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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 05.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8250 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Gennaro Caturano ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex l. n. 18/1980 e succ. mod.
e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 24.10.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 15.11.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., emerge quanto segue: “… Il quadro appare notevolmente peggiorato secondo quanto emerge dalla visita ortopedica eseguita presso l'ambulatorio dell'ospedale di S. Agata dei Goti in data 31/10/2024 da cui risulta una “deambulazione a piccoli passi con doppio appoggio”.
Certamente, stiamo parlando di un soggetto fortemente obeso (BMI 56) con impaccio motorio dovuto all'eccesso di adipe e dal linfedema degli arti inferiori, a cui va aggiunto il danno respiratorio con una sindrome da OSAS con insufficienza respiratoria parzialmente compensata dall'uso di un ventilatore meccanico notturno.
Peraltro, dal dato documentale non emerge l'esecuzione di un esame radiografico per accreditare l'evoluzione peggiorativa sul piano anatomico e sul piano funzionale non vengono prescritti ausili per la deambulazione (bastoni, canadesi, carrozzina pieghevole per gli spostamenti, deambulatore). Per tale motivo ritengo il quadro anatomo-funzionale presentato dalla consente ancora l'espletamento degli atti della vita quotidiani per Pt_1 cui la ricorrente deve essere considerata ancora un soggetto autonomo…” (cfr. conclusioni ctu integrativa).
Reputa il giudicante che tale conclusione sia da condividere, siccome logicamente ed esaustivamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
Riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del CP_ giudizio vanno compensate tra le parti, mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. S.M.C.V., 18.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino