Sentenza 27 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11138 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dag i Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presi elite11 1 38 /02 R.G.N. 1892/99 Dott. Gaetar 4581/99 Consigiere Dott. PA 28745 Cron. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep.2883 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Ud. 19/03/02 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ✓ NA TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANFREDI 17, presso 10 studio dell'avvocato CONTI CLAUDIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE VNI AO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE per diritti € 55 2.9 LUG. 2002 CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO IL CANCELLIERE PONTECORVO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 0,77 1500 CANCELLERIA contro 2002 XA AS SP (quale società incorporante 718 L'ABEILLE SP), in persona del suo procuratore dott. F810557 1 Maurizio Rainò, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato CARLO PIETROLUCCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RENZO M PIETROLUCCI, giusta delega in atti;
controricorrente contro ✓ ES AN, ES CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI F MASSIMO, che li difende, giusta delega in atti controricorrente- contro ✓ AS LI elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI F MASSIMO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro ✓ IA SP;
intimata e sul 2° ricorso n° 04581/99 proposto da: V SP RA (già IA SP), corrente in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Antonio Arbia, elettivamente domiciliata in ROMA VLE TRASTEVERE 152, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO 2 CAPPELLI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
XA AS SP (quale società incorporante L'ABEILLE SP), in persona del suo procuratore dott. Maurizio Rainò, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato CARLO PIETROLUCCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RENZO M PIETROLUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -- contro ✓ ES AN, elettivamente ES CO, domiciliati in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO F, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale
contro
AS LI elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI F MASSIMO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
NI AO, NA TE;
intimati - 3 avverso la sentenza n. 1082/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 20/03/98 e depositata il 02/04/98 (R.G. 1843/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Claudio CONTI;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO;
udito l'Avvocato Carlo PIETROLUCCI;
udito l'Avvocato Massimo Filippo MARZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto principale e di quello incidentale. Svolgimento del processo Con citazione 11.12.87 RN AN, proprieta- rio e conducente della Citroen tg. Roma-W08845, conve- niva in giudizio avanti il tribunale di Roma ME DR, ME OM e la L'EI spa rispetti- vamente, conducente, proprietario e assicuratore della Ford Fiesta tg. Roma 61486P, per ivi sentirli condanna- re in solido al risarcimento dei danni, materiali e personali, da lui riportati nel sinistro stradale veri- ficatosi la notte del 7.7.1984 intorno alle ore 2,50 sulla S.S. pontina, al Km 18,400, allorchè l'auto da 4 lui condotta entrava in collisione con quella dei con- venuti. I convenuti, costituitisi, in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda attrice e adducendo che la re- sponsabilità del sinistro era da addebitarsi alla esclusiva responsabilità dell'attore, chiedevano in via riconvenzionale la condanna di costui per i danni da loro subiti, ottenendo di chiamare in causa l'assicuratore dell'auto dello stesso e cioè la IA spa. Nel frattempo PA IM, trasportato sulla Ci- troen, conveniva in separato giudizio i ME, il RN e le due compagnie assicuratrici per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito delle gravi lesioni personali riportate nell'incidente. Le due cause venivano riunite e si aveva 1'intervento in giudizio di SA IL, tra- sportata sulla Fiesta, teso al risarcimento dei danni dalla stessa riportati. L'adito tribunale con sentenza n. 1270 del 19.11.92 dichiarava la responsabilità in pari misura dei condu- centi dei due veicoli coinvolti a sensi e per gli ef- fetti dell'art. 2054 c.c. e condannava RN, i Mo- messo e le due compagnie assicuratrici all'integrale risarcimento, ma nei limiti dei massimali, in favore dei terzi trasportati;
condannava i ME e l'EI spa a pagare al RN la metà dei danni accertati, nonché il RN e la AD spa a pagare in solido ai MO la metà dei danni da costoro riportati. La sentenza veniva impugnata in via principale dal RN che chiedeva che fosse affermata la esclusiva responsabilità del sinistro del conducente della Fiesta con le conseguenze di legge;
in via incidentale, dai ME e dall'EI che, a loro volta, chiedevano l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del RN con le conseguenti deci- sioni di merito, nonché dalla SA che istava per una maggiore determinazione del grado d'invalidità permanente, di quello estetico e di quello morale con la conseguente condanna a carico dei responsabili, ed infine dalla IA che, in primis, insisteva per l'inammissibilità e improcedibilità della domanda pro- posta nei suoi confronti dalla SA e nel me- rito per l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del conducente della Fiesta con i conseguenti provvedi- menti di merito er in via gradata, per la riduzione dell'entità dei danni liquidati dal tribunale. La Corte d'Appello di Roma con sentenza 1082/98, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l'appello del RN e quello incidentale della IA spa, e ac- 6 cogliendo gli appelli incidentali dei ME, 1'EI e della SA, ha dichiarato RN AN esclusivo responsabile del sinistro in oggetto e, per l'effetto, ha condannato costui in solido con la IA spa,ma nei limiti del massimale, a pagare a Mo- messo DR la somma di L.92.224.152; a ME DR la somma di L. 93.224.152; a ME OM quella di L.10.000.000; a SA quella di L.112.329.298, a IM PA quella di L.167.983.220, oltre interessi legali sulle somme liquidate e le spese dei due gradi di giudizio. Per la cassazione della decisione ricorre il Car- nazza esponendo due motivi;
resistono con controricorso i ME, l'EI, SA e IM, si costi- tuisce e ricorre incidentalmente la Aurora spa, succe- duta alla IA spa, aderendo alle censure sollevate dal ricorrente principale e impugnando i restanti capi del- la pronuncia non oggetto del ricorso principale. Motivi della decisione Il ricorso principale di RN e quello inciden- tale dell'Aurora spa, possono essere riuniti perché ri- guardano la medesima controversia. Con il primo motivo di ricorso principale e del ri- corso incidentale si denuncia violazione dell'art. 345, u.c., cpc circa l'ammissione della. prova testimoniale 7 in appello ed erronea motivazione circa l'attendibilità del teste TA assunto in quel grado: si sostiene che tale prova non poteva essere ammessa perché contro il divieto dell'ultimo comma dell'art. 345 cpc ed inoltre che la deposizione resa dallo stesso teste doveva esse- re considerata inattendibile perché in contrasto con circostanze già accertate in giudizio. Ritiene la Corte che la questione è priva di con- creta incidenza sulla decisione adotta con la sentenza impugnata, in quanto i giudici d'appello sono pervenuti alla ricostruzione della dinamica del sinistro, pre- scindendo dalla deposizione resa dal teste TA in sede di appello, sulla base di altre risultanze proces- suali acquisite, quali i rilievi della Polistrada, la deposizione del teste Mariangeli, agente di polizia in- tervenuto subito dopo il sinistro, e le stesse ammis- sioni dei due conducenti dei veicoli coinvolti. Ed infatti, sulla base dei menzionati elementi di prova i giudici d'appello hanno ritenuto di poter indi- viduare la causa esclusiva del sinistro nell'imprudente, imperita e distratta condotta di guida del RN che, affrontando a velocità sostenuta sul- la corsia di sinistra e in fase di sorpasso di altri autoveicoli un'ampia curva a visuale libera volgente a sinistra, perdeva il controllo della sua autovettura, 8 scarrocciando sulla sua destra fino a collidere con la parte centrale della fiancata destra con la parte ante- riore sinistra dell'auto condotta dal ME DR, coinvolgendola nello scarrocciamento sulla destra, tan- to che i due mezzi saltavano il guard rail, finendo nella scarpata sita sulla destra della strada. Orbene, pur estrapolando dal contesto della motiva- zione il contenuto della deposizione del teste TA, in quanto non poteva essere ammesso in appello su cir- costanze che già avevano formato oggetto della prova testimoniale in primo grado, il percorso logico giuri- dico seguito dai giudici di appello per affermare la responsabilità esclusiva del RN in ordine al si- nistro in oggetto resta integro e non abbisognevole di questo ulteriore elemento di supporto. Con riferimento а quanto testè detto va respinta, perché infondata, la censura mossa dalla società assi- curatrice con il secondo motivo, che incide sostanzial- mente sul merito sotto il profilo di un preteso vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di re- sponsabilità esclusiva del RN. Parimenti è a dirsi in ordine all'infondatezza del secondo motivo di ricorso principale, subordinato alla cassazione della sentenza impugnata in punto di respon- sabilità ed attinente al mancato accoglimento delle do- 9 glianze svolte in appello circa la quantificazione del danno morale e la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Le statuizioni sulle spese e ciò dicasi anche con riferimento al terzo motivo del ricorso incidentale, non viola alcuna disposizione, né, in particolare, l'art.91 c.p.c. Ne consegue il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale. Quanto alle spese del giudizio di cassazione le me- 109T129.11 desime possono ritenersi compensate fra le parti, ri- 450T 30,81 correndone giusti motivi. ZET. 160,10P.Q.M. 190,10 Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa fra le 8067 30,000 TOT parti costituite le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma addì 19.3.02 Il Consigliere relatore Il Presidente Jans holders Сибаси Ивати دس IL CANCELLIERE C1 aria Aiello Dott.ssa M Depositata in Cancelleria Oggi,27.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Ajello 10