Articolo 85 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 84
Versione
30 luglio 1978
Art. 85. (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 30 luglio 1978
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