Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 439/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 23.05.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stella Cavallo e Parte_1
Emanuele Maragno Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Convenuto
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.01.2024, il ricorrente, premesso di aver già ottenuto il riconoscimento di malattie professionali “ernie discali lombari” con quantificazione del grado di invalidità psico-fisica nella misura del 10% e di “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” con invalidità pari al 2%, asseriva che il danno biologico a carico dell'apparato uditivo avrebbe dovuto essere quantificato in maggiore entità.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato ricorso amministrativo senza esito.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della maggiore entità del danno biologico subito in relazione alla patologia a carico dell'apparato uditivo, della quale era già stata riconosciuta l'origine professionale, e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa con applicazione del cumulo.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava la domanda e CP_1 concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo documenti CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si condividono, Per_1 ha confermato l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, sostenendo, tuttavia, la congruità della valutazione effettuata in sede amministrativa con riferimento al grado di invalidità pari al 2% ed escludendo la sussistenza di qualsivoglia aggravamento della predetta patologia:
“Sulla scorta degli esami audiometrici esibiti, si conferma la valutazione del danno biologico nella misura del 2% (due per cento), come già accertato dall' .non è CP_3 stato accertato alcun aggravamento.”
Il Ctu ha dunque concluso che i postumi relativi a tale patologia comportino la percentuale d'invalidità del 2% e in cumulo con il pregresso riconoscimento di invalidità permanente di grado pari al 10%, confermano un grado complessivo di invalidità permanente pari all'11% come già riconosciuto in sede amministrativa.
In sostanza, all'esame medico legale l'entità dei postumi connessi alla patologia uditiva contratta dal ricorrente, è pari al 2%, conformemente a quanto già valutato dall'istituto convenuto in sede di riconoscimento amministrativo dell'origine professionale di detta patologia.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio sono compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 23.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli