Versione
11 gennaio 1991
11 gennaio 1991
Art. 35. (Edilizia penitenziaria.
Personale e relative attribuzioni) 1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, e' sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altersi' la facolta', in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.
4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.
Note all' art. 35, comma 1:
- Il D.P.R. n. 748/1972 , concerne la "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
- Il D.P.C.M. 14 settembre 1988 stabilisce alla tabella A le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
Personale e relative attribuzioni) 1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, e' sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altersi' la facolta', in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.
4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.
Note all' art. 35, comma 1:
- Il D.P.R. n. 748/1972 , concerne la "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
- Il D.P.C.M. 14 settembre 1988 stabilisce alla tabella A le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
Giurisprudenza • 2
- 1. CEDU, CASO MESSINA (N° 3) c. ITALIA, Decisione, 29/11/2001, Ric. n. 33993/96Provvedimento: PRIMA SEZIONE AU IN (no 3) c. ITALIA (Ricorso no 33993/96) SENTENZA STRASBURGO 24 ottobre 2002 DEFINITIVA 21/05/2003 La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni previste dall'articolo44 §2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma. Nella causa NA (no 3) c. Italia, La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da: Sig.riC.L. Rozakis, presidente, G. Bonello, P. Lorenzen, Sig.reN. Vajić, S. Botoucharova, Sig.V. Zagrebelsky, Sig.raE. Steiner, giudici, e dal Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3ottobre 2002, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: …Leggi di più...