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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2941/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VINCI EMANUELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FOLLADOR DEBORA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/07/2012 da ed , trascritto al n. 4, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno Parte_1 Parte_2
2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
alle seguenti condizioni:
1) i signori e continueranno a vivere separati con l'obbligo Parte_1 Parte_2
del reciproco rispetto;
2) si dà atto che nulla viene disposto per la casa familiare sita in Valdobbiadene (TV) -
Via Strada Menegazzi n. 1 essendo stata rilasciata da tempo da entrambi i ricorrenti.
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1
residenza stabile e prevalente presso la madre;
la figlia , maggiorenne, ma non Per_2
2 autonoma economicamente senza sua colpa, continuerà a vivere con la madre fino alla sua indipendenza economica;
4) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, come ad esempio istruzione, salute, educazione, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio minore,
mentre la eserciteranno disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza del figlio presso di sé;
5) quanto al regime di visita padre-figlio,
- il padre potrà vedere e frequentare , compatibilmente con gli impegni scolastici, Per_1
parascolastici e ricreativi del figlio, un weekend a settimane alterne, dal sabato alla domenica sera alle ore 19.30 dopo cena, avendo cura di riportarlo alla madre, salvo diverso accordo delle parti;
- durante le vacanze estive, trascorrerà quindici (15) giorni, anche non consecutivi, Per_1
con ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni parascolastici e ricreativi dello stesso. Il padre concorderà con la madre, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il suo periodo di vacanze, in modo da consentire la miglior programmazione dei vari periodi di ferie;
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà sette (7) giorni consecutivi, con ciascun Per_1
genitore, incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno (così, se ha trascorso, nel 2024, il giorno di Natale con la madre, e il giorno di Capodanno Per_1
con il padre;
nel 2025, trascorrerà il giorno di Natale con il padre e quello di Capodanno
con la madre;
e così via), salvo diverso accordo delle parti;
- ciascun genitore terrà con sé durante le vacanze Pasquali per un numero di giorni Per_1
pari al 50% dell'intero periodo di vacanza, facendo in modo che il giorno di Pasqua venga trascorso, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
3 - i giorni festivi durante l'anno scolastico ed eventuali ponti: (esempio 1° novembre, 8
dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Martedì Grasso) verranno suddivisi in modo che possano essere usufruiti ad anni alterni dai genitori, salvo diverso accordo tra le parti;
6) si dà atto che in considerazione della sua maggiore età, il padre concorderà
direttamente con la figlia i tempi, i luoghi e i modi della loro frequentazione che Per_2
potrà riguardare anche i periodi di vacanze estive, vacanze invernali, vacanze pasquali,
come previsto per Mattia;
7) il signor corrisponderà alla GN , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
al mantenimento dei due figli, l'importo complessivo mensile di € 604,80
(seicentoquattro/80 euro), pari a € 302,40 per ogni figlio, importo rivalutabìle annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi, entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN utilizzando le coordinate già Pt_1
note al sig;
Pt_2
8) si dà atto che l'Assegno Unico Universale per i figli continuerà ad essere versato direttamente e integralmente alla GN;
Parte_1
9) il sig. è tenuto a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) Parte_2
alle spese straordinarie da sostenere per i figli, così come previste nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Dette somme saranno versate entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione delle relative ricevute a mezzo comunicazione email/SMS, whatsapp,
telegram,
10) si dà atto che ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza, rispetto a quanto sopra concordato, del figlio minore con ciascun genitore, potrà essere definito dai genitori,
compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi e di salute;
11) si dà atto che nel caso in cui un genitore nel giorno ad esso assegnato non possa stare con il figlio, l'altro genitore potrà eventualmente essere sentito per venire in aiuto;
4 12) si dà atto che qualora, per qualsivoglia ragione e/o motivo, l'avente diritto non eserciti e/o non possa esercitare il proprio diritto di visita nei giorni prestabiliti, come su indicati,
lo stesso potrà recuperarli alla prima occasione utile;
13) si dà atto che , compatibilmente con gli impegni scolastici, praticherà uno sport Per_1
concordandolo con i suoi genitori;
14) si dà atto che i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica, avendo definito ogni rapporto di natura patrimoniale;
15) si dà atto che la sig.ra ed il sig. si danno reciproco Parte_1 Parte_2
assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio intestato al minore;
I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto del figlio, che verrà - di volta in volta - consegnato dal genitore che lo detiene a quello che deve recarsi all'estero con il figlio, previa comunicazione delle finalità del viaggio, della destinazione e del periodo in cui esso deve essere effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata dal genitore che intende portare il figlio all'estero almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza programmata e dovrà essere approvata dall'altro genitore entro sette giorni. Si
impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
16) spese di lite compensate;
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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