Articolo 56 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 55Articolo 58
Versione
16 settembre 1950
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Versione
21 dicembre 1961
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Versione
24 febbraio 1962
Art. 56.
Alle vedove in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno.
L'assegno puo' essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi di minor bisogno. (9) ((11)) ------------------ AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate." ------------------ AGGIORNAMENTO (11) La L. 25 gennaio 1962, n. 12 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato progressivamente come in appresso:
L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963."
Entrata in vigore il 24 febbraio 1962
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