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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rota Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, corso di Porta Vitoria n. 7;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Michela Peronace (C.F. ), con studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 8, e C.F._1 dall'Avv. Franco Luigi Sabadini (C.F. , con Studio in Milano alla Via C.F._2
Visconti di Modrone n. 3, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Michela Peronace in Piazza Sant'Ambrogio n. 8, Milano;
APPELLATA
OGGETTO: noleggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“In via preliminare si fa istanza di revoca del provvedimento di rigetto dell'atto di proposizione della querela di falso incidentale avverso il contrato di noleggio, emesso il 08.05.2025, sulla scorta della asserita irrilevanza, al fine del decidere la causa, del provvedimento querelato di falso. Si fa notare all'estensore del provvedimento che “la fonte negoziale del credito ingiunto o è il contratto di noleggio o non è”. Il documento querelato di falso è rilevante ai fini decisori, ex art. 355 cpc, perché controparte non ha dimostrato aliunde l'esistenza del suo credito e ciò pagina 1 di 13 nei termini specifici che emergono dal ricorso per decreto ingiuntivo. Eliminando il contratto di noleggio la domanda di controparte è infondata per mancanza di prova”;
- “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza N. 10225/24 resa dal Tribunale Civile di Milano, sez. XIII,
Dott.ssa Arianna Chiarentin, all'esito del giudizio di opposizione iscritto al N. 23870/2023 R.G., nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 8756/2023 (R.G. 16601/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società non vanta alcun credito, per il titolo CP_2 azionato, nei confronti della società opponente. Nel merito ed in subordine, Voglia il Giudice adito accogliere la spiegata opposizione, accertando che il corrispettivo per il noleggio del ponteggio e del montacarichi relativo alla palazzina sita in Rozzano, via Lazio n. 56/62, per come convenuto verbalmente dalle parti, è pari ad €. 100.000,00 e che quindi il debito della società ingiunta corrisponde alla minor somma di €. 54.545,45 per come spiegato in narrativa. Voglia la Corte di Appello adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi legali e degli onorari di causa, per un totale di €. 61.817,69, condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, Voglia il Giudice adito condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc.”.
Per l'appellata:
“in via pregiudiziale dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla CP_1 avverso la Sentenza n. 10225/24 del Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare la
[...] sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite temeraria ex art. 96, Controparte_1 terzo comma, c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa nel merito, in via principale rigettare per i motivi dedotti l'appello ex adverso proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della Controparte_1 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa. con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado oltre spese generali e accessori di legge e ciò secondo l'effettivo scaglione di valore del presente giudizio € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse dichiarare l'ammissibilità del disconoscimento ex adverso proposto ex art. 214 c.p.c., questa difesa reitera la propria istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., come proposta in primo grado, intendendo valersi del contratto disconosciuto. A tal fine si chiede che venga usata quale scrittura comparativa la firma apposta nella procura alle liti rilasciata per la rappresentanza processuale nel presente giudizio, non avendo la nella propria CP_2 disponibilità ulteriori scritture di comparazione del legale rapp.te della società opponente, per cui si chiede che ne sia ordinata l'esibizione o il deposito ex art. 218 c.p.c.. Ove ritenuto necessario, inoltre, si chiede che venga ordinato al Sig. di scrivere Parte_1 sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla presenza del consulente tecnico. pagina 2 di 13 A sostegno della propria istanza, si chiede ammettersi interpello del legale rappresentante CP_ della e prova per testimoni sui seguenti capitoli:
“Vero che in data 08.02.2023 veniva sollecitato a mezzo mail dalla la sottoscrizione CP_2 dell'offerta n. 241/2022 REV - documento sub 2 del fascicolo CP_2
“vero che in seguito ad accordi telefonici intercorsi il legale rapp.te della sig. CP_2 Per_1 CP_
in data 13.02.2023 si recava presso gli uffici della per far sottoscrivere il
[...] ridetto contratto? Si indica quale teste c/o ufficio tecnico Edil Award srl, via Calzolari n. 1, 20142 Testimone_1
- Milano. Si chiede altresì C.T.U. grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal Sig. quale legale rapp.te p.t. della sul documento Parte_1 CP_1 contrattuale oggetto di disconoscimento. Si chiede inoltre che alla venga ordinata la produzione dell'originale del contratto CP_1 oggetto di disconoscimento in suo possesso.
Sempre in via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse ritenere ammissibili le ulteriori prove orali di cui la reitera Controparte_1 l'ammissione, questa difesa chiede di essere ammessa in prova contraria con i seguenti testimoni:
Sig.ra c/o Ponteggi s.r.l.; Testimone_2 Per_1
Sig.ra c/o Testimone_3 CP_2 Sig. c/o . Testimone_4 CP_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza CP_1
n. 10225/2024, pubblicata il 26.11.2024, con la quale il Tribunale di Milano, decidendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto nei confronti della società CP_2 ha parzialmente accolto la domanda dell'opponente, revocato il D.I. opposto, e condannato CP_1 al pagamento del minor importo di euro 44.951,25, oltre interessi, rispetto a quello
[...] oggetto di ingiunzione.
Occorre premettere che nel giudizio di primo grado l'odierna appellante si è opposta al decreto ingiuntivo dell'importo di complessivi € 136.496,71, oltre accessori, emesso su ricorso della quale corrispettivo dovuto in relazione ad un contratto di noleggio di un ponteggio e di CP_2 un montacarichi da utilizzare nel cantiere edile sito in Rozzano, via Lazio nn. 56/62, sottoscritto in data 13.02.2023 e risolto dall'opposta il successivo 11.4.2023. La società opponente, premesso di aver stipulato in data 19.02.2022 con l'amministratore del condominio sito in Rozzano, al predetto numero civico, un contratto di appalto avente per oggetto interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica del fabbricato, con i motivi di opposizione (così testualmente a p. 3 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio) ha dedotto che “il ponteggio e gli ascensori montacarichi sono stati effettivamente montati nelle singole palazzine nel corso del gennaio 2023. Ma ciò è avvenuto senza la sottoscrizione di alcun contratto scritto come quello depositato da controparte. Infatti deve rilevarsi che il documento che controparte deposita al fine di dimostrare che l'opponente deve corrispondere le somme di cui alle fatture azionate in monitorio, non rappresenta la reale trasposizione delle volontà delle parti o quantomeno della volontà negoziale della società
[...]
. CP_1 Ha sostenuto che “ad una attenta analisi tale documento, composto di 5 fogli sciolti, risulta essere sottoscritto dalla comparente, esclusivamente alla pagina 3/5 e alla pagina 4/5. Manca infatti la sottoscrizione della società nelle prime 3 pagine della predetta scrittura CP_1 privata, quelle contenenti il regolamento contrattuale, con l'indicazione dell'importo pagina 3 di 13 complessivo del noleggio e se questo fosse stato convenuto a corpo o a misura. Altra anomalia rinvenibile nella scrittura privata prodotta ex adverso è quella relativa alla apposizione della data. Invero se a pagina 3/5 e 4/5 viene indicata come data quella del 13.02.2023 nell'ultima pagina, quella contenente le condizioni generali del contratto di noleggio, può leggersi la data del 20.01.2023. In questa pagina peraltro manca la sottoscrizione della società . CP_1 Quindi, secondo l'opponente, “il documento indicato come “offerta n. 241/2022_REV” (cfr. doc.1 – fascicolo monitorio) è stato formato ad arte, inserendo pagine dattiloscritte, non conosciute né volute dalla subappaltante e che recano date differenti tra loro.
Conseguentemente a tale documento non ci si può riferire per regolamentare i rapporti tra le parti in causa”. Ha aggiunto la società appellante (p. 4) che “anche le sottoscrizioni apposte in calce alle pagine 3 e 4 del documento di cui si tratta non sono riferibili al legale rappresentante pro tempore della società opponente e sin d'ora si procede al loro disconoscimento ex artt. 214 e 215 cpc”. L'opponente ha altresì contestato l'importo del corrispettivo dovuto e richiesto dalla CP_2 affermando che “allorchè si concretizzò l'esigenza di installare il ponteggio e l'ascensore montacarichi sulle palazzine condominiali di cui ai civici 56/62, le parti convennero CP_ verbalmente, stante i rapporti commerciali in essere, che la società avrebbe CP_1 dovuto corrispondere alla società la complessiva somma di €. 100.000,00. Sotto altro CP_2 profilo deve dirsi che la società che pretenderebbe la totalità del corrispettivo per il CP_2 montaggio del ponteggio, lo ha apposto solo su una parte delle facciate interessate dai lavori di ristrutturazione edilizia cui l'opponente si è obbligata nei confronti del condominio. Ciò evidentemente le impedisce di richiedere la totalità della somma ingiunta”. Ha infine sostenuto che, stante l'inefficacia del contratto di noleggio prodotto in sede monitoria dall'opposta per essere le relative sottoscrizioni apocrife, i rapporti tra le parti avrebbero dovuto essere diversamente regolati, in particolare (p. 6) “queste avevano convenuto verbalmente un corrispettivo per il montaggio/ smontaggio del ponteggio e per il montacarichi, di €. 100.000,00. Ciò posto e considerando che la società opposta ha realizzato il ponteggio solo su mq 3000 circa anziché su tutta l'estensione della palazzina, pari a mq 5500, l'importo effettivamente dovuto dalla opponente è pari ad €. 54.545,45”.
L'opposta, regolarmente costituita in giudizio, nel richiamare i diversi contratti di noleggio- subfornitura stipulati con la società opponente per gli stabili oggetto di riqualificazione edilizia, ha rilevato che “il presente giudizio ha per oggetto il cantiere di via Lazio 56-62 con il quale parte opponente ebbe a sottoscrivere il contratto allegato sub 2”, e ha altresì richiamato l'allegato n. 6, ovvero la scheda di controllo sottoscritta dalle parti in data 31.01.2023, da cui emergeva “come oggetto dello stesso fosse il noleggio, del ponteggio e dell'ascensore montacarichi “GEDA 1500/Z/ZP” numero di fabbricazione 17006 00586 il tutto al prezzo a copro di € 250.000,00 più iva per i primi sei mesi”. L'opposta ha quindi richiamato le condizioni di noleggio da applicare dopo il sesto mese, e ha dedotto (p. 3 della comparsa di costituzione) che “in seguito alle richieste di fornitura da parte CP_ della e le varie trattative intercorse fra le parti, con mail del 08.02.2023 l'ufficio tecnico della sollecitava l'invio del contratto firmato così da poter regolarizzare la fornitura del CP_2 montacarichi (all.to 7) già installato nel mese di gennaio 2023 (cfr all.to sub 6). In seguito a CP_ detta mail il legale rapp.te della veniva invitato presso la sede legale della per CP_2 procedere alla sottoscrizione del contratto. Dopo l'installazione del ponteggio e montacarichi secondo gli accordi contrattuali intercorsi, circostanza questa confermata da controparte in CP_ atti (cfr p. 3 citazione), la è rimasta totalmente inadempiente agli obblighi assunti omettendo il pagamento degli importi come pattuiti”. L'opposta ha rilevato che, in assenza di pagamento delle quattro fatture rimaste insolute e poi azionate in via monitoria, meglio elencate a p. 4 della comparsa di costituzione, aveva pagina 4 di 13 comunicato a controparte, con pec dell'11.04.2023, la risoluzione di tutti i contratti in essere e la riconsegna dei beni oggetto di noleggio. Ha poi rilevato che, nonostante la notifica dell'opposizione e il disconoscimento del contratto, in data 25.07.2023 la aveva corrisposto la somma di € 54.545,46. CP_1 In diritto la società opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al documento contrattuale sub. all. n 2 effettuata dall'opponente, ed ha formulato in subordine stanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. con richiesta eventuale di CTU grafologica e di espletamento di attività istruttoria. Ha concluso chiedendo la conferma del D.I. opposto limitatamente all'importo di € 81.951,25, stante il versamento parziale ricevuto dalla . CP_1
2. Il Tribunale ha deciso la causa mediante assunzione di prove orali e, all'esito, ha parzialmente accolto le domande dell'opponente per le seguenti ragioni. Il giudice ha innanzitutto evidenziato che “dal tenore delle memorie depositate dalle parti ex art. 171-ter c.p.c., emergeva successivamente l'ammissione, ad opera di che i metri CP_2 quadrati di ponteggio effettivamente montati erano inferiori a quelli contrattualmente previsti e che le parti si erano accordate oralmente per una riduzione del prezzo proporzionata alla quantità di materiale concretamente consegnato e montato (cfr. pag. 2, memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c.)”, da qui la rilevanza, ai fini del decidere, “delle prove costituende per interrogatorio formale e per testi dedotte dall'opponente nella memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c., relativamente ai capitoli da 1 a 6, abilitando la convenuta alla prova contraria”. Fatta tale premessa, il Tribunale ha ritenuto che “la prova della sussistenza della fonte negoziale, da cui trae origine il credito azionato in via monitoria, emerge dalla documentazione offerta in giudizio dall'opposta (all. 1, 6 e 14 fascicolo opposta), nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale, specie dalle dichiarazioni dei testi e In Tes_3 Tes_2 particolare, può ritenersi che in qualità di convenuta opposta, abbia assolto al CP_2 proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione alla debenza degli importi di cui alle fatture nn. 62/2023, 148/2023 e 230/2023 e dimostrato l'avvenuta parziale esecuzione dell'accordo stipulato con l'opponente, tramite realizzazione del ponteggio per una superficie di 4.300 mq, corrispondente a tre dei quattro lati dell'edificio condominiale di Rozzano (MI), via Lazio 56/62. Contrariamente, le difese di sono, almeno parzialmente, Controparte_1 destituite di fondamento”. Nello specifico, secondo quanto argomentato dal giudice, pur essendo risultate fondate le deduzioni dell'opponente relative all'incompleta esecuzione dei ponteggi ed alla successiva stipula di un accordo verbale per la riduzione del corrispettivo, erano invece rimaste prive di riscontro – sia alla luce della documentazione in atti, sia all'esito della prova testimoniale espletata – le affermazioni aventi ad oggetto il quantum del prezzo concordato in diminuzione, dedotto da nella misura di euro 100.000,00, nonché le reali dimensioni della CP_1 superficie dell'edificio su cui era avvenuta l'installazione dei ponteggi. Esaminando, in primo luogo, l'istanza di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al documento contrattuale – da cui, secondo l'attrice opponente, derivava “l'inattendibilità del documento de quo a regolare i rapporti economici e giuridici tra le parti, che risulterebbero invece, a suo dire, regolati da un accordo di noleggio intervenuto verbalmente, prevedente un corrispettivo di euro 100.000,00 a fronte dei 250.000,00 (suddivisi in sei rate di euro 41.666,67) del contratto di cui all'“offerta n. 241/2022_REV”” – il Tribunale ne ha ritenuto l'infondatezza sia perché priva di specificità e determinatezza, sia perché, a seguito del sollecito di pagamento proveniente dalla l'opponente non aveva mai contestato nel quantum gli importi delle CP_2 fatture emesse, né menzionato, nell'ambito delle comunicazioni intercorse tra le parti, l'esistenza di altra e diversa regolamentazione sul corrispettivo, pattuita verbalmente. Sulla base di tali considerazioni, ha osservato il Tribunale, “il disconoscimento di parte attrice è da reputarsi del tutto inammissibile, specie alla luce del fatto che al contratto in oggetto è stata pagina 5 di 13 data pacificamente esecuzione da ambo le parti (cfr. all. 6 fascicolo opposta), mediante installazione di almeno parte dei materiali noleggiati, da un lato, e pagamento ad opera dell'opponente dell'importo di euro 54.545,46 con causale “bonif. Vs. favore – bon. Da
[...] saldo noleggio ponteggio e montacarichi cantiere edile via lazio 56/6”, dall'altro (all. CP_1 14 fascicolo opposta)”. Il giudice di prime cure, quindi, sulla base della documentazione prodotta, del tenore delle dichiarazioni rese dall' e dai testi in sede di assunzione delle prove orali, nonché in Per_1 forza delle stesse ammissioni dell'attrice opponente, ha ritenuto provata la circostanza per la quale “aveva concretamente proceduto, nel mese di gennaio 2023, all'installazione CP_2 dei ponteggi presso lo stabile condominiale di Rozzano (MI), via Lazio 56/62 (seppur solo su tre delle quattro facciate dell'edificio, per una superficie pari a 4.300 mq su 6.030 mq di estensione totale dello stesso)”. Quanto alle eccezioni e deduzioni dell'opponente aventi ad oggetto il quantum del corrispettivo pattuito, ha così motivato il Tribunale (pp. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata) “attesa l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'attrice - per le motivazioni descritte nel precedente paragrafo - deve ritenersi che l'originaria fonte del credito azionato in via monitoria dall'opposta vada rinvenuto nell'“offerta n. 241/2022_REV” (all. 2 fascicolo opposta), che prevedeva, per i primi sei mesi di noleggio dei materiali, un prezzo a corpo di euro 250.000,00 (suddiviso in sei rate ciascuna di euro 41.666,67), per circa 6.000,00 mq di superficie condominiale. Tuttavia, va rilevato che, nella memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c., la stessa società opposta ha ammesso che “in seguito al perfezionamento del contratto e la conseguente installazione del ponteggio, la realizzava di aver effettivamente montato CP_2 4.309,20 metri quadrati di ponteggio” e di aver comunicato, pertanto, ad la Controparte_1
“volontà di ridurre il prezzo unitariamente pattuito”. Sempre secondo quanto riportato dalla stessa convenuta, “le parti si accordavano di utilizzare quale parametro di riferimento l'importo a corpo stabilito nel contratto” e procedevano, così, ad addivenire ad un accordo sulla minor cifra di euro 136.496,71, riducendo sia il numero delle rate pattuite, da sei a quattro, sia il loro importo, “da € 41.666,67 + iva a n. 3 rate da € 37.000,00 + iva e n. 1 rata da 25.496,71”, corrispondente a quello delle fatture azionate. Orbene, i testi e Tes_3
escussi per parte opposta a prova contraria, hanno corroborato le allegazioni della Tes_2 società convenuta, confermando che, tra le parti, era stato originariamente convenuto il corrispettivo a corpo di 250.000,00 e che, tuttavia, rispetto alla superficie totale di 6.030 mq dell'immobile di via Lazio 56/62, l'installazione dei ponteggi era avvenuta esclusivamente su tre delle quattro facciate dell'edificio, per l'inferiore superficie di 4.300 mq. Contrariamente, i testi di parte opponente, , non sono stati in grado di esprimersi con sufficiente Tes_5 Tes_1 grado di certezza sulle reali dimensioni dell'edificio coinvolto negli accordi, né tantomeno, rispetto al quantum del corrispettivo asseritamente dedotto dall'opponente in citazione, sono stati in grado di confermare quali esatte prestazioni a carico di fossero state CP_2 convenute per il minor prezzo di euro 100.000,00. Si evidenzia inoltre che, dalla testimonianza della , escussa successivamente rispetto al sono emersi potenziali profili di Tes_1 Tes_5 inattendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo. Ed invero, in risposta al cap. 2 della memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c. dell'opponente, la ha affermato che, all'incontro Tes_1 per discutere del ponteggio e del montacarichi da installare presso i civici 56/62 di via Lazio - al quale il aveva dichiarato di aver partecipato - era presente solo lei oltre ai due Tes_5 rappresentanti delle odierne società in causa, in verità trovandosi il ella stanza a fianco, Tes_5 seppur con la porta aperta. In ogni caso, sia il sia la si sono limitati, entrambi, Tes_5 Tes_1 ad accennare esclusivamente di “aver sentito” che le società avevano convenuto un prezzo di euro 100.00,00, tenendo entrambi a precisare che non erano in grado di sapere “cosa comprendesse questa somma” oppure che “in questa somma era compreso ponteggio e montacarichi, ma non so la quantità”. Alla luce di tali risultanze probatorie, nonché della già citata inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., deve ritenersi raggiunta la prova pagina 6 di 13 che il corrispettivo oggetto di accordo tra le parti, operata la riduzione per via dell'installazione solo parziale dei ponteggi, ammontava ad euro 136.496,71”. Il Tribunale, al fine di determinare l'importo dovuto a parte opposta, ha tenuto conto del versamento parziale di euro 54.545,46 effettuato dall'opponente, ed ha ritenuto che una delle quattro fatture azionate in via monitoria, la n. 719/2022 del 23.12.2022 (di euro 37.000,00), non contenesse alcun espresso riferimento allo stabile sito al civico 56/62, evidenziando inoltre come fosse stata emessa nel dicembre 2022, ossia in data anteriore alla stipula degli accordi, prima scritti e poi verbali, intervenuti tra le parti, nonché in data anteriore rispetto all'effettivo montaggio dei ponteggi nel cantiere di via Lazio 56/62, con la conseguenza che “in relazione alla somma da essa portata, non può dirsi raggiunta la prova del credito. Infatti, se è vero - come confermato dalle allegazioni dell'opponente, non contestate, e dalla documentazione offerta in giudizio dall'opposta (doc. 6 fascicolo opposta) - che l'installazione dei ponteggi nei civici 56/62 ebbe luogo a fine gennaio 2023, mal si comprende, apparendo ingiustificato, l'addebito di costi per il noleggio dei medesimi a far data già dal mese di dicembre, trattandosi anche di importi frutto di uno sconto che sarebbe stato pattuito, logicamente, solo in data successiva. Né di tale circostanza ha fornito una diversa spiegazione la difesa dell'opposta”. Ha così concluso il giudice di primo grado “attesa l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'opponente, considerato l'avvenuto riconoscimento, da parte di CP_2
della sussistenza di un accordo verbale di riduzione del corrispettivo, dovuto alla minor
[...] quantità di materiali installati, nonché rilevato che l'oggetto, l'importo e la data di emissione della fattura n. 719/2022 non coincidono con i fatti di causa, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento, a favore di CP_2 di euro 44.951,25, oltre interessi, dal dovuto al saldo, pari alla somma ingiunta, detratto l'importo della fattura n. 719/2022 e del bonifico di euro 54.545,46”.
3. Con l'impugnazione in esame riporta i capi della pronuncia di primo grado CP_1 oggetto di censura, con le seguenti modalità: Sub. A) viene censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui il giudice ha ritenuto che
“l'opponente non ha assolto in modo esplicito, specifico ed esaustivo il proprio onere di disconoscimento ex art. 214 cpc. Si è, infatti, limitata a dedurre che “il documento che controparte deposita al fine di dimostrare che l'opponente deve corrispondere le somme di cui alle fatture azionate in monitorio non rappresenta la reale trasposizione delle volontà delle parti o quantomeno della volontà negoziale della società e a negare sic et Controparte_1 simpliciter la riconducibilità ad delle sigle apposte sull'offerta n. Controparte_1
241/2022_REV, senza offrire qualsivoglia spiegazione in merito alla presenza del timbro societario sui fogli della medesima”. Secondo l'appellante il disconoscimento sarebbe avvenuto “nel pieno rispetto dell'art. 214 cpc e di quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi in materia”, sia perché (p. 8 dell'atto di appello) dalla visura camerale della società opponente poteva evincersi che “l'unico soggetto che poteva vincolare, nella sua qualità di amministratore unico, la predetta società è il sig. , nato in [...], il [...], residente in [...] De Andrè n. 11”, sia perché dall'ulteriore documentazione depositata emergeva “ictu oculi come le sottoscrizioni apposte alle pagine 3/5 e 4/5 della offerta 241/2022_REV non sono riferibili al sig. ”. Parte_1
Aggiunge l'appellante che “la problematica” relativa al timbro societario, parimenti apposta sulle pagine del testo contrattuale di cui si discute, non era “mai stata oggetto di discussione durante il processo di primo grado né il Giudice ne ha fatto menzione nell'ordinanza del 09.01.2024 nella quale si era pronunciato per la irritualità e quindi per la inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nel contratto. Si tratta quindi di una circostanza nuova, introdotta a sorpresa, piratescamente, su cui la parte non ha avuto neppure la possibilità di interloquire e di difendersi. In definitiva il capo della sentenza impugnato va pagina 7 di 13 riformato, ritenendo ritualmente proposto il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nelle pagine 3 e 4 dell'offerta n. 241/2022_REV, in quanto il Giudice di primo grado, rifacendosi al timbro societario per negare la validità del disconoscimento, ha apertamente violato l'art. 214 c.p.c.”. Altra circostanza che, secondo l'appellante, il Tribunale aveva omesso di considerare e che invece, a suo dire, darebbe conto della non genuinità delle sottoscrizioni, sarebbe quella relativa alle date di stipula, che sarebbero diverse nelle diverse pagine del contratto in esame. Sub. B) la società opponente censura il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha ritenuto che “a seguito del sollecito di pagamento proveniente da (cfr. all. 9 CP_2 fascicolo opposta), parte attrice non abbia mai contestato nel quantum gli importi delle fatture emesse, né menzionato, nell'ambito delle comunicazioni intercorse tra le parti, l'esistenza di altra e diversa regolamentazione sul corrispettivo, pattuita verbalmente. Sulla base di tali considerazioni, il disconoscimento di parte attrice è da reputarsi del tutto inammissibile, specie alla luce del fatto che al contratto in oggetto è stata data pacificamente esecuzione da ambo le parti (cfr. all. 6 fascicolo opposta), mediante installazione di almeno parte dei materiali noleggiati, da un lato, e pagamento ad opera dell'opponente dell'importo di euro 54.545,46 con causale “bonif. Vs. favore – bon. Da saldo noleggio ponteggio e montacarichi CP_1 cantiere edile via lazio 56/6”, dall'altro (all. 14 fascicolo opposta)” (cfr. pagina 6 della sentenza)”. Secondo l'appellante le circostanze valorizzate dal Tribunale per ritenere inammissibile il disconoscimento dovrebbero invece essere diversamente interpretate, per le ragioni indicate a p. 15 e ss. dell'atto di appello, e proverebbero, al contrario, che “il ponteggio e il montacarichi sono stati montati per effetto di un accordo verbale intervenuto presso la sede della società e per un prezzo complessivo di €. 100.000,00”. CP_1
Sub. C) viene censurata quella parte della pronuncia di primo grado con cui il Tribunale “ha ritenuto dimostrato che “(…) tra le parti, era stato originariamente convenuto il corrispettivo a corpo di 250.000,00 e che, tuttavia, rispetto alla superficie totale di 6.030 mq dell'immobile di via Lazio 56/62, l'installazione dei ponteggi era avvenuta esclusivamente su tre delle quattro facciate dell'edificio, per l'inferiore superficie di 4.300 mq” (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata) ed altresì quella parte nella quale si afferma che “Alla luce di tali risultanze probatorie, nonché della già citata inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., deve ritenersi raggiunta la prova che il corrispettivo oggetto di accordo tra le parti, operata la riduzione per via dell'installazione solo parziale dei ponteggi, ammontava ad euro 136.496,71” (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata)”, ed altresì l'affermazione del giudice secondo la quale “in seguito al perfezionamento del contratto e la conseguente installazione del ponteggio, la realizzava di aver effettivamente montato 4.309,20 metri quadrati di CP_2 ponteggio e di aver comunicato, pertanto, ad la “volontà di ridurre il prezzo Controparte_1 unitariamente pattuito … le parti si accordavano di utilizzare quale parametro di riferimento l'importo a corpo stabilito nel contratto e procedevano, così, ad addivenire ad un accordo sulla minor cifra di euro 136.496,71, riducendo sia il numero delle rate pattuite, da sei a quattro, sia il loro importo, “da € 41.666,67 + iva a n. 3 rate da € 37.000,00 + iva e n. 1 rata da 25.496,71”, corrispondente a quello delle fatture azionate”(cfr. pagina 7 della sentenza impugnata)”. Afferma l'appellante (p. 17) che “pur ammettendo, ma così non è, che la fonte negoziale da cui scaturiscono le obbligazioni delle parti è costituita dalla offerta n. 241/2022_REV, le conclusioni cui perviene il Giudice in sentenza non sono condivisibili per quanto segue” ovvero per avere il Tribunale attribuito un significato fuorviante alle dichiarazioni dei testi escussi. Afferma l'appellante che “anche prendendo come punto di riferimento il contratto ed ammettendo, come affermato da controparte con dichiarazione confessoria, che questo fu successivamente modificato in base ad accordi verbali tra le parti, è rimasto oscuro il contenuto di questi accordi, specie con riferimento alle modalità attraverso cui si è determinato pagina 8 di 13 l'importo ingiunto. In definitiva il Giudice commette un grave errore di valutazione allorché conclude che “deve ritenersi raggiunta la prova che il corrispettivo oggetto di accordo tra le parti, operata la riduzione per via dell'installazione solo parziale dei ponteggi, ammontava ad euro 136.496,71”. L'appellata non ha assolto al suo onere probatorio. Tale omissione probatoria non riguarda solo il contenuto degli accordi successivi alla scrittura privata, il quantum richiesto in sé ma altresì i metri di ponteggio effettivamente utilizzati in cantiere e sui quali eventualmente parametrare il corrispettivo”. Lamenta inoltre la società opponente che il Tribunale abbia ritenuto attendibili le testimonianze dei dipendenti di che a suo dire erano meri impiegati privi di competenze tecniche e che CP_2 avevano riferito soltanto circostanze apprese de relato.
Sub. D) è censurato il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha ritenuto che
“l'originaria fonte del credito azionato in via monitoria dall'opposta vada rinvenuto nell'“offerta n. 241/2022_REV” (all. 2 fascicolo opposta), che prevedeva, per i primi sei mesi di noleggio dei materiali, un prezzo a corpo di euro 250.000,00 (suddiviso in sei rate ciascuna di euro 41.666,67), per circa 6.000,00 mq di superficie condominiale”. Secondo l'appellante la tesi del giudice era smentita dalle prove assunte, in quanto “il sig.
rispondendo sul secondo capitolo di prova per interpello, ha confessato che Per_1 l'accordo per l'installazione del ponteggio e del montacarichi presso il cantiere edile di via Lazio 62/64, si perfezionò nel dicembre 2022 presso la sede della in Milano, via CP_1
Icilio Calzolari n.
1. Tanto basterebbe per negare rilevanza all'offerta 241/2022_REV e per ritenere che l'accordo fu verbale. Ma la predetta circostanza è stata confermata anche dai testimoni (sig. e sig.ra ) escussi a prova diretta che hanno dichiarato che nel Tes_5 Tes_1 dicembre 2022 il sig. e l'Ing. si accordarono per l'utilizzazione del ponteggio Per_1 CP_1 e il montacarichi nel predetto cantiere edile”. L'appellante ripete poi le stesse argomentazioni di cui al motivo sub. C), sostenendo che non vi sia prova del corrispettivo pattuito per l'importo di euro 250.000,00 in quanto i testi richiamati dal Tribunale non sarebbero attendibili mentre andrebbe valorizzata la deposizione dei Sig.ri e , che avevano riferito di un importo pari ad euro 100.000,00. Tes_5 Tes_1 Conclude sul punto la società opponente chiedendo la riforma della sentenza impugnata “con una nuova pronuncia che accerti come le parti si accordarono verbalmente, nel dicembre 2022, presso la sede della per il noleggio del ponteggio e del montacarichi da Controparte_1 utilizzare presso il cantiere edile sito in Rozzano, via Lazio 56/62 e per il prezzo di €. 100,000”. Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia ammesso la testimonianza del Sig. il quale “avrebbe potuto illuminare il giudicante in Testimone_6 ordine alla estensione del cantiere edile su cui apporre il ponteggio e sui metri di ponteggio realmente utilizzati”.
4. si è regolarmente costituita e ha chiesto il rigetto per infondatezza dell'appello CP_2 proposto da controparte con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Alla prima udienza del 6.5.2025 il procuratore dell'appellante ha depositato querela di falso con documentazione allegata. Il Consigliere istruttore, con ordinanza riservata dell'8.5.2025, non ha autorizzato la presentazione della querela di falso e ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 30.9.2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato.
Preliminarmente, il Collegio condivide la decisione con cui il giudice istruttore ha ritenuto di non autorizzare la presentazione dell'atto di querela di falso depositato dal procuratore dell'appellante all'udienza del 6.5.2025, stante la non rilevanza del documento impugnato – ovvero il contratto di noleggio inter partes prodotto dall'opposta sub. n. 2 del fascicolo di primo pagina 9 di 13 grado – ai fini della decisione del presente giudizio. L'ordinanza dell'8.5.2025 va quindi confermata per le seguenti ragioni. Dalle allegazioni ed ammissioni di entrambe le parti e dagli esiti dell'istruttoria testimoniale espletata dal Tribunale sono emersi i seguenti dati pacifici: la società e la società CP_2 CP_1 hanno concluso un accordo verbale nel dicembre del 2022 avente ad oggetto la
[...] fornitura/noleggio, da parte della prima alla seconda, di un ponteggio e di un montacarichi da utilizzare presso uno stabile di Rozzano ove l'opponente doveva eseguire interventi edilizi di manutenzione straordinaria;
la ha dato regolare esecuzione a tale accordo procedendo a CP_2 montare ponteggio e montacarichi nel gennaio del 2023, come si evince anche dalla scheda tecnica prodotta sub. doc. n. 6 del 31.1.2023, sia pure per un numero di metri quadri inferiore rispetto a quello inizialmente concordato con la . CP_1
La stante il pacifico mancato pagamento di alcuna delle somme dovute da parte CP_2 dell'opponente, ha agito in sede monitoria producendo anche la copia del contratto inviato via mail alla e da quest'ultima restituito sottoscritto e timbrato il 13.2.2023, contratto CP_1 che, quindi, ha soltanto recepito in forma scritta e in un momento successivo gli accordi verbali già conclusi dalle parti nel dicembre 2022 ed eseguiti dall'opposta nel gennaio del 2023.
Accordi pienamente validi alla luce del fatto che il contratto di noleggio/fornitura, quale quello oggetto di causa, non richiede né ai fini di validità né ai fini di prova il requisito della forma scritta.
Che la fonte degli obblighi assunti da entrambe le parti sia stato un accordo verbale lo ammette e ripete più volte l'opponente anche nell'enucleazione dei singoli motivi di appello, tanto da chiedere a questa Corte, nelle conclusioni, la riforma della sentenza impugnata e la sua sostituzione “con una nuova pronuncia che accerti come le parti si accordarono verbalmente, nel dicembre 2022, presso la sede della per il noleggio del ponteggio e del Controparte_1 montacarichi …”. Il contrasto tra le parti verte sull'esatto importo del corrispettivo pattuito per il noleggio dei beni ad opera di – 250.000,00 euro per i primi sei mesi come dedotto dall'opposta, o CP_2 100.000,00 euro come invece sostenuto dall'opponente – e, di conseguenza, sulla correttezza e debenza del quantum oggetto di ingiunzione sull'assunto, anch'esso pacifico tra le parti, che in corso di rapporto siano intervenuti ulteriori accordi verbali per diminuire l'importo originariamente concordato a seguito del montaggio dei ponteggi su una superficie inferiore dello stabile. Vi è altresì contrasto sull'effettiva estensione dei ponteggi montati da e sui metri quadri CP_2 di edificio conseguentemente occupati, ciò che, secondo la prospettazione dell'appellante, inciderebbe nel senso di ridurre ulteriormente il quantum dovuto all'appellata e riconosciuto in primo grado.
Su entrambi i profili – ammontare del corrispettivo concordato all'atto della stipula dell'accordo verbale (dicembre 2022) e reale estensione del ponteggio fornito e montato da
– il Tribunale ha svolto istruttoria orale, ed ha deciso la causa proprio sulla scorta degli CP_2 esiti delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Ne deriva l'irrilevanza, ai fini della decisione, del documento scritto prodotto dall'opposta sub. doc. n. 2 e impugnato dall'appellante con l'atto di querela di falso, in quanto, da un lato, tale documento ha soltanto recepito in forma scritta un contratto già validamente concluso verbalmente in epoca antecedente, dall'altro, le uniche circostanze contestate tra le parti sono state oggetto della prova orale sulla quale il Tribunale ha fondato la decisione impugnata.
Va sottolineata, in ultimo, la contraddittorietà delle doglianze di parte appellante, che chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria dell'8.5.2025 insistendo con l'impugnazione per falso del documento sopra indicato, e al tempo stesso chiede alla Corte di accertare l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo verbale di noleggio, così implicitamente riconoscendo l'irrilevanza, ai fini della decisione, del contratto scritto datato 13.2.2023 e della sua prospettata falsità materiale. pagina 10 di 13 Ciò premesso, vanno esaminati nel merito i motivi di appello articolati dall'appellante. I primi due motivi di appello vanno disattesi in quanto sostanzialmente assorbiti dalle considerazioni che precedono.
Entrambi sono volti a censurare la decisione del Tribunale di ritenere inammissibile il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto scritto del 13.2.2023: il Tribunale, sul punto, ha in sostanza ritenuto che la società
non avesse assolto agli oneri previsti dall'art. 214 c.p.c.. CP_1 L'appellante insiste nel sostenere che tale disconoscimento era invece pienamente ammissibile, ma tali doglianze sono superate alla luce di quanto detto circa la pacifica conclusione tra le parti di un accordo verbale di noleggio, ciò che rende irrilevante il documento scritto e la pretesa falsità delle sottoscrizioni ad esso apposte. Va ribadito, infatti, che le uniche questioni contestate – corrispettivo pattuito in favore di e metri quadri di ponteggio montati – sono CP_2 state oggetto di istruttoria orale. Lo stesso appellante conclude i primi due motivi di censura assumendo che le circostanze valorizzate dal Tribunale per ritenere inammissibile il disconoscimento proverebbero invece che “il ponteggio e il montacarichi sono stati montati per effetto di un accordo verbale intervenuto presso la sede della società e per un prezzo complessivo di €. CP_1 100.000,00”, così ancora una volta insistendo per il riconoscimento di un intervenuto accordo di noleggio di natura verbale che priva di qualunque rilevanza lo scritto redatto in epoca successiva.
Con il terzo e il quarto motivo (sub. C e D), che possono essere esaminati congiuntamente, CP_1 critica la decisione impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto attendibili i
[...] testi di parte opposta nonché raggiunta la prova del corrispettivo pattuito e, conseguentemente, della correttezza degli importi fatturati da CP_2 I motivi non sono fondati. La prova che il corrispettivo pattuito a carico di al momento della conclusione del CP_1 contratto verbale era pari ad euro 250.000,00 si desume dalle dichiarazioni rese dai testi
[...]
e escussi all'udienza del 10.4.2024. Tes_3 Testimone_2 La prima, impiegata presso la dal 2019, ha innanzitutto confermato che tra il giugno 2022 CP_2 e il gennaio 2023 vi erano stati tra le parti numerosi incontri al fine della stipula dei contratti di noleggio del ponteggio e dei montacarichi da utilizzare nel cantiere edile di cui Rozzano, e che, all'esito, “si conveniva verbalmente che la avrebbe noleggiato il ponteggio e il CP_2 montacarichi da installare nel cantiere edile sito in Rozzano, via Lazio nn. 56/62”. Ha riferito che per ogni palazzina era stato convenuto il prezzo di € 250.000,00 che comprendeva ponteggio e montacarichi, e che presso gli uffici della società avevano in seguito redatto l'offerta scritta poi trasmessa via mail al rappresentante legale della . Di CP_1 identico tenore, sia con riferimento al contenuto degli accordi verbali intervenuti tra le parti che con riguardo al corrispettivo – euro 250.000,00 – pattuito, le dichiarazioni rese dalla teste impiegata presso la dal 2017. Tes_2 CP_2 Anche il legale rappresentante della società opposta, nel corso Persona_1 dell'interrogatorio formale reso alla stessa udienza, oltre a confermare l'importo del corrispettivo pattuito verbalmente a carico di , alla domanda “vero che il ponteggio CP_1 fu montato solo sui tre lati dello stabile condominiale, per una superficie di mq 3000 (una facciata e due frontespizi) come da fotografie che si mostrano” (doc. 2 atto di citazione)?”, ha risposto “Sì, è vero, ma i metri sono 4.300 e non 3.000. Nego che i ponteggi di cui alle fotografie prodotte siano i miei ponteggi, in quanto dalle foto risulta la marca Dalmine, mentre noi usiamo ponteggi Ceta nei cantieri di cui al contratto. Le fotografie che mi vengono esibite si riferiscono ad un diverso ponteggio non mio, montato da un connazionale del sig. Awad, su quello stabile ma sul quarto lato lungo”. pagina 11 di 13 Ha poi aggiunto “noi per questa palazzina non abbiamo poi fatturato l'intero (250.000,00), ma i ¾ , ovvero quello che ho montato, riducendo proporzionalmente l'importo”. Diversamente, i testi di parte opponente e hanno reso, sulla circostanza del Tes_1 Tes_5 quantum pattuito, dichiarazioni assai meno precise e nel loro complesso meno attendibili, in quanto entrambi si sono limitati ad accennare esclusivamente di “aver sentito” che le società avevano convenuto un prezzo di euro 100.000,00, precisando però che non erano in grado di sapere “cosa comprendesse questa somma” oppure che “in questa somma era compreso ponteggio e montacarichi, ma non so la quantità”. Inoltre, come correttamente evidenziato dal Tribunale, il teste è particolarmente Tes_5 inattendibile per aver affermato, in udienza, di aver partecipato personalmente all'incontro del dicembre del 2022 nel corso del quale le parti avevano concordato prestazioni da eseguirsi e corrispettivo dovuto “perché necessitavo dal mio capo alcuni chiarimenti su preventivi da parte dei condomini e sono entrato mentre parlavano” (verbale di udienza del 10.4.2024), mentre la teste , al contrario, ha riferito che all'incontro erano presenti solo lei e i due legali Tes_1 rappresentanti delle società e “nessun altro”, precisando che i trovava nell'ufficio Tes_7 accanto. Anche con riferimento all'ulteriore circostanza oggetto di contestazione tra le parti, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha attribuito rilievo alle testimonianze rese dai testi Tes_3 e che concordemente hanno riferito – come già ammesso dall'opposta nella Tes_2 memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c. - che la superficie totale dello stabile condominiale di via Lazio n. 56/62, sulla quale si era inizialmente accordata con l'opponente per il montaggio CP_2 del ponteggio, era pari a mq 6.030, e che il ponteggio fu in seguito montato su tre lati soltanto e su una superficie di 4.300 mq, precisando la che “l'importo era a corpo e non a Tes_2 misura. Se fosse stato a misura e non a corpo ci sarebbe stato l'importo definito a metro quadro”. Anche il legale rappresentante della ha ammesso che la superficie su cui era stato montato CP_2 il ponteggio era inferiore a quella pattuita ed era pari a 4.300 mq, tanto da aver ridotto proporzionalmente, in fattura, il corrispettivo dovuto da per l'esecuzione solo CP_1 parziale della prestazione concordata. Di contro, nulla hanno saputo riferire i testi sulla circostanza relativa alle reali Tes_5 Tes_1 dimensioni dell'edificio coinvolto negli accordi ed ai mq di ponteggio effettivamente montati da CP_2
Alla luce di ciò la decisione gravata è corretta e va integralmente confermata essendo emerso dalle prove orali espletate che il corrispettivo originariamente pattuito tra le parti era pari ad euro 250.000,00 per i primi sei mesi, a corpo e non a misura, e che lo stesso è stato in seguito ridotto con ulteriore accordo con cui le parti hanno tenuto conto dei mq di ponteggio (4.300 invece di 6.030) montati dalla CP_2 Viceversa alcuna prova ha fornito l'appellante né sul minor importo del corrispettivo asseritamente concordato né sulla reale estensione dei ponteggi montati dall'opposta, essendo per quanto detto inattendibili le dichiarazioni dei testi e nonchè del tutto Tes_5 Tes_1 irrilevanti con riguardo al secondo profilo oggetto di contestazione, e non avendo CP_1 prodotto nemmeno documentazione a supporto delle tesi prospettate in primo grado e ribadite con i motivi di appello. In ultimo, va disattesa anche l'ulteriore ragione di doglianza secondo la quale non sarebbe stata raggiunta la prova della correttezza del quantum fatturato dall'opposta, calcolato in euro 136.496,71 (somma oggetto di ingiunzione) già tenendo conto della riduzione dovuta a CP_1 in conseguenza del parziale montaggio dei ponteggi.
[...] Ed infatti, essendo stato dimostrato per quanto detto l'intervenuto accordo tra le parti per la riduzione del corrispettivo originariamente fissato – a corpo e non a misura - in euro 250.000,00, nonché l'estensione del ponteggio montato – 4.300 mq invece che 6.030 -, la riduzione del pagina 12 di 13 quantum fatturato in euro 136.496,71 appare del tutto congrua in quanto effettuata proporzionalmente all'adempimento solo parziale della prestazione gravante su (eseguita CP_2 in sostanza nella misura dei ¾), anzi con importo che appare di maggior favore per l'opponente. L'appello va in definitiva rigettato, con assorbimento dell'ultimo motivo di gravame stante la superfluità ai fini del decidere dell'espletamento della chiesta prova testimoniale.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – euro 44.951,25 - e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10225/2024, pubblicata il CP_1 26.11.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 8.469,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rota Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, corso di Porta Vitoria n. 7;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Michela Peronace (C.F. ), con studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 8, e C.F._1 dall'Avv. Franco Luigi Sabadini (C.F. , con Studio in Milano alla Via C.F._2
Visconti di Modrone n. 3, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Michela Peronace in Piazza Sant'Ambrogio n. 8, Milano;
APPELLATA
OGGETTO: noleggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“In via preliminare si fa istanza di revoca del provvedimento di rigetto dell'atto di proposizione della querela di falso incidentale avverso il contrato di noleggio, emesso il 08.05.2025, sulla scorta della asserita irrilevanza, al fine del decidere la causa, del provvedimento querelato di falso. Si fa notare all'estensore del provvedimento che “la fonte negoziale del credito ingiunto o è il contratto di noleggio o non è”. Il documento querelato di falso è rilevante ai fini decisori, ex art. 355 cpc, perché controparte non ha dimostrato aliunde l'esistenza del suo credito e ciò pagina 1 di 13 nei termini specifici che emergono dal ricorso per decreto ingiuntivo. Eliminando il contratto di noleggio la domanda di controparte è infondata per mancanza di prova”;
- “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza N. 10225/24 resa dal Tribunale Civile di Milano, sez. XIII,
Dott.ssa Arianna Chiarentin, all'esito del giudizio di opposizione iscritto al N. 23870/2023 R.G., nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 8756/2023 (R.G. 16601/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società non vanta alcun credito, per il titolo CP_2 azionato, nei confronti della società opponente. Nel merito ed in subordine, Voglia il Giudice adito accogliere la spiegata opposizione, accertando che il corrispettivo per il noleggio del ponteggio e del montacarichi relativo alla palazzina sita in Rozzano, via Lazio n. 56/62, per come convenuto verbalmente dalle parti, è pari ad €. 100.000,00 e che quindi il debito della società ingiunta corrisponde alla minor somma di €. 54.545,45 per come spiegato in narrativa. Voglia la Corte di Appello adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi legali e degli onorari di causa, per un totale di €. 61.817,69, condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, Voglia il Giudice adito condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc.”.
Per l'appellata:
“in via pregiudiziale dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla CP_1 avverso la Sentenza n. 10225/24 del Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare la
[...] sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite temeraria ex art. 96, Controparte_1 terzo comma, c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa nel merito, in via principale rigettare per i motivi dedotti l'appello ex adverso proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della Controparte_1 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa. con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado oltre spese generali e accessori di legge e ciò secondo l'effettivo scaglione di valore del presente giudizio € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse dichiarare l'ammissibilità del disconoscimento ex adverso proposto ex art. 214 c.p.c., questa difesa reitera la propria istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., come proposta in primo grado, intendendo valersi del contratto disconosciuto. A tal fine si chiede che venga usata quale scrittura comparativa la firma apposta nella procura alle liti rilasciata per la rappresentanza processuale nel presente giudizio, non avendo la nella propria CP_2 disponibilità ulteriori scritture di comparazione del legale rapp.te della società opponente, per cui si chiede che ne sia ordinata l'esibizione o il deposito ex art. 218 c.p.c.. Ove ritenuto necessario, inoltre, si chiede che venga ordinato al Sig. di scrivere Parte_1 sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla presenza del consulente tecnico. pagina 2 di 13 A sostegno della propria istanza, si chiede ammettersi interpello del legale rappresentante CP_ della e prova per testimoni sui seguenti capitoli:
“Vero che in data 08.02.2023 veniva sollecitato a mezzo mail dalla la sottoscrizione CP_2 dell'offerta n. 241/2022 REV - documento sub 2 del fascicolo CP_2
“vero che in seguito ad accordi telefonici intercorsi il legale rapp.te della sig. CP_2 Per_1 CP_
in data 13.02.2023 si recava presso gli uffici della per far sottoscrivere il
[...] ridetto contratto? Si indica quale teste c/o ufficio tecnico Edil Award srl, via Calzolari n. 1, 20142 Testimone_1
- Milano. Si chiede altresì C.T.U. grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal Sig. quale legale rapp.te p.t. della sul documento Parte_1 CP_1 contrattuale oggetto di disconoscimento. Si chiede inoltre che alla venga ordinata la produzione dell'originale del contratto CP_1 oggetto di disconoscimento in suo possesso.
Sempre in via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse ritenere ammissibili le ulteriori prove orali di cui la reitera Controparte_1 l'ammissione, questa difesa chiede di essere ammessa in prova contraria con i seguenti testimoni:
Sig.ra c/o Ponteggi s.r.l.; Testimone_2 Per_1
Sig.ra c/o Testimone_3 CP_2 Sig. c/o . Testimone_4 CP_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza CP_1
n. 10225/2024, pubblicata il 26.11.2024, con la quale il Tribunale di Milano, decidendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto nei confronti della società CP_2 ha parzialmente accolto la domanda dell'opponente, revocato il D.I. opposto, e condannato CP_1 al pagamento del minor importo di euro 44.951,25, oltre interessi, rispetto a quello
[...] oggetto di ingiunzione.
Occorre premettere che nel giudizio di primo grado l'odierna appellante si è opposta al decreto ingiuntivo dell'importo di complessivi € 136.496,71, oltre accessori, emesso su ricorso della quale corrispettivo dovuto in relazione ad un contratto di noleggio di un ponteggio e di CP_2 un montacarichi da utilizzare nel cantiere edile sito in Rozzano, via Lazio nn. 56/62, sottoscritto in data 13.02.2023 e risolto dall'opposta il successivo 11.4.2023. La società opponente, premesso di aver stipulato in data 19.02.2022 con l'amministratore del condominio sito in Rozzano, al predetto numero civico, un contratto di appalto avente per oggetto interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica del fabbricato, con i motivi di opposizione (così testualmente a p. 3 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio) ha dedotto che “il ponteggio e gli ascensori montacarichi sono stati effettivamente montati nelle singole palazzine nel corso del gennaio 2023. Ma ciò è avvenuto senza la sottoscrizione di alcun contratto scritto come quello depositato da controparte. Infatti deve rilevarsi che il documento che controparte deposita al fine di dimostrare che l'opponente deve corrispondere le somme di cui alle fatture azionate in monitorio, non rappresenta la reale trasposizione delle volontà delle parti o quantomeno della volontà negoziale della società
[...]
. CP_1 Ha sostenuto che “ad una attenta analisi tale documento, composto di 5 fogli sciolti, risulta essere sottoscritto dalla comparente, esclusivamente alla pagina 3/5 e alla pagina 4/5. Manca infatti la sottoscrizione della società nelle prime 3 pagine della predetta scrittura CP_1 privata, quelle contenenti il regolamento contrattuale, con l'indicazione dell'importo pagina 3 di 13 complessivo del noleggio e se questo fosse stato convenuto a corpo o a misura. Altra anomalia rinvenibile nella scrittura privata prodotta ex adverso è quella relativa alla apposizione della data. Invero se a pagina 3/5 e 4/5 viene indicata come data quella del 13.02.2023 nell'ultima pagina, quella contenente le condizioni generali del contratto di noleggio, può leggersi la data del 20.01.2023. In questa pagina peraltro manca la sottoscrizione della società . CP_1 Quindi, secondo l'opponente, “il documento indicato come “offerta n. 241/2022_REV” (cfr. doc.1 – fascicolo monitorio) è stato formato ad arte, inserendo pagine dattiloscritte, non conosciute né volute dalla subappaltante e che recano date differenti tra loro.
Conseguentemente a tale documento non ci si può riferire per regolamentare i rapporti tra le parti in causa”. Ha aggiunto la società appellante (p. 4) che “anche le sottoscrizioni apposte in calce alle pagine 3 e 4 del documento di cui si tratta non sono riferibili al legale rappresentante pro tempore della società opponente e sin d'ora si procede al loro disconoscimento ex artt. 214 e 215 cpc”. L'opponente ha altresì contestato l'importo del corrispettivo dovuto e richiesto dalla CP_2 affermando che “allorchè si concretizzò l'esigenza di installare il ponteggio e l'ascensore montacarichi sulle palazzine condominiali di cui ai civici 56/62, le parti convennero CP_ verbalmente, stante i rapporti commerciali in essere, che la società avrebbe CP_1 dovuto corrispondere alla società la complessiva somma di €. 100.000,00. Sotto altro CP_2 profilo deve dirsi che la società che pretenderebbe la totalità del corrispettivo per il CP_2 montaggio del ponteggio, lo ha apposto solo su una parte delle facciate interessate dai lavori di ristrutturazione edilizia cui l'opponente si è obbligata nei confronti del condominio. Ciò evidentemente le impedisce di richiedere la totalità della somma ingiunta”. Ha infine sostenuto che, stante l'inefficacia del contratto di noleggio prodotto in sede monitoria dall'opposta per essere le relative sottoscrizioni apocrife, i rapporti tra le parti avrebbero dovuto essere diversamente regolati, in particolare (p. 6) “queste avevano convenuto verbalmente un corrispettivo per il montaggio/ smontaggio del ponteggio e per il montacarichi, di €. 100.000,00. Ciò posto e considerando che la società opposta ha realizzato il ponteggio solo su mq 3000 circa anziché su tutta l'estensione della palazzina, pari a mq 5500, l'importo effettivamente dovuto dalla opponente è pari ad €. 54.545,45”.
L'opposta, regolarmente costituita in giudizio, nel richiamare i diversi contratti di noleggio- subfornitura stipulati con la società opponente per gli stabili oggetto di riqualificazione edilizia, ha rilevato che “il presente giudizio ha per oggetto il cantiere di via Lazio 56-62 con il quale parte opponente ebbe a sottoscrivere il contratto allegato sub 2”, e ha altresì richiamato l'allegato n. 6, ovvero la scheda di controllo sottoscritta dalle parti in data 31.01.2023, da cui emergeva “come oggetto dello stesso fosse il noleggio, del ponteggio e dell'ascensore montacarichi “GEDA 1500/Z/ZP” numero di fabbricazione 17006 00586 il tutto al prezzo a copro di € 250.000,00 più iva per i primi sei mesi”. L'opposta ha quindi richiamato le condizioni di noleggio da applicare dopo il sesto mese, e ha dedotto (p. 3 della comparsa di costituzione) che “in seguito alle richieste di fornitura da parte CP_ della e le varie trattative intercorse fra le parti, con mail del 08.02.2023 l'ufficio tecnico della sollecitava l'invio del contratto firmato così da poter regolarizzare la fornitura del CP_2 montacarichi (all.to 7) già installato nel mese di gennaio 2023 (cfr all.to sub 6). In seguito a CP_ detta mail il legale rapp.te della veniva invitato presso la sede legale della per CP_2 procedere alla sottoscrizione del contratto. Dopo l'installazione del ponteggio e montacarichi secondo gli accordi contrattuali intercorsi, circostanza questa confermata da controparte in CP_ atti (cfr p. 3 citazione), la è rimasta totalmente inadempiente agli obblighi assunti omettendo il pagamento degli importi come pattuiti”. L'opposta ha rilevato che, in assenza di pagamento delle quattro fatture rimaste insolute e poi azionate in via monitoria, meglio elencate a p. 4 della comparsa di costituzione, aveva pagina 4 di 13 comunicato a controparte, con pec dell'11.04.2023, la risoluzione di tutti i contratti in essere e la riconsegna dei beni oggetto di noleggio. Ha poi rilevato che, nonostante la notifica dell'opposizione e il disconoscimento del contratto, in data 25.07.2023 la aveva corrisposto la somma di € 54.545,46. CP_1 In diritto la società opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al documento contrattuale sub. all. n 2 effettuata dall'opponente, ed ha formulato in subordine stanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. con richiesta eventuale di CTU grafologica e di espletamento di attività istruttoria. Ha concluso chiedendo la conferma del D.I. opposto limitatamente all'importo di € 81.951,25, stante il versamento parziale ricevuto dalla . CP_1
2. Il Tribunale ha deciso la causa mediante assunzione di prove orali e, all'esito, ha parzialmente accolto le domande dell'opponente per le seguenti ragioni. Il giudice ha innanzitutto evidenziato che “dal tenore delle memorie depositate dalle parti ex art. 171-ter c.p.c., emergeva successivamente l'ammissione, ad opera di che i metri CP_2 quadrati di ponteggio effettivamente montati erano inferiori a quelli contrattualmente previsti e che le parti si erano accordate oralmente per una riduzione del prezzo proporzionata alla quantità di materiale concretamente consegnato e montato (cfr. pag. 2, memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c.)”, da qui la rilevanza, ai fini del decidere, “delle prove costituende per interrogatorio formale e per testi dedotte dall'opponente nella memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c., relativamente ai capitoli da 1 a 6, abilitando la convenuta alla prova contraria”. Fatta tale premessa, il Tribunale ha ritenuto che “la prova della sussistenza della fonte negoziale, da cui trae origine il credito azionato in via monitoria, emerge dalla documentazione offerta in giudizio dall'opposta (all. 1, 6 e 14 fascicolo opposta), nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale, specie dalle dichiarazioni dei testi e In Tes_3 Tes_2 particolare, può ritenersi che in qualità di convenuta opposta, abbia assolto al CP_2 proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione alla debenza degli importi di cui alle fatture nn. 62/2023, 148/2023 e 230/2023 e dimostrato l'avvenuta parziale esecuzione dell'accordo stipulato con l'opponente, tramite realizzazione del ponteggio per una superficie di 4.300 mq, corrispondente a tre dei quattro lati dell'edificio condominiale di Rozzano (MI), via Lazio 56/62. Contrariamente, le difese di sono, almeno parzialmente, Controparte_1 destituite di fondamento”. Nello specifico, secondo quanto argomentato dal giudice, pur essendo risultate fondate le deduzioni dell'opponente relative all'incompleta esecuzione dei ponteggi ed alla successiva stipula di un accordo verbale per la riduzione del corrispettivo, erano invece rimaste prive di riscontro – sia alla luce della documentazione in atti, sia all'esito della prova testimoniale espletata – le affermazioni aventi ad oggetto il quantum del prezzo concordato in diminuzione, dedotto da nella misura di euro 100.000,00, nonché le reali dimensioni della CP_1 superficie dell'edificio su cui era avvenuta l'installazione dei ponteggi. Esaminando, in primo luogo, l'istanza di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al documento contrattuale – da cui, secondo l'attrice opponente, derivava “l'inattendibilità del documento de quo a regolare i rapporti economici e giuridici tra le parti, che risulterebbero invece, a suo dire, regolati da un accordo di noleggio intervenuto verbalmente, prevedente un corrispettivo di euro 100.000,00 a fronte dei 250.000,00 (suddivisi in sei rate di euro 41.666,67) del contratto di cui all'“offerta n. 241/2022_REV”” – il Tribunale ne ha ritenuto l'infondatezza sia perché priva di specificità e determinatezza, sia perché, a seguito del sollecito di pagamento proveniente dalla l'opponente non aveva mai contestato nel quantum gli importi delle CP_2 fatture emesse, né menzionato, nell'ambito delle comunicazioni intercorse tra le parti, l'esistenza di altra e diversa regolamentazione sul corrispettivo, pattuita verbalmente. Sulla base di tali considerazioni, ha osservato il Tribunale, “il disconoscimento di parte attrice è da reputarsi del tutto inammissibile, specie alla luce del fatto che al contratto in oggetto è stata pagina 5 di 13 data pacificamente esecuzione da ambo le parti (cfr. all. 6 fascicolo opposta), mediante installazione di almeno parte dei materiali noleggiati, da un lato, e pagamento ad opera dell'opponente dell'importo di euro 54.545,46 con causale “bonif. Vs. favore – bon. Da
[...] saldo noleggio ponteggio e montacarichi cantiere edile via lazio 56/6”, dall'altro (all. CP_1 14 fascicolo opposta)”. Il giudice di prime cure, quindi, sulla base della documentazione prodotta, del tenore delle dichiarazioni rese dall' e dai testi in sede di assunzione delle prove orali, nonché in Per_1 forza delle stesse ammissioni dell'attrice opponente, ha ritenuto provata la circostanza per la quale “aveva concretamente proceduto, nel mese di gennaio 2023, all'installazione CP_2 dei ponteggi presso lo stabile condominiale di Rozzano (MI), via Lazio 56/62 (seppur solo su tre delle quattro facciate dell'edificio, per una superficie pari a 4.300 mq su 6.030 mq di estensione totale dello stesso)”. Quanto alle eccezioni e deduzioni dell'opponente aventi ad oggetto il quantum del corrispettivo pattuito, ha così motivato il Tribunale (pp. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata) “attesa l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'attrice - per le motivazioni descritte nel precedente paragrafo - deve ritenersi che l'originaria fonte del credito azionato in via monitoria dall'opposta vada rinvenuto nell'“offerta n. 241/2022_REV” (all. 2 fascicolo opposta), che prevedeva, per i primi sei mesi di noleggio dei materiali, un prezzo a corpo di euro 250.000,00 (suddiviso in sei rate ciascuna di euro 41.666,67), per circa 6.000,00 mq di superficie condominiale. Tuttavia, va rilevato che, nella memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c., la stessa società opposta ha ammesso che “in seguito al perfezionamento del contratto e la conseguente installazione del ponteggio, la realizzava di aver effettivamente montato CP_2 4.309,20 metri quadrati di ponteggio” e di aver comunicato, pertanto, ad la Controparte_1
“volontà di ridurre il prezzo unitariamente pattuito”. Sempre secondo quanto riportato dalla stessa convenuta, “le parti si accordavano di utilizzare quale parametro di riferimento l'importo a corpo stabilito nel contratto” e procedevano, così, ad addivenire ad un accordo sulla minor cifra di euro 136.496,71, riducendo sia il numero delle rate pattuite, da sei a quattro, sia il loro importo, “da € 41.666,67 + iva a n. 3 rate da € 37.000,00 + iva e n. 1 rata da 25.496,71”, corrispondente a quello delle fatture azionate. Orbene, i testi e Tes_3
escussi per parte opposta a prova contraria, hanno corroborato le allegazioni della Tes_2 società convenuta, confermando che, tra le parti, era stato originariamente convenuto il corrispettivo a corpo di 250.000,00 e che, tuttavia, rispetto alla superficie totale di 6.030 mq dell'immobile di via Lazio 56/62, l'installazione dei ponteggi era avvenuta esclusivamente su tre delle quattro facciate dell'edificio, per l'inferiore superficie di 4.300 mq. Contrariamente, i testi di parte opponente, , non sono stati in grado di esprimersi con sufficiente Tes_5 Tes_1 grado di certezza sulle reali dimensioni dell'edificio coinvolto negli accordi, né tantomeno, rispetto al quantum del corrispettivo asseritamente dedotto dall'opponente in citazione, sono stati in grado di confermare quali esatte prestazioni a carico di fossero state CP_2 convenute per il minor prezzo di euro 100.000,00. Si evidenzia inoltre che, dalla testimonianza della , escussa successivamente rispetto al sono emersi potenziali profili di Tes_1 Tes_5 inattendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo. Ed invero, in risposta al cap. 2 della memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c. dell'opponente, la ha affermato che, all'incontro Tes_1 per discutere del ponteggio e del montacarichi da installare presso i civici 56/62 di via Lazio - al quale il aveva dichiarato di aver partecipato - era presente solo lei oltre ai due Tes_5 rappresentanti delle odierne società in causa, in verità trovandosi il ella stanza a fianco, Tes_5 seppur con la porta aperta. In ogni caso, sia il sia la si sono limitati, entrambi, Tes_5 Tes_1 ad accennare esclusivamente di “aver sentito” che le società avevano convenuto un prezzo di euro 100.00,00, tenendo entrambi a precisare che non erano in grado di sapere “cosa comprendesse questa somma” oppure che “in questa somma era compreso ponteggio e montacarichi, ma non so la quantità”. Alla luce di tali risultanze probatorie, nonché della già citata inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., deve ritenersi raggiunta la prova pagina 6 di 13 che il corrispettivo oggetto di accordo tra le parti, operata la riduzione per via dell'installazione solo parziale dei ponteggi, ammontava ad euro 136.496,71”. Il Tribunale, al fine di determinare l'importo dovuto a parte opposta, ha tenuto conto del versamento parziale di euro 54.545,46 effettuato dall'opponente, ed ha ritenuto che una delle quattro fatture azionate in via monitoria, la n. 719/2022 del 23.12.2022 (di euro 37.000,00), non contenesse alcun espresso riferimento allo stabile sito al civico 56/62, evidenziando inoltre come fosse stata emessa nel dicembre 2022, ossia in data anteriore alla stipula degli accordi, prima scritti e poi verbali, intervenuti tra le parti, nonché in data anteriore rispetto all'effettivo montaggio dei ponteggi nel cantiere di via Lazio 56/62, con la conseguenza che “in relazione alla somma da essa portata, non può dirsi raggiunta la prova del credito. Infatti, se è vero - come confermato dalle allegazioni dell'opponente, non contestate, e dalla documentazione offerta in giudizio dall'opposta (doc. 6 fascicolo opposta) - che l'installazione dei ponteggi nei civici 56/62 ebbe luogo a fine gennaio 2023, mal si comprende, apparendo ingiustificato, l'addebito di costi per il noleggio dei medesimi a far data già dal mese di dicembre, trattandosi anche di importi frutto di uno sconto che sarebbe stato pattuito, logicamente, solo in data successiva. Né di tale circostanza ha fornito una diversa spiegazione la difesa dell'opposta”. Ha così concluso il giudice di primo grado “attesa l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'opponente, considerato l'avvenuto riconoscimento, da parte di CP_2
della sussistenza di un accordo verbale di riduzione del corrispettivo, dovuto alla minor
[...] quantità di materiali installati, nonché rilevato che l'oggetto, l'importo e la data di emissione della fattura n. 719/2022 non coincidono con i fatti di causa, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento, a favore di CP_2 di euro 44.951,25, oltre interessi, dal dovuto al saldo, pari alla somma ingiunta, detratto l'importo della fattura n. 719/2022 e del bonifico di euro 54.545,46”.
3. Con l'impugnazione in esame riporta i capi della pronuncia di primo grado CP_1 oggetto di censura, con le seguenti modalità: Sub. A) viene censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui il giudice ha ritenuto che
“l'opponente non ha assolto in modo esplicito, specifico ed esaustivo il proprio onere di disconoscimento ex art. 214 cpc. Si è, infatti, limitata a dedurre che “il documento che controparte deposita al fine di dimostrare che l'opponente deve corrispondere le somme di cui alle fatture azionate in monitorio non rappresenta la reale trasposizione delle volontà delle parti o quantomeno della volontà negoziale della società e a negare sic et Controparte_1 simpliciter la riconducibilità ad delle sigle apposte sull'offerta n. Controparte_1
241/2022_REV, senza offrire qualsivoglia spiegazione in merito alla presenza del timbro societario sui fogli della medesima”. Secondo l'appellante il disconoscimento sarebbe avvenuto “nel pieno rispetto dell'art. 214 cpc e di quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi in materia”, sia perché (p. 8 dell'atto di appello) dalla visura camerale della società opponente poteva evincersi che “l'unico soggetto che poteva vincolare, nella sua qualità di amministratore unico, la predetta società è il sig. , nato in [...], il [...], residente in [...] De Andrè n. 11”, sia perché dall'ulteriore documentazione depositata emergeva “ictu oculi come le sottoscrizioni apposte alle pagine 3/5 e 4/5 della offerta 241/2022_REV non sono riferibili al sig. ”. Parte_1
Aggiunge l'appellante che “la problematica” relativa al timbro societario, parimenti apposta sulle pagine del testo contrattuale di cui si discute, non era “mai stata oggetto di discussione durante il processo di primo grado né il Giudice ne ha fatto menzione nell'ordinanza del 09.01.2024 nella quale si era pronunciato per la irritualità e quindi per la inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nel contratto. Si tratta quindi di una circostanza nuova, introdotta a sorpresa, piratescamente, su cui la parte non ha avuto neppure la possibilità di interloquire e di difendersi. In definitiva il capo della sentenza impugnato va pagina 7 di 13 riformato, ritenendo ritualmente proposto il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nelle pagine 3 e 4 dell'offerta n. 241/2022_REV, in quanto il Giudice di primo grado, rifacendosi al timbro societario per negare la validità del disconoscimento, ha apertamente violato l'art. 214 c.p.c.”. Altra circostanza che, secondo l'appellante, il Tribunale aveva omesso di considerare e che invece, a suo dire, darebbe conto della non genuinità delle sottoscrizioni, sarebbe quella relativa alle date di stipula, che sarebbero diverse nelle diverse pagine del contratto in esame. Sub. B) la società opponente censura il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha ritenuto che “a seguito del sollecito di pagamento proveniente da (cfr. all. 9 CP_2 fascicolo opposta), parte attrice non abbia mai contestato nel quantum gli importi delle fatture emesse, né menzionato, nell'ambito delle comunicazioni intercorse tra le parti, l'esistenza di altra e diversa regolamentazione sul corrispettivo, pattuita verbalmente. Sulla base di tali considerazioni, il disconoscimento di parte attrice è da reputarsi del tutto inammissibile, specie alla luce del fatto che al contratto in oggetto è stata data pacificamente esecuzione da ambo le parti (cfr. all. 6 fascicolo opposta), mediante installazione di almeno parte dei materiali noleggiati, da un lato, e pagamento ad opera dell'opponente dell'importo di euro 54.545,46 con causale “bonif. Vs. favore – bon. Da saldo noleggio ponteggio e montacarichi CP_1 cantiere edile via lazio 56/6”, dall'altro (all. 14 fascicolo opposta)” (cfr. pagina 6 della sentenza)”. Secondo l'appellante le circostanze valorizzate dal Tribunale per ritenere inammissibile il disconoscimento dovrebbero invece essere diversamente interpretate, per le ragioni indicate a p. 15 e ss. dell'atto di appello, e proverebbero, al contrario, che “il ponteggio e il montacarichi sono stati montati per effetto di un accordo verbale intervenuto presso la sede della società e per un prezzo complessivo di €. 100.000,00”. CP_1
Sub. C) viene censurata quella parte della pronuncia di primo grado con cui il Tribunale “ha ritenuto dimostrato che “(…) tra le parti, era stato originariamente convenuto il corrispettivo a corpo di 250.000,00 e che, tuttavia, rispetto alla superficie totale di 6.030 mq dell'immobile di via Lazio 56/62, l'installazione dei ponteggi era avvenuta esclusivamente su tre delle quattro facciate dell'edificio, per l'inferiore superficie di 4.300 mq” (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata) ed altresì quella parte nella quale si afferma che “Alla luce di tali risultanze probatorie, nonché della già citata inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., deve ritenersi raggiunta la prova che il corrispettivo oggetto di accordo tra le parti, operata la riduzione per via dell'installazione solo parziale dei ponteggi, ammontava ad euro 136.496,71” (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata)”, ed altresì l'affermazione del giudice secondo la quale “in seguito al perfezionamento del contratto e la conseguente installazione del ponteggio, la realizzava di aver effettivamente montato 4.309,20 metri quadrati di CP_2 ponteggio e di aver comunicato, pertanto, ad la “volontà di ridurre il prezzo Controparte_1 unitariamente pattuito … le parti si accordavano di utilizzare quale parametro di riferimento l'importo a corpo stabilito nel contratto e procedevano, così, ad addivenire ad un accordo sulla minor cifra di euro 136.496,71, riducendo sia il numero delle rate pattuite, da sei a quattro, sia il loro importo, “da € 41.666,67 + iva a n. 3 rate da € 37.000,00 + iva e n. 1 rata da 25.496,71”, corrispondente a quello delle fatture azionate”(cfr. pagina 7 della sentenza impugnata)”. Afferma l'appellante (p. 17) che “pur ammettendo, ma così non è, che la fonte negoziale da cui scaturiscono le obbligazioni delle parti è costituita dalla offerta n. 241/2022_REV, le conclusioni cui perviene il Giudice in sentenza non sono condivisibili per quanto segue” ovvero per avere il Tribunale attribuito un significato fuorviante alle dichiarazioni dei testi escussi. Afferma l'appellante che “anche prendendo come punto di riferimento il contratto ed ammettendo, come affermato da controparte con dichiarazione confessoria, che questo fu successivamente modificato in base ad accordi verbali tra le parti, è rimasto oscuro il contenuto di questi accordi, specie con riferimento alle modalità attraverso cui si è determinato pagina 8 di 13 l'importo ingiunto. In definitiva il Giudice commette un grave errore di valutazione allorché conclude che “deve ritenersi raggiunta la prova che il corrispettivo oggetto di accordo tra le parti, operata la riduzione per via dell'installazione solo parziale dei ponteggi, ammontava ad euro 136.496,71”. L'appellata non ha assolto al suo onere probatorio. Tale omissione probatoria non riguarda solo il contenuto degli accordi successivi alla scrittura privata, il quantum richiesto in sé ma altresì i metri di ponteggio effettivamente utilizzati in cantiere e sui quali eventualmente parametrare il corrispettivo”. Lamenta inoltre la società opponente che il Tribunale abbia ritenuto attendibili le testimonianze dei dipendenti di che a suo dire erano meri impiegati privi di competenze tecniche e che CP_2 avevano riferito soltanto circostanze apprese de relato.
Sub. D) è censurato il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha ritenuto che
“l'originaria fonte del credito azionato in via monitoria dall'opposta vada rinvenuto nell'“offerta n. 241/2022_REV” (all. 2 fascicolo opposta), che prevedeva, per i primi sei mesi di noleggio dei materiali, un prezzo a corpo di euro 250.000,00 (suddiviso in sei rate ciascuna di euro 41.666,67), per circa 6.000,00 mq di superficie condominiale”. Secondo l'appellante la tesi del giudice era smentita dalle prove assunte, in quanto “il sig.
rispondendo sul secondo capitolo di prova per interpello, ha confessato che Per_1 l'accordo per l'installazione del ponteggio e del montacarichi presso il cantiere edile di via Lazio 62/64, si perfezionò nel dicembre 2022 presso la sede della in Milano, via CP_1
Icilio Calzolari n.
1. Tanto basterebbe per negare rilevanza all'offerta 241/2022_REV e per ritenere che l'accordo fu verbale. Ma la predetta circostanza è stata confermata anche dai testimoni (sig. e sig.ra ) escussi a prova diretta che hanno dichiarato che nel Tes_5 Tes_1 dicembre 2022 il sig. e l'Ing. si accordarono per l'utilizzazione del ponteggio Per_1 CP_1 e il montacarichi nel predetto cantiere edile”. L'appellante ripete poi le stesse argomentazioni di cui al motivo sub. C), sostenendo che non vi sia prova del corrispettivo pattuito per l'importo di euro 250.000,00 in quanto i testi richiamati dal Tribunale non sarebbero attendibili mentre andrebbe valorizzata la deposizione dei Sig.ri e , che avevano riferito di un importo pari ad euro 100.000,00. Tes_5 Tes_1 Conclude sul punto la società opponente chiedendo la riforma della sentenza impugnata “con una nuova pronuncia che accerti come le parti si accordarono verbalmente, nel dicembre 2022, presso la sede della per il noleggio del ponteggio e del montacarichi da Controparte_1 utilizzare presso il cantiere edile sito in Rozzano, via Lazio 56/62 e per il prezzo di €. 100,000”. Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia ammesso la testimonianza del Sig. il quale “avrebbe potuto illuminare il giudicante in Testimone_6 ordine alla estensione del cantiere edile su cui apporre il ponteggio e sui metri di ponteggio realmente utilizzati”.
4. si è regolarmente costituita e ha chiesto il rigetto per infondatezza dell'appello CP_2 proposto da controparte con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Alla prima udienza del 6.5.2025 il procuratore dell'appellante ha depositato querela di falso con documentazione allegata. Il Consigliere istruttore, con ordinanza riservata dell'8.5.2025, non ha autorizzato la presentazione della querela di falso e ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 30.9.2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato.
Preliminarmente, il Collegio condivide la decisione con cui il giudice istruttore ha ritenuto di non autorizzare la presentazione dell'atto di querela di falso depositato dal procuratore dell'appellante all'udienza del 6.5.2025, stante la non rilevanza del documento impugnato – ovvero il contratto di noleggio inter partes prodotto dall'opposta sub. n. 2 del fascicolo di primo pagina 9 di 13 grado – ai fini della decisione del presente giudizio. L'ordinanza dell'8.5.2025 va quindi confermata per le seguenti ragioni. Dalle allegazioni ed ammissioni di entrambe le parti e dagli esiti dell'istruttoria testimoniale espletata dal Tribunale sono emersi i seguenti dati pacifici: la società e la società CP_2 CP_1 hanno concluso un accordo verbale nel dicembre del 2022 avente ad oggetto la
[...] fornitura/noleggio, da parte della prima alla seconda, di un ponteggio e di un montacarichi da utilizzare presso uno stabile di Rozzano ove l'opponente doveva eseguire interventi edilizi di manutenzione straordinaria;
la ha dato regolare esecuzione a tale accordo procedendo a CP_2 montare ponteggio e montacarichi nel gennaio del 2023, come si evince anche dalla scheda tecnica prodotta sub. doc. n. 6 del 31.1.2023, sia pure per un numero di metri quadri inferiore rispetto a quello inizialmente concordato con la . CP_1
La stante il pacifico mancato pagamento di alcuna delle somme dovute da parte CP_2 dell'opponente, ha agito in sede monitoria producendo anche la copia del contratto inviato via mail alla e da quest'ultima restituito sottoscritto e timbrato il 13.2.2023, contratto CP_1 che, quindi, ha soltanto recepito in forma scritta e in un momento successivo gli accordi verbali già conclusi dalle parti nel dicembre 2022 ed eseguiti dall'opposta nel gennaio del 2023.
Accordi pienamente validi alla luce del fatto che il contratto di noleggio/fornitura, quale quello oggetto di causa, non richiede né ai fini di validità né ai fini di prova il requisito della forma scritta.
Che la fonte degli obblighi assunti da entrambe le parti sia stato un accordo verbale lo ammette e ripete più volte l'opponente anche nell'enucleazione dei singoli motivi di appello, tanto da chiedere a questa Corte, nelle conclusioni, la riforma della sentenza impugnata e la sua sostituzione “con una nuova pronuncia che accerti come le parti si accordarono verbalmente, nel dicembre 2022, presso la sede della per il noleggio del ponteggio e del Controparte_1 montacarichi …”. Il contrasto tra le parti verte sull'esatto importo del corrispettivo pattuito per il noleggio dei beni ad opera di – 250.000,00 euro per i primi sei mesi come dedotto dall'opposta, o CP_2 100.000,00 euro come invece sostenuto dall'opponente – e, di conseguenza, sulla correttezza e debenza del quantum oggetto di ingiunzione sull'assunto, anch'esso pacifico tra le parti, che in corso di rapporto siano intervenuti ulteriori accordi verbali per diminuire l'importo originariamente concordato a seguito del montaggio dei ponteggi su una superficie inferiore dello stabile. Vi è altresì contrasto sull'effettiva estensione dei ponteggi montati da e sui metri quadri CP_2 di edificio conseguentemente occupati, ciò che, secondo la prospettazione dell'appellante, inciderebbe nel senso di ridurre ulteriormente il quantum dovuto all'appellata e riconosciuto in primo grado.
Su entrambi i profili – ammontare del corrispettivo concordato all'atto della stipula dell'accordo verbale (dicembre 2022) e reale estensione del ponteggio fornito e montato da
– il Tribunale ha svolto istruttoria orale, ed ha deciso la causa proprio sulla scorta degli CP_2 esiti delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Ne deriva l'irrilevanza, ai fini della decisione, del documento scritto prodotto dall'opposta sub. doc. n. 2 e impugnato dall'appellante con l'atto di querela di falso, in quanto, da un lato, tale documento ha soltanto recepito in forma scritta un contratto già validamente concluso verbalmente in epoca antecedente, dall'altro, le uniche circostanze contestate tra le parti sono state oggetto della prova orale sulla quale il Tribunale ha fondato la decisione impugnata.
Va sottolineata, in ultimo, la contraddittorietà delle doglianze di parte appellante, che chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria dell'8.5.2025 insistendo con l'impugnazione per falso del documento sopra indicato, e al tempo stesso chiede alla Corte di accertare l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo verbale di noleggio, così implicitamente riconoscendo l'irrilevanza, ai fini della decisione, del contratto scritto datato 13.2.2023 e della sua prospettata falsità materiale. pagina 10 di 13 Ciò premesso, vanno esaminati nel merito i motivi di appello articolati dall'appellante. I primi due motivi di appello vanno disattesi in quanto sostanzialmente assorbiti dalle considerazioni che precedono.
Entrambi sono volti a censurare la decisione del Tribunale di ritenere inammissibile il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto scritto del 13.2.2023: il Tribunale, sul punto, ha in sostanza ritenuto che la società
non avesse assolto agli oneri previsti dall'art. 214 c.p.c.. CP_1 L'appellante insiste nel sostenere che tale disconoscimento era invece pienamente ammissibile, ma tali doglianze sono superate alla luce di quanto detto circa la pacifica conclusione tra le parti di un accordo verbale di noleggio, ciò che rende irrilevante il documento scritto e la pretesa falsità delle sottoscrizioni ad esso apposte. Va ribadito, infatti, che le uniche questioni contestate – corrispettivo pattuito in favore di e metri quadri di ponteggio montati – sono CP_2 state oggetto di istruttoria orale. Lo stesso appellante conclude i primi due motivi di censura assumendo che le circostanze valorizzate dal Tribunale per ritenere inammissibile il disconoscimento proverebbero invece che “il ponteggio e il montacarichi sono stati montati per effetto di un accordo verbale intervenuto presso la sede della società e per un prezzo complessivo di €. CP_1 100.000,00”, così ancora una volta insistendo per il riconoscimento di un intervenuto accordo di noleggio di natura verbale che priva di qualunque rilevanza lo scritto redatto in epoca successiva.
Con il terzo e il quarto motivo (sub. C e D), che possono essere esaminati congiuntamente, CP_1 critica la decisione impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto attendibili i
[...] testi di parte opposta nonché raggiunta la prova del corrispettivo pattuito e, conseguentemente, della correttezza degli importi fatturati da CP_2 I motivi non sono fondati. La prova che il corrispettivo pattuito a carico di al momento della conclusione del CP_1 contratto verbale era pari ad euro 250.000,00 si desume dalle dichiarazioni rese dai testi
[...]
e escussi all'udienza del 10.4.2024. Tes_3 Testimone_2 La prima, impiegata presso la dal 2019, ha innanzitutto confermato che tra il giugno 2022 CP_2 e il gennaio 2023 vi erano stati tra le parti numerosi incontri al fine della stipula dei contratti di noleggio del ponteggio e dei montacarichi da utilizzare nel cantiere edile di cui Rozzano, e che, all'esito, “si conveniva verbalmente che la avrebbe noleggiato il ponteggio e il CP_2 montacarichi da installare nel cantiere edile sito in Rozzano, via Lazio nn. 56/62”. Ha riferito che per ogni palazzina era stato convenuto il prezzo di € 250.000,00 che comprendeva ponteggio e montacarichi, e che presso gli uffici della società avevano in seguito redatto l'offerta scritta poi trasmessa via mail al rappresentante legale della . Di CP_1 identico tenore, sia con riferimento al contenuto degli accordi verbali intervenuti tra le parti che con riguardo al corrispettivo – euro 250.000,00 – pattuito, le dichiarazioni rese dalla teste impiegata presso la dal 2017. Tes_2 CP_2 Anche il legale rappresentante della società opposta, nel corso Persona_1 dell'interrogatorio formale reso alla stessa udienza, oltre a confermare l'importo del corrispettivo pattuito verbalmente a carico di , alla domanda “vero che il ponteggio CP_1 fu montato solo sui tre lati dello stabile condominiale, per una superficie di mq 3000 (una facciata e due frontespizi) come da fotografie che si mostrano” (doc. 2 atto di citazione)?”, ha risposto “Sì, è vero, ma i metri sono 4.300 e non 3.000. Nego che i ponteggi di cui alle fotografie prodotte siano i miei ponteggi, in quanto dalle foto risulta la marca Dalmine, mentre noi usiamo ponteggi Ceta nei cantieri di cui al contratto. Le fotografie che mi vengono esibite si riferiscono ad un diverso ponteggio non mio, montato da un connazionale del sig. Awad, su quello stabile ma sul quarto lato lungo”. pagina 11 di 13 Ha poi aggiunto “noi per questa palazzina non abbiamo poi fatturato l'intero (250.000,00), ma i ¾ , ovvero quello che ho montato, riducendo proporzionalmente l'importo”. Diversamente, i testi di parte opponente e hanno reso, sulla circostanza del Tes_1 Tes_5 quantum pattuito, dichiarazioni assai meno precise e nel loro complesso meno attendibili, in quanto entrambi si sono limitati ad accennare esclusivamente di “aver sentito” che le società avevano convenuto un prezzo di euro 100.000,00, precisando però che non erano in grado di sapere “cosa comprendesse questa somma” oppure che “in questa somma era compreso ponteggio e montacarichi, ma non so la quantità”. Inoltre, come correttamente evidenziato dal Tribunale, il teste è particolarmente Tes_5 inattendibile per aver affermato, in udienza, di aver partecipato personalmente all'incontro del dicembre del 2022 nel corso del quale le parti avevano concordato prestazioni da eseguirsi e corrispettivo dovuto “perché necessitavo dal mio capo alcuni chiarimenti su preventivi da parte dei condomini e sono entrato mentre parlavano” (verbale di udienza del 10.4.2024), mentre la teste , al contrario, ha riferito che all'incontro erano presenti solo lei e i due legali Tes_1 rappresentanti delle società e “nessun altro”, precisando che i trovava nell'ufficio Tes_7 accanto. Anche con riferimento all'ulteriore circostanza oggetto di contestazione tra le parti, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha attribuito rilievo alle testimonianze rese dai testi Tes_3 e che concordemente hanno riferito – come già ammesso dall'opposta nella Tes_2 memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c. - che la superficie totale dello stabile condominiale di via Lazio n. 56/62, sulla quale si era inizialmente accordata con l'opponente per il montaggio CP_2 del ponteggio, era pari a mq 6.030, e che il ponteggio fu in seguito montato su tre lati soltanto e su una superficie di 4.300 mq, precisando la che “l'importo era a corpo e non a Tes_2 misura. Se fosse stato a misura e non a corpo ci sarebbe stato l'importo definito a metro quadro”. Anche il legale rappresentante della ha ammesso che la superficie su cui era stato montato CP_2 il ponteggio era inferiore a quella pattuita ed era pari a 4.300 mq, tanto da aver ridotto proporzionalmente, in fattura, il corrispettivo dovuto da per l'esecuzione solo CP_1 parziale della prestazione concordata. Di contro, nulla hanno saputo riferire i testi sulla circostanza relativa alle reali Tes_5 Tes_1 dimensioni dell'edificio coinvolto negli accordi ed ai mq di ponteggio effettivamente montati da CP_2
Alla luce di ciò la decisione gravata è corretta e va integralmente confermata essendo emerso dalle prove orali espletate che il corrispettivo originariamente pattuito tra le parti era pari ad euro 250.000,00 per i primi sei mesi, a corpo e non a misura, e che lo stesso è stato in seguito ridotto con ulteriore accordo con cui le parti hanno tenuto conto dei mq di ponteggio (4.300 invece di 6.030) montati dalla CP_2 Viceversa alcuna prova ha fornito l'appellante né sul minor importo del corrispettivo asseritamente concordato né sulla reale estensione dei ponteggi montati dall'opposta, essendo per quanto detto inattendibili le dichiarazioni dei testi e nonchè del tutto Tes_5 Tes_1 irrilevanti con riguardo al secondo profilo oggetto di contestazione, e non avendo CP_1 prodotto nemmeno documentazione a supporto delle tesi prospettate in primo grado e ribadite con i motivi di appello. In ultimo, va disattesa anche l'ulteriore ragione di doglianza secondo la quale non sarebbe stata raggiunta la prova della correttezza del quantum fatturato dall'opposta, calcolato in euro 136.496,71 (somma oggetto di ingiunzione) già tenendo conto della riduzione dovuta a CP_1 in conseguenza del parziale montaggio dei ponteggi.
[...] Ed infatti, essendo stato dimostrato per quanto detto l'intervenuto accordo tra le parti per la riduzione del corrispettivo originariamente fissato – a corpo e non a misura - in euro 250.000,00, nonché l'estensione del ponteggio montato – 4.300 mq invece che 6.030 -, la riduzione del pagina 12 di 13 quantum fatturato in euro 136.496,71 appare del tutto congrua in quanto effettuata proporzionalmente all'adempimento solo parziale della prestazione gravante su (eseguita CP_2 in sostanza nella misura dei ¾), anzi con importo che appare di maggior favore per l'opponente. L'appello va in definitiva rigettato, con assorbimento dell'ultimo motivo di gravame stante la superfluità ai fini del decidere dell'espletamento della chiesta prova testimoniale.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – euro 44.951,25 - e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10225/2024, pubblicata il CP_1 26.11.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 8.469,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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