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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/10/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1303/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1303/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Moio, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02/07/2025, svolta nella contumacia del resistente, il
Procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso in data 05/06/2024. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Sant'Agnello (Na) in data 05/05/1986 con CP_1
che dal matrimonio nascevano le figlie (il 30/10/1986) e (il
[...] Per_1 Per_2
26/07/1988), e che con decreto del 18/12/1990 questo Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi – ha chiesto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocare l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
confermare nel resto le condizioni della separazione.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- la separazione dei coniugi si era protratta ininterrottamente sino al momento di presentazione del ricorso e sussistevano, dunque, i presupposti per chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-in sede di separazione era stato posto a carico del marito l'assegno mensile di Lire
1.200.000,00 a titolo di contributo economico per alimenti e sostentamento proprio e delle figlie, ma queste ultime erano ormai entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, per cui nessun contributo economico era loro più dovuto dal padre.
Alla prima udienza di comparizione in data 02/07/2025, svolta nella contumacia del resistente, la ricorrente, ribadita la volontà di non volersi riconciliare con il marito e che i coniugi avevano vissuto separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, ha discusso oralmente la causa chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del resistente, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta. Invero, dalla mancata comparizione della resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi prova della sua volontà di rimanere estranea ed indifferente ad ogni rapporto con il ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultimo nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1,2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, va preliminarmente accolta la domanda della ricorrente circa la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, dato che entrambe sono ad oggi maggiorenni (hanno 39 e 37 anni) ed economicamente autosufficienti.
Passando alla questione relativa all'assegno divorzile, premessa la diversità ontologica tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento nel giudizio di separazione ( cfr Cass
12196/2017 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” conf. Cass.16809/2019 ), nella delibazione della domanda, vanno richiamati, stante l'autorevolezza del precedente, i nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018 ( seguita dalla successiva giurisprudenza ( cfr Cass. 1882/2019 ; Cass 5603/2020) .
Com'è noto, la giurisprudenza più recente ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
2.2. Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte d Cassazione la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che, a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time. o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l'assegno di divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha argomentato circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, né in merito alla sua funzione assistenziale, né rispetto alla sua funzione compensativa e perequativa.
La parte ricorrente si è del resto astenuta dal produrre dichiarazioni reddituali ed estratti di conto corrente, comportamento processuale che non può che essere valutato a suo sfavore, non potendo il Collegio valutare l'esistenza di una condizione anche di mero disagio economico;
né la ricorrente ha dedotto e provato quale quota parte dell'assegno di originarie lire 1.200.000, attribuitole nel giudizio di separazione, sia rimasta di suo appannaggio a seguito dell'acquisita autosufficienza economica delle figlie, che risale indubbiamente a data remota, considerato che esse sono nate nel 1986 e nel 1988.
Per tali ragioni il Collegio ritiene di disattendere la domanda.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia ed al parziale accoglimento della domanda, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a Sant'Agnello (Na) in data 05/05/1986; Parte_1 Controparte_1
2) revoca l'assegno dovuto dal sig. a titolo di contributo Controparte_1
economico per il mantenimento della prole, divenuta nelle more maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3) rigetta la domanda di assegno di divorzio formulata dalla ricorrente Pt_1
;
[...]
4) dichiara irripetibili le spese processuali;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico Il Presidente
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1303/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Moio, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02/07/2025, svolta nella contumacia del resistente, il
Procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso in data 05/06/2024. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Sant'Agnello (Na) in data 05/05/1986 con CP_1
che dal matrimonio nascevano le figlie (il 30/10/1986) e (il
[...] Per_1 Per_2
26/07/1988), e che con decreto del 18/12/1990 questo Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi – ha chiesto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocare l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
confermare nel resto le condizioni della separazione.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- la separazione dei coniugi si era protratta ininterrottamente sino al momento di presentazione del ricorso e sussistevano, dunque, i presupposti per chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-in sede di separazione era stato posto a carico del marito l'assegno mensile di Lire
1.200.000,00 a titolo di contributo economico per alimenti e sostentamento proprio e delle figlie, ma queste ultime erano ormai entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, per cui nessun contributo economico era loro più dovuto dal padre.
Alla prima udienza di comparizione in data 02/07/2025, svolta nella contumacia del resistente, la ricorrente, ribadita la volontà di non volersi riconciliare con il marito e che i coniugi avevano vissuto separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, ha discusso oralmente la causa chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del resistente, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta. Invero, dalla mancata comparizione della resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi prova della sua volontà di rimanere estranea ed indifferente ad ogni rapporto con il ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultimo nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1,2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, va preliminarmente accolta la domanda della ricorrente circa la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, dato che entrambe sono ad oggi maggiorenni (hanno 39 e 37 anni) ed economicamente autosufficienti.
Passando alla questione relativa all'assegno divorzile, premessa la diversità ontologica tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento nel giudizio di separazione ( cfr Cass
12196/2017 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” conf. Cass.16809/2019 ), nella delibazione della domanda, vanno richiamati, stante l'autorevolezza del precedente, i nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018 ( seguita dalla successiva giurisprudenza ( cfr Cass. 1882/2019 ; Cass 5603/2020) .
Com'è noto, la giurisprudenza più recente ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
2.2. Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte d Cassazione la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che, a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time. o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l'assegno di divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha argomentato circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, né in merito alla sua funzione assistenziale, né rispetto alla sua funzione compensativa e perequativa.
La parte ricorrente si è del resto astenuta dal produrre dichiarazioni reddituali ed estratti di conto corrente, comportamento processuale che non può che essere valutato a suo sfavore, non potendo il Collegio valutare l'esistenza di una condizione anche di mero disagio economico;
né la ricorrente ha dedotto e provato quale quota parte dell'assegno di originarie lire 1.200.000, attribuitole nel giudizio di separazione, sia rimasta di suo appannaggio a seguito dell'acquisita autosufficienza economica delle figlie, che risale indubbiamente a data remota, considerato che esse sono nate nel 1986 e nel 1988.
Per tali ragioni il Collegio ritiene di disattendere la domanda.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia ed al parziale accoglimento della domanda, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a Sant'Agnello (Na) in data 05/05/1986; Parte_1 Controparte_1
2) revoca l'assegno dovuto dal sig. a titolo di contributo Controparte_1
economico per il mantenimento della prole, divenuta nelle more maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3) rigetta la domanda di assegno di divorzio formulata dalla ricorrente Pt_1
;
[...]
4) dichiara irripetibili le spese processuali;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico Il Presidente
Dott. Giuseppe Marcheggiani