Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 6
La sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché disporla o non rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, salvo che la sospensione non risulti essere imposta da una specifica disposizione di legge, perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio disciplinare, non solo perché questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali , ma anche perché dal combinato disposto degli artt. 653 vigente cod. proc. pen. e 211 disp. att. stesso codice si evince il venir meno, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, del principio della cosiddetto pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato codice di procedura penale.
Nel procedimento di impugnazione innanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine professionale con il quale è stata irrogata una sanzione disciplinare nei confronti del professionista, questi, ma anche le altre parti del giudizio, hanno facoltà di richiedere di essere udite. Pertanto, ove esse ne facciano richiesta, la trattazione del ricorso nell'adunanza fissata deve avvenire alla loro presenza. Ne consegue la necessità dell'avviso alle parti della convocazione dell'adunanza, previsto dall'art. 62, primo comma, del d.P.R. n. 221 del 1950, il quale deve porre le parti in condizione di individuare il ricorso che sarà trattato. Perciò se l'incolpato ha pendente un solo ricorso non è necessaria l'indicazione specifica dello stesso, viceversa, in caso di pendenza di due o più ricorsi è necessario che sia indicato quali di questi verrà trattato in quell'adunanza dalla Commissione; la mancanza di tale indicazione rende nullo l'avviso solo in caso di mancata presentazione dell'interessato o del suo difensore, perché qualora essi si siano presentati ed abbiano in quella sede preso cognizione del ricorso, sanano la nullità di detto atto, potendo provvedere a difendersi o chiedere termine a difesa.
La lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso.
La confessione resa nel giudizio penale non ha efficacia di piena prova in quel processo e, quindi, sia nel giudizio civile che disciplinare, può essere considerata solo quale elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice.
La Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie, preposta a decidere le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti in materia disciplinare emessi dalla Commissione provinciale dei medici chirurghi, è un organo giurisdizionale speciale istituito prima della Costituzione e, quindi, sottratto al divieto, imposto dall'art. 102, comma secondo, Cost. di istituzione di giudici speciali o straordinari. Nè rileva che la detta Commissione non sia stata sottoposta a revisione ai sensi dell'art. VI delle disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale, nel termine ivi previsto, trattandosi di termine ordinatorio la cui scadenza non ha determinato l'illegittimità costituzionale degli organi che avrebbero dovuto essere revisionati.
La norma di cui all'art. 62, terzo comma, d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (il quale, avendo natura regolamentare, non è suscettibile del sindacato di legittimità da parte della Corte Cost., essendo quest'ultimo limitato solo alle leggi ed agli atti aventi efficacia di legge, e, pertanto, può essere sottoposto alla verifica del giudice ordinario o speciale, anche sotto il profilo della sua legittimità), la quale dispone che, davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, non sia ammessa l'assistenza di avvocati, deve essere disapplicata in quanto illegittima per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, norma da considerarsi immediatamente operativa, e, pertanto, davanti a detta Commissione, avente natura giurisdizionale, il suddetto precetto costituzionale impone il riconoscimento all'incolpato della facoltà di farsi assistere dal difensore.
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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7247 Anno 2013 Presidente: AMATUCCI ALFONSO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Ud. 18/01/2013 SENTENZA PU sul ricorso 21769-2011 proposto da: NATALE NINO NTLNNI51B25L174K, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato ROMBOLA' GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERTUOL ROBERTO giusta delega in atti; – ricorrente – 2013 140 contro COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 Data pubblicazione: 22/03/2013 l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge; – controricorrenti nonchè contro …
Leggi di più… - 2. La ricevuta d’invio delle Poste prova la ricezione e va contestata specificatamenteAccesso limitatoGiulio Spina · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10284 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OG LO EP, elettivamente domiciliato in ROMA LGO BACONE 9, presso lo studio dell'avvocato AVOLIO ANTONIETTA, difeso dall'avvocato AVOLIO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI di MILANO, in persona del suo Presidente pro-tempore dott. Enrico Bergonzini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EP FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO PENNASILICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE MILANO;
MIN SANITÀ;
- intimati -
avverso la decisione n. 34/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, emessa il 18/1/1999, depositata il 25/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato SERGIO SMEDILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il 12.6.1997 perveniva all'Ordine dei medici di Milano copia dell'ordinanza del GIP di Milano, con cui il Prof. US GG NG veniva assoggettato alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto indagato per reati di truffa aggravata ai danni del S.S.N. e corruzione, perché in associazione con altri, ed in qualità di direttore sanitario ed amministratore di fatto del Centro di Medicina Nucleare di Milano, aveva indebitamente conseguito ingenti vantaggi patrimoniali, tramite il rimborso da parte della USL, di un numero abnorme di prescrizioni di esami scintigrafici, la stragrande maggioranza dei quali mai effettuati o fatturati per importi superiori a quelli rimborsabili.
La Commissione medici Chirurghi di Milano apriva un procedimento disciplinare a carico del GG NG per aver realizzato un diffuso sistema di dazione di denaro o altre utilità a favore di medici per sollecitare o remunerare il rilascio di prescrizioni per esami da svolgersi presso il Centro di medicina nucleare di Milano, compromettendo la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.
Con decisioni dell'11.5.1998 e del 29.6.1998, l'Ordine dei medici di Milano disponeva nei confronti dell'incolpato la sospensione dall'esercizio la professione ed applicava la sanzione della radiazione dall'Albo.
Avverso queste decisioni, il GG NG proponeva due distinti ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti professioni sanitarie.
La Commissione, riuniti i ricorsi, con decisione del 18.1.1999 respingeva il ricorso avverso il provvedimento di radiazione e dichiarava improcedibile, per carenza di interesse, il gravame avverso il provvedimento di sospensione cautelare. Riteneva la Commissione che erano manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme istitutive della Commissione centrale per violazione degli artt. 3, 24, 102, VI disp. trans. Cost., nonché quelle di legittimità costituzionale dell'art. 62 del d.p.r. n. 221/1950, in quanto il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., era tutelato dal fatto che l'incolpato aveva facoltà non solo di comparire personalmente davanti alla Commissione, ma anche di essere assistito da difensore, e che a tanto era stato ammesso anche il ricorrente.
Riteneva poi la commissione che il procedimento disciplinare non dovesse essere sospeso, in quanto, non vigeva più il principio della pregiudizialità penale, non essendo più in vigore l'art. 3 c.p.p. 1930, ed avendo la Commissione elementi certi ed inequivocabili per la conclusione del procedimento disciplinare.
Secondo la Commissione la responsabilità dell'incolpato per i fatti contestati risultava dalla confessione resa in sede penale ed in sede disciplinare da questi nonché dalle convergenti dichiarazioni rese dai suoi collaboratori.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione il GG NG.
Resiste con controricorso l'Ordine dei Medici di Milano. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente assume l'illegittimità costituzionale della Commissione Centrale Esercenti professioni sanitarie, sotto vari profili.
Anzitutto assume che la sopravvivenza di tale organo, che ha natura giurisdizionale, essendo i suoi provvedimenti impugnabili con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 19 d. lgs C.P.S. n. 233/1946, è in contrasto con l'art. 102 Cost., trattandosi di organo giurisdizionale speciale, ne' può giustificarsi a norma della VI disp. trans. della Cost., che imponeva al legislatore di revisionare in 5 anni gli organi di giurisdizione speciale esistenti.
Inoltre l'istituzione e la composizione della Commissione Centrale non rispetta i principi di indipendenza e di autonomia, previsti dall'art. 108 Cost., anche con riguardo ai giudici speciali, tenuto conto che detta commissione è istituita con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e di concerto con il Ministro della Giustizia;
che i medici componenti sono designati dal Comitato centrale della Federazione nazionale;
che, a norma dell'art. 47 del d.p.r. n. 221/1950, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con quello della Giustizia, sentita la Federazione Nazionale, il Capo dello Stato puo revocare la nomina dei componenti tecnici della Commissione.
2.1. Ritiene questa Corte che le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate, come già ritenuto numerose volte da questa Corte.
Anzitutto, costituendo la Commissione in questione un organo giurisdizionale, costituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione, con il d.lgs. C.P.S. 13.9.1946, n. 233, essa si sottrae al divieto posto dall'art. 102 Cost. c. 2, di istituzione di giudici straordinari o speciali.
Nè rileva che detta commissione non sia stata sottoposta a revisione ai sensi dell'art. VI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, nel termine ivi previsto, trattandosi di un termine ordinatorio, la cui scadenza non ha determinato l'illegittimità costituzionale degli organi che avrebbero dovuto essere revisionati (Cass. S.U. 6.11.1998, n. 11213; Cass. S.U. 7.10.1964, n. 2544). Inoltre è egualmente manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive della detta commissione, per presunta violazione dei principi di autonomia, indipendenza, imparzialità ed inamovibilità degli organi giurisdizionali conseguente alla attribuzione della facoltà di nomina e revoca dei membri della Commissione stessa al potere esecutivo. Infatti, come questa Corte ha già rilevato, le modalità secondo le quali tale facoltà risulta disciplinata sono tali da non ledere l'autonomia dei membri dell'organo, risultando per converso del tutto funzionali allo scopo di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali e di tutelare la dignità dell'Ordine medico, senza risultare, in alcun modo, espressione di mera discrezionalità o di arbitrio, poiché la pronuncia di revoca presuppone un procedimento (di cui risultano investiti i massimi organi dello Stato, sentiti gli ordini professionali) nel quale è garantito, tra l'altro, il contraddittorio con gli interessati (Cass. S.U. 7.8.1998, n. 7753; Cass. 14.5.1999, n. 4761; Cass. S.U. 23.12.1997, n. 13016;
Cass. S.U. 18.4.1988, n. 3032).
2.2. Manifestamente infondata è anche la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 del d.p.r. n. 221/1950, per violazione dell'art. 24 Cost. nella parte in cui non ammette che, davanti alla Commissione, l'incolpato sia assistito da avvocati o da consulenti tecnici.
Va, anzitutto osservato il suddetto d. lgs. c.p.s. n. 233/1946 nulla prevede in merito "ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale", se non che detta materia deve essere regolamentata con regolamento di esecuzione da parte del governo (art. 28).
Il regolamento di esecuzione fu approvato con d.p.r. 5.4.1950, n. 221. Ne consegue che eventuali contrasti con le norme costituzionali indicate, in relazione al procedimento davanti alla Commissione centrale, non possono riguardare il d. lgs. c.p.s. n. 233/1946, che nulla dice in proposito se non rimettendo tutto al regolamento di esecuzione successivo.
Ovviamente detto regolamento di esecuzione, emesso dal governo nel 1950, doveva essere. conforme ai principi costituzionali. Sennonché, poiché detto d.p.r. n. 221/1950 ha natura regolamentare, non è suscettibile del sindacato di legittimità della Corte Costituzionale, essendo quest'ultimo relativo solo alle leggi ed agli atti aventi efficacia di legge e, pertanto, si sottopone alla verifica del giudice ordinario o speciale, anche sotto il profilo della verifica della sua legittimità costituzionale (Cass. S.U. 23.12.1997, n. 13016). Questa Corte ha già ritenuto che l'art. 24 Cost., il quale, al fine di assicurare la tutela giurisdizionale, contempla la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, recepisce un indefettibile regola della precedente legislazione e la eleva a rango non di norma programmatica, ma di precetto immediatamente operativo, anche con riguardo all'esercizio del diritto stesso tramite professionista all'uopo abilitato. Pertanto nel procedimento disciplinare davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, avente natura giurisdizionale, il suddetto precetto costituzionale impone il riconoscimento all'incolpato della facoltà di farsi assistere dal difensore, con la disapplicazione della disposizione regolamentare di cui all'art. 62 del d.p.r.
5.4.1950 n. 221, nella parte in cui nega tale assistenza (Cass. S.U.
20.1.1989, n. 296; Cass. S.U. 23.12.1997). La Commissione centrale si è adeguata a tale principio di diritto e, come ha osservato lo stesso ricorrente, lo ha avvisato della data dell'adunanza della Commissione e della facoltà di presenziare alla stessa, con l'assistenza di un difensore.
Nè può lamentarsi il ricorrente che ciò sia avvenuto in via di puro fatto, in quanto mancherebbe una pronuncia di incostituzionalità della norma.
Infatti, data la natura regolamentare della norma, come sopra detto, vi può essere solo una disapplicazione della stessa per contrasto con il precetto costituzionale e non una pronuncia di incostituzionalità da parte del Giudice delle Leggi.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa, per l'assoluta indeterminatezza dell'avviso dell'udienza, in quanto il testo del telegramma, indicava solo l'udienza del 18.1.1999, alle ore 18, per l'esame del "ricorso proposto", ma non indicava quale ricorso sarebbe stato esaminato, avendone egli proposto due (l'uno avverso la sospensione dall'esercizio professionale e l'altro avverso la radiazione). Assume poi il ricorrente di non aver avuto notizia della convocazione.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Osserva questa Corte che, in linea di principio, nel procedimento di impugnazione innanzi alla Commissione centrale del provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine con il quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare nei confronti del professionista, poiché questi ha facoltà di richiedere di essere sentito, l'avviso alle parti della convocazione dell'adunanza, previsto dall'art. 62, c. 1, d.p.r. n. 221/1950 deve porre le parti in condizioni di individuare il ricorso che sarà trattato (cass. 27.8.1999, n. 8996). Da ciò consegue che se il ricorrente ha pendente un solo ricorso, non è necessaria l'indicazione dell'oggetto dello stesso. Se, invece, i ricorsi sono due o più, ai fini della validità dell'avviso, è necessario che sia indicato quale dei. ricorsi verrà trattato in quella adunanza della Commissione.
4.2. Vanno tuttavia effettuate due specificazioni. Il presupposto per la nullità dell'avviso, privo di specificazioni sul ricorso posto in discussione nell'ipotesi di pluralità di ricorsi, è che - proprio in conseguenza di detta genericità - il ricorrente o il suo difensore non si siano presentati alla convocazione.
Qualora essi, invece, si siano presentati, e quindi in quella sede abbiano preso cognizione del ricorso trattato, con ciò hanno sanato la nullità dell'avviso, per mancata specificazione dell'oggetto del ricorso posto in discussione, potendo o provvedere a difendersi contestualmente, ovvero richiedere termine a difesa, proprio per la genericità del ricorso.
Sennonché nella fattispecie il ricorrente non assume che, per effetto della genericità dell'avviso, egli e/o il suo difensore non si sono presentati alla convocazione.
4.3. In ogni caso, quando i provvedimenti impugnati attengono alla stessa incolpazione fondata sugli stessi fatti, non può ritenersi che la genericità dell'avviso, in merito al ricorso posto in discussione, leda il diritto di difesa, proprio perché i fatti, di cui è chiamato a rispondere l'incolpato per entrambi i ricorsi, sono gli stessi.
D'altronde lo stesso ricorrente a pag. 11 del ricorso non assume che per la genericità dell'avviso egli non fu in grado di difendersi, ma solo che, essendo stato inoltrato l'avviso telegrafico solo 30 giorni prima della convocazione del 18.1.1999, detto termine era troppo ristretto per apprestare un'adeguata difesa.
A parte il rilievo se effettivamente 30 giorni possano considerarsi un termine eccessivamente ridotto per la difesa, in ogni caso per potersi sollevare. detta questione era necessario che un termine per la difesa fosse stato richiesto alla Commissione e questa l'avesse rifiutato.
4.4. Quanto all'assunto del ricorrente (pag. 12), secondo cui egli non avrebbe "avuto notizia della convocazione" relativa al ricorso avverso la radiazione, ma la copia del testo del telegramma l'avrebbe ottenuta il suo difensore, (all. 12 al ricorso per Cassazione), osserva questa Corte che tanto contrasta con quanto dichiarato nella precedente pag. 11 del ricorso, in cui il ricorrente dichiara che aveva avuto notizia del ricorso, avverso la sospensione, 17 giorni prima dell'udienza (all. 6) ed, avverso la radiazione, 30 giorni prima della stessa udienza (all. 12).
4.5. In ogni caso sia il telegramma (Cass.23.9.1986, n. 5720) che la lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento (Cass. 15.2.1999, n. 1265) costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione di arrivo al destinatario dell'atto, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione, dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafica.
4.6. Inoltre il ricorrente non assume che detto telegramma non sia. giunto all'indirizzo riportato nel testo ovvero che detto indirizzo non fosse il suo, ma solo di "non aver ricevuto notizia della convocazione".
L'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. - che riguarda non solo le dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma tutte le dichiarazioni recettizie e, quindi, nella specie, anche l'avviso della fissazione della seduta davanti alla Commissione centrale - presuppone solo che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario (Cass. 30 marzo 1992, n. 3908). Ne consegue il rigetto anche di questo motivo di ricorso.
5. Con il terzo articolato motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 653 c.p.p. e dell'art. 44 c. 1, d.p.r. n. 221/1950 nonché il vizio di motivazione manifestamente contraddittoria ed erronea.
Assume il ricorrente che, per quanto non sussista piu, la regola della necessaria sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale per lo stesso fatto (sancita dall'art. 3 c.p.p. 1930, tuttavia analogo principio era dato desumere dall'art. 653 c.p.p., che sancisce l'efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza assolutoria per insussistenza del fatto o per non averlo commesso e dall'art. 44 del d.p.r. n. 221/1950 che sancisce che "il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo. procedimento penale è sottoposto a procedimento disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso". Secondo il ricorrente da dette, due norme emerge che il procedimento penale deve necessariamente avvenire in un momento successivo a quello penale.
Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse necessario attendere il risultato del procedimento penale, disponendo di elementi inequivocabili per decidere.
Infatti, contrariamente all'assunto della decisione impugnata, ritiene il ricorrente che egli non ha mai ammesso in sede disciplinare di aver compiuto i fatti contestatigli;
che la confessione resa in sede penale non ha alcun valore di prova;
che dette confessioni erano state rese in uno stato di obbiettiva costrizione fisica e morale, come anche le dichiarazioni rese dagli altri medici coinvolti nella vicenda penale;
che erroneamente la decisione impugnata sostiene che esso ricorrente non avrebbe esplicitamente ritrattato le ammissioni rese in sede di interrogatorio penale, in quanto ciò risulta documentalmente smentito dalle controdeduzioni fatte pervenire alla commissione medica dell'ordine, per cui detto assunto è falso.
Assume il ricorrente che egli non aveva mai partecipato ad alcun diffuso sistema di corruzione, dovendosi i fatti ricostruire in modo diverso.
6.1. Ritiene questa corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Dal combinato disposto degli art. 653 vigente c.p.p. e 211 disp. att. stesso c.p.p. si evince il venir meno, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, del principio della c.d. pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato c.p.p., salve le disposizioni che nelle specifiche materie ora la prevedano (Cass. S.U. 11 febbraio 1998, n. 1445). Infatti il c.p.p. 1988, oltre a non riprodurre l'art. 3 c.p.p. 1930, presenta l'art. 211 delle norme di coordinamento, che statuisce che:
"Salvo quanto disposto dall'art. 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dar luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale".
Ciò è in conformità dei criteri (contenuti nella legge delega 16.2.1987 n. 81, art. 2 nn. 22-25 e 53) miranti a ridurre l'efficacia extrapenale del giudicato e la prevalenza del giudizio penale rispetto agli altri, con l'introduzione del diverso principio dell'autonomia dei giudizi.
6.2. La soppressione dell'obbligo generale di sospensione del procedimento disciplinare per la pregiudizialità penale non importa l'abrogazione delle norme, relative ai singoli settori, che dispongono nel senso della sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare, senza rinvio all'art. 3 c.p.p. del 1930. Lì dove non esista, invece, una norma specifica che imponga la sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della definizione del procedimento penale, il primo non va necessariamente sospeso. Infatti il procedimento disciplinare, per la sua funzione e per i presupposti di natura deontologica, è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso fatto, atteso che per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento assuma rilevanza penale, dovendo la sanzione essere inflitta in relazione a comportamenti del professionista deontologicamente scorretti, anche se non integranti ipotesi di reato (cfr. Cass. 19 aprile 2000, n. 5076). Nell'ipotesi del procedimento disciplinare nei confronti dei medici detta norma specifica, che disponga la sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale per lo stesso fatto all'esame del giudice disciplinare, manca.
Nè essa può essere rinvenuta nell'art. 44, c. 1, del d.p.r. n. 221/1950,il quale nel disporre che il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché non sia stato prosciolto per insussistenza del fatto e per non averlo commesso, non fissa il principio della sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, ma solo l'obbligatorietà del primo nel caso che vi sia stato un processo penale, salvo che lo stesso si sia concluso con le formule assolutorie suddette.
7.1. Quanto alle censure attinenti al vizio di motivazione, esse sono inammissibili.
Infatti la ricorribilità per Cassazione del provvedimento in questione trova il proprio fondamento nell'art. 111, Cost. per cui le relative censure devono rispettare ben precisi limiti. L'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, e come tale è denunciabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111, Cost., quando si traduca in una mancanza di motivazione stessa, (con conseguente nullità della pronunzia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (Cass. S.U. 16.5.1992, n. 5888; Cass. S.U. 8.3.1993, n. 2754; Cass. 30.10.1996, n. 8064; Cass. 27 settembre 1999. n. 10698). Nella fattispecie la decisione impugnata ha ritenuto provato l'addebito non solo sulla base del riconoscimento che lo stesso ricorrente ha fatto, ma anche dalla circostanza che il sistema di dazione del denaro riconosciuto esistente ha trovato puntuale conferma sia nelle dichiarazioni dei collaboratori dell'incolpato, sia da parte di numerosi medici che hanno riconosciuto di aver ricevuto importi.
Trattasi di motivazione che non è ne' mancante ne' apparente ne' fondata su argomentazioni logicamente incompatibili o obiettivamente incomprensibili.
7.2. Quanto al punto della valenza e dello spessore probatorio delle dichiarazioni confessorie, rese in stato di custodia cautelare, va osservato, in linea di principio che la confessione resa nel giudizio penale non ha efficacia di piena prova in quel processo e quindi, sia nel giudizio civile che disciplinare, può essere considerata solo quale elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice (Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 1998, n. 9760; Cass. 9 aprile 1993, n. 4337; Cass. civ., 31 maggio 1982, n. 3333). Ne consegue che la decisione che si fonda, per l'accertamento dei fatti, su dichiarazioni confessorie convergenti, come nella fattispecie, non può ritenersi priva di motivazione o fondata su motivazione apparente o logicamente incomprensibile, con la conseguenza che la relativa censura non può costituire motivo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111, Cost.. 8. Quanto alla censura secondo cui, contrariamente all'assunto dell'impugnata decisione, il GG NG non ha mai ammesso in sede disciplinare di aver commesso i fatti contestatigli e che è smentito documentalmente che lo stesso non avrebbe mai esplicitamente ritrattato le ammissioni rese in sede di interrogatorio penale, la stessa è egualmente inammissibile, costituendo una censura di travisamento dei fatti da parte della Commissione centrale. Infatti il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018), davanti alla stessa commissione centrale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dal resistente, liquidate in L. 249.000 (duecentoquarantanovemila) oltre L. Cinque milioni per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001