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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2024, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 514/2022 R.G., promossa da:
con sede in al Corso Controparte_1 CP_1
Cavour n. 19, (P.I. , società facente parte del P.IVA_1 Controparte_2
, iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e
[...]
coordinamento di in persona del suo Controparte_3
Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore, Avv. nata a Controparte_4
L'Aquila il 5 agosto 1969, C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Pescara alla Via dei Marsi n. 174 presso lo studio dell'Avv. Nazario Pagano, C.F.
, che la rappresenta e difende (comunicazioni ai sensi di legge a: C.F._2
ovvero fax al 08566212); Email_1
APPELLANTE
Contro
Controparte_5
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Adriano e Lucio Schiona elettivamente domiciliata presso il
[...]
loro Studio in Pescara V.le Marconi, 29, domicilio telematico: Email_2
APPELLATA
1 per la riforma della sentenza n. 580/2022 resa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 21 aprile 2022.
All'udienza sostituita da note scritte con termini fino al 09 luglio 2024, le parti non hanno depositato nei termini le note scritte e la Corte, rilevato che la causa doveva essere trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 309 c.p.c., tratteneva la causa in decisione senza termini per le parti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 580/2022 pubblicata in data 21 aprile 2022, il Tribunale di Pescara decideva in ordine alla domanda proposta dalla Controparte_5
proposta nei confronti della volta, previa verifica ed
[...] Controparte_1
accertamento degli inadempimenti, violazioni ed illegittime condotte tenute dalla banca, alla condanna di quest'ultima alla restituzione in favore della società attrice della somma di €
271.487,23, secondo il ricalcolo effettuato dal CTP tenuto conto degli addebiti illegittimi alla luce delle nullità eccepite, oltre le spese di CTP, e le spese di mediazione pari ad €. 105,00, in merito al rapporto bancario instaurato con la ex nonché alla restituzione Controparte_6
della somma di € 180.307,55, oltre rivalutazione ed interessi, secondo il ricalcolo effettuato dal
CTP tenuto conto degli addebiti illegittimi alla luce delle nullità eccepite, oltre le spese di CTP,
e le spese di mediazione pari ad €. 63,80, in merito al rapporto bancario instaurato con la ex
Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento dei Controparte_7 CP_1
danni subiti per il mancato utilizzo delle somme che dovevano essere poste attive nella disponibilità della correntista, con quantificazione anche in via equitativa, nonché la condanna della per avere tenuto condotte colpose nella gestione delle istanze stragiudiziali. CP_1
1.1 A sostegno della domanda, parte attorea deduceva di avere intrattenuto un rapporto di c/c affidato con la aperto il 06.06.1989 con il n. 1607.61, e rinominato a Controparte_6
settembre 2000 con il n. CC 0410046928, a gennaio 2005 con il n. 556908, a luglio 2007 col n.
Cont 139469, e, infine, a gennaio 2011 col n. CC00139469, rapporto chiuso dalla con lettera del
21.12.2016, comunicata alla Banca e che dalla ricostruzione delle condizioni applicate al conto, sulla scorta degli estratti conto e scalari, dal 01.01.1991 al 31.12.2015, in possesso della correntista, era emersa l'applicazione dei tassi di interesse debitori “uso piazza”, la commissione di massimo scoperto senza valida convenzione, l'anatocismo illegittimo. Cont Rappresentava inoltre che la aveva intrattenuto anche con un rapporto di c/c di CP_7 corrispondenza anch'esso affidato, stipulato il 26.09.1984 e chiuso il 15.06.2006 con saldo zero, nominato col n. 70 1 10089 4 P presso la filiale di Pescara alla via Fabrizi, e col n. 69 01
12582 allorché fu trasferito presso la sede di Pescara alla via Conte di Ruvo e che dagli estratti conto e conti scalari dal 31.03.1991 fino al 15.06.2006, in possesso della correntista, era emersa
2 l'applicazione illegittima dei tassi debitori “uso piazza”, della commissione di massimo scoperto e dell'anatocismo.
1.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la banca, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di ripetizione per essere il conto CP_6
ancora aperto, nonché la prescrizione del diritto di ripetizione e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande.
Acquisite le prove documentali ed espletata CTU contabile, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Teramo accoglieva parzialmente la domanda per i motivi che seguono.
Il primo giudice rilevava innanzitutto la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultra-legali a carico del correntista con riferimento agli interessi applicati usualmente su piazza, con applicazione, in sostituzione di essi, dei tassi di interesse legale sino a nuove pattuizioni.
Quanto all'anatocismo, provvedeva a distinguere tra il rapporto ex ed ex CP_6 CP_7
rilevando, per il primo, la sussistenza di nuove condizioni economiche, sottoscritte in data
08.02.2002, con le quali, in adeguamento alla delibera CICR, era stata pattuita la pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi, mentre di tale circostanza non vi era prova per il conto corrente ex Il giudice riteneva inefficace l'adeguamento alla delibera CICR CP_7
esclusivamente a mezzo di pubblicazione in G.U. e dichiarava la nullità della previsione negoziale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, da escludersi per l'intero arco temporale del rapporto di conto corrente (dall'apertura fino all'estinzione) e fino CP_7
alla nuova convenzione del 08.03.2002 per quanto riguarda contratto di c/c . CP_6
Accoglieva l'eccezione di nullità proposta dalla società attorea con la necessità di espungere dal ricalcolo dei saldi ogni addebito di tale natura, rilevando per entrambi i rapporti in questione la non determinatezza né determinabilità delle commissioni di massimo scoperto.
Quanto poi alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte riteneva, in via preliminare, infondata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla banca per mancata chiusura del conto corrente ex rilevando la chiusura di entrambi i rapporti oggetto di causa e circa CP_6
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, rilevata la differenza tra le rimesse solutorie e ripristinatorie con diversa decorrenza dei termini prescrizionali in materia di ripetizione di indebito e rilevato l'onere probatorio dell'esistenza del contratto di apertura di credito a carico del correntista, riteneva che tale prova potesse essere fornita anche per facta concludentia, quali ad esempio gli estratti conto, i riassunti scalari, i report di centrale rischi, così come la
3 circostanza della stabilità e non occasionalità dell'esposizione, l'assenza di tracce sensibili di un rientro dall'esposizione debitoria.
Ritenuti affidati sia il conto corrente ex da aperture di credito stipulate per iscritto, sia il CP_6
conto corrente ex sulla base di una serie di indici sintomatici, veniva accolta l'eccezione CP_7
di prescrizione sollevata dalla banca limitatamente alle rimesse solutorie calcolate dal CTU per il periodo eccedente i dieci anni dall'atto interruttivo della prescrizione, individuato nella notifica del giudizio.
Quanto alla determinazione dell'indebito, considerava corretto il riferimento “saldo banca” e non il “saldo rideterminato” e, pertanto, condannava la banca alla restituzione degli importi percepiti, pari ad € 304.602,02 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rigettava la domanda di risarcimento del danno, condannava la banca convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite liquidate in €. 21.387,00 per compensi, € 1.214,00 per spese vive, € 168,80 per spese di mediazione, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap e poneva definitivamente a carico della medesima le spese di CTU già liquidate nel corso del giudizio.
3. Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello la per i Controparte_1
motivi di seguito indicati:
3.1 Vizio della sentenza per erronea applicazione dell'art. 183, 6° comma c.p.c.; ammissione produzioni documentali tardivamente prodotte dalla parte attorea con la terza memoria istruttoria;
mancata configurazione di prova contraria su detta documentazione;
mancata deduzione e assolvimento della prova del reperimento tardivo della documentazione.
In relazione a tale motivo di doglianza, l'appellante ha censurato l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha risolto la questione della tardività delle produzioni documentali della parte attorea rilevando che sulle stesse era stata già avanzata istanza ex art. 119 TUB, rimasta inevasa dalla banca, nonché rituale istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., eccependo pertanto la tardività delle produzioni di cui alla memoria, terzo termine, ex art. 183 c.p.c., effettuate dalla società correntista.
3.2 Vizio della sentenza per erronea applicazione dei principi sul fido di fatto.
Al riguardo, ha contestato la mancata prova circa la sussistenza di una apertura di credito e del suo eventuale ammontare, in relazione ai conti correnti oggetto del giudizio, invocando pertanto la natura solutoria di tutti i versamenti effettuati dal correntista in assenza di una puntuale pattuizione ed eccependo l'erroneità della decisione in quanto asseritamente basata su valutazioni giuridiche contrarie al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di
“fido di fatto” e di “fido per facta concludentia”.
4 3.3 sulla relazione peritale del CTU;
istanza di rinnovazione e/o integrazione delle Tes_1
indagini peritali.
Sotto tale aspetto, l'appellante ha sollevato dei rilievi critici in ordine alla quantificazione degli affidamenti sul conto corrente ex che, per come ricostruiti dal Giudice di prime cure e CP_6
dal CTU, si paleserebbero del tutto errati, avanzando contestualmente istanza di rinnovazione e/o integrazione delle indagini peritali.
3.4 Si costituiva in giudizio la Controparte_5
chiedendo, in via preliminare, l'accertamento e la declaratoria di passaggio in
[...]
giudicato di quelle parti di sentenza non gravate da impugnativa e, nel merito, il rigetto dell'appello perché inammissibile e comunque infondato, con integrale conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese.
4. Motivi della decisione.
La Corte con ordinanza del 26.10.2023 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
In data 07 febbraio 2024 le parti, rappresentando di aver trovato un'intesa, depositavano istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo per permettere il perfezionamento dell'accordo transattivo.
La Corte rimetteva la causa sul ruolo fissando udienza sostituita da note scritte entro il 28 maggio 2024.
Successivamente, la presente causa è stata trattenuta in decisione, dopo il mancato deposito di note scritte da parte dei difensori di entrambe le parti entro i termini rispettivamente assegnati sino al 28.05.2024 e, ex art. 309 c.p.c., sino al 09.07.2024, evenienza da cui consegue la cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo, va considerato che il processo risulta instaurato successivamente al 25 giugno
2008, data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 181 c.p.c., a norma del quale all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo deve seguire anche la declaratoria di estinzione del processo.
Ciò posto va rammentato che, sulla base del costante orientamento della Suprema Corte
l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza, quando, come nel caso di specie, si tratti di provvedimento adottato dal giudice collegiale, non soggetto a reclamo e dunque idoneo a definire il processo (cfr. Cass. n. 20631 del 07/10/2011), mentre la pronuncia conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio solo nella diversa ipotesi in cui sia emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.
5 Nella fattispecie, seguendo il modello delineato dalle norme citate, questa Corte deve pertanto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e, di conseguenza, pronunciare, con sentenza,
l'estinzione del processo.
In ordine alle spese, a norma dell'art. 310 u. c. c.p.c., deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n. 580/2022 emessa dal Tribunale di Pescara pubblicata in Controparte_1
data 21 aprile 2022, nei confronti di Controparte_5
così provvede:
[...]
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 11 luglio 2024 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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