Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10284
CASS
Sentenza 27 luglio 2001

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La sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché disporla o non rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, salvo che la sospensione non risulti essere imposta da una specifica disposizione di legge, perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio disciplinare, non solo perché questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali , ma anche perché dal combinato disposto degli artt. 653 vigente cod. proc. pen. e 211 disp. att. stesso codice si evince il venir meno, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, del principio della cosiddetto pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato codice di procedura penale.

Nel procedimento di impugnazione innanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine professionale con il quale è stata irrogata una sanzione disciplinare nei confronti del professionista, questi, ma anche le altre parti del giudizio, hanno facoltà di richiedere di essere udite. Pertanto, ove esse ne facciano richiesta, la trattazione del ricorso nell'adunanza fissata deve avvenire alla loro presenza. Ne consegue la necessità dell'avviso alle parti della convocazione dell'adunanza, previsto dall'art. 62, primo comma, del d.P.R. n. 221 del 1950, il quale deve porre le parti in condizione di individuare il ricorso che sarà trattato. Perciò se l'incolpato ha pendente un solo ricorso non è necessaria l'indicazione specifica dello stesso, viceversa, in caso di pendenza di due o più ricorsi è necessario che sia indicato quali di questi verrà trattato in quell'adunanza dalla Commissione; la mancanza di tale indicazione rende nullo l'avviso solo in caso di mancata presentazione dell'interessato o del suo difensore, perché qualora essi si siano presentati ed abbiano in quella sede preso cognizione del ricorso, sanano la nullità di detto atto, potendo provvedere a difendersi o chiedere termine a difesa.

La lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso.

La confessione resa nel giudizio penale non ha efficacia di piena prova in quel processo e, quindi, sia nel giudizio civile che disciplinare, può essere considerata solo quale elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice.

La Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie, preposta a decidere le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti in materia disciplinare emessi dalla Commissione provinciale dei medici chirurghi, è un organo giurisdizionale speciale istituito prima della Costituzione e, quindi, sottratto al divieto, imposto dall'art. 102, comma secondo, Cost. di istituzione di giudici speciali o straordinari. Nè rileva che la detta Commissione non sia stata sottoposta a revisione ai sensi dell'art. VI delle disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale, nel termine ivi previsto, trattandosi di termine ordinatorio la cui scadenza non ha determinato l'illegittimità costituzionale degli organi che avrebbero dovuto essere revisionati.

La norma di cui all'art. 62, terzo comma, d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (il quale, avendo natura regolamentare, non è suscettibile del sindacato di legittimità da parte della Corte Cost., essendo quest'ultimo limitato solo alle leggi ed agli atti aventi efficacia di legge, e, pertanto, può essere sottoposto alla verifica del giudice ordinario o speciale, anche sotto il profilo della sua legittimità), la quale dispone che, davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, non sia ammessa l'assistenza di avvocati, deve essere disapplicata in quanto illegittima per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, norma da considerarsi immediatamente operativa, e, pertanto, davanti a detta Commissione, avente natura giurisdizionale, il suddetto precetto costituzionale impone il riconoscimento all'incolpato della facoltà di farsi assistere dal difensore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10284
Data del deposito : 27 luglio 2001

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