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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI e BIANZANI LARA
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con i dott.ri TOMASONI MARINA, , CARDILLO ELISA, PALMIERI LUISA, CP_2
CHIARANDÀ GABRIELE MARIO E CARBONE MONICA
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il allegando di aver svolto attività di docenza CP_3 mediante la stipula di plurimi contratti di supplenza a tempo determinato ed ha dedotto la mancata Cont corresponsione da parte del , per le supplenze svolte nell'anno scolastico 2019/2020, della cd.
“retribuzione professionale docenti” (“RPD”) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, non essendo né docente di ruolo né assunta in forza di contratti di supplenze annuali (fino al 31 agosto) ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno), per un totale di giorni di lavoro effettivamente svolti pari a 239.
La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del
CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza dei principi di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE.
Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti,
pagina 1 di 4 con condanna del resistente al pagamento in suo favore della stessa per le supplenze espletate CP_1 nell'anno scolastico indicato per un totale di € 1.390,98 (per complessivi 239 giorni), oltre interessi legali e rivalutazione dalla mora al saldo.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, Controparte_1 per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione.
Nel merito, ha escluso che la retribuzione professionale docenti possa essere erogata per supplenze brevi mentre in punto di quantum ha ritenuto che la pretesa della ricorrente fosse indimostrata e, comunque eccessiva.
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
Nel merito, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno) a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001.
L'art. 7 cit. per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti prevedendo che: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie. Cont Il ritiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art. 7, comma 3, CCNL 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata.
La ricorrente rivendica il diritto alla RPD per l'anno scolastico 2019/2020 nel corso del quale ha svolto supplenze brevi e saltuarie (non contestate dal ministero e risultanti dall'allegato stato matricolare, cfr. doc. pagina 2 di 4 1 fasc. ricorso e doc. 3 fasc. MIM).
Il Tribunale ritiene quindi di aderire all'orientamento espresso dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema
Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa oggetto di causa e, in applicazione del principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee, ha in particolare osservato che
“non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito”.
La richiamata pronuncia ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
L'emolumento rientra dunque nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
Pertanto, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto m integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del
2018 cit.; a ulteriore conferma Cass. 6293/2020). Cont Nella fattispecie, il non ha indicato nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda periodi di servizi espletati dalla ricorrente, gli stessi sono comprovati dalla Cont documentazione in atti (certificati di servizio, contratti, buste paga) e non sono stati contestati dal .
Va quindi dichiarato il diritto della ricorrente alla “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 pagina 3 di 4 del CCNL 15.3.2001 per le supplenze svolte nell'anno scolastico 2019/2020, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore per un totale di giorni di lavoro effettivamente Controparte_1 svolti pari a 239 per un importo pari a complessivi 1.390,98 euro così calcolato: 174,50 (importo mensile
RPD): 30 giorni= €5,81 (importo giornaliero RPD;
€5,81:18 ore settimanali = 0,32 (valore della RPD per singola ora); €0,32 x 18 ore settimanali = € 5,81; € 5,81 x 239giorni= 1.390,98 euro.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per le supplenze svolte negli anni scolastici 2019/2020, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1390,98 oltre interessi dalle Controparte_1 singole scadenze al saldo;
Cont
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre spese forfetarie 15%, iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Brescia, 22 maggio 2025.
La Giudice
Natalia Pala
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI e BIANZANI LARA
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con i dott.ri TOMASONI MARINA, , CARDILLO ELISA, PALMIERI LUISA, CP_2
CHIARANDÀ GABRIELE MARIO E CARBONE MONICA
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il allegando di aver svolto attività di docenza CP_3 mediante la stipula di plurimi contratti di supplenza a tempo determinato ed ha dedotto la mancata Cont corresponsione da parte del , per le supplenze svolte nell'anno scolastico 2019/2020, della cd.
“retribuzione professionale docenti” (“RPD”) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, non essendo né docente di ruolo né assunta in forza di contratti di supplenze annuali (fino al 31 agosto) ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno), per un totale di giorni di lavoro effettivamente svolti pari a 239.
La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del
CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza dei principi di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE.
Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti,
pagina 1 di 4 con condanna del resistente al pagamento in suo favore della stessa per le supplenze espletate CP_1 nell'anno scolastico indicato per un totale di € 1.390,98 (per complessivi 239 giorni), oltre interessi legali e rivalutazione dalla mora al saldo.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, Controparte_1 per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione.
Nel merito, ha escluso che la retribuzione professionale docenti possa essere erogata per supplenze brevi mentre in punto di quantum ha ritenuto che la pretesa della ricorrente fosse indimostrata e, comunque eccessiva.
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
Nel merito, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno) a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001.
L'art. 7 cit. per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti prevedendo che: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie. Cont Il ritiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art. 7, comma 3, CCNL 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata.
La ricorrente rivendica il diritto alla RPD per l'anno scolastico 2019/2020 nel corso del quale ha svolto supplenze brevi e saltuarie (non contestate dal ministero e risultanti dall'allegato stato matricolare, cfr. doc. pagina 2 di 4 1 fasc. ricorso e doc. 3 fasc. MIM).
Il Tribunale ritiene quindi di aderire all'orientamento espresso dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema
Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa oggetto di causa e, in applicazione del principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee, ha in particolare osservato che
“non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito”.
La richiamata pronuncia ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
L'emolumento rientra dunque nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
Pertanto, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto m integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del
2018 cit.; a ulteriore conferma Cass. 6293/2020). Cont Nella fattispecie, il non ha indicato nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda periodi di servizi espletati dalla ricorrente, gli stessi sono comprovati dalla Cont documentazione in atti (certificati di servizio, contratti, buste paga) e non sono stati contestati dal .
Va quindi dichiarato il diritto della ricorrente alla “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 pagina 3 di 4 del CCNL 15.3.2001 per le supplenze svolte nell'anno scolastico 2019/2020, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore per un totale di giorni di lavoro effettivamente Controparte_1 svolti pari a 239 per un importo pari a complessivi 1.390,98 euro così calcolato: 174,50 (importo mensile
RPD): 30 giorni= €5,81 (importo giornaliero RPD;
€5,81:18 ore settimanali = 0,32 (valore della RPD per singola ora); €0,32 x 18 ore settimanali = € 5,81; € 5,81 x 239giorni= 1.390,98 euro.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per le supplenze svolte negli anni scolastici 2019/2020, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1390,98 oltre interessi dalle Controparte_1 singole scadenze al saldo;
Cont
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre spese forfetarie 15%, iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Brescia, 22 maggio 2025.
La Giudice
Natalia Pala
pagina 4 di 4