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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Claudio Baglioni Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 435/2022 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
[...]
Appellanti
(Avv.Carlo Orlando)
Contro
Controparte_1
Appellata
Appellante incidentale
(Avv.Giuseppe Tinelli)
Le parti in contesa, in data 8/7/2014, stipulavano un contratto di appalto per la costruzione di un prefabbricato di civile abitazione con struttura in legno nel Comune di Todi. Con tale atto si convenivano tutte le caratteristiche strutturali dell'immobile e venivano regolati i vari pagamenti a corrispettivo sino al saldo per un totale di €.710.000,00.
La , sull'asserzione di aver regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, Controparte_2 denunciava l'inadempimento di e agendo nei loro confronti in sede Parte_1 Pt_1
monitoria quanto al primo per €.58.840,00 e quanto alla seconda per €.15.000,00 quale residuo avere -detratti gli acconti- sulle fatture n.1411 e 1412/2015. Entrambe le ingiunzioni venivano opposte generando due procedimenti a cognizione ordinaria che, stante la connessione, venivano riuniti.
Parte delle questioni trattate venivano risolte dalla Sentenza parziale n. 762/2018 con cui è stata dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e la competenza per territorio del Tribunale di Spoleto. Con provvedimento del 31/10/2018 veniva confermata la provvisoria esecutorietà dei decreti opposti. Nell'ulteriore corso del giudizio il Tribunale disponeva CTU nominando perito il Dott. cui poneva i seguenti Persona_1 quesiti: “il c.t.u. proceda all'esame di tutti gli atti di causa, con particolare riguardo al contratto di appalto (doc. n. 4, all. di parte opponente) e all'offerta del 13.6.2013 (doc. n. 5, all. di parte opponente) e, previa descrizione dello stato dei luoghi, dica se le lavorazioni pattuite sono state completamente eseguite ovvero indichi, in caso contrario, quali siano le lavorazioni concordate tra le parti che debbano ancora essere eseguite per il completamento dell'opera commissionata da parte opponente. Indichi, inoltre, il c.t.u. i costi delle ulteriori lavorazioni e i tempi necessari per la loro esecuzione”. Espletata la consulenza ed acquisita la documentazione versata dalle parti la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Il Tribunale così statuiva:” 1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità parziale della clausola, contenuta nell'art. 14 del contratto di appalto, nella parte in cui stabilisce la tempistica del pagamento del saldo pari al 50% del corrispettivo;
2) Revoca, per l'effetto, i d.i. n. 552/2016 e 553/2016 del 15 giugno 2016, emessi dall'intestato
Tribunale in seno ai giudizi aventi r.g. n. 1994/2016 e 1995/2016;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, dichiara l'opposta tenuta all'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto e, segnatamente, all'ultimazione delle lavorazioni indicate dal c.t.u. e specificate in parte motiva;
2 4) in accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo di pagamento dell'opponente, implicita nella domanda monitoria, dichiara l'opponente tenuta al pagamento del saldo del corrispettivo parallelamente all'avanzamento delle lavorazioni dell'appalto;
5) respinge la domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente;
6) compensa tra le parti le spese di lite;
7) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti”;
Si dolgono della pronuncia qui gravata sia e che la Parte_1 Parte_1
i primi con appello principale e la seconda con quello incidentale. Controparte_3
Con l'appello principale si denuncia:
1-Una errata ricostruzione dei fatti sottesi alla vicenda processuale e si censura il modus operandi della Controparte_1
2-Una errata parziale condanna della e la necessità di una nuova CTU. Controparte_3
3-il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali e non cagionati ai sigg. e Pt_1
in ragione dell'inadempimento di Parte_1 Controparte_4
Con quello incidentale parte appellata lamenta:
1-In relazione alla sentenza parziale n. 762/2018 pubbl. il 02.10.2018: inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per erronea e falsa applicazione dell' art. 143 c.p.c e dell'art. 650 comma 3 c.p.c. da parte del giudice di primo grado.
2-In relazione alla sentenza n. 756/2021 pubbl. il 30.12.2021: erronea e contraddittoria valutazione da parte del giudice di primo grado della seconda parte dell'art. 14 del contratto d'appalto – falsa ed errata applicazione della normativa del codice del consumo.
Le conclusioni sono state precisate come in atti.
Parti appellanti principale ed incidentale hanno correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la loro ammissibilità.
-Le contestazioni alla prima pronuncia in tema di ricostruzione fattuale della vicenda in sede incidentale di nullità parziale dell'art.14 del contratto di appalto inter partes svolte non hanno pregio. Il Tribunale ha correttamente valutato nelle convenzioni negoziali uno squilibrio delle obbligazioni che hanno eccessivamente gravato la committenza. L'assunto trova corretta giustificazione:-nella mancata essenzialità dei termini previsti per l'inizio delle lavorazioni a
3 fronte della perentorietà di quelli riferiti al pagamento dei corrispettivi sanzionati da risoluzione negoziale di diritto;
- nell'onere di fideiussione di garanzia alle sole obbligazioni di pagamento come posta a carico della committenza;
-nella circostanza afferente la comparazione dei corrispettivi da versare rispetto all'effettivo stato di avanzamento nella realizzazione dell'opera
(come accertato in sede di ctu a fronte di un corrispettivo d'appalto di €.710.000,00 risultano versati €.568.000,00 con un corrispettivo di lavorazioni incompiute e da ripristinare perché viziate per €.132.955,00). Il Tribunale appare aver adeguatamente offerto esaustiva motivazione in punto di sussistenza di “significativo squilibrio” delle prestazioni convenute correttamente valutando: -la natura del bene o del servizio oggetto del contratto;
-le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto;
-le altre clausole del contratto. Per le esposte causali l'appello incidentale, che sul punto ha gravato la sentenza in disamina, è respinto con consequenziale travolgimento dei presupposti dei decreti monitori. La nullità della suindicata clausola contrattuale è posta in correlazione all'atteggiamento assunto dall'appaltante come desunto dalla corrispondenza intercorsa tra le parti ed ha visto l'impresa esecutrice abbandonare il cantiere con opere viziate necessarie di interventi di ripristino (CTU).
Da non sottacere che a ben vedere nessuna impugnazione è stata svolta, con riferimento alla parte della sentenza, distinta ed autonoma, che ha accolto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dai e affermando conseguentemente che Parte_1 Pt_1
l'inadempimento degli opponenti è giustificato da quello della società opposta, ritenuto invece illegittimo. Fondate appaiono, pertanto, le censure alle disposizioni contenute nelle ulteriori disposizioni contenute nella prima pronuncia. Infatti appare accertato in sede di ctu come diverse opere eseguite risultino viziate ed il Consulente le indica specificatamente rappresentandole fotograficamente e indicando nel computo metrico i relativi costi di ripristino a regola d'arte. Superfluo il domandato richiamo sul punto del ctu in quanto dette opere risultano chiaramente elencate nel computo metrico parte integrante della relazione peritale.
L'importo così calcolato in sede di ctu deve essere aumentato in via equitativa per le opere non suscettibili di sistemazione e della cui presenza ne da conto il Consulente ove riferisce.. “Il fuori piombo delle pareti esterne è decisamente pronunciato e non emendabile tramite riporto di materiale, così come documentato dal C.T.P. (all. M, pag. 11-12). Riguardo alle carenze strutturali dei pannelli, il C.T.U. conferma le osservazioni del Geom. … e prende Per_2
atto che nelle condizioni presentate, il rivestimento in pietra non può essere realizzato. Si conferma altresì che per sanare tale difetto ci sono due alternative, come indicato dal C.T.P.
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nelle proprie osservazioni (all. M, pag. 13):
1. un nuovo progetto strutturale, rimozione dei pannelli non idonei e posa di pannelli adeguatamente verificati;
2. decurtazione da applicare al valore dell'opera per inadempimento dei doveri contrattuali dell'impresa Controparte_1
(cfr. CTU, pag. 56). Da considerare sempre equitativamente il ristoro ai disagi che hanno gravato la committenza in conseguenza delle inadempienze de parte appaltante con particolare riferimento ai tempi di consegna oltremodo dilazionati.
Pertanto, tenuto conto;
-che l'importo a corrispettivo dell'appalto è stato convenuto in
€.710.000,00; -che parte appaltante ha ricevuto acconti per €.568.000,00 e che quindi risulta un residuo di €.142.000,00; che il CTU ha stabilito che per l'ultimazione dell'opera a regola d'arte occorrono €.132.955,90; - che parte appaltante ha mostrato il proprio completo disinteresse all'ultimazione l'opera avendo da anni completamente abbandonato il cantiere e che l'ultimazione dell'opera dovrà necessariamente essere affidata ad altra impresa sopportando i costi stabili dal ctu;
-che a definizione dell'appalto, secondo quanto convenuto rispetto alle valutazioni del ctu (€.142.000,00 -132.955,90) residuano a favore dell'impresa €.9.044,10 stante la domanda di accertamento dell'obbligo di pagamento, spiegata dall'opposta come implicita nella domanda monitoria di primo grado;
-che detto credito residuo deve essere posto in compensazione con quello riconoscibile a parti appellanti in virtù della sussistenza di opere non emendabili che rilevate in sede di ctu e descritte nel dettaglio dal consulente di parte
Geom. - che le stesse possono quantificarsi equitativamente in €.30.000,00 cui si Per_2 aggiungono €.20.000,00 sempre equitativamente a fronte dei disagi sopportati dagli appellanti e documentati in atti con l'impossibilità ad trasferimento nella nuova abitazione (locazioni alternative). In conclusioni parti appellanti si ritengono creditrici dell'appellante per
€.40.955,59 (€.50.000,00 -9.044,10).
Le contestazioni alla prima pronuncia parziale non hanno pregio e vengono disattesa risultando la pronuncia adeguatamente e condivisibilmente motivata sulla tempestività dell'opposizione ex art.650 cpc e sulla competenza territoriale del Tribunale di Spoleto.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso
5 improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle ulteriori domande Cass.11547/2013).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e quelle di ctu seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi professionali con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Accoglie parzialmente l'appello principale e rigetta quello incidentale.
-Conferma i punti 1 e 2 della pronuncia impugnata.
-Accoglie la domanda risarcitoria di parti appellanti.
-Condanna al pagamento complessivo in favore e Controparte_1 Parte_1 della somma di €.40.955,59 comprensiva di interessi compensativi e Parte_1
rivalutazione monetaria maturati sino alla data odierna, oltre interessi moratori nella misura legale all'effettivo soddisfo.
Condanna l'appellata a rifondere complessivamente a parti appellanti le spese del primo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali in €.5.531,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA come per legge, nonchè' €.600,00 per esborsi.
Condanna l'appellata a rifondere complessivamente a parti appellanti le spese di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali in €.6.993,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA come per legge, nonché €.800,00 per esborsi.
Pone le spese di ctu a carico di parte appellata.
Dichiara parte appellata sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 18/2/2025
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
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