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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 704/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1015/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346437000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346437000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346437000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346437000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/01/2025 e successivamente depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00353464 37 000, relativa alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
(TARSU) per gli anni dal 2009 al 2012, per un importo complessivo di € 2.403,88,. Il ricorrente deduceva:
1. Il difetto e/o la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici con conseguente prescrizione del credito,;
2. L'inesistenza della notifica della cartella di pagamento per omessa compilazione della relata di notifica,;
3. Il difetto di motivazione dell'atto e la mancata sottoscrizione,.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), eccependo in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92,. L'Agenzia rilevava che la cartella opposta è stata regolarmente notificata il 17/10/2024, mentre il ricorso è stato notificato solo il 23/01/2025. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, la manleva da parte dell'Ente impositore ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione.
Si costituiva altresì l'Ente impositore (ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione), come indicato nell'epigrafe degli atti processuali.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente, sollevata in via preliminare dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, attiene al mancato rispetto dei termini di impugnazione previsti dalla legge. L'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, risulta provato che la cartella di pagamento n. 295 2024 00353464 37 000 è stata regolarmente notificata al ricorrente in data 17/10/2024, mediante consegna a mani di familiare convivente (“Stoffone Rosalia”), come attestato dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 200023020163 prodotto in atti.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato a mezzo PEC solamente in data 23/01/2025, ovvero ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'atto impositivo. Non assume rilievo l'eccezione di nullità della notifica della cartella sollevata dal ricorrente per asserita mancata compilazione della relata, in quanto la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento da parte dell'Agente della Riscossione fornisce la prova legale della data di perfezionamento della notifica stessa. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la proposizione del ricorso sana eventuali vizi della notifica per raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria opera con efficacia ex tunc solo se l'impugnazione avviene nel rispetto dei termini decorrenti dall'avvenuta conoscenza legale dell'atto, che nel caso di specie coincide con la consegna del plico avvenuta il 17/10/2024.
Il calcolo dei termini processuali evidenzia inequivocabilmente che tra il 17 ottobre 2024 e il 23 gennaio
2025 sono intercorsi più di sessanta giorni, rendendo l'impugnazione tardiva.
L'accertata tardività del ricorso costituisce vizio preliminare assorbente che preclude al Collegio l'esame delle ulteriori doglianze di merito formulate da parte ricorrente (prescrizione, difetto di motivazione, vizi degli atti prodromici).
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/92 e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00353464 37 000 per tardività della notificazione.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
3. Compensa le spese di lite nei confronti dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione.
Così deciso in Messina il 3.2.2026
Il Giudice Est.
EL BL
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1015/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346437000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346437000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346437000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346437000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/01/2025 e successivamente depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00353464 37 000, relativa alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
(TARSU) per gli anni dal 2009 al 2012, per un importo complessivo di € 2.403,88,. Il ricorrente deduceva:
1. Il difetto e/o la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici con conseguente prescrizione del credito,;
2. L'inesistenza della notifica della cartella di pagamento per omessa compilazione della relata di notifica,;
3. Il difetto di motivazione dell'atto e la mancata sottoscrizione,.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), eccependo in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92,. L'Agenzia rilevava che la cartella opposta è stata regolarmente notificata il 17/10/2024, mentre il ricorso è stato notificato solo il 23/01/2025. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, la manleva da parte dell'Ente impositore ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione.
Si costituiva altresì l'Ente impositore (ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione), come indicato nell'epigrafe degli atti processuali.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente, sollevata in via preliminare dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, attiene al mancato rispetto dei termini di impugnazione previsti dalla legge. L'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, risulta provato che la cartella di pagamento n. 295 2024 00353464 37 000 è stata regolarmente notificata al ricorrente in data 17/10/2024, mediante consegna a mani di familiare convivente (“Stoffone Rosalia”), come attestato dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 200023020163 prodotto in atti.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato a mezzo PEC solamente in data 23/01/2025, ovvero ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'atto impositivo. Non assume rilievo l'eccezione di nullità della notifica della cartella sollevata dal ricorrente per asserita mancata compilazione della relata, in quanto la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento da parte dell'Agente della Riscossione fornisce la prova legale della data di perfezionamento della notifica stessa. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la proposizione del ricorso sana eventuali vizi della notifica per raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria opera con efficacia ex tunc solo se l'impugnazione avviene nel rispetto dei termini decorrenti dall'avvenuta conoscenza legale dell'atto, che nel caso di specie coincide con la consegna del plico avvenuta il 17/10/2024.
Il calcolo dei termini processuali evidenzia inequivocabilmente che tra il 17 ottobre 2024 e il 23 gennaio
2025 sono intercorsi più di sessanta giorni, rendendo l'impugnazione tardiva.
L'accertata tardività del ricorso costituisce vizio preliminare assorbente che preclude al Collegio l'esame delle ulteriori doglianze di merito formulate da parte ricorrente (prescrizione, difetto di motivazione, vizi degli atti prodromici).
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/92 e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00353464 37 000 per tardività della notificazione.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
3. Compensa le spese di lite nei confronti dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione.
Così deciso in Messina il 3.2.2026
Il Giudice Est.
EL BL