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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2383/2022 R.G. e vertente TRA
, nata a San Felice a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 arozza;
-ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.03.2022 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare: “ se lo stato di inabilità della ricorrente sia tale da determinare a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ex art. 2 legge 13 maggio 1988 n.153 con la relativa decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 21.04.2021 o da quella nella quale si è verificata la medesima inabilità”. A fondamento del proprio ricorso premetteva di esser titolare di pensione indiretta derivante da pensione di reversibilità liquidata nel fondo dei lavoratori dipendenti (nello specifico Fondo Elettrici catg. EL 00608281); di avere presentato, in data 21.04.21, domanda tesa ad ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dell'Assegno per il nucleo familiare su pensione di reversibilità, essendo in possesso degli ulteriori requisiti ex lege prescritti;
di aver ricevuto, in data 24.05.2021, reiezione alla domanda da parte dell
[...]
con il seguente motivo: “non inabile al proficuo lavoro”, provvedimento, CP_2 quest'ultimo confermato anche all'esito dell'esperito ricorso ammnistrativo al Comitato Provinciale. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in Controparte_2 via preliminare, la decadenza ex art. 4 Legge 438/1992, nonché l'improponibilità ed improcedibilità della domanda;
deduceva, altresì, sempre preliminarmente, la nullità del ricorso per omessa indicazione delle generalità e del codice fiscale ex art. 44 DL 269/2003, oltreché per carenza di elementi assertivi quali l'aver omesso gli anni per i quali veniva richiesto il pagamento degli assegni per il nucleo familiare e il reddito familiare. Rilevava, nel merito, l'infondatezza della domanda sia sotto il profilo del requisito sanitario che reddituale eccependo, in via subordinata, la prescrizione quinquennale della pretesa ex artt. 23 e 44 DPR 797/1955. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento della visita medico- legale e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 31.03.22, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 e successivo decreto n. 362/25 del presidente del Tribunale. ECCEZIONI PRELIMINARI Sono infondate le eccezioni preliminari di nullità e decadenza e/o improcedibilità sollevate da Nel ricorso, invero, sono indicate le generalità e il codice fiscale dell'istante e, CP_1 quanto alla decadenza, la domanda risulta presentata nei termini di legge. MERITO Il ricorso merita accoglimento, nei limiti che di seguito si espongono. La ricorrente domanda la condanna dell' alla corresponsione dell'ANF in quanto CP_1 vedova inabile e titolare di pensione indiretta. L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 n. 69/88, convertito L. n. 153/88 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; esso spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ( Cass n. 7668/1996, n. 13200/2003). Nel caso di specie, a sostegno della domanda, la ricorrente documenta di essere titolare di redditi nei limiti di legge. Risulta, altresì, documentato che la ricorrente è titolare di pensione indiretta. Occorre, allora, indagare la sussistenza del requisito sanitario, non ritenuto sussistente dall' in sede amministrativa. CP_1
Sul punto il Tribunale ritiene corrette e condivisibili le conclusioni elaborate dal CTU all'uopo nominato dal tribunale, dott. Persona_1
Il CTU, con motivazione corretta, esauriente, immune da vizi e coerente con la documentazione in atti, ha ritenuto che l'istante sia affetta da
“AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA (I CLASSE NYHA). VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN SOGGETTO CON MENINGIOMA CALCIFICO IN SEDE VERTEX CRANIALE E SINDROME DEPRESSIVA INVOLUTIVA DI MODERATA ENTITÀ. REFLUSSO GASTROESOFAGEO. DIABETE MELLITO TIPO II. ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN SOGGETTO CON DISCOPATIE MULTIPLE E LIMITAZIONE FUNZIONALE DI LIEVE ENTITÀ. GOZZO MULTINODULARE. INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA DI LIEVE ENTITÀ”. Sulla scorta di tale diagnosi ha ritenuto l'istante inabile al 100% a decorrere da luglio 2024. In proposito, il CTU ha evidenziato che, invece, alla data di presentazione della domanda amministrativa la percentuale invalidante riscontrata era pari all'80%. Sulla scorta di tali conclusioni, allora, il ricorso deve trovare accoglimento. Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione per gli assegni per il nucleo familiare sul trattamento di reversibilità, ai sensi dell'art. 2 legge n. 153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”, primo scaglione di reddito, con decorrenza dal luglio 2024, con condanna dell' a corrispondere le CP_1 relative prestazioni economiche dovute, maggiorate di interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei, sino al saldo. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti atteso il riconoscimento solo per epoca abbondantemente successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione per gli assegni per il nucleo familiare sul trattamento di reversibilità, ai sensi dell'art. 2 legge n. 153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”, primo scaglione di reddito, con decorrenza dal luglio 2024, con condanna dell' a corrispondere le relative CP_1 prestazioni economiche dovute, maggiorate di interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei, sino al saldo.
2) compensa le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2383/2022 R.G. e vertente TRA
, nata a San Felice a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 arozza;
-ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.03.2022 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare: “ se lo stato di inabilità della ricorrente sia tale da determinare a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ex art. 2 legge 13 maggio 1988 n.153 con la relativa decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 21.04.2021 o da quella nella quale si è verificata la medesima inabilità”. A fondamento del proprio ricorso premetteva di esser titolare di pensione indiretta derivante da pensione di reversibilità liquidata nel fondo dei lavoratori dipendenti (nello specifico Fondo Elettrici catg. EL 00608281); di avere presentato, in data 21.04.21, domanda tesa ad ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dell'Assegno per il nucleo familiare su pensione di reversibilità, essendo in possesso degli ulteriori requisiti ex lege prescritti;
di aver ricevuto, in data 24.05.2021, reiezione alla domanda da parte dell
[...]
con il seguente motivo: “non inabile al proficuo lavoro”, provvedimento, CP_2 quest'ultimo confermato anche all'esito dell'esperito ricorso ammnistrativo al Comitato Provinciale. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in Controparte_2 via preliminare, la decadenza ex art. 4 Legge 438/1992, nonché l'improponibilità ed improcedibilità della domanda;
deduceva, altresì, sempre preliminarmente, la nullità del ricorso per omessa indicazione delle generalità e del codice fiscale ex art. 44 DL 269/2003, oltreché per carenza di elementi assertivi quali l'aver omesso gli anni per i quali veniva richiesto il pagamento degli assegni per il nucleo familiare e il reddito familiare. Rilevava, nel merito, l'infondatezza della domanda sia sotto il profilo del requisito sanitario che reddituale eccependo, in via subordinata, la prescrizione quinquennale della pretesa ex artt. 23 e 44 DPR 797/1955. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento della visita medico- legale e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 31.03.22, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 e successivo decreto n. 362/25 del presidente del Tribunale. ECCEZIONI PRELIMINARI Sono infondate le eccezioni preliminari di nullità e decadenza e/o improcedibilità sollevate da Nel ricorso, invero, sono indicate le generalità e il codice fiscale dell'istante e, CP_1 quanto alla decadenza, la domanda risulta presentata nei termini di legge. MERITO Il ricorso merita accoglimento, nei limiti che di seguito si espongono. La ricorrente domanda la condanna dell' alla corresponsione dell'ANF in quanto CP_1 vedova inabile e titolare di pensione indiretta. L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 n. 69/88, convertito L. n. 153/88 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; esso spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ( Cass n. 7668/1996, n. 13200/2003). Nel caso di specie, a sostegno della domanda, la ricorrente documenta di essere titolare di redditi nei limiti di legge. Risulta, altresì, documentato che la ricorrente è titolare di pensione indiretta. Occorre, allora, indagare la sussistenza del requisito sanitario, non ritenuto sussistente dall' in sede amministrativa. CP_1
Sul punto il Tribunale ritiene corrette e condivisibili le conclusioni elaborate dal CTU all'uopo nominato dal tribunale, dott. Persona_1
Il CTU, con motivazione corretta, esauriente, immune da vizi e coerente con la documentazione in atti, ha ritenuto che l'istante sia affetta da
“AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA (I CLASSE NYHA). VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN SOGGETTO CON MENINGIOMA CALCIFICO IN SEDE VERTEX CRANIALE E SINDROME DEPRESSIVA INVOLUTIVA DI MODERATA ENTITÀ. REFLUSSO GASTROESOFAGEO. DIABETE MELLITO TIPO II. ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN SOGGETTO CON DISCOPATIE MULTIPLE E LIMITAZIONE FUNZIONALE DI LIEVE ENTITÀ. GOZZO MULTINODULARE. INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA DI LIEVE ENTITÀ”. Sulla scorta di tale diagnosi ha ritenuto l'istante inabile al 100% a decorrere da luglio 2024. In proposito, il CTU ha evidenziato che, invece, alla data di presentazione della domanda amministrativa la percentuale invalidante riscontrata era pari all'80%. Sulla scorta di tali conclusioni, allora, il ricorso deve trovare accoglimento. Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione per gli assegni per il nucleo familiare sul trattamento di reversibilità, ai sensi dell'art. 2 legge n. 153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”, primo scaglione di reddito, con decorrenza dal luglio 2024, con condanna dell' a corrispondere le CP_1 relative prestazioni economiche dovute, maggiorate di interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei, sino al saldo. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti atteso il riconoscimento solo per epoca abbondantemente successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione per gli assegni per il nucleo familiare sul trattamento di reversibilità, ai sensi dell'art. 2 legge n. 153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”, primo scaglione di reddito, con decorrenza dal luglio 2024, con condanna dell' a corrispondere le relative CP_1 prestazioni economiche dovute, maggiorate di interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei, sino al saldo.
2) compensa le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli