Articolo 9 della Legge 22 dicembre 1986, n. 910
Articolo 8
Versione
1 gennaio 1987
Art. 9. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1987.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1987