Articolo 2 della Legge 13 marzo 1933, n. 259
Articolo 1
Versione
26 aprile 1933
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.


Entrata in vigore il 26 aprile 1933