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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
61784 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
7^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall' Avv. Salvatore Patti (C.F. C.F._2
pec: ), C.F._3 Email_1 dall'Avv. Maurizio Morganti (C.F. pec: C.F._4
) e dall'Avv. Laura Ada Patti Email_2
(C.F. ), C.F._5
ATTORI
CONTRO
C.F. e P. IVA con sede in Via RT P.IVA_1
Nino Bixio, 4 – 23900 Lecco (pec: , in Email_3 persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa
- fax 06.56561640) e Stefano Santori (C.F. Email_4
- PEC ) C.F._7 Email_5
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2 ed in persona del suo legale rappresentante, Controparte_3
entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Vincenzo Meli e Alessandro Limatola;
CONVENUTI
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gelli;
- in persona del Direttore Generale e legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, Ing. rappresentata e Controparte_6 difesa dagli Avv.ti Fabio Ravone e Walter Limongi
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_7
, rappresenatata e difesa dall'Avv. Marco Lupo e Controparte_8 dall'avv. Elisa Scaramella;
- in persona del Presidente del CDA e legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, IG. rappresentata e difesa Parte_3 dagli Avv. Sandro Cutone e Giuseppe Di Vito;
- in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa CP_10 dall'avv. Scafati Massimiliano;
in persona del rappresentante legale RT1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Scafati Massimiliano;
in persona del rappresentante legale pro TR tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Scafati, dall' Avv. Stefano D'Ercole e dall'avv. Russo Claudio;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati adivano il Tribunale di Roma presentando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che le immissioni di rumori e di polveri così come descritte in narrativa superano la soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. e che in ogni caso si tratta di immissioni illegittime;
- e per l'effetto ordinare ad e/o ad e/o a Controparte_2 Controparte_3 [...] la cessazione delle suddette immissioni ovvero disporre RT le misure necessarie per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime e, conseguentemente, ordinare ad e/o ad Controparte_2 [...]
e/o a di porre in essere le Controparte_3 RT misure individuate;
- accertare e dichiarare che tutte le responsabilità in merito a tali immissioni illegittime ricadono solidalmente in capo alle società convenute ex artt. 2043 e 2051 c.c.; - accertare e dichiarare che le suddette immissioni illegittime hanno provocato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale in capo agli Attori;
- per l'effetto condannare in via solidale le società convenute a risarcire i danni sia patrimoniali che non patrimoniali subiti dagli attori, quantificati in euro
509.404,33 o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta di giustizia, suddivisi come segue: A) in merito al risarcimento del danno di natura non patrimoniale - una somma non inferiore ad euro 150.000,00 in favore del Dott. a titolo di Parte_1 risarcimento del danno esistenziale e alla vita relazionale causato dalle illegittime immissioni di cui in narrativa, o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta di giustizia;
- una somma non inferiore ad euro 150.000,00 in favore della IG.ra a titolo di Parte_2 risarcimento del danno esistenziale e alla vita relazionale causato dalle illegittime immissioni di cui in narrativa, o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta di giustizia;
B) a titolo di risarcimento per il danno subito alla salute degli Attori, lo stesso deve essere quantificato in via equitativa ma, in ogni caso si ritiene non debba essere inferiore a - una somma di almeno euro 175.000,00 in favore del Dott. o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito Pt_1 riterrà dovuta di giustizia;
- una somma non inferiore ad euro 25.000,00 in favore della IG.ra , o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Pt_2
Giudice adito riterrà dovuta di giustizia;
C) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causato dal mancato utilizzo di parte del loro appartamento - una somma di almeno euro 1.250,00 al mese a partire dal mese di novembre 2020 sino alla definitiva interruzione delle illegittime immissioni descritte in narrativa, o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta di giustizia in favore del Dott.
[...]
della IG.ra ; - una somma di almeno euro 9.404,33 Pt_1 Parte_2 per far sostituire i doppi vetri delle finestre delle camere esposte con vetri tripli;
con condanna alla rifusione delle spese processuali, maggiorate di CPA ed IVA nonché spese generali nella misura del 15%.”
A sostegno della pretesa la parte attrice rilevava che, all'interno della propria abitazione, vi erano state immissioni intollerabili ex art. 844 c.c., cagionate dal cantiere relativo alla ristrutturazione della sede i Viale CP_2
Regina Margherita;
che i convenuti, nell'esecuzione dei lavori d'appalto, non avrebbero posto in essere le necessarie precauzioni volte a limitare le citate immissioni acustiche e polveri cagionando il superamento dei limiti di immissione di rumore, autorizzati con due diverse Determinazioni
Dirigenziali dal Comune di Roma.
Si costituiva rilevando l'infondatezza della RT pretesa attorea, istandone per la reiezione, contestualmente richiedendo di riunire il procedimento quello n. R.G. 61290/2022, di essere autorizzata a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., le compagnie assicurative nonché Controparte_4 TR CP_10
l'Impresa subappaltatrice nella sua qualità di Controparte_9 esecutore effettivo delle lavorazioni da cui si sono propagate le emissioni acustiche e di polveri dedotti dagli attori.
La convenuta presentava quindi le seguenti RT3 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: IN VIA PREGIUDIZIALE: - autorizzare la chiamata in causa di
Controparte_9 Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali RT4 CP_10 rappresentanti p.t., e fissare apposita udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; - riunire il presente giudizio ai sensi dell'art. 274 c.p.c. a quello avente n. R.G. 61290/2022, pendente dinanzi alla Sez. VI, Dott. D'Angelo. IN VIA
PRINCIPALE - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande tutte azionate nei confronti di in RT3 persona del legale rappresentante p.t., stante la assoluta genericità e carenza di prova, come meglio precisato nella parte motiva del presente atto, nonché, in subordine, rideterminare l'importo del risarcimento richiesto, in quanto del tutto esorbitante. IN VIA SUBORDINATA - accertare l'esclusiva responsabilità di in persona del Controparte_9 legale rappresentante p.t., con riferimento alle attività esecutive foriere dei pregiudizi lamentati dagli attori e, conseguentemente, condannare la citata Società al relativo risarcimento che, in ipotesi, verrà stabilito da codesto Ecc.mo Tribunale. - In caso di accertamento della responsabilità della condannare RT3 Controparte_4
in persona dei rispettivi RT5 legali rappresentanti p.t., al pagamento del risarcimento che, in ipotesi, verrà stabilito da codesto Ecc.mo Tribunale, in ragione delle polizze di assicurazione civile generale inter partes sottoscritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 18.1.2023 si costituivano in giudizio
[...] ed chiedendo l'accoglimento delle CP_2 CP_2 Controparte_3 seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesto Ill.mo Giudice In via preliminare Disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale di Roma, affinché disponga la riunione del presente giudizio a quello recante il n. di RG 61290/2022 promosso dai sig.ri: Avv. Francesco Di Bari e dott.ssa , RT6 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sui figli minori e per evidente connessione oggettiva e Per_1 Persona_2 parzialmente soggettiva Sempre in via preliminare - fissare una nuova udienza, ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c., allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c.: a) la chiamata in causa e/o garanzia - destinataria di domanda riconvenzionale trasversale della
- quale general contractor di RT CP_2 CP_2 ed, in quanto tale, responsabile dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto;
b) la chiamata in causa e/o garanzia di ed Artelia Controparte_5
Italia s.p.a., per la sola ipotesi in cui, fossero alle medesime società ascrivibili specifiche responsabilità in qualità di direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma al Viale Regina Margherita
125/137; c) la chiamata in causa e/o garanzia di CP_10 [...]
ed quali imprese assicuratrici la CP_17 RT8 responsabilità civile verso terzi di per la ristrutturazione Controparte_2 dell'immobile sito in Roma al Viale Regina Margherita 125/137, in forza della polizza in coassicurazione n. 5330.00.33.33034732 del 22.11.2020;
Nel merito In via principale Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per le ragioni esposte nel presente Controparte_3 Controparte_2 atto. Rigettare la domanda così come proposta dagli attori in quanto inammissibile ed infondata nei confronti di ed Controparte_2 [...]
In via subordinata In caso di accoglimento - anche solo Controparte_3 parziale - della domanda proposta dagli attori nei confronti di CP_2
e/o condannare
[...] Controparte_3 RT quale general contractor, ed il direttore dei lavori Artelia Italia s.p.a. e e/o loro terzi garanti e/o aventi causa, nonché le imprese Controparte_5 di assicurazione CP_10 RT7 RT8
- tutti in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di propria
[...] competenza - a manlevare e comunque a tener indenne Controparte_3 ed da qualunque somma fossero condannate a
[...] Controparte_2 pagare nei confronti degli attori. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Le chiamate in causa venivano autorizzate mentre la richiesta riunione processuale veniva respinta dal Giudice ad quem.
Si costituiva in giudizio la (chiamata in causa dalla Controparte_4
, domandando l'accoglimento delle seguenti RT conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PREGIUDIZIALE: disporre la riunione nei modi e con gli effetti di cui all'art. 274 c.p.c. della presente causa a quella pendente avanti a codesto Ill.mo Tribunale, iscritta al N.R.G. 61290/2022, Sez. VI, Dott. D'Angelo, tra gli attori Avv. Francesco di Bari e Dott.ssa
[...]
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà CP_16 parentale sui minori e (attori) e Per_1 Persona_2 RT
ed (convenuti), poiché a
[...] Controparte_2 RT9 questa connessa sia oggettivamente che soggettivamente, per essere identici sia i fatti dai quali dipendono le richieste risarcitorie, sia la causa petendi delle medesime, oltreché le persone dei convenuti e dei terzi chiamati. IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare per i tutti fatti e le ragioni di cui in narrativa, l'assoluta inoperatività della garanzia assicurativa, prestata dalla in favore della convenuta Controparte_4 con la polizza n. 420021321 e, per l'effetto, RT rigettare ogni domanda di garanzia e manleva dalla medesima avanzata nel presente giudizio perché sfornita di prova ed infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande proposte dagli attori
[...]
e nei confronti della convenuta Pt_1 Parte_2 [...]
perché sfornite di prova ed infondate in fatto ed in RT diritto. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di contestuale rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla accertare e dichiarare CP_4 la reale consistenza del danno patito dagli attori e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, liquidare in favore dei medesimi il solo Pt_2 risarcimento che risulterà di giustizia, dichiarando, in ogni caso la convenuta chiamata in causa tenuta a manlevare ed a Controparte_4 tenere indenne la convenuta solo sino alla RT concorrenza del massimale della polizza n. 420021321, ammontante nella specie a euro 20.000.000,00 per sinistro, giusta le condizioni tutte del contratto di assicurazione stipulato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP”.
In data 17.5.2023 si costituiva in giudizio TR
(chiamata in causa da , successivamente, da parte di RT
, domandando l'accoglimento delle seguenti Controparte_20 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e in via di successiva graduazione: a) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente assorbimento della domanda di manleva svolta dalla RT
nei confronti della Compagnia concludente;
b) accertare e dichiarare
[...] che la polizza prestata da copre solo in conseguenza di fatti CP_12 accidentali verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione, ferma la non indennizzabilità di sinistri cagionati con dolo dell'assicurato (arg. Ex art. 1900 cod. civ.) e con tutte le esclusioni indicate all'art. 17 c.g.a; c) in ogni caso, accertare e dichiarare che i contenziosi avviati dai condomini del costituiscono un Parte_4 unico sinistro e che, pertanto, la massima esposizione complessiva della Compagnia esponente – fermi i limiti di cui al punto b) che precede – non può superare il massimale di polizza pari ad € 10.000.000,00, con lo scoperto del 10%; d) in caso di mancata individuazione e/o individuabilità della quota di responsabilità (e di danno) direttamente ed esclusivamente ascrivibile all' e di condanna, in via solidale con gli altri soggetti Parte_5 parimenti convenuti e/o chiamati in causa, limitare la condanna della Compagnia concludente ala manleva nei limiti di polizza, applicando l'art. 1910 cod. civ., nei rapporti con le altre Compagnie dell' e/o con Parte_5 gli altri assicuratori di tutti i convenuti e chiamati in causa ritenuti parimenti corresponsabili, con ogni pronuncia conseguenziale, anche di condanna, in ordine al diritto della concludente di agire nei loro confronti in via di regresso per ristabilire la proporzione prevista dall'art. 1910 cit;
e) sempre per l'ipotesi di condanna in via solidale con gli altri soggetti parimenti convenuti e/o chiamati in causa, accertare e dichiarare l'applicabilità nei rapporti interni dell'art. 2055 cod. civ. e che in caso di pagamento l'esponente ha azione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. verso tutti i soggetti ritenuti parimenti corresponsabili, da condannarsi a pagare alla concludente tutte le somme riconosciute agli attori e corrispondenti alla loro quota – quale emersa in corso di causa o presunta – di responsabilità nella causazione dell'evento; f) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 18.5.2023 si costituiva in giudizio (chiamata in causa CP_10 da da e da RT Controparte_2 Controparte_3
domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: (1) In via pregiudiziale: disporre la riunione nei modi e con gli effetti di cui all'art. 274 c.p.c. della presente causa a quella pendente avanti a codesto Ill.mo Tribunale, iscritta al N.R.G. 61290/2022, Sez. VI, Dott. D'Angelo, tra gli attori Avv. Francesco di Bari e Dott.ssa , in proprio e nella qualità di genitori RT6 esercenti la potestà parentale sui minori e (attori) e Per_1 Persona_2
ed RT Controparte_2 RT9
(convenuti), poiché a questa connessa sia oggettivamente che soggettivamente, per essere identici sia i fatti dai quali dipendono le richieste risarcitorie, sia la causa petendi delle medesime, oltreché le persone dei convenuti e dei terzi chiamati. (2) In via preliminare: accertata e dichiarata, per tutto quanto dedotto in premessa, la non operatività della garanzia di cui alla Polizza n. 5330.00.33.33034732 sottoscritta con la delegataria per l'effetto, estromettere la la CP_10 CP_10
e la RT1 TR dal presente giudizio e/o comunque, rigettare ogni domanda di
[...] garanzia e manleva svolta nei loro confronti nel presente giudizio perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. (3) In via principale e nel merito: rigettare la domanda svolta dagli attori, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
(4) in via subordinata, salvo gravame, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e, nel contempo, di declaratoria di operatività ed efficacia della garanzia fideiussoria, accertare e dichiarare: (i) che la polizza stipulata con la delegataria è, a norma di contratto di CP_10
“Secondo rischio” in presenza di altre assicurazioni stipulate dagli Assicurati ed in coassicurazione per la quota del 65% con
[...]
(17,50 %) ed (17,50%) e, per CP_12 Controparte_21
l'effetto: operare la detrazione di cui all'art. 24 delle Condizioni di Polizza e dichiarare che la copertura assicurativa è efficace soltanto per la parte di danno eventualmente eccedente l'ammontare dei massimali assicurati da altra assicurazione, e, comunque, nei limiti di ciascuna quota di coassicurazione (65% 17,50% CP_10 [...]
e 17,50% e che, RT1 TR qualora il danno risarcibile sia accertato in corso di giudizio minore al massimale assicurato dalla polizza n. 5330.00.33.33034732, dichiarare che nulla è dovuto da parte di CP_10 RT1
e (ii) che la garanzia contrattuale è
[...] TR prestata dalle coassicurate nei termini, con le modalità e nei limiti ivi espressamente indicati, ivi compresa la quota di coassicurazione di ciascuna di esse, e le franchigie e, per l'effetto: rigettare ogni pretesa per la liquidazione di importi a titolo di indennizzo che siano ricompresi entro il limite fissato dalla Polizza quale franchigia per il danno dedotto o richieste di risarcimento per importi superiori alla quota di coassicurazione;
(iii) che le assicurate hanno violato il patto di polizza sulla gestione delle controversie legali, di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali e, per l'effetto rigettare ogni domanda di rifusione delle spese di lite formulata dagli assicurati nei confronti di CP_10 RT1
e Con vittoria di spese e compensi
[...] TR del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio anche e CP_7 Controparte_5 chiamate in causa da ed rilevando Controparte_2 Controparte_3
l'infondatezza della domanda attorea ed istandone per la reiezione.
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni, lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va rigettata perché priva di riscontri probatori.
Va in primo luogo evidenziato che i lavori sono terminati in data 3.08.2023, dieci mesi successivamente alla presentazione dell'atto di citazione, con conseguente preclusione di ogni accertamento tecnico peritale attuabile nel corso del presente procedimento.
Ne consegue che la istanza probatoria attorea di disporre perizia in merito all'accertamento dell'intolleranza di rumore non poteva essere accolta perché i lavori non erano in corso.
Né poteva ritenersi ammissibile la richiesta perizia sui filmati prodotti dalla parte attrice, privi peraltro di date ed ora certe, non essendo oggettivamente idonei agli accertamenti richiesti, né sussiste certezza che il rumore fosse riferibile alle immagine filmate.
L'accertamento dell'ARPA del 15.02.2022 prodotto dall'attore, nel quale è indicato che i lavori di immissione superano i limiti assoluti previsti dal punto 6 dell'autorizzazione in deroga nella fascia oraria 13-15 non è idoneo a costituire prova di un effettivo superamento dei limiti di tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cc, poiché l'accertamento risulta eseguito nel limitato periodo di 5 minuti e non risulta effettuato dall'appartamento degli attori.
In merito alla consulenza di parte prodotta dalla parte attrice, va rilevato che, fermo il valore probatorio estremamente limitato della stessa, trattandosi di consulenza di parte, essa non è stata effettuata sui rumori percepiti nell'appartamento degli attori, ma in altro appartamento.
Va in merito evidenziato che la citata consulenza conclude come segue:
Dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine condotta nell'appartamento dei sigg.ri è emerso quanto segue: • il giorno dei rilievi il livello di CP_22 rumorosità indotto all'interno della cameretta al 1° piano (nell'appartamento dei IGg.ri sito in – Viale Regina Margherita, CP_22
140) è tale da non contribuire al superamento dei valori assoluti di immissione associati alla classe IV – Aree ad intensa attività umana di 65
dBA; • dai rilievi eseguiti su via Arno il livello di rumorosità indotto nell'edificio al civico 38 è tale da contribuire al superamento dei valori assoluti di immissione associati alla classe IV – Aree ad intensa attività umana di 65 dBA e ai 75 dB(A) concessi dalla deroga comunale;
• per analogia quando le lavorazioni di demolizione interessano la facciata su
V.le Regina Margherita di fronte all'appartamento dei sigg. è CP_22 presumibile supporre che il rumore immesso in facciata superi sia i limiti di zona sia i limiti della deroga comunale;
• nelle postazioni oggetto di monitoraggio non si sono riscontrate componenti tonali né componenti impulsive dovute all'attività; • il limite differenziale non risulta applicabile per via della deroga comunale;
• come sopra riportato per analogia a via
Arno il limite differenziale della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 del c.c. pari a 3 dB(A) risulta superato sia rispetto al fondo L95 che rispetto al Leq misurato durante le opere di demolizione”
La circostanza che dall'atto di citazione risulta che gli attori risiedono al
5 nel condominio di , comporta che nessuna degli Parte_4 Parte_4 accertamenti del consulente sia riferibile alla citata . Parte_4
La domanda va quindi rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda attorea;
- Condanna la parte attrice a rimborsare, a ciascuna delle parti citate o chiamate in causa costituite, le spese di lite, che si liquidano in € 2500, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma,12/01/2025
Il Giudice
Anna Maria Teresa Gregori