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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°2088/2022 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a D.I. dd.
8.6.2022 e notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 10.6.2022, da:
, (C.F. ), res. a Udine, Parte_1 C.F._1
rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Annalisa Candusso del Foro di
Udine, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attrice-opponente;
contro
(P.Iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
a Bergamo, rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Monica Pepe del
Foro di Salerno, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 432/2022,
convenuta-opposta;
1 avente ad oggetto: vendita di cose mobili.
Causa iscritta a ruolo il 18.6.2022 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del
13.5.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice-opponente: “In via preliminare: per i motivi di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo quivi opposto (D.I.432/2022 –
Tribunale di Udine) essendo la presente opposizione fondata su prova scritta. Nel merito: in via principale: per le ragioni di cui in narrativa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e/o annullabile il contratto stipulato tra le parti in data 05/11/2021. Dichiarare quindi nullo, di nessun effetto e revocare il decreto ingiuntivo n. 432/2022 emesso dal Tribunale di Udine
perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Conseguentemente, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., a restituire alla sig.ra la Parte_1
somma di €.10.000,00, percepita quale acconto, maggiorata degli interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in
2 fatto e in diritto. In via gradata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni supra formulate, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito ridurre la pretesa avversa, anche alla luce delle risultanze della perizia di valutazione e stima disposta dalla Procura
della Repubblica di Udine. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: Riservato ogni mezzo.”
Per parte convenuta: In via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale
rigettare l'opposizione formulata confermando, invece, la validità e l'efficacia del titolo, in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta e non è di pronta soluzione;
Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la richiesta di condanna alla restituzione della somma di € 10.000,00 versata quale acconto.
Condannare l'opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, oltre agli accessori di legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario. In via istruttoria: rigettare, sin d'ora, ogni istanza istruttoria che sarà formulata da controparte nel corso del giudizio, con riserva di ogni ulteriore deduzione, integrazione e precisazione, anche istruttoria, nei termini ex art. 183, VI° comma,
c.p.c. Con ogni più ampia richiesta istruttoria.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
ha proposto opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
432/2022 emesso da questo Tribunale l'11.04.2022 con il quale le veniva ingiunto di pagare a la somma di Controparte_1
3 €. 20.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a saldo del prezzo di acquisto, pari a complessivi €. 30.000,00, dell'opera d'arte “Anni
70” di ADG, oggetto del contratto stipulato tra le parti il 5.11.2021.
L'attrice, che all'epoca dei fatti aveva 93 anni, viveva da sola in quanto priva di una rete familiare e versava in precarie condizioni di salute, ha evidenziato che, a seguito di segnalazione ai Carabinieri
in data 24.11.2021 da parte del Direttore della filiale della banca ove aveva il proprio conto corrente, insospettito per le numerose movimentazioni di denaro in uscita da lei effettuate negli ultimi tempi per importi rilevanti, era stato avviato un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Udine che la vedeva parte offesa del reato di cui all'art. 643 c.p.c. nei confronti di più soggetti, tra cui proprio il legale rappresentante di
[...]
. Era accaduto, Controparte_1 RT
infatti, che a partire dal 2019, e soprattutto nel periodo delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid in cui la condizione di isolamento sociale si era ulteriormente accentuata, incaricati di diverse società – tra le quali vi era anche la convenuta – l'avevano contattata, dapprima telefonicamente e poi di persona, al suo domicilio, in maniera insistente per proporle l'acquisto di libri ed opere d'arte e, approfittando della sua fragilità psichica, l'avevano indotta a sottoscrivere un numero rilevante di contratti di compravendita di beni (tutti sottoposti poi a sequestro penale il
2.02.2022) per un esborso complessivo di circa €.
250.000,00/300.000,00. Ha invocato, dunque, la nullità del contratto 4 di compravendita fatto valere da ai sensi dell'art. Controparte_1
1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa o, se del caso, la sua annullabilità ed ha, conseguentemente, concluso per la revoca del
D.I. e per la condanna di controparte a restituirle anche l'acconto di
€. 10.000,00 che aveva già versato per l'acquisto del quadro in questione;
in subordine, ha chiesto che venga quantomeno ridotta la pretesa avversaria, anche alla luce delle risultanze della prodotta perizia di stima dell'opera che era stata disposta nell'ambito del procedimento penale e che aveva indicato come valutazione massima un importo di qualche centinaia di euro.
Parte opposta ha contrastato l'opposizione avversaria,
asserendo che la è persona perfettamente capace di Parte_1
intendere e di volere, conoscitrice del mondo dell'arte e già cliente di diverse gallerie;
che aveva liberamente e consapevolmente sottoscritto in data 5.11.2021 il contratto per l'acquisto del quadro de
quo al prezzo di €. 30.000,00; che l'opera le era stata consegnata in pari data e contestualmente l'acquirente aveva pagato in acconto con bonifico €. 10.000,00; che, come da accordi, il 24.11.2021 un addetto della Galleria convenuta si era recato presso l'abitazione della donna per incassare il resto del prezzo e, cedendo alle insistenze della (in difficoltà in quanto si era fratturata un Parte_1
braccio), si era prestato ad accompagnarla in banca per consentirle di inoltrare l'ordine di bonifico dei rimanenenti €. 20.000,00,
attendendola in auto, all'esterno, dove era stato poi identificato dai
Carabinieri che di lì a poco erano sopraggiunti;
che non vi erano, 5 pertanto, prove né del reato di circonvenzione di incapace né del reato di truffa, tanto più che le varie opere sottoposte a sequestro presso l'abitazione la le aveva acquistate da più Gallerie, Parte_1
coinvolgendo persone e società assolutamente estranee alle parti.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione avversaria.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, con l'assunzione di prove testimoniali e l'acquisizione di copia di alcuni atti estratti dal fascicolo del procedimento penale tuttora in corso, tra cui: - la relazione psichiatrica dd. 30.06.2022 a firma del C.T. del
P.M., dott. - la perizia a firma della dott.ssa di Per_1 Per_2
data 6.07.2023 disposta dal G.i.p. per l'accertamento della capacità a testimoniare di;
- la consulenza tecnica effettuata, Parte_1
su incarico del P.M., da , titolare dell'omonima Testimone_1
Galleria d'arte ed esperto in valutazioni, volta a determinare il reale valore delle opere sequestrate in casa della;
- la richiesta Parte_1
di rinvio a giudizio depositata dal P.M. il 19.12.2023 nei confronti di cinque imputati, tra cui in qualità di RT
amministratore delle società INARTE GALLERY WERKKUNST s.r.l.
e entrambe con sede a Controparte_1
Bergamo, e di e , quali Controparte_3 CP_4
soci/dipendenti delle predette società, per il delitto di circonvenzione di incapace p. e p. dagli artt. 110 e 643 c.p.; - il verbale dell'udienza preliminare tenutasi avanti al G.i.p. del Tribunale di Udine il
27.05.2024 che si è conclusa con un rinvio al 14.10.2024 per un difetto di citazione di uno degli imputati. Allo stato non è dato 6 conoscere quale sia l'esito del processo penale (nell'ambito del quale
è stata assunta nelle forme dell'incidente probatorio la testimonianza della ) che si ritiene sia tuttora pendente. Parte_1
All'udienza del 3.10.2024 il Presidente istruttore ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. che prevedeva la rinuncia da parte di al D.I. Controparte_1
n. 432/2022 e la restituzione a controparte di €. 7.000,00 rispetto al maggior acconto di €. 10.000,00 già incamerato per l'acquisto del quadro che, una volta dissequestrato, sarebbe rimasto in proprietà
della opponente, oltre al rimborso delle spese di lite fino a quel momento maturate a favore della da determinarsi nei Parte_1
minimi di tabella. Alla successiva udienza del 21.11.2024 si è preso atto dell'adesione alla proposta conciliativa solo da parte di
, mentre il difensore di parte opposta ha dichiarato Parte_1
l'indisponibilità in tal senso della sua assistita. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.05.2025; a quest'ultima udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate: quindi il Presidente Istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
L'opposizione proposta è giuridicamente fondata e va accolta.
E' opportuno, innanzitutto, ricordare che il reato di circonvenzione di persone ncapaci è un “reato di pericolo” che sanziona ogni condotta di manipolazione della volontà di persone che versano in un riconoscibile stato di vulnerabilità che sia idonea a produrre qualsiasi effetto giuridico dannoso in capo alla vittima. Secondo la oramai 7 consolidata giurisprudenza penale ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 643 c.p. devono sussistere le seguenti condizioni:
“1) l'instaurazione di un rapporto squilibrato tra la vittima e l'agente,
in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della
vittima che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace
di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della
capacità critica;
2) l'induzione a compiere un atto che importi per il
soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
3)
l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente,
consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il
suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
4) la
oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che
chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti” (cfr.
Cass. Pen. n. 26727/2023, Cass. Pen. n. 29003/2012).
E' pacifico, altresì, che il contratto che sia stato stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato, ed in specie quello di circonvenzione di imcapace, deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizione di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale,
trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti e che vengono perseguite dalla disciplina sull'annullabilità
del contratto (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 10609/2017, Cass. Civ. n.
2860/2008).
8 ha chiesto l'adempimento del Controparte_1
Contr contratto di compravendita del quadro “Anni 70” di sottoscritto dalle parti il 5.11.2021, per cui si rende necessario, a fronte dell'eccezione di nullità del contratto sollevata dalla stessa opponente, accertare, sia pure incidenter tantum, se nella fattispecie concreta siano ravvisabili tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 643 c.p. che sono stati sopra elencati.
Orbene, all'esito di una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, non pare che vi possano essere dubbi in ordine alla sussistenza del reato di circonvenzione di soggetto incapace in danno della . Parte_1
Depongono, in tal senso, numerosi elementi, tutti in tal senso convergenti: in primo luogo, la testimonianza di Testimone_2
direttore della filiale della banca ove la si era recata il Parte_1
24.11.2021 per effettuare un bonifico di €. 10.000,00 a parziale pagamento del prezzo del quadro. Il teste ha dichiarato che il collega in cassa, ricevuta la richiesta dell'anziana donna di inoltrare l'ordine di bonifico, aveva ritenuto di avvisarlo “che la signora già in
precedenza aveva disposto bonifici e staccato assegni per importi
consistenti, nell'ordine di decine di migliaia di euro”; ha aggiunto che,
dopo avere verificato di persona queste “uscite straordinarie”, aveva chiesto alla signora giustificazione di tutte queste spese e che la donna le era “sembrata disorientata sulle motivazioni. Ricordo che i
bonifici e gli assegni erano a beneficio di più soggetti”. La situazione era apparsa così anomala al direttore da indurlo a chiedere subito 9 l'intervento dei Carabinieri, avendo saputo dalla che era Parte_1
stata accompagnata in banca da un incaricato della
[...]
che l'attendeva all'esterno, in auto, e che al loro Controparte_1
arrivo i Carabinieri provvidero ad identificare, accertando che si trattava di . Controparte_3
Il teste , brig. capo dei Carabinieri di Udine, Testimone_3
che intervenne su chiamata del raccolse la denuncia- Tes_2
querela sporta dall'anziana il 25.11.2021 (doc. 1 di parte attrice) e seguì poi le indagini penali, ha dichiarato di essersi recato tre volte a casa della : la prima in occasione della querela “quando la Parte_1
signora ci ha consegnato spontaneamente libri e quadri riconducibili
a varie società con cui la stessa aveva intrattenuto rapporti”; quindi era intervenuto in data 1.12.2021 in quanto la gli aveva Parte_1
telefonato per dirgli che era stata nuovamente contattata dalla
; infine, il 2.02.2022 fu eseguito il sequestro di Controparte_1
tutti i libri e quadri acquistati. Il teste ha precisato che in una di queste occasioni in cui si trovava al domicilio dell'anziana aveva assistito personalmente alla telefonata effettuata da uno di questi soggetti che volevano vendere qualcosa alla donna (anche se non ha saputo poi precisare se si trattava di qualcuno della
[...]
. Controparte_1
E' stata assunta, infine, la testimonianza di , Testimone_4
nipote dell'attrice, la quale ha precisato di avere saputo di quanto stava accadendo alla zia solo quando fu contattata dai carabinieri: la teste ha confermato di avere a quel punto provveduto a verificare gli 10 estratti conto ed i libretti di assegni della zia, scoprendo così che vi erano state uscite dal conto corrente per oltre €. 250.000,00 in favore di due o tre diverse aziende, concentrate per lo più nel periodo delle restrizioni per la pandemia Covid;
ha ricordato di essere stata presente, il giorno stesso in cui la zia sporse querela, ad una telefonata da parte di un signore che disse all'anziana, con tono di rimprovero per avere coinvolto i carabinieri: “Ma hai capito cosa hai
fatto a danno di ?” Da ultimo ha aggiunto: “Nel periodo del CP_3
lockdown non entravamo mai in casa della zia, le portavamo solo la
spesa. Dopo il lockdown ogni tanto andavo in casa, quando aveva
bisogno di qualcosa, se no ci sentivamno al telefono”.
Nella relazione medico legale di natura psichiatrica del
30.06.2022 il C.T. del P.M., dott. all'esito Persona_3
dell'esame diretto della perizianda e di quanto dalla stessa riferitole
(dichiarazioni di cui vengono riportati ampi stralci a pagg. 9-12) e degli accertamenti eseguiti è giunto alla conclusione che la non è affetta da condizioni di infermità di mente né in sua Parte_1
contiguità biografica né in relazione al tempo dei fatti né al tempo attuale, ma, al tempo stesso, ha rilevato che la capacità di giudizio dell'anziana donna è sostanzialmente conservata ove applicata ad una dimensione “generale” e nella gestione del quotidiano,
evidenziando, per contro, che “nella vicenda 'de qua' vi è stata una
significativa e protratta caduta nell'applicazione del giudizio (prima
ancora che della competenza) nel trattare relazioni interpersonali
(prima ancora che acquisti), che – autopromosse – sono state 11 passivamente e acriticamente accettate, così come i correlati acquisti
che risultano essere stati fatti con ritmo compulsivo (evocando un
disturbo da shopping compulsivo), seppure sempre sollecitati – al
domicilio e prima ancora in via telefonica – da rinnovate proposte,
stringenti inviti e sollecitazioni sul preteso significato di 'investimento'
degli acquisti stessi, che l'esaminanda 'non sapeva rifiutare'; in tale
prospettiva la caduta cognitiva e volitiva è stata in esaminanda
molteplice: caduta nella gestione relazionale, caduta nella
compulsività degli acquisti, caduta nell'attribuzione del valore
commerciale agli stessi, caduta nella valutazione del rapidissimo
dimagrimento del suo conto corrente bancario;
in ciò certo favorita
dall'oggettiva condizione di isolamento esistenziale nella quale
l'intera vicenda si è svolta;
detta vicenda è dunque espressiva di un
selettivo 'corto-circuito' relazionale/logico/volitivo che appare in
problematica compatibilità con il sostanzialmente integro assetto
cognitivo ed esistenziale, da sempre mostrato dalla perizianda ed
anche recentissimamente confermato dal testing neuropsicologico”.
Ulteriori ed importanti elementi si ricavano dalla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. il 18.12.2023 e, in particolare,
dall'articolato capo di imputazione contestato a RT
, quale amministratore di Inarte Gallery Werkkunst s.r.l. e di
[...]
entrambe con sede a Bergamo, nonché ai Controparte_1
soci/dipendenti delle due società, e : Controparte_3 CP_4
in esso si legge, infatti, che le due società in questione – facenti capo ai medesimi soggetti – nel breve arco temporale che va dal 12 19.05.2021 al 5.11.2021 conclusero con la non uno, ma Parte_1
ben 8 contratti di compravendita di opere d'arte, rinvenute e sequestrate a casa dell'anziana acquirente, ricevendo da quest'ultima assegni o bonifici bancari per un importo complessivo di circa €. 200.000,00. Il contratto sottoscritto dalla il Parte_1
5.11.2021, lungi dal costituire un episodio isolato ed occasionale, è
stato, dunque, l'ultimo di una lunga serie messa in atto dai medesimi soggetti con una tecnica oramai collaudata, fatta di continue pressioni psicologiche alle quali la non era in grado di Parte_1
resistere. I soggetti che agirono in nome e per conto di CP_1
si recarono più volte a casa della donna ed ebbero così modo di
[...]
rendersi perfettamente conto delle condizioni di salute precarie in cui versava, del fatto che viveva da sola e non aveva familiari prossimi né una cerchia di amici che si occupassero di lei in maniera continuativa e potessero consigliarla;
quindi, del suo bisogno di socializzare, della sua particolare arrendevolezza e dell'incapacità di resistere alle incalzanti proposte di acquisto che di volta in volta sottoponevano all'anziana donna che li accoglieva in casa e di cui erano riusciti in poco tempo a carpire la fiducia. Il rapporto di frequentazione e di confidenza che si era instaurato con la donna
(desumibile anche dal tenore della telefonata di cui ha riferito la nipote) ha reso senz'altro riconoscibile agli addetti di CP_1
la condizione di minorata difesa della e la sua
[...] Parte_1
incapacità di opporre resistenza per l'assenza di capacità critica rispetto al contesto in cui avvenivano i fatti e di tale condizione 13 ha ampiamente approfittato, inducendo ll'anziana Controparte_1
a compiere atti gravemente pregiudizievoli per il suo patrimonio che nel giro di pochi mesi è stato largamente depaurato a causa dell'acquisto di opere d'arte di irrisorio valore ed assolutamente esorbitante rispetto al prezzo pagato dalla alla quale Parte_1
(come si legge nelle pagine della CT psichiatrica relative all'esame della perizianda) questi soggetti prospettavano falsamente la convenienza dell'“affare” quale forma di investimento. Va, altresì,
evidenziato che la circostanza che taluno, venutosi a trovare (anche per ragioni transitorie) in condizioni di debolezza e comunque di difficoltà a percepire l'altrui circuizione, sapendovi resistere, non importa affatto che per tutti gli atti della vita costui debba considerarsi legalmente incapace di intendere e di volere. Ciò in quanto la nullità
del contratto ex art. 1418 c.c. non deriva da una condizione di conclamata incapacità mentale, bensì dalla violazione di legge da parte della società convenuta.
Accertata, dunque, la nullità del contratto di compravendita del quadro in questione, e, di conseguenza, l'inesistenza del diritto al pagamento del prezzo in capo a non solo va Controparte_1
revocato il D.I. n. 432/2022, ma va anche accolta la domanda di condanna della venditrice alla restituzione dell'acconto di €.
10.000.00 incassato il 5.11.2021, oltre interessi legali da quella data al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i parametri prossimi ai medi relativi allo 14 scaglione di valore di riferimento e per tutte e quattro le fasi processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2088/2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
accertata la nullità del contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 5.11.2021, revoca il D.I. n. 432/2022 emesso da questo
Tribunale l'11-12.04.2022 e condanna a Controparte_1
restituire a la somma di €. 10.000,00, oltre Parte_1
interessi legali dal 5.11.2021 al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere alla controparte Controparte_1
le spese di lite che liquida in €. 8.000,00 per compenso, €. 286,00
per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed IVA
come per legge.
Così deciso, in Udine il 2.10.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
,
15