Versione
16 settembre 1950
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21 dicembre 1961
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24 febbraio 1962
24 febbraio 1962
Art. 56.
Alle vedove in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno.
L'assegno puo' essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi di minor bisogno. (9) ((11)) ------------------ AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate." ------------------ AGGIORNAMENTO (11) La L. 25 gennaio 1962, n. 12 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato progressivamente come in appresso:
L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963."
Alle vedove in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno.
L'assegno puo' essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi di minor bisogno. (9) ((11)) ------------------ AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate." ------------------ AGGIORNAMENTO (11) La L. 25 gennaio 1962, n. 12 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato progressivamente come in appresso:
L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963."
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 20/04/2011, n. 271Provvedimento: […] Con l'istanza prodotta in data 25.7.1963 la ricorrente P. M. ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di previdenza previsto dall'art.56 della legge 10 agosto 1950 n.648,in aggiunta alla pensione di guerra in godimento, concessa con decreto ministeriale n. omissis dell'8.5.1953 in qualità di vedova del militare defunto I. A.. […] Osserva il Giudicante che l'istanza dell'interessata ha trovato pieno accoglimento da parte dell'Amministrazione del Tesoro con il provvedimento n.12500 dell'1.7.1966 in relazione al quale è stato concesso l'assegno di previdenza di cui all'art.56 della legge n.648/1950 stante lo stato di inabilità a proficuo lavoro della medesima.Leggi di più...
- Ministero del Tesoro·
- Ministero della Difesa·
- art. 56 legge 648/1950·
- pensione di guerra·
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