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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4086/23 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1
Quintiliano;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.6.2023 la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Che, nel 2020, a seguito di presentazione della domanda amministrativa, veniva riconosciuta “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (indennità di accompagnamento)”;
- Che, convocata a visita di revisione in data 10.11.2021, le veniva revocata l'indennità di accompagnamento;
- Che l' nonostante il venir meno del beneficio, continuava a disporre il CP_1 pagamento della relativa prestazione fino a maggio 2022;
- Che l'Istituto, con nota del 10.5.2022, comunicava all'odierna ricorrente che avrebbe provveduto al recupero di somme indebitamente erogate sulla prestazione INV. CIV n. 044200007222740 (indennità di accompagnamento), sul presupposto che il requisito sanitario sotteso al godimento della prestazione non veniva confermato dal verbale del 2021 definito dalla competente commissione medica;
- che l' con provvedimento del 15.2.2023, comunicava alla ricorrente che a CP_1 seguito delle operazioni di ricalcolo era emerso un credito in suo favore pari ad euro 2.413,13. Premessa, allora, l'illegittimità della richiesta di restituzione, perché frutto di un errore dell'Istituto e di un iter amministrativo irregolare non aderente alla normativa di legge, concludeva, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità della somma richiesta e la condanna dell' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, vinte le spese. CP_1
Ritualmente citata in giudizio, si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato. Precisava, inoltre, che il credito pari ad euro 2.413,13 non riguardava la prestazione indebita, ma emergeva dalla ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale (così come richiesta dalla stessa ricorrente in data 19.10.2022 accolta il 15.2.2023) e che, tale credito, veniva utilizzato per recuperare parte del debito di cui sopra;
precisava, pertanto, che il debito residuo è pari ad euro 733,85. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L'indebito per cui è causa è di carattere assistenziale e, per come pacificamente ammesso anche dalla stessa ricorrente, attiene al venir meno del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a seguito di visita di revisione. In forza dell'inequivocabile tenore letterale del dato normativo non vi è dubbio, quindi, che la somma indicata dall' percepita dalla parte ricorrente nel provvedimento di recupero CP_1 sia effettivamente indebita. Tanto premesso conviene, allora, rammentare la disciplina applicabile alla presente fattispecie. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del richiamato principio di tutela dell'affidamento. Occorre, in altri termini, evitare che l'errore dell' debba pesare sull'assistito che senza CP_1 colpa abbia ricevuto somme in realtà non dovute. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi: - art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
- art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Regole specifiche ricorrono, dunque, per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. FATTISPECIE OGGETTO DI CAUSA E allora, nel caso di specie deve concludersi nel senso della ripetibilità della somma richiesta dall' Invero, il verbale di revisione è stato regolarmente recapitato alla ricorrente, CP_1 mentre l'indebito si riferisce al periodo successivo alla visita di revisione. Dalla lettura del verbale, in particolare, si evince chiaramente la revoca dell'indennità di accompagnamento, dato del quale anche in ricorso l'istante risulta ben consapevole. È evidente, allora, che ella non potesse riporre alcun affidamento nella percezione delle somme, a fronte della comunicazione dell'esito della visita e della revoca della prestazione. La circostanza che l' abbia compiuto un “errore” non è rilevante né dirimente. CP_1
Sul punto, preme precisare che “il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione” (Cass. n. 2056/04). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non ricorre alcun errore, ma solo il fisiologico scarto temporale tra la comunicazione della revoca e l'effettiva sospensione dei pagamenti. Il recupero delle somme indebitamente erogate, del resto, è un preciso dovere dell'Istituto previdenziale al quale esso non potrebbe giammai sottrarsi a fronte di un presunto “errore”. Il ricorso, allora, deve essere rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 2/3 tra le parti, tenuto conto della possibile confusione ingenerata (ai soli fini della proposizione del ricorso) dalla comunicazione del credito in favore della ricorrente (credito che, per come chiarito dall' e non contestato, CP_1
è scaturito dalla richiesta di maggiorazione sociale proposta dalla stessa istante). Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1
Quintiliano;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.6.2023 la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Che, nel 2020, a seguito di presentazione della domanda amministrativa, veniva riconosciuta “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (indennità di accompagnamento)”;
- Che, convocata a visita di revisione in data 10.11.2021, le veniva revocata l'indennità di accompagnamento;
- Che l' nonostante il venir meno del beneficio, continuava a disporre il CP_1 pagamento della relativa prestazione fino a maggio 2022;
- Che l'Istituto, con nota del 10.5.2022, comunicava all'odierna ricorrente che avrebbe provveduto al recupero di somme indebitamente erogate sulla prestazione INV. CIV n. 044200007222740 (indennità di accompagnamento), sul presupposto che il requisito sanitario sotteso al godimento della prestazione non veniva confermato dal verbale del 2021 definito dalla competente commissione medica;
- che l' con provvedimento del 15.2.2023, comunicava alla ricorrente che a CP_1 seguito delle operazioni di ricalcolo era emerso un credito in suo favore pari ad euro 2.413,13. Premessa, allora, l'illegittimità della richiesta di restituzione, perché frutto di un errore dell'Istituto e di un iter amministrativo irregolare non aderente alla normativa di legge, concludeva, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità della somma richiesta e la condanna dell' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, vinte le spese. CP_1
Ritualmente citata in giudizio, si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato. Precisava, inoltre, che il credito pari ad euro 2.413,13 non riguardava la prestazione indebita, ma emergeva dalla ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale (così come richiesta dalla stessa ricorrente in data 19.10.2022 accolta il 15.2.2023) e che, tale credito, veniva utilizzato per recuperare parte del debito di cui sopra;
precisava, pertanto, che il debito residuo è pari ad euro 733,85. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L'indebito per cui è causa è di carattere assistenziale e, per come pacificamente ammesso anche dalla stessa ricorrente, attiene al venir meno del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a seguito di visita di revisione. In forza dell'inequivocabile tenore letterale del dato normativo non vi è dubbio, quindi, che la somma indicata dall' percepita dalla parte ricorrente nel provvedimento di recupero CP_1 sia effettivamente indebita. Tanto premesso conviene, allora, rammentare la disciplina applicabile alla presente fattispecie. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del richiamato principio di tutela dell'affidamento. Occorre, in altri termini, evitare che l'errore dell' debba pesare sull'assistito che senza CP_1 colpa abbia ricevuto somme in realtà non dovute. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi: - art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
- art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Regole specifiche ricorrono, dunque, per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. FATTISPECIE OGGETTO DI CAUSA E allora, nel caso di specie deve concludersi nel senso della ripetibilità della somma richiesta dall' Invero, il verbale di revisione è stato regolarmente recapitato alla ricorrente, CP_1 mentre l'indebito si riferisce al periodo successivo alla visita di revisione. Dalla lettura del verbale, in particolare, si evince chiaramente la revoca dell'indennità di accompagnamento, dato del quale anche in ricorso l'istante risulta ben consapevole. È evidente, allora, che ella non potesse riporre alcun affidamento nella percezione delle somme, a fronte della comunicazione dell'esito della visita e della revoca della prestazione. La circostanza che l' abbia compiuto un “errore” non è rilevante né dirimente. CP_1
Sul punto, preme precisare che “il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione” (Cass. n. 2056/04). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non ricorre alcun errore, ma solo il fisiologico scarto temporale tra la comunicazione della revoca e l'effettiva sospensione dei pagamenti. Il recupero delle somme indebitamente erogate, del resto, è un preciso dovere dell'Istituto previdenziale al quale esso non potrebbe giammai sottrarsi a fronte di un presunto “errore”. Il ricorso, allora, deve essere rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 2/3 tra le parti, tenuto conto della possibile confusione ingenerata (ai soli fini della proposizione del ricorso) dalla comunicazione del credito in favore della ricorrente (credito che, per come chiarito dall' e non contestato, CP_1
è scaturito dalla richiesta di maggiorazione sociale proposta dalla stessa istante). Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli