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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ALFANO SALVATORE;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TURANO GIUSEPPE;
CONVENUTO
: Controparte_2
ZO HI
OGGETTO: Inadempimento contratto d'appalto
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.06.19, l'impresa Parte_2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari, il Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1)“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e
pagina 1 di 7 respinta ogni contraria istanza, previa risoluzione del contratto d'appalto del 28.3.17 per inadempimento del committente, condannare, per le causali in narrativa, lo CP_1
stesso in persona del legale rappresentante al Controparte_3 pagamento della somma di € 53.516,95, oltre interessi moratori ex legge 231/2002, con vittoria di spese e competenze difensive”.
Deduceva l'impresa istante, a sostegno della domanda, di avere stipulato in data 28.3.2017 con il sopra indicato, contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di CP_1 ristrutturazione generale, prospetti, pitturazione dell'intero fabbricato e sistemazione dell'area di pertinenza , che veniva pattuito un corrispettivo d'appalto pari ad € 65.500,00 CP_4 oltre IVA, da corrispondersi con un acconto di € 10.000,00, quattro stati di avanzamento da €
12.500,00 ognuno ed € 5.000,00 ad avvenuta ultimazione dei lavori, che nel corso del rapporto, venivano eseguiti lavori maggiorati nell'importo sulla base di nuove misurazioni e nuove quantità, che nonostante la diligenza dell'impresa nell'esecuzione dei lavori, il non onorava i suoi impegni, rendendosi moroso nel pagamento della somma CP_1 residua di € 29.558,00, a fronte di un corrispettivo totale dei lavori pari ad € 76.604,19; che nel frattempo altra impresa era stata contattata per ultimare il programma contrattuale, sicchè anche l'acquisto del materiale occorrente per il completamento degli stessi nella misura di €
8.626,91, doveva ritenersi inutile, che il danno occorso alla ditta era pari ad € 53.516,95 così calcolato: € 29.558,00 oltre Iva per differenza lavori preventivati, lavori aggiuntivi e lavori eseguiti;
€ 8.626,00 per acquisto materiale per lavori futuri ed € 1.091,18, pari al 10% per mancato utile sull'importo dei lavori residui previsti nel computo metrico iniziale, nonché €
14.240,13 quale danno per fermo cantiere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il condominio “ CP_1
, il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui
[...] deduceva l'infondatezza, il quale rappresentava il comportamento inadempiente della ditta appaltatrice, la quale aveva ingiustificatamente abbandonato il cantiere, nonostante avesse incamerato l'80% della somma pattuita, deduceva la sussistenza del proprio diritto alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice assumendo, altresi' la responsabilità da parte del direttore dei lavori, chiedendone la chiamata in causa, nonché di aver subito un pregiudizio a causa del predetto inadempimento quantificabile nel seguente modo: € 32.900,00 a titolo di penale, € 12.000,00 quale importo corrisposto ad altra ditta per l'esecuzione dei lavori, oltre ai disagi per il cantiere aperto, nonché per il ritardo nella conclusione dei lavoro , rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: 1)- in via preliminare
pagina 2 di 7 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione spinto ex adverso ai sensi dell'art. 164 n.
4 c.p.c.. per omissione o assoluta incertezza del petitum. In effetti, l'oggetto della domanda è indefinito ed indeterminato;
2)- sempre in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ing. da Controparte_2
GL (a.u. Rossano);3)- nel merito in via principale: rigettare in toto la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
4)-in via riconvenzionale dichiarare risolto per inadempimento il contratto di appalto stipulato in data
28.3.2017 tra la ditta e il Parte_1 Controparte_3 per inadempimento della ditta appaltatrice e dell'ing. , in solido o
[...] Controparte_2 non fra loro e, per l'effetto condannarli al pagamento della somma di € 44.900 per le causali dedotte in premessa, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi od in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda fino al dì dell'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi composti ex art. 1283
c.c..
All'udienza del 07.04.21 veniva dichiarata la contumacia del terzo chiamato CP_2
, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
Espletata l'istruttoria anche a mezzo di CTU, acquisita agli atti la relazione peritale all'udienza del 19.06.25 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Sull'eccezione di nullità della domanda per omissione o assoluta incertezza del petitum.
L'eccezione è infondata e non può trovare accoglimento, avendo parte istante chiaramente individuato l'oggetto della sua richiesta, circoscrivendolo alla richiesta di risoluzione del contratto, nonché al pagamento del residuo del corrispettivo convenuto, oltre al risarcimento del danno, ancorando dette richieste all'inadempimento della ditta appaltatrice nell'esecuzione del contratto
2. Sulla risoluzione del contratto d'appalto
Nel caso di specie, invero, risulta pacifica la conclusione tra le parti del contratto d'appalto, stipulato in data 28.03.17, circostanza evincibile anche dalla produzione del contratto in oggetto.
pagina 3 di 7 Risulta, altresi' la comune volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del vincolo contrattuale, anche in virtù del fatto che i lavori oggetto del contratto sono stati completati da altra ditta, dovendosi pertanto pronunciare la risoluzione del contratto in oggetto, in conformità col principio affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 19706/20), secondo cui il
Giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, quando i contraenti ne facciano reciprocamente richiesta.
3 Sulla fondatezza della domanda attorea
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Si osserva innanzitutto che la stessa istante, riconosce nel libello introduttivo che il programma contrattuale non era stato completato (cfr. pag 3 atto di citazione laddove si afferma che altra impresa sta terminando i lavori, impedendo conseguentemente il completamento del programma contrattuale).
Nella relazione peritale, il CTU, confrontando il computo metrico estimativo di progetto redatto il 13.05.2016 ed allegato al contratto con il computo metrico- estimativo di contabilità finale del 29.06.2018, al fine di determinare quali lavori non fossero stati effettuati ( avendo affermato che nel corso dei sopralluoghi non ci è stato possibile visionare il complesso condominiale “ nella sua interezza se non solo dall'esterno, trovandolo Controparte_1
finito e rifinito in ogni sua parte, compresa la tinteggiatura che nasconde, ovviamente, ogni lavorazione precedentemente eseguita), ha precisato che i lavori non eseguiti rispetto all'originario programma contrattuale ammontano a complessivi a complessivi € 23.231,65.
Ha precisato, inoltre, che la ditta ha effettivamente eseguito lavori in aggiunta rispetto a quelli concordati dei quali, tuttavia non può ottenere il pagamento, stante il chiaro disposto dell'articolo 8 del contratto d'appalto, secondo cui eventuali nuove categorie di lavori che si renderanno necessarie dovranno essere autorizzate da parte dell'amministrazione, previo mandato dell'assemblea condominiale, sentito il parere del Direttore dei Lavori, elementi mancanti nel caso di specie.
Si osserva infatti che l'esecuzione di un contratto secondo buona fede, prevista dall' art. 1375
c.c., impone alle parti un comportamento improntato a lealtà, correttezza e onestà, andando oltre il mero rispetto delle clausole scritte. Questo principio richiede di cooperare per pagina 4 di 7 realizzare lo scopo del contratto, evitare pregiudizi alla controparte e preservare i suoi interessi, anche attraverso obblighi di informazione e collaborazione che integrano, limitano e correggono il contenuto normativo del contratto stesso.
Orbene, proprio in virtù di questo principio, la ditta appaltatrice avrebbe dovuto prima eseguire i lavori effettivamente concordati e poi attivarsi al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per quelli ulteriori, anzicchè operare una ingiustificata commistione tra le due categorie dei lavori (lavori concordati e non concordati), inviando diffide che non distinguono tra le stesse.
Cionostante lo stesso CTU evidenzia come dall'atto introduttivo del giudizio si evinca che lo stesso istante riconosce che il Condominio ha versato la somma di € 47.046,19 (desunti: €
47.046,19 = 76.604,19 –29.558,00), sicchè considerato che a fronte del corrispettivo convenuto di € 65.500,00, lo stesso non ha effettuato lavori per € 23.231,65, ha in realtà ricevuto € 4.777,84, in più del dovuto (corrispondenti alla differenza tra quanto ricevuto
47.016,19 e quanto avrebbe avuto diritto a ricevere sulla base delle lavorazioni effettuate pari ad € 42.268,35) . Il convenuto ha peraltro dimostrato pagamenti per € 52.250.00.
Il Ctu ha, altresi, evidenziato che alcune le lavorazioni effettuate non risultano neppure fatte a regola d'arte, avendo rilevato un diffuso quadro fessurativo evidenziante una ossidazione delle armature metalliche ancora in corso che precede l'espulsione dell'intonaco e del copriferro con rovinio di questi ultimi, stimando in €. 5.947,12, i costi per l'eliminazione di detti vizi.
Alla luce delle esposte considerazioni, va disattesa la domanda, non potendosi ritenere accertato l'inadempimento del convenuto delle obbligazioni nascenti dal contratto, quanto piuttosto, l'inadempimento dell'istante.
Stante il rigetto della domanda attorea, deve ritenersi superflua la disamina della domanda di malleva rivolta verso il terzo chiamato, che presuppone l'accoglimento della domanda attorea per come riconosciuto dal convenuto (cfr. pag.17 comparsa costitutiva)
4. Sulla domanda riconvenzionale.
La domanda è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Premesse le considerazioni già svolte sull'inadempimento di parte convenuta, occorre esaminare le voci richieste dal convenuto in via riconvenzionale. pagina 5 di 7 Certamente dovuto è l'importo della penale convenuta, ai sensi dell'art. 7 del contratto in €
100,00 per ogni giorno di ritardo. Ed invero, per come detto, i lavori concordati non sono stati ultimati, nonostante il cantiere sia rimasto in piedi fino al 31.12.18 circostanza riferita dallo stesso istante (cfr. pag.2 atto di citazione).
Sul punto si osserva che la funzione della clausola penale è risarcitoria (liquidazione forfettaria e preventiva del danno, liberando il creditore dall'onere di provarlo) e deterrente/sanzionatoria (rafforzando il vincolo contrattuale, disincentivando l'inadempimento o il ritardo e riducendo la conflittualità).
In sintesi, essa serve a predeterminare un risarcimento e a spingere le parti a rispettare gli accordi contrattuali.
Invero, La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare.
Va dunque condannata la convenuta al pagamento della somma di € € 33.800,00 a titolo di penale cosi calcolata: 100 x 338 giorni intercorrenti tra la data prevista per l'ultimazione dei lavori 11.01.18 e quella di effettivo smantellamento del cantiere (il convenuto sostiene coincidente con il 15.12.18 quindi più favorevole per l'istante che l'aveva fatta coincidere come detto con il 31.12.18).
Proprio in considerazione della predetta funzione della penale, deve rigettarsi la richiesta di danni ulteriori, anche considerato che il convenuto non ha fatto valere una garanzia per vizi, né ha richiesto espressamente la restituzione delle somme versate in eccedenza.
5. Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto il contratto d'appalto stipulato in data 28.03.17;
Rigetta le altre domande proposte dall'attore;
Accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte istante al pagamento in favore della convenuta della somma di € 33.800,00, oltre interessi dal sino al soddisfo.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario, nonché al pagamento delle spese di CTU per come liquidate nel corso del giudizio.
Castrovillari, 09.10.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ALFANO SALVATORE;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TURANO GIUSEPPE;
CONVENUTO
: Controparte_2
ZO HI
OGGETTO: Inadempimento contratto d'appalto
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.06.19, l'impresa Parte_2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari, il Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1)“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e
pagina 1 di 7 respinta ogni contraria istanza, previa risoluzione del contratto d'appalto del 28.3.17 per inadempimento del committente, condannare, per le causali in narrativa, lo CP_1
stesso in persona del legale rappresentante al Controparte_3 pagamento della somma di € 53.516,95, oltre interessi moratori ex legge 231/2002, con vittoria di spese e competenze difensive”.
Deduceva l'impresa istante, a sostegno della domanda, di avere stipulato in data 28.3.2017 con il sopra indicato, contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di CP_1 ristrutturazione generale, prospetti, pitturazione dell'intero fabbricato e sistemazione dell'area di pertinenza , che veniva pattuito un corrispettivo d'appalto pari ad € 65.500,00 CP_4 oltre IVA, da corrispondersi con un acconto di € 10.000,00, quattro stati di avanzamento da €
12.500,00 ognuno ed € 5.000,00 ad avvenuta ultimazione dei lavori, che nel corso del rapporto, venivano eseguiti lavori maggiorati nell'importo sulla base di nuove misurazioni e nuove quantità, che nonostante la diligenza dell'impresa nell'esecuzione dei lavori, il non onorava i suoi impegni, rendendosi moroso nel pagamento della somma CP_1 residua di € 29.558,00, a fronte di un corrispettivo totale dei lavori pari ad € 76.604,19; che nel frattempo altra impresa era stata contattata per ultimare il programma contrattuale, sicchè anche l'acquisto del materiale occorrente per il completamento degli stessi nella misura di €
8.626,91, doveva ritenersi inutile, che il danno occorso alla ditta era pari ad € 53.516,95 così calcolato: € 29.558,00 oltre Iva per differenza lavori preventivati, lavori aggiuntivi e lavori eseguiti;
€ 8.626,00 per acquisto materiale per lavori futuri ed € 1.091,18, pari al 10% per mancato utile sull'importo dei lavori residui previsti nel computo metrico iniziale, nonché €
14.240,13 quale danno per fermo cantiere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il condominio “ CP_1
, il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui
[...] deduceva l'infondatezza, il quale rappresentava il comportamento inadempiente della ditta appaltatrice, la quale aveva ingiustificatamente abbandonato il cantiere, nonostante avesse incamerato l'80% della somma pattuita, deduceva la sussistenza del proprio diritto alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice assumendo, altresi' la responsabilità da parte del direttore dei lavori, chiedendone la chiamata in causa, nonché di aver subito un pregiudizio a causa del predetto inadempimento quantificabile nel seguente modo: € 32.900,00 a titolo di penale, € 12.000,00 quale importo corrisposto ad altra ditta per l'esecuzione dei lavori, oltre ai disagi per il cantiere aperto, nonché per il ritardo nella conclusione dei lavoro , rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: 1)- in via preliminare
pagina 2 di 7 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione spinto ex adverso ai sensi dell'art. 164 n.
4 c.p.c.. per omissione o assoluta incertezza del petitum. In effetti, l'oggetto della domanda è indefinito ed indeterminato;
2)- sempre in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ing. da Controparte_2
GL (a.u. Rossano);3)- nel merito in via principale: rigettare in toto la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
4)-in via riconvenzionale dichiarare risolto per inadempimento il contratto di appalto stipulato in data
28.3.2017 tra la ditta e il Parte_1 Controparte_3 per inadempimento della ditta appaltatrice e dell'ing. , in solido o
[...] Controparte_2 non fra loro e, per l'effetto condannarli al pagamento della somma di € 44.900 per le causali dedotte in premessa, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi od in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda fino al dì dell'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi composti ex art. 1283
c.c..
All'udienza del 07.04.21 veniva dichiarata la contumacia del terzo chiamato CP_2
, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
Espletata l'istruttoria anche a mezzo di CTU, acquisita agli atti la relazione peritale all'udienza del 19.06.25 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Sull'eccezione di nullità della domanda per omissione o assoluta incertezza del petitum.
L'eccezione è infondata e non può trovare accoglimento, avendo parte istante chiaramente individuato l'oggetto della sua richiesta, circoscrivendolo alla richiesta di risoluzione del contratto, nonché al pagamento del residuo del corrispettivo convenuto, oltre al risarcimento del danno, ancorando dette richieste all'inadempimento della ditta appaltatrice nell'esecuzione del contratto
2. Sulla risoluzione del contratto d'appalto
Nel caso di specie, invero, risulta pacifica la conclusione tra le parti del contratto d'appalto, stipulato in data 28.03.17, circostanza evincibile anche dalla produzione del contratto in oggetto.
pagina 3 di 7 Risulta, altresi' la comune volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del vincolo contrattuale, anche in virtù del fatto che i lavori oggetto del contratto sono stati completati da altra ditta, dovendosi pertanto pronunciare la risoluzione del contratto in oggetto, in conformità col principio affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 19706/20), secondo cui il
Giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, quando i contraenti ne facciano reciprocamente richiesta.
3 Sulla fondatezza della domanda attorea
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Si osserva innanzitutto che la stessa istante, riconosce nel libello introduttivo che il programma contrattuale non era stato completato (cfr. pag 3 atto di citazione laddove si afferma che altra impresa sta terminando i lavori, impedendo conseguentemente il completamento del programma contrattuale).
Nella relazione peritale, il CTU, confrontando il computo metrico estimativo di progetto redatto il 13.05.2016 ed allegato al contratto con il computo metrico- estimativo di contabilità finale del 29.06.2018, al fine di determinare quali lavori non fossero stati effettuati ( avendo affermato che nel corso dei sopralluoghi non ci è stato possibile visionare il complesso condominiale “ nella sua interezza se non solo dall'esterno, trovandolo Controparte_1
finito e rifinito in ogni sua parte, compresa la tinteggiatura che nasconde, ovviamente, ogni lavorazione precedentemente eseguita), ha precisato che i lavori non eseguiti rispetto all'originario programma contrattuale ammontano a complessivi a complessivi € 23.231,65.
Ha precisato, inoltre, che la ditta ha effettivamente eseguito lavori in aggiunta rispetto a quelli concordati dei quali, tuttavia non può ottenere il pagamento, stante il chiaro disposto dell'articolo 8 del contratto d'appalto, secondo cui eventuali nuove categorie di lavori che si renderanno necessarie dovranno essere autorizzate da parte dell'amministrazione, previo mandato dell'assemblea condominiale, sentito il parere del Direttore dei Lavori, elementi mancanti nel caso di specie.
Si osserva infatti che l'esecuzione di un contratto secondo buona fede, prevista dall' art. 1375
c.c., impone alle parti un comportamento improntato a lealtà, correttezza e onestà, andando oltre il mero rispetto delle clausole scritte. Questo principio richiede di cooperare per pagina 4 di 7 realizzare lo scopo del contratto, evitare pregiudizi alla controparte e preservare i suoi interessi, anche attraverso obblighi di informazione e collaborazione che integrano, limitano e correggono il contenuto normativo del contratto stesso.
Orbene, proprio in virtù di questo principio, la ditta appaltatrice avrebbe dovuto prima eseguire i lavori effettivamente concordati e poi attivarsi al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per quelli ulteriori, anzicchè operare una ingiustificata commistione tra le due categorie dei lavori (lavori concordati e non concordati), inviando diffide che non distinguono tra le stesse.
Cionostante lo stesso CTU evidenzia come dall'atto introduttivo del giudizio si evinca che lo stesso istante riconosce che il Condominio ha versato la somma di € 47.046,19 (desunti: €
47.046,19 = 76.604,19 –29.558,00), sicchè considerato che a fronte del corrispettivo convenuto di € 65.500,00, lo stesso non ha effettuato lavori per € 23.231,65, ha in realtà ricevuto € 4.777,84, in più del dovuto (corrispondenti alla differenza tra quanto ricevuto
47.016,19 e quanto avrebbe avuto diritto a ricevere sulla base delle lavorazioni effettuate pari ad € 42.268,35) . Il convenuto ha peraltro dimostrato pagamenti per € 52.250.00.
Il Ctu ha, altresi, evidenziato che alcune le lavorazioni effettuate non risultano neppure fatte a regola d'arte, avendo rilevato un diffuso quadro fessurativo evidenziante una ossidazione delle armature metalliche ancora in corso che precede l'espulsione dell'intonaco e del copriferro con rovinio di questi ultimi, stimando in €. 5.947,12, i costi per l'eliminazione di detti vizi.
Alla luce delle esposte considerazioni, va disattesa la domanda, non potendosi ritenere accertato l'inadempimento del convenuto delle obbligazioni nascenti dal contratto, quanto piuttosto, l'inadempimento dell'istante.
Stante il rigetto della domanda attorea, deve ritenersi superflua la disamina della domanda di malleva rivolta verso il terzo chiamato, che presuppone l'accoglimento della domanda attorea per come riconosciuto dal convenuto (cfr. pag.17 comparsa costitutiva)
4. Sulla domanda riconvenzionale.
La domanda è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Premesse le considerazioni già svolte sull'inadempimento di parte convenuta, occorre esaminare le voci richieste dal convenuto in via riconvenzionale. pagina 5 di 7 Certamente dovuto è l'importo della penale convenuta, ai sensi dell'art. 7 del contratto in €
100,00 per ogni giorno di ritardo. Ed invero, per come detto, i lavori concordati non sono stati ultimati, nonostante il cantiere sia rimasto in piedi fino al 31.12.18 circostanza riferita dallo stesso istante (cfr. pag.2 atto di citazione).
Sul punto si osserva che la funzione della clausola penale è risarcitoria (liquidazione forfettaria e preventiva del danno, liberando il creditore dall'onere di provarlo) e deterrente/sanzionatoria (rafforzando il vincolo contrattuale, disincentivando l'inadempimento o il ritardo e riducendo la conflittualità).
In sintesi, essa serve a predeterminare un risarcimento e a spingere le parti a rispettare gli accordi contrattuali.
Invero, La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare.
Va dunque condannata la convenuta al pagamento della somma di € € 33.800,00 a titolo di penale cosi calcolata: 100 x 338 giorni intercorrenti tra la data prevista per l'ultimazione dei lavori 11.01.18 e quella di effettivo smantellamento del cantiere (il convenuto sostiene coincidente con il 15.12.18 quindi più favorevole per l'istante che l'aveva fatta coincidere come detto con il 31.12.18).
Proprio in considerazione della predetta funzione della penale, deve rigettarsi la richiesta di danni ulteriori, anche considerato che il convenuto non ha fatto valere una garanzia per vizi, né ha richiesto espressamente la restituzione delle somme versate in eccedenza.
5. Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto il contratto d'appalto stipulato in data 28.03.17;
Rigetta le altre domande proposte dall'attore;
Accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte istante al pagamento in favore della convenuta della somma di € 33.800,00, oltre interessi dal sino al soddisfo.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario, nonché al pagamento delle spese di CTU per come liquidate nel corso del giudizio.
Castrovillari, 09.10.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 7 di 7