Articolo 53 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 52Articolo 54
Versione
11 maggio 1966
Art. 53.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1966, al sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, ti. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:
1°) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 403 , a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2°) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell' articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
3°) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .
Entrata in vigore il 11 maggio 1966