TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/12/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
EI, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2401/2025 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 03/12/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MANCUSO Parte_1
NI OA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
RI FA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.8.2025 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito Codesto
Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dei postumi invalidanti conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso in data 29.7.2022, assumendone come certa l'eziologia professionale, già riconosciuta dall' in sede amministrativa, così concludendo “Voglia CP_1
l'On.Le Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa, contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: - riconoscere e dichiarare che, il danno biologico, è da quantificarsi nella misura percentuale del 22% ovvero in subordine in quella, maggiore o minore ma sempre indennizzabile e comunque CP_ pari o superiore al 6%, come da risultanze della CTU. - Di conseguenza condannare l' al pagamento della relativa rendita o in subordine dell'indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e fino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ., Sez. lav., n.12041/2020). - oltre al pagamento, dei compensi spettanti per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo
(L. 27/2012) da distrarsi I.V.A. e C.A.P. compresi, in favore dell'avv. Daniele Edoardo Mancuso che se ne dichiara anticipatario e ne fa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L' , nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto, eccependo in via assorbente il difetto di allegazione in ordine all'eziologia lavorativa dell'infortunio per cui è causa.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, ritenuto di non disporre la richiesta CTU medico-legale, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è infondato.
Rileva il Tribunale che, come correttamente eccepito dall' , il ricorrente ha omesso di CP_1 allegare le circostanze e le modalità dell'infortunio sul lavoro per cui è causa e, di conseguenza, di indicare i relativi mezzi di prova, sul (errato) presupposto che l'ente non ne avesse contestato, in sede amministrativa, la natura professionale.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Come noto “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che CP_ è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l' avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio)>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021).
Nel corpo della motivazione del suddetto provvedimento, la Corte di Cassazione ha avuto modo di rimarcare quanto segue: << …con sentenza depositata 1'8.1.2015, la Corte d'appello di
Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l' a pagare a CP_1 CP_2
l'indennità temporanea assoluta pretesa in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 31.10.2009;
[...] avverso tale pronuncia l' ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
CP_1 ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
… il Pubblico Controparte_2 ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
… con l'unico motivo di censura, l' denuncia CP_1 violazione degli artt. 113, 115, 116 e 416 c.p.c., in relazione agli artt. 2, 101, 102, 103 e 104, T.U. n.
1124/1965, nonché violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto provati i fatti relativi all'infortunio per cui è causa per non essere stati specificamente contestati né nel corso del processo né nella pregressa fase amministrativa;
il motivo è fondato, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr.
Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019), come logicamente deve ritenersi per l'ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, traendo esso origine dal rapporto di lavoro al quale l'ente è appunto estraneo;
a non diverse conclusioni induce l'ulteriore rilievo della sentenza secondo cui i fatti relativi all'infortunio «erano stati riportati negli stessi esatti termini nella denuncia di infortunio inviata all' dal datore di lavoro [...] e neppure in sede amministrativa l' aveva contestato CP_1 CP_1 la dinamica ivi descritta» (così la sentenza impugnata, pag. 3), dovendo ribadirsi il principio secondo cui l'attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale, nella specie, la denuncia d'infortunio) verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.
(così da ult. Cass. n. 31704 del 2019); che, non essendosi la Corte di merito attenuta agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione>>.
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, atteso che l'odierno ricorrente ha omesso di dedurre le specifiche circostanze dell'infortunio sul lavoro occorso in data
29.7.2022, sicché difetta la prova della sussistenza dell'eziologia professionale dello stesso, specificamente contestata dall' nel presente giudizio, Codesto Tribunale non può CP_1 procedere all'accertamento del danno biologico rivendicato.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Spese irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2401/2025, così provvede:
- rigetta il ricorso
- spese irripetibili
Crotone, 03/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia EI