Articolo 228 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
Art. 228. Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato

(art. 198, d.P.R. n. 554/1999) 1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita', previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilita' che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Entrata in vigore il 19 aprile 2016
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