Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 20 Maggio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4715 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8912/23, pubblicata il 3 Ottobre
2023;
causa fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 20
Maggio 2025, giusta ordinanza pubblicata il Primo Marzo 2024, con assegnazione alle parti costituite di termine per note conclusionali fino a 20 gg. prima della predetta udienza, e pendente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Antonino Garofalo ( , con il quale è C.F._1 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Carmela Romano
( ) e Stefano Russo ( ), con i quali è C.F._2 C.F._3 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
1
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 23 Dicembre 2020 nei confronti di la società Parte_1
” esponeva di avere ricevuto, nel Marzo 2017, un incarico verbale Controparte_1
dall'ing. . Persona_1
Quest'ultimo aveva agìto quale amministratore p.t. della società Parte_1
L'incarico consisteva nell'esecuzione di ingenti lavori di demolizione di alcuni capannoni e manufatti, ubicati nel Comune di Pozzuoli alla Via Campana n. 81, nel cantiere
“COMEDILE”.
Si trattava di capannoni nella disponibilità della . In particolare il Pt_1 CP_2
in data 4 Aprile 2016, aveva emesso un ordine di abbattimento dei suddetti
[...]
manufatti, e di ripristino dello stato dei luoghi.
I lavori erano consistiti nella demolizione/smontaggio, manutenzione e ripristino, pulizia generale dei locali e trasporto di materiale di risulta dal sito di lavorazione fino alla discarica.
(legale rapp.te della coop. 78) e (legale rapp.te Parte_2 CP_1 Persona_1
della ) avevano concordato verbalmente un corrispettivo forfettario pari ad euro Pt_1
146.400,00. In ragione dei rapporti di amicizia tra le parti, l'importo non era stato formalizzato.
I lavori erano stati portati a compimento, senza alcuna contestazione da parte della committente . Infatti l'ing. era solito presenziare in cantiere, per verificare Pt_1 Per_1
l'andamento dei lavori.
Nell'esecuzione dei lavori la cooperativa attrice si era avvalsa, oltre che di proprie maestranze, anche di due imprese subappaltatrici, “I.C.M. Costruzioni srl” e “Lavori
Ponticelli srl”.
La cooperativa attrice deduceva di avere erogato, in favore delle subappaltatrici, a titolo di compenso, rispettivamente euro 22.898,18 ed euro 15.387,82.
2 Con lettera racc.ta del 3 Gennaio 2019 “Santalucia 78” aveva avanzato formale richiesta di pagamento per i lavori eseguiti (tuttavia la missiva era rimasta senza riscontro).
Parimenti la committente non aveva riscontrato la nota di cui alla PEC dell'8 Pt_1
Ottobre 2020.
La coop. 78 rappresentava che, per effetto dell'incarico conferito in via orale CP_1
dall'ing. (quale amministratore della ) si era concluso un contratto di appalto Per_1 Pt_1
privato, in base al quale la cooperativa si era obbligata, nei confronti della , a Pt_1
realizzare i succitati lavori edili, avvalendosi anche di due imprese subappaltatrici.
Poiché l'accordo si era concluso verbalmente, la prova dell'effettiva esecuzione dei lavori poteva evincersi, oltre che dalla documentazione prodotta, anche dalla seguente ulteriore circostanza: i lavori si erano svolti per oltre due mesi in un cantiere recintato;
ergo, la coop. non avrebbe mai potuto accedervi, senza il consenso della (la quale aveva la Pt_1
materiale disponibilità dei manufatti e, di fatto, seguiva l'andamento dei lavori).
Aggiungeva la coop. 78: anche in assenza di esplicita previsione del compenso, CP_1
quest'ultimo poteva essere determinato giudizialmente.
Dunque, l'attrice avanzava le seguenti richieste: CP_1
A) Accertarsi che essa , su incarico oneroso della società aveva CP_1 Parte_1
eseguito tutti i lavori come sopra descritti;
Pa B) Per l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento, in suo favore, del corrispettivo verbalmente concordato, pari ad euro 146.400,00; in subordine, in caso di contestazione, al pagamento della diversa somma che risultasse dovuta, previa determinazione in via giudiziale del costo dei lavori eseguiti, sulla scorta delle Tariffe vigenti per la Regione Campania nell'anno 2017; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 5 Marzo 2021, si costituiva la convenuta Parte_1
chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
Ad avviso della , non era intervenuto alcun accordo negoziale con “ ”, Pt_1 CP_1
né scritto né verbale.
3 In tale contesto la convenuta eccepiva come la documentazione prodotta dall'attrice fosse inidonea a fornire la prova del preteso credito (ci si riferiva, in particolare, all'ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Pozzuoli il 4 Aprile 2016, e notificata alla l'8 Pt_1
Aprile 2016).
Per giunta, l'area sulla quale erano stati eseguiti i lavori di demolizione era in gran parte nella disponibilità della “ , società dichiarata fallita con sentenza del Parte_3
Tribunale di Napoli Nord n. 112/17, pubblicata il 26 luglio 2017.
Invece la era proprietaria soltanto di una minima parte dell'area in questione. Pt_1
Nel corso del primo grado, all'udienza del 9 Giugno 2022, è stato raccolto l'interrogatorio formale di , legale rapp.te della convenuta . Altresì, alla medesima Persona_1 Pt_1
udienza, il sig. , legale rapp.te della coop. Santalucia 78, ha reso libero Parte_2
interrogatorio.
All'udienza del 14 Luglio 2022 sono stati sentiti i testi ed Testimone_1 Tes_2
E' stata anche espletata CTU (cfr. l'elaborato dell'ausiliaria arch. depositato Persona_2
il 18 Aprile 2023).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8912/23, pubblicata il 3 Ottobre 2023.
Il G.M.:
A) In quasi integrale accoglimento della domanda, ha condannato al pagamento, Parte_1
in favore di , della somma di euro 119.008,87, oltre Controparte_1
interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 cc. dall'8 Ottobre 2020 al 22 Dicembre 2020, ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 cc. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
B) Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 810,00 Parte_1
per esborsi ed euro 9.890,00 per compensi, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Ferraro;
C) Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU a carico della convenuta (con Parte_1
la precisazione che tale statuizione vale soltanto per i rapporti interni tra le parti, laddove, nei confronti del ctu, rimane fermo il principio della solidarietà passiva tra le parti in causa).
4 Innanzi tutto, il G.M. ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva – sollevata dalla con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc – sul rilievo che l'ing. , Pt_1 Per_1
dal momento che rivestiva (e riveste) la qualifica di legale rappresentante della medesima
, “ben poteva spendere il nome della società nella stipula del contratto per cui è Pt_1
causa”….
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'ing. , in sede di Per_1 interrogatorio formale, reso all'udienza del 9 Giugno 2022. Il ha confermato di avere Per_1
trovato un accordo di interesse comune con il (legale rapp.te di ), per Parte_2 CP_1
l'abbattimento dei manufatti – incarico accettato dal legale rapp.te della cooperativa.
Quindi per il Tribunale nulla quaestio sulla legittimazione passiva della Parte_1
Al contrario, quest'ultima non ha provato che proprietaria dell'area fosse la società Comedile.
Il Giudice di prime cure ha evidenziato come l'ordine di abbattimento, emesso dal Comune di Pozzuoli, fosse indirizzato all'ing. , legale rapp.te della …quale Per_1 Parte_1
proprietaria e gestore della struttura in questione…
Altresì l'accordo prevedeva un compenso, sebbene non esplicitato nella misura del quantum.
A tal fine il Tribunale ha dato rilievo alle dichiarazioni rese dal teste quest'ultimo Tes_2 ha riferito di non essere a conoscenza dell'esatto corrispettivo;
tuttavia ha confermato che il si impegnò nei confronti del , al versamento di un compenso. Per_1 Parte_2
Il G.M. ha anche ritenuto provata la circostanza, per cui la committente autorizzò Pt_1
tacitamente il subappalto dei lavori (anche alla luce della presenza quasi quotidiana del legale rapp.te della committente sul cantiere).
Significativamente il teste ha così riferito:….i lavori sono durati due mesi e l'ing. Per_1
veniva spesso, al massimo saltava un giorno e veniva quello dopo. L'ing. manifestava Per_1 apprezzamento per il nostro lavoro….
Sotto il profilo del quantum debeatur, il primo Giudice ha aderito alle conclusioni del ctu, in ordine alla quantificazione dei lavori.
Da qui la liquidazione dell'importo di euro 119.008,87 (anziché gli euro 146.400,00 invocati nella citazione di primo grado).
5 Il Tribunale ha anche pienamente condiviso le considerazioni espresse dal ctu in ordine alla tipologia di lavori effettuati e/o di materiali utilizzati.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la società con citazione Parte_1
notificata il 31 Ottobre 2023 nei confronti della coop. 78. CP_1
La srl appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva;
ad avviso della , né dai suoi atti difensivi, né Pt_1 dall'interrogatorio formale dell'ing. , si evince che la convenuta dovesse rispondere in Per_1
proprio delle obbligazioni assunte dal . Per_1
La srl impugnante lamenta altresì che la coop. 78 non avrebbe fornito la prova CP_1
della sussistenza del contratto di appalto.
L'atto di gravame si caratterizza anche per un ulteriore aspetto;
vale a dire, l'ammissione, per la prima volta, da parte della , di un suo debito nei confronti della “ ”, Pt_1 CP_1
per i lavori eseguiti da quest'ultima (sia pure nella misura di euro 20.308,03).
Dunque la srl appellante conclude nei seguenti termini:
A) Accogliersi l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettarsi la domanda proposta in primo grado da 78; CP_1
B) Accertato che l'attività appaltata aveva ad oggetto la demolizione del solo manufatto di proprietà di ritenere quest'ultima obbligata al pagamento della somma di euro Parte_1
20.308,03; il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 30 Gennaio 2024, si è costituita l'appellata Controparte_3
, chiedendo di rigettarsi il gravame. Dunque, si osserva fin da ora come la
[...]
cooperativa non abbia proposto impugnazione incidentale, per il fatto che la sua pretesa sia stata riconosciuta soltanto nella misura di euro 119.008,87 (a fronte della domanda per euro
146.400,00).
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il Primo Marzo 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza – istanza avanzata dall'appellante Parte_1
6 Con la medesima ordinanza del Primo Marzo 2024, la Corte ha fissato la discussione collegiale per l'odierna udienza del 20 Maggio 2025, assegnando alle parti costituite termine per note conclusionali, fino a 20 gg. prima dell'udienza di discussione.
Ambedue le parti costituite si sono avvalse della facoltà di depositare note di discussione.
All'odierna udienza, alla presenza delle parti costituite, la causa è stata discussa e decisa.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Pa Con il primo motivo la appellante censura la sentenza di prime cure, nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
nel riproporre l'eccezione in oggetto, ribadisce che l'incarico andava conferito Parte_1 dal Consiglio d'Amministrazione e non solo dall'ing. in proprio;
quindi parte Per_1
impugnante insiste nella tesi della inopponibilità del contratto di appalto ad essa . Pt_1
Inoltre quest'ultima si duole dell'erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dall'ing.
in sede di interrogatorio formale, nonché dell'erronea valutazione della Per_1
documentazione acquisita (ed in primis dell'ordine di demolizione emesso dal Comune di
Pozzuoli nell'Aprile 2016).
Nel contesto di tale articolato motivo, evidenzia anche la circostanza per cui Parte_1
fosse proprietaria soltanto di uno dei plurimi manufatti, oggetto dell'ordine di demolizione.
Il motivo è infondato.
Non può condividersi l'argomento, per cui l'incarico alla coop. 78 doveva essere CP_1
conferito dal Consiglio di Amministrazione, e non dal solo ing. . Per_1
Infatti costui, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di legale rapp.te p.t., aveva la facoltà di contrarre in nome e per conto della società . Pt_1
In tale contesto, è d'uopo evidenziare la contraddittorietà delle posizioni espresse dalla
, tra primo e secondo grado. Infatti, nella comparsa di costituzione in primo grado, la Pt_1
Pa convenuta aveva radicalmente negato che fosse stato concluso, in forma verbale, qualsivoglia contratto di appalto.
7 Al contrario, nell'atto di appello la non ha negato che l'ing. potesse Pt_1 Per_1
concludere un contratto di appalto;
soltanto ha specificato che l'accordo avrebbe riguardato il solo capannone di proprietà della medesima , e non anche gli ulteriori capannoni Pt_1
che insistevano sull'area in oggetto.
Quindi – come correttamente osservato dal primo Giudice – anche laddove la decisione di affidare alla coop. la demolizione dei manufatti non sia stata concordata con il CP_1
C.d.A., tale circostanza non rende il contratto invalido, né tantomeno inopponibile alla medesima . Pt_1
Dunque, il Tribunale ha correttamente affermato la sussistenza della legittimazione passiva della , per avere il incaricato la di eseguire l'abbattimento Pt_1 Per_1 Controparte_4
dei suddetti capannoni (lavori esattamente quantificati dal ctu nel suo elaborato).
Tale conclusione è avvalorata dalle dichiarazioni rese dall'ing. nell'interrogatorio Per_1
formale, reso all'udienza del 9 Giugno 2022.
Il ha dichiarato che effettivamente tra le parti avvenne un incontro alla fine di Marzo Per_1
2017 presso il complesso edilizio di Via Campana n. 81 in Pozzuoli, nel cui contesto la disponeva e gestiva alcuni corpi di fabbrica …. e ciò in quanto il (in qualità Pt_1 Per_1
di amministratore della ) aveva dei problemi che il sig. (legale rapp.te della Pt_1 Parte_2
coop. ) poteva risolvere. CP_1
Ancora, l'ing. ha precisato che in quella occasione trovarono un accordo inerente Per_1
all'abbattimento dei manufatti, ed il accettò l'incarico. Parte_2
Tali dichiarazioni vanno lette congiuntamente con quanto riferito dal teste sentito Tes_2 all'udienza del 14 Luglio 2022.
Il teste ha confermato l'esistenza di un incarico conferito dal al , legale Tes_2 Per_1 Parte_2
rapp.te della coop. appaltatrice.
Per giunta, risulta per tabulas come l'incarico conferito al trovasse la sua causa Parte_2 logica e fattuale nell'ordine di demolizione dell'8 Aprile 2016, rivolto dal CP_2
al legale rapp.te della .
[...] Pt_1
8 In sostanza, è emerso come l'ing. abbia conferito alla coop. l'incarico Per_1 CP_1
dell'abbattimento dei cinque manufatti, oggetto dell'ordine di demolizione emesso dall'ente pubblico territoriale.
Allo stesso modo, è infondato l'argomento della dedotta carenza parziale di legittimazione passiva;
argomento secondo il quale l'ing. avrebbe incaricato il di demolire Per_1 Parte_2
un solo manufatto, e cioè l'unico capannone di cui la era proprietaria (argomento Pt_1 che si ricollega anche all'eccezione per cui l'area destinataria dei lavori di abbattimento era di proprietà della Comedile, e non già della ). Pt_1
Invero, non può revocarsi in dubbio che i beni oggetto dell'intervento demolitorio dell'appaltatrice non fossero tutti di proprietà della . CP_1 Pt_1
Tuttavia, ciò che rileva è che la abbia agìto come unica committente della Pt_1 CP_1
(anche con riferimento alla demolizione dei capannoni non di proprietà ). Pt_1
Appunto, la si è posta come unica interlocutrice della coop. Santalucia 78. Pt_1
Significativamente, l'ordine di demolizione ha visto come destinatario il solo ing. , Per_1
quale legale rapp.te della . Pt_1
L'incarico, l'indicazione dei lavori da eseguire e la successiva realizzazione – peraltro senza contestazione alcuna – sono intercorsi unicamente tra e la coop. Santalucia 78. Parte_1
La srl convenuta ed odierna appellante non ha assolto all'onere di provare che la proprietà degli altri manufatti fosse in capo ad altri soggetti, e che l'area fosse di proprietà della società
Comedile.
Tutti gli elementi acquisiti in primo grado militano in modo convergente nel senso della sussistenza della legittimazione passiva di , ed al contempo nel senso della Pt_1
legittimazione attiva della coop. . CP_1
In particolare è provato il conferimento dell'incarico, avente ad oggetto l'abbattimento di tutti i manufatti, indicati nell'ordine di demolizione.
Nulla quaestio sul fatto che la abbia agìto quale esclusiva committente, in quanto i Pt_1
capannoni oggetto dell'intervento di demolizione erano nella sua disponibilità.
9 Né può trascurarsi la circostanza della costante presenza dell'ing. sul cantiere, nel Per_1
corso dell'esecuzione delle demolizioni.
ha soltanto dedotto (ma non provato), fin dal primo grado, che l'area interessata Parte_1
all'abbattimento fosse nella sua maggior consistenza di proprietà di terzi (in particolare dei germani . Per_3
Per giunta, la riproposizione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva è contraddetta dall'ammissione del debito nei confronti della coop. , nella misura di CP_1
euro 20.308,03 (ammissione formulata per la prima volta nell'atto di gravame).
Non può trovare accoglimento neanche il secondo motivo di gravame, inerente al quantum debeatur.
Invero la srl odierna appellante non ha mosso specifiche contestazioni alla quantificazione operata dal primo Giudice, integralmente adesiva alle conclusioni del ctu architetto Per_2
[...]
Piuttosto, si duole del fatto che il corrispettivo non si sia limitato alla vera e Parte_1
propria opera di demolizione dei manufatti, ed abbia compreso anche il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
Ebbene, non può revocarsi in dubbio che l'incarico avesse ad oggetto non soltanto l'abbattimento dei cinque manufatti, ma anche l'attività di rimozione e trasporto dei rifiuti
(rimozione e trasporto dei rifiuti, strettamente collegati alla demolizione).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
consegue l'integrale conferma della gravata sentenza.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sulle spese del presente grado
Pa Le spese del presente grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza della appellante;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Trovano applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
10 Considerata la disputa processuale nel presente grado di appello, il valore della causa è pari ad euro 98.700,84. Appunto, dall'importo di euro 119.008,87 (al cui pagamento Parte_1
è stata condannata dal Tribunale in favore della coop. Santalucia 78), si deve sottrarre la cifra di euro 20.308,03 (cifra in ordine alla quale la convenuta ha ammesso la Pt_1
sussistenza del debito, nell'atto di impugnazione).
Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Con riferimento alla quantificazione del compenso professionale, si ritiene di doversi attestare sui minimi di scaglione, dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione di non particolare complessità.
Dunque, a titolo di compensi professionali per il presente grado si liquida l'importo di euro
7.160,00.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi, specificamente inerenti a tutte le fasi, introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria. Quindi, deve tenersi conto anche della fase istruttoria, alla luce della delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc (in sede di ordinanza pubblicata il Primo Marzo 2024).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore dei co-Difensori della cooperativa appellata per il presente grado (avv.ti Carmela Romano e Stefano Russo).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società cooperativa “ Parte_1 CP_1
[...
”, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8912/23, pubblicata il 3 Ottobre 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 della società cooperativa “ ” – spese che liquida in euro 7.160,00 per compenso CP_1
11 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore degli avv.ti Carmela Romano e Stefano Russo;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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