione ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 riguardo alle cause di valore ricompreso nel terzo scaglione.
Esse possono essere integralmente compensate invece nei rapporti tra l'opponente e l'opposta LA PP.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
− revoca i decreti ingiuntivi opposti m. 353/2024 e 354/2024 e dichiara la nullità del relativo atto di precetto notificato alla società opponente in data 11 dicembre 2024;
− compensa il credito del lavoratore con il maggior controcredito della CP_1
società opponente;
− condanna AK al pagamento in favore di della residua CP_1 Parte_1
parte del credito risarcitorio di quest'ultima, pari a euro 9.279,68 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
− condanna alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di CP_1
lite liquidate per le due fasi in complessivi euro € 3.000 per compensi professionali,
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
− compensa tra le parti le spese relative alla causa tra l'opponente e l'opposta PP
LA.
Grosseto, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso