Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6085
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Sentenza 18 dicembre 2025

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Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, ha pronunciato la separazione giudiziale tra la moglie, attrice, e il marito, convenuto, entrambi persone fisiche. La moglie ha chiesto la separazione, l'affidamento condiviso delle due figlie minorenni con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento mensile di Euro 850,00 per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il marito ha aderito alla domanda di separazione e all'affidamento condiviso, ma ha lamentato che la moglie non favorisse gli incontri con le figlie e ha contestato l'importo dell'assegno di mantenimento, offrendo Euro 500,00 mensili più Euro 200,00 per le spese straordinarie. Le figlie minorenni sono state rappresentate da un curatore speciale. La causa ha visto emergere una forte conflittualità tra i coniugi, con criticità nell'esercizio del diritto di visita del padre e con la necessità di accertamenti sulla capacità genitoriale e sull'osservazione del rapporto padre-figlie, anche tramite l'intervento dei Servizi Sociali e del Pubblico Ministero.

Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ritenendo sussistente una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale, comprovata dalla separazione di fatto, dall'insuccesso del tentativo di conciliazione e dal comportamento delle parti. In ordine all'affidamento delle figlie, pur essendo l'affidamento condiviso il regime ordinario, il Collegio ha disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso di lei e assegnazione della casa coniugale, in considerazione delle carenze genitoriali del padre, del suo disinteresse manifestato nella vita delle figlie e del suo rifiuto di intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità suggeriti dai Servizi Sociali. Il diritto di visita del padre è stato demandato al gradimento delle figlie, data la loro età e la deteriorata relazione. Per quanto concerne gli aspetti economici, il Tribunale, considerando la situazione reddituale delle parti (la madre avvocato con reddito di circa Euro 1.000,00 mensili e il padre impiegato civile con reddito annuo tra Euro 36.634,21 e Euro 38.198,61), ha posto a carico del padre un assegno mensile di mantenimento di Euro 700,00 per le figlie, da rivalutare annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, e ha disposto che la madre percepisca integralmente l'assegno unico. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, data la natura e la complessità della causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6085
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6085
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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