Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/1968, n. 2112
CASS
Sentenza 24 giugno 1968

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Al fine di ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive, l'istante non e tenuto a fornire una duplice completa dimostrazione, quella cioe dell'esistenza dell'obbligazione di cui si invoca il soddisfacimento e quella dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilita della prima sia subordinata, essendo sufficiente la dimostrazione limitata al primo dei suaccennati effetti, cui si accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo. ( Conf. N.1484-65, 3363-59, 2718-58).*

Emesso decreto ingiuntivo per l'importo di canoni scaduti e servizi prestati in base a un contratto di utenza telefonica, non costituisce una inammissibile domanda nuova, bensi una semplice modificazione, mediante ampliamento del petitum, della domanda originaria- modificazione contenuta nei limiti previsti dall'art. 184 cod.proc.civ.- quella proposta nel corso del giudizio instauratosi a seguito di opposizione,e intesa ad ottenere il pagamento dell'importo di canoni e servizi successivi alla data del decreto ingiuntivo. ( V. N.1509-65).*

L'accertare se la cognizione di un reato possa influire sulla decisione di una controversia civile, in guisa da giustificare la sospensione del processo civile, ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. in relazione all'art.3 cod.proc.pen., si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimita. ( Conf 92'64 V 297'68, massima n 331225 1366'66, massima 322710).*

La prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo non deve necessariamente essere una prova sotto ogni aspetto completa, restando salvo nel giudizio di opposizione, che e di cognizione piena, lo stabilire la completezza o meno della documentazione fornita dal creditore. ( V. N.3123-55).*

Anche la prova per presunzioni costituisce, secondo la nostra legge processuale, una prova completa, a cui il giudice puo far ricorso per la formazione del suo convincimento. Spetta al giudice di merito valutare l'opportunita di fare ricorso alla presunzione,individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge. ( nella specie, il giudice di merito aveva riconosciuto carattere di prova presuntiva - a sensi dell'art. 2729 cod.civ.- dell'avvenuta prestazione di servizi, da parte dell'azienda telefonica, ai cosiddetti -cartellini-, in quanto costituiti da speciali moduli in possesso della sola amministrazione telefonica, contenenti cifre e segni impressi solo meccanicamente, e che,benche privi di una formale certificazione di autenticita, recavano in se la prova della loro provenienza). ( V. N.2186-65, n.1645-65, n.1585-65).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/1968, n. 2112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2112
Data del deposito : 24 giugno 1968

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