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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6085 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7292/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7292/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Centuripe n. 2/A, presso lo studio dell'avv. SCIUTO
ANNA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Belpasso (CT), Via XIII Traversa n. 55, presso lo studio dell'avv.
DA CO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E NEI CONFRONTI DI
1 , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il CP_2 CP_3
18.07.2013, entrambe elettivamente domiciliate in Catania, Via Verona n. 33, presso lo studio del curatore speciale Avv. MARINA GENNARO, che le rappresenta e difende, come da decreto di nomina del Tribunale di Catania del 28.03.2023;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti ed il curatore speciale hanno precisato le conclusioni,
riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
ha esposto che le parti si sono sposate a Nicolosi (CT) in data Controparte_1
06.06.2009 e che dall'unione coniugale sono nate le figlie il 28.04.2011 e CP_2 [...]
il 18.07.2013. CP_3
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minorenni con collocamento presso sé, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie nell'importo di Euro 850,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi nonché alle domande inerenti all'affidamento condiviso e al collocamento delle figlie minorenni.
Il resistente ha lamentato che la ricorrente ha assunto unilateralmente alcune decisioni in ordine all'iscrizione delle figlie minorenni ad attività extra-scolastiche e che non favorisce gli incontri tra lui e le figlie;
quanto agli aspetti economici, il resistente si è opposto alla misura dell'assegno di mantenimento richiesta da controparte, dichiarando la propria disponibilità a contribuire al mantenimento delle figlie minorenni versando la somma mensile di Euro 500,00
oltre Euro 200,00 per le spese straordinarie.
2 All'udienza presidenziale del 07.02.2023 sono comparsi entrambi i coniugi per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 06.03.2023, è stato disposto l'affidamento condiviso delle figlie minorenni con collocamento presso la ricorrente, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 700,00 per le figlie, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed è stato, altresì, disposto che la ricorrente percepisca integralmente il c.d. assegno unico erogato per entrambe le figlie minorenni.
Vista l'elevata conflittualità delle parti e le criticità lamentate nell'esercizio del diritto di visita padre-figlie, è stato nominato il curatore speciale delle figlie minorenni, che sono state ascoltate in udienza, ed è stato incaricato l'Ufficio E.M.I. dell' di Catania al fine di CP_4
svolgere gli accertamenti in ordine alla capacità genitoriale delle parti e l'osservazione del rapporto padre-figlie.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Con riferimento al regime di affidamento delle figlie minorenni e , la CP_2 CP_3
ricorrente ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento super-esclusivo delle figlie minorenni in suo favore, in ragione del disinteresse mostrato dal padre nei confronti delle stesse,
mentre il resistente si è opposto a quanto chiesto controparte chiedendo di disporre l'affidamento condiviso;
il curatore speciale delle figlie minorenni ha concluso chiedendo al
Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre.
3 Il Collegio osserva che l'art. 337-ter c.c. individua nell'affidamento condiviso il regime ordinario che assicura al minorenne di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi.
L'affidamento esclusivo ad un solo genitore rappresenta l'eccezione e va disposto qualora, a mente dell'art. 337-quater c.c., emergano circostanze oggettive dalle quali risulti che l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minorenne e risulti per lo stesso pregiudizievole.
Nel caso di specie, i Servizi incaricati, hanno evidenziato, testualmente, che “le capacità
CP_ genitoriali del sig. non sono, in atto, adeguatamente esercitate e che non è possibile
escludere la presenza di una significativa problematica a carico della struttura di personalità,
che andrebbe approfondita tramite opportuna presa in carico presso DSM territorialmente
competente, anche in vista di un eventuale percorso di sostegno alla genitorialità” (v. relazione
Cont dell'EMI presso l' di Catania del 23/01/2024).
Nel corso del procedimento è, inoltre, emerso che il padre ha mostrato disinteresse nei confronti della vita delle figlie e non ha collaborato nelle decisioni di maggiore interesse per le stesse: infatti, tale situazione è all'evidenza emersa in occasione del suo rifiuto a prestare il consenso alla partecipazione della figlia minorenne alla gita scolastica, circostanza che CP_2
ha costretto la ricorrente a chiedere a questo Tribunale di essere autorizzata ad esprimere il consenso, in luogo del consenso mancante del resistente, alla partecipazione della figlia alla gita stessa.
Per le ragioni su esposte, il Collegio ritiene che il normale regime di affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole al superiore interesse delle figlie minorenni e e, CP_2 CP_3
pertanto, dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla madre Parte_1
, con collocamento presso la stessa, a cui va assegnata la casa coniugale.
[...]
In ordine al diritto di visita tra le figlie minorenni e il padre, va rilevato che in corso di giudizio, come è stato evidenziato dal curatore speciale, testualmente, “il rapporto tra le minori
ed il padre si sia lentamente e inesorabilmente deteriorato, nonostante gli aiuti forniti dai
4 Servizi che sono stati incaricati da questo Tribunale di effettuare non soltanto una verifica sulla
personalità e capacità genitoriali di entrambe le parti, ma anche di fornire un supporto
psicologico alle minori per far fronte alle criticità nascenti dalla separazione conflittuale tra i
genitori” (si v. la comparsa conclusionale del curatore speciale del 31.3.2025).
L'esistenza di un rapporto conflittuale padre-figlie è stata confermata dalle figlie stesse, che in sede di ascolto hanno dichiarato: “Vediamo ogni tanto nostro padre, ma lui quando stiamo
insieme insulta la nostra famiglia, dice che il nonno ruba, lui fa nascere così le discussioni,
all'improvviso, e ci danno fastidio …non vediamo papà da un mese e mezzo, a noi non va di
vederlo… non abbiamo mai dormito da papà. Papà ci chiama al telefono tutti i giorni, ma non
ci fa piacere sentirlo, ci fa capire che chiama perché lo deve fare, una volta lo ha detto.
[ ]: voglio che papà sia più gentile e più presente, ad esempio voglio che assista alle mie CP_3
gare, faccio ginnastica ritmica. ]: io faccio tennis e vorrei essere vista da papà. Siamo CP_2
rimaste male dal comportamento di papà” (si v. il verbale di udienza del 20.02.2024).
In realtà, come è stato più volte esposto, anche in udienza, il rapporto conflittuale sarebbe gradualmente superabile nel caso in cui il resistente manifesti un impegno costante volto a ristabilire reciproca fiducia con le figlie minorenni.
Infine, anche i Servizi incaricati hanno evidenziato di aver indicato al resistente l'opportunità di “avviare degli incontri padre-figlie all'interno di un servizio di Spazio neutro,
in modo tale da favorire la ripresa del rapporto padre-figlie e fornire parallelamente sostegno
sia alle minori che alla figura paterna, nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità
già avviato” e che, il resistente, dopo essersi presentato ai primi colloqui di sostegno alla genitorialità, ha riferito all'equipe incaricata di non voler proseguire in tale percorso e che pertanto non è stato possibile proseguire con il sostegno alla genitorialità già avviato (v. la nota di aggiornamento dell'EMI del 21.05.2024).
Va considerato, inoltre, che a tali conclusioni è pervenuto anche il Pubblico Ministero.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio, preso atto delle carenze genitoriali manifestate dal resistente e, in particolare, del rifiuto manifestato dal predetto a seguire i percorsi suggeriti
5 dal personale specializzato dei Servizi incaricati per il recupero del rapporto padre-figlie,
dispone che eventuali incontri tra il padre e le figlie minorenni siano demandati al gradimento delle figlie e , oggi rispettivamente di 14 e 12 anni, non essendo la loro volontà CP_2 CP_3
coercibile in caso di rifiuto di incontri con il padre, anche in ragione della loro età.
Venendo alle questioni di natura economica, la ricorrente ha concluso chiedendo di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per le figlie minorenni di Euro 900,00 mensili,
oltre il 50% delle spese straordinarie e di confermare la percezione dell'assegno unico integralmente a suo favore;
il resistente ha concluso chiedendo di disporre la diminuzione della misura dell'assegno di mantenimento attualmente in atto e che l'assegno unico per le figlie venga percepito in ragione del 50% per ciascun genitore.
Va rilevato che la ricorrente non ha depositato le dichiarazioni reddituali più recenti nonostante i plurimi inviti del Giudice istruttore, ma dagli atti di causa appare che la stessa svolge la professione di avvocato e che guadagna circa Euro 1.000,00 al mese come dalla stessa dichiarato (v. il verbale di udienza del 7.2.2023), mentre il resistente è impiegato civile presso la base Nato di Sigonella, e dalle dichiarazioni reddituali in atti risulta che ha dichiarato un reddito annuo compreso tra Euro 36.634,21 e Euro 38.198,61.
Ebbene, tenuto conto che la situazione reddituale delle parti non è variata nel corso del procedimento, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minorenni dell'importo complessivo di Euro
700,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Va, inoltre, disposto che il c.d. assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni e alla CP_2 CP_3
ricorrente ; Parte_1
assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie Controparte_1
minorenni e solo se gli incontri siano voluti e graditi dalle figlie CP_2 CP_3
stesse, per le ragioni specificate in motivazione;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie Controparte_1
minorenni e versando alla ricorrente , entro CP_2 CP_3 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che la ricorrente percepisca integralmente il c.d. assegno Parte_1
unico erogato in favore delle figlie minorenni;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7292/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Centuripe n. 2/A, presso lo studio dell'avv. SCIUTO
ANNA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Belpasso (CT), Via XIII Traversa n. 55, presso lo studio dell'avv.
DA CO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E NEI CONFRONTI DI
1 , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il CP_2 CP_3
18.07.2013, entrambe elettivamente domiciliate in Catania, Via Verona n. 33, presso lo studio del curatore speciale Avv. MARINA GENNARO, che le rappresenta e difende, come da decreto di nomina del Tribunale di Catania del 28.03.2023;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti ed il curatore speciale hanno precisato le conclusioni,
riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
ha esposto che le parti si sono sposate a Nicolosi (CT) in data Controparte_1
06.06.2009 e che dall'unione coniugale sono nate le figlie il 28.04.2011 e CP_2 [...]
il 18.07.2013. CP_3
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minorenni con collocamento presso sé, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie nell'importo di Euro 850,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi nonché alle domande inerenti all'affidamento condiviso e al collocamento delle figlie minorenni.
Il resistente ha lamentato che la ricorrente ha assunto unilateralmente alcune decisioni in ordine all'iscrizione delle figlie minorenni ad attività extra-scolastiche e che non favorisce gli incontri tra lui e le figlie;
quanto agli aspetti economici, il resistente si è opposto alla misura dell'assegno di mantenimento richiesta da controparte, dichiarando la propria disponibilità a contribuire al mantenimento delle figlie minorenni versando la somma mensile di Euro 500,00
oltre Euro 200,00 per le spese straordinarie.
2 All'udienza presidenziale del 07.02.2023 sono comparsi entrambi i coniugi per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 06.03.2023, è stato disposto l'affidamento condiviso delle figlie minorenni con collocamento presso la ricorrente, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 700,00 per le figlie, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed è stato, altresì, disposto che la ricorrente percepisca integralmente il c.d. assegno unico erogato per entrambe le figlie minorenni.
Vista l'elevata conflittualità delle parti e le criticità lamentate nell'esercizio del diritto di visita padre-figlie, è stato nominato il curatore speciale delle figlie minorenni, che sono state ascoltate in udienza, ed è stato incaricato l'Ufficio E.M.I. dell' di Catania al fine di CP_4
svolgere gli accertamenti in ordine alla capacità genitoriale delle parti e l'osservazione del rapporto padre-figlie.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Con riferimento al regime di affidamento delle figlie minorenni e , la CP_2 CP_3
ricorrente ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento super-esclusivo delle figlie minorenni in suo favore, in ragione del disinteresse mostrato dal padre nei confronti delle stesse,
mentre il resistente si è opposto a quanto chiesto controparte chiedendo di disporre l'affidamento condiviso;
il curatore speciale delle figlie minorenni ha concluso chiedendo al
Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre.
3 Il Collegio osserva che l'art. 337-ter c.c. individua nell'affidamento condiviso il regime ordinario che assicura al minorenne di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi.
L'affidamento esclusivo ad un solo genitore rappresenta l'eccezione e va disposto qualora, a mente dell'art. 337-quater c.c., emergano circostanze oggettive dalle quali risulti che l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minorenne e risulti per lo stesso pregiudizievole.
Nel caso di specie, i Servizi incaricati, hanno evidenziato, testualmente, che “le capacità
CP_ genitoriali del sig. non sono, in atto, adeguatamente esercitate e che non è possibile
escludere la presenza di una significativa problematica a carico della struttura di personalità,
che andrebbe approfondita tramite opportuna presa in carico presso DSM territorialmente
competente, anche in vista di un eventuale percorso di sostegno alla genitorialità” (v. relazione
Cont dell'EMI presso l' di Catania del 23/01/2024).
Nel corso del procedimento è, inoltre, emerso che il padre ha mostrato disinteresse nei confronti della vita delle figlie e non ha collaborato nelle decisioni di maggiore interesse per le stesse: infatti, tale situazione è all'evidenza emersa in occasione del suo rifiuto a prestare il consenso alla partecipazione della figlia minorenne alla gita scolastica, circostanza che CP_2
ha costretto la ricorrente a chiedere a questo Tribunale di essere autorizzata ad esprimere il consenso, in luogo del consenso mancante del resistente, alla partecipazione della figlia alla gita stessa.
Per le ragioni su esposte, il Collegio ritiene che il normale regime di affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole al superiore interesse delle figlie minorenni e e, CP_2 CP_3
pertanto, dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla madre Parte_1
, con collocamento presso la stessa, a cui va assegnata la casa coniugale.
[...]
In ordine al diritto di visita tra le figlie minorenni e il padre, va rilevato che in corso di giudizio, come è stato evidenziato dal curatore speciale, testualmente, “il rapporto tra le minori
ed il padre si sia lentamente e inesorabilmente deteriorato, nonostante gli aiuti forniti dai
4 Servizi che sono stati incaricati da questo Tribunale di effettuare non soltanto una verifica sulla
personalità e capacità genitoriali di entrambe le parti, ma anche di fornire un supporto
psicologico alle minori per far fronte alle criticità nascenti dalla separazione conflittuale tra i
genitori” (si v. la comparsa conclusionale del curatore speciale del 31.3.2025).
L'esistenza di un rapporto conflittuale padre-figlie è stata confermata dalle figlie stesse, che in sede di ascolto hanno dichiarato: “Vediamo ogni tanto nostro padre, ma lui quando stiamo
insieme insulta la nostra famiglia, dice che il nonno ruba, lui fa nascere così le discussioni,
all'improvviso, e ci danno fastidio …non vediamo papà da un mese e mezzo, a noi non va di
vederlo… non abbiamo mai dormito da papà. Papà ci chiama al telefono tutti i giorni, ma non
ci fa piacere sentirlo, ci fa capire che chiama perché lo deve fare, una volta lo ha detto.
[ ]: voglio che papà sia più gentile e più presente, ad esempio voglio che assista alle mie CP_3
gare, faccio ginnastica ritmica. ]: io faccio tennis e vorrei essere vista da papà. Siamo CP_2
rimaste male dal comportamento di papà” (si v. il verbale di udienza del 20.02.2024).
In realtà, come è stato più volte esposto, anche in udienza, il rapporto conflittuale sarebbe gradualmente superabile nel caso in cui il resistente manifesti un impegno costante volto a ristabilire reciproca fiducia con le figlie minorenni.
Infine, anche i Servizi incaricati hanno evidenziato di aver indicato al resistente l'opportunità di “avviare degli incontri padre-figlie all'interno di un servizio di Spazio neutro,
in modo tale da favorire la ripresa del rapporto padre-figlie e fornire parallelamente sostegno
sia alle minori che alla figura paterna, nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità
già avviato” e che, il resistente, dopo essersi presentato ai primi colloqui di sostegno alla genitorialità, ha riferito all'equipe incaricata di non voler proseguire in tale percorso e che pertanto non è stato possibile proseguire con il sostegno alla genitorialità già avviato (v. la nota di aggiornamento dell'EMI del 21.05.2024).
Va considerato, inoltre, che a tali conclusioni è pervenuto anche il Pubblico Ministero.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio, preso atto delle carenze genitoriali manifestate dal resistente e, in particolare, del rifiuto manifestato dal predetto a seguire i percorsi suggeriti
5 dal personale specializzato dei Servizi incaricati per il recupero del rapporto padre-figlie,
dispone che eventuali incontri tra il padre e le figlie minorenni siano demandati al gradimento delle figlie e , oggi rispettivamente di 14 e 12 anni, non essendo la loro volontà CP_2 CP_3
coercibile in caso di rifiuto di incontri con il padre, anche in ragione della loro età.
Venendo alle questioni di natura economica, la ricorrente ha concluso chiedendo di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per le figlie minorenni di Euro 900,00 mensili,
oltre il 50% delle spese straordinarie e di confermare la percezione dell'assegno unico integralmente a suo favore;
il resistente ha concluso chiedendo di disporre la diminuzione della misura dell'assegno di mantenimento attualmente in atto e che l'assegno unico per le figlie venga percepito in ragione del 50% per ciascun genitore.
Va rilevato che la ricorrente non ha depositato le dichiarazioni reddituali più recenti nonostante i plurimi inviti del Giudice istruttore, ma dagli atti di causa appare che la stessa svolge la professione di avvocato e che guadagna circa Euro 1.000,00 al mese come dalla stessa dichiarato (v. il verbale di udienza del 7.2.2023), mentre il resistente è impiegato civile presso la base Nato di Sigonella, e dalle dichiarazioni reddituali in atti risulta che ha dichiarato un reddito annuo compreso tra Euro 36.634,21 e Euro 38.198,61.
Ebbene, tenuto conto che la situazione reddituale delle parti non è variata nel corso del procedimento, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minorenni dell'importo complessivo di Euro
700,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Va, inoltre, disposto che il c.d. assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni e alla CP_2 CP_3
ricorrente ; Parte_1
assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie Controparte_1
minorenni e solo se gli incontri siano voluti e graditi dalle figlie CP_2 CP_3
stesse, per le ragioni specificate in motivazione;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie Controparte_1
minorenni e versando alla ricorrente , entro CP_2 CP_3 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che la ricorrente percepisca integralmente il c.d. assegno Parte_1
unico erogato in favore delle figlie minorenni;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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