Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 4840/2021
REPYBR BALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4840 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliato Parte_1 C.F. C.F. 1
,
,
presso e nello studio dell'Avv. Filippo Briani che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/PARTE ATTRICE
E
C.F. P.IVA_1 rappresentata da Controparte_1 CP_2 codice fiscale P.IVA_2 in persona del legale rappresentante "
,
pro tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maurizio
Parisi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 1° comma e 617 c.p.c.
Udienza: 13 giugno 2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note scritte.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
precisava al riguardo, che stante l'avvenuto decesso dei genitori, l'opposta avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 477 c.p.c. notificare il titolo al PL_1 e dopo dieci giorni il precetto;
eccepiva inoltre che il titolo si sarebbe prescritto il 04.04.2007 e che l'iscrizione ipotecaria richiamata nell'atto di precetto ai sensi art. 2878 comma 1, n. 2, c.c. si sarebbe estinta. Infine, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla posizione di stante l'avvenuta rinunzia all'eredità del deParte_2 cuius e la non debenza delle somme precettate.
Chiedeva pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto l'annullamento del precetto opposto, disponendo la cancellazione di ogni peso gravante sull'immobile a totale spesa e cura del creditore, con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Costituitosi in giudizio l'opposta evidenziava di non volersi avvalere dell'atto di precetto contestato, al quale ha espressamente dichiarato di rinunciare. Chiedeva,
pertanto, che si prendesse atto della rinunzia. Chiedeva la condanna dell'opponente alle spese processuali stante l'infondatezza dell'opposizione per i seguenti motivi: il decreto ingiuntivo n.75/1997 del Tribunale di Messina, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto, sarebbe stato regolarmente notificato non solo ai debitori ingiunti ma anche all'odierno opponente, in data 02.06.2000 e di ciò questi sarebbe ben consapevole avendo subito una procedura esecutiva immobiliare, che non è giunta alla vendita a causa delle problematiche sorte in relazione ai cespiti pignorati;
il credito non si sarebbe prescritto e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sarebbe infondata in quanto l'opponente sarebbe legittimato nella qualità di erede di Persona_1
,nonché nella qualità di terzo proprietario degli immobili ipotecati a garanzia del credito, tenuto conto dell'avvenuta rinnovazione dell'ipoteca.
La causa, su base documentale, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, perveniva sul ruolo dell'odierno decidente, indi, trattenuta per la decisione senza concessione dei termini.
La materia del contendere non può che ritenersi cessata alla luce dell'avvenuta rinunzia all'intimata procedura esecutiva dichiarata dall'opposta sin dal primo atto introduttivo;
parte opponente, peraltro, prendendo atto della rinunzia, ammette che vi è sopravvenuta cessata materia del contendere.
Orbene, la cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96,
n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048).
Va rilevato, inoltre che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale provvedimento a carattere dichiarativo implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n.
1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931).
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali"
(Cass. Civ., 08.072010, n. 16150).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, sia venuto meno l'interesse dell'opponente alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, stante la rinunzia da parte dell'opposta all'esecuzione intimata con l'atto di precetto impugnato, mentre permane un interesse alla valutazione sulla fondatezza dell'opposizione, alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale, ai fini delle spese processuali.
Pertanto, occorre quindi procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza della domanda svolta, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere del pagamento delle spese processuali.
Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito" (Cass. Civ. n. 29.11.2016, n. 24234;
cfr., anche Cass. Civ. 29.09.2006, n. 21244).
A questo riguardo occorre tenere conto del fatto che il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto, già alcuni anni prima della notifica dell'intimazione, era stato revocato dal Tribunale di Messina, chiamato a pronunziarsi sull'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, con sentenza n.
2407/2008 che statuendo sulla revoca ha altresì condannato i genitori del Pt_1 al pagamento della somma di € 31.941,92 sentenza della cui esistenza parte opponente è venuto a conoscenza soltanto dopo l'instaurazione dell'odierno procedimento.
Parte opposta, tuttavia, ha ammesso di aver rinunziato all'atto di precetto poiché aveva indicato erroneamente nell'intimazione il decreto ingiuntivo anziché la sentenza, soltanto con le note conclusive depositate in data 11.12.2024, nonostante già in data antecedente al 18 febbraio 2022 (data in cui l'opponente ha introdotto il procedimento di opposizione avverso l'atto di precetto notificato unitamente alla sentenza) l'opposta, accortasi dell'errore, ha notificato un secondo atto di precetto, il cui titolo questa volta era la sentenza.
Pertanto, considerato che l'errore in cui è incorso l'opposta non può ritenersi scusabile e che l'atto di precetto impugnato è stato notificato nonostante l'avvenuta revoca del titolo, parte opposta va condannata alle spese processuali.
Esse si liquidano pertanto in € 4.358,00 per compensi, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per quella decisionale, oltre € 195,00 per spese, spese generali e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 4840/2021 R.G., così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
b) Condanna l'opposta alle spese processuali che liquida in € 4.358,00 per compensi, oltre € 195,00 per spese, spese generali e accessori come per legge
Spese compensate.
Così deciso in Messina, lì 18 giugno 2025
Il Giudice onorario di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO