Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.