Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 agosto 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 dicembre 1996 |
Giurisprudenza • 23
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 06/06/2025, n. 4217Provvedimento: Sentenza n. 4217/2025 Depositato il 06/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il 11/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: GENNARO IGNAZIO, Presidente MIRABELLI EUGENIO, Relatore IACUZZO SALVATORE, Giudice in data 11/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1068/2024 depositato il 01/03/2024 proposto da Istituto_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Palermo elettivamente domiciliato …Leggi di più...
- giudicato successivo·
- mancata impugnazione avviso di accertamento·
- giudicato sostanziale·
- inefficacia atto impositivo·
- compensazione spese processuali·
- art. 7 comma 1 lett. i D.Lgs. 504/92·
- art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011·
- art. 2909 c.c.·
- esenzione IMU
Versioni del testo
- Art. 1.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni. - Art. 2.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unita' sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali. - Art. 3.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:
a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;
b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;
c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri aumenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;
d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;
e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;
g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanita' o dalla regione.
Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.