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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RG. N. 6578/2019
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Guadalupi Manuela Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappr e difesa dagli avv Controparte_1
Nicola Nero e Antonella Loiacono
RESISTENTE
Oggetto: – differenze retributive lavoro straordinario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.5.2019, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società resistente con la qualifica di impiegato di stazione e gestione, commutata in operatore di stazione sin dal 22.12.1987 esponeva: di essere tenuto all' osservanza di turni a giorni alterni di mattina e di pomeriggio rispettivamente dalle ore 6,00 alle ore 12,30 e dalle ore 12,30 alle ore 19,00 (fino al 2013 dalle ore 6,15 alle ore 12,45 e dalle ore 12,45 alle ore 19,15); che per necessità delle operazioni di consegna tra agente smontante e subentrante (turno mattina/pomeriggio) che non prevedeva accavallamenti di orario e delle operazioni di chiusura della biglietteria e contabilità giornaliera e mensile (turno pomeridiano) il ricorrente aveva svolto ore di lavoro straordinario come da cedolini inviati al datore di lavoro;
che dal mese di novembre 2011 al tutto il 2018 aveva maturato la complessiva somma di euro 1943,55 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto e mai corrisposto dalla società convenuta nonostante la richiesta formulata a mezzo pec il 6.2.2019.
Tanto premesso chiedeva la condanna di al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.943,55 oltre accessori come per legge. Instaurato il contraddittorio, la società resistente contestava la fondatezza della domanda deducendo che non vi era mai stata una disposizione datoriale che obbligasse i dipendenti a svolgere fuori dal turno ordinario di lavoro le attività di consegna tra agente smontante e subentrante e di chiusura della biglietteria giornaliera e mensile al termine dei turni pomeridiani. In ogni caso non vi era prova dello svolgimento da parte del ricorrente del lavoro straordinario.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In linea generale, l'art.1 del d.lgs. n.66/2003 prevede che “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
La disposizione citata enuncia tre requisiti necessari ai fini dell' inclusione dell' attività del dipendente all' interno della giornata lavorativa: presenza sul posto di lavoro, esercizio delle attività
o delle funzioni assegnate al dipendente e soggezione di quest' ultimo al potere direttivo del datore di lavoro.
Secondo l' orientamento della giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità di un' attività del lavoratore è necessario che tale prestazione sia svolta a seguito di esplicita richiesta del datore di lavoro, il quale a tal fine esercita il potere coercitivo rinveniente dalla propria funzione direttiva e organizzativa dell' attività produttiva (v. Cass. Civ. - sez. lav. n. 505/2019).
Tanto premesso, venendo ad esaminare le risultanze dell' istruttoria dibattimentale, va evidenziato che parte ricorrente non ha provato gli elementi costitutivi a fondamento della propria pretesa. Nè vi
è prova dello svolgimento da parte del ricorrente del lavoro straordinario essendo a tal fine insufficienti i turni di servizio prodotti dal ricorrente privi della sottoscrizione o del timbro del capo- servizio.
Ed invero l' unico teste di parte ricorrente non ha saputo riferire nulla sugli orari Testimone_1
di lavoro svolti dal ricorrente e sulla necessità dello svolgimento di lavoro straordinario su disposizione dell' azienda (cfr deposizione del teste al verbale di udienza del Testimone_1
3.2.2022 il quale ha riferito:”Sono stato dipendente di con mansioni di capotreno Controparte_1
fino al 2018. ho avuto modo di conoscerlo in quanto lavorava per la convenuta Parte_1
presso la biglietteria. Non conosco i turni che svolge il personale addetto alla biglietteria. Io non ho mai avuto relazioni lavorative con perché le mansioni lavorative erano diverse”). Parte_1
A fronte di tale deposizione, i testi di parte resistente e hanno Testimone_2 Testimone_3
confermato la prospettazione della resistente secondo la quale non vi era mai stata una disposizione datoriale che obbligasse i dipendenti a svolgere fuori dal turno ordinario di lavoro le attività di consegna tra agente smontante e subentrante e di chiusura della biglietteria giornaliera e mensile al termine dei turni pomeridiani. In ogni caso è emerso che ai turni relativi ai servizi di biglietteria erano addette tre unità e che in caso di assenza di personale la biglietteria rimaneva chiusa attesa la presenza di postazioni alternative per l' acquisto dei biglietti quali ad esempio postazioni self service o presso il giornalaio (v deposizione del teste al verbale di udienza del 3.2.2022 il quale ha Testimone_2
Cont riferito: “Sono dipendente di dal 1987 e attualmente ricopro mansioni di responsabile circolazione ferroviaria. Nel periodo di causa fin dal 1987 ho sempre svolto attività di progettazione dell' orario generale di servizio, ossia l' orario dei turni. Nulla so in merito al capitolo n 17 della comparsa poiché lavorando in ufficio non potevo riscontrare tali circostanze. In azienda la possibilità di svolgere lavoro straordinario è legata alla necessità di ottenere l' autorizzazione scritta dagli uffici competenti e dal superiore gerarchico (…) Gli addetti alla biglietteria della stazione di
Lecce erano sempre stati 3, perlomeno sino al pensionamento di uno di questi sig che credo Pt_2
sia andato in pensione nel periodo 2016-2017. Posso altresì riferire che in caso di assenza di uno dei dipendenti addetti alle mansioni di biglietteria il servizio rimaneva chiuso a prescindere dalla presenza di distributori self-service dei titoli di viaggio e dell' app. Confermo la circostanza sub 23 della comparsa di costituzione (…)non ricordo con precisione gli orari dei turni ma posso confermare la strutturazione dell' orario di servizio della biglietteria in due turni, uno mattutino e l' altro pomeridiano” e deposizione del teste ing al verbale di udienza del 3.10.2024 il Testimone_3
quale ha confermato “Ho lavorato alle dipendenze di dal 1988 al 30.09.2020 Controparte_1
(data in cui sono andato in pensione). Io ero dirigente del servizio produzione e la mia sede CP_1
di lavoro era a Bari. Preciso che il servizio che io dirigevo comprendeva sia il servizio effettuato nelle stazioni (e quindi del personale che lavorava in stazione) sia il servizio dei treni (e quindi macchinisti e capotreni) Non ricorso se ha mai svolto lavoro straordinario perché l' orario Pt_1
svolto presso la stazione di Lecce di solito veniva controllato dal funzionario di Lecce più alto in grado che era (oggi deceduto). Il suo collaboratore più stretto era . Persona_1 Testimone_2
Sul capitolo 19 è vero che di solito c' è un passaggio di consegne tra chi finisce il turno e chi rientra ma non ricordo se ho mai fatto una disposizione che obbligasse gli impiegati addetti alla biglietteria
a rimanere per aspettare il collega subentrante. Generalmente tali disposizioni vengono fatte per iscritto. Sul capitolo 22 ricordo solo che c' erano più unità che ruotavano su più turni ma non posso precisare se le unità fossero tre o se i turni fossero due. Sul capitolo 22 inoltre posso riferire che c' erano postazioni alternative per l' acquisto dei biglietti come il giornalaio. Non ricordo se c' erano postazioni self service. Se in uno dei turni mancava il personale per malattia la biglietteria chiudeva.
Ciò vale per quasi tutte le stazioni. Non ricordo se i turni si accavallavano ma in ogni caso gli orari dei turni sono tutti scritti”). Tanto premesso va ricordato che l' onere della prova dell' effettuazione e dell' entità del lavoro straordinario grava in capo al lavoratore.
Secondo l' orientamento della Suprema Corte di Cassazione “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell' onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass n
16150/2018)”.
Il ricorrente non ha provato alcunchè in merito ad eventuali disposizioni aziendali in materia di cambio turno laddove le allegazioni sulla necessità di prolungare l' orario di lavoro al cambio del turno sono risultate generiche oltrechè non provate. Al contrario è emerso in giudizio che in caso di ritardo del lavoratore subentrante la biglietteria veniva chiusa senza alcun obbligo di effettuare il passaggio delle consegne in presenza tra i dipendenti.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato pur sussistendo giusti motivi, attesa la particolarità della fattispecie, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese processuali.
Lecce, 13.03.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Guadalupi Manuela Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappr e difesa dagli avv Controparte_1
Nicola Nero e Antonella Loiacono
RESISTENTE
Oggetto: – differenze retributive lavoro straordinario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.5.2019, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società resistente con la qualifica di impiegato di stazione e gestione, commutata in operatore di stazione sin dal 22.12.1987 esponeva: di essere tenuto all' osservanza di turni a giorni alterni di mattina e di pomeriggio rispettivamente dalle ore 6,00 alle ore 12,30 e dalle ore 12,30 alle ore 19,00 (fino al 2013 dalle ore 6,15 alle ore 12,45 e dalle ore 12,45 alle ore 19,15); che per necessità delle operazioni di consegna tra agente smontante e subentrante (turno mattina/pomeriggio) che non prevedeva accavallamenti di orario e delle operazioni di chiusura della biglietteria e contabilità giornaliera e mensile (turno pomeridiano) il ricorrente aveva svolto ore di lavoro straordinario come da cedolini inviati al datore di lavoro;
che dal mese di novembre 2011 al tutto il 2018 aveva maturato la complessiva somma di euro 1943,55 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto e mai corrisposto dalla società convenuta nonostante la richiesta formulata a mezzo pec il 6.2.2019.
Tanto premesso chiedeva la condanna di al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.943,55 oltre accessori come per legge. Instaurato il contraddittorio, la società resistente contestava la fondatezza della domanda deducendo che non vi era mai stata una disposizione datoriale che obbligasse i dipendenti a svolgere fuori dal turno ordinario di lavoro le attività di consegna tra agente smontante e subentrante e di chiusura della biglietteria giornaliera e mensile al termine dei turni pomeridiani. In ogni caso non vi era prova dello svolgimento da parte del ricorrente del lavoro straordinario.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In linea generale, l'art.1 del d.lgs. n.66/2003 prevede che “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
La disposizione citata enuncia tre requisiti necessari ai fini dell' inclusione dell' attività del dipendente all' interno della giornata lavorativa: presenza sul posto di lavoro, esercizio delle attività
o delle funzioni assegnate al dipendente e soggezione di quest' ultimo al potere direttivo del datore di lavoro.
Secondo l' orientamento della giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità di un' attività del lavoratore è necessario che tale prestazione sia svolta a seguito di esplicita richiesta del datore di lavoro, il quale a tal fine esercita il potere coercitivo rinveniente dalla propria funzione direttiva e organizzativa dell' attività produttiva (v. Cass. Civ. - sez. lav. n. 505/2019).
Tanto premesso, venendo ad esaminare le risultanze dell' istruttoria dibattimentale, va evidenziato che parte ricorrente non ha provato gli elementi costitutivi a fondamento della propria pretesa. Nè vi
è prova dello svolgimento da parte del ricorrente del lavoro straordinario essendo a tal fine insufficienti i turni di servizio prodotti dal ricorrente privi della sottoscrizione o del timbro del capo- servizio.
Ed invero l' unico teste di parte ricorrente non ha saputo riferire nulla sugli orari Testimone_1
di lavoro svolti dal ricorrente e sulla necessità dello svolgimento di lavoro straordinario su disposizione dell' azienda (cfr deposizione del teste al verbale di udienza del Testimone_1
3.2.2022 il quale ha riferito:”Sono stato dipendente di con mansioni di capotreno Controparte_1
fino al 2018. ho avuto modo di conoscerlo in quanto lavorava per la convenuta Parte_1
presso la biglietteria. Non conosco i turni che svolge il personale addetto alla biglietteria. Io non ho mai avuto relazioni lavorative con perché le mansioni lavorative erano diverse”). Parte_1
A fronte di tale deposizione, i testi di parte resistente e hanno Testimone_2 Testimone_3
confermato la prospettazione della resistente secondo la quale non vi era mai stata una disposizione datoriale che obbligasse i dipendenti a svolgere fuori dal turno ordinario di lavoro le attività di consegna tra agente smontante e subentrante e di chiusura della biglietteria giornaliera e mensile al termine dei turni pomeridiani. In ogni caso è emerso che ai turni relativi ai servizi di biglietteria erano addette tre unità e che in caso di assenza di personale la biglietteria rimaneva chiusa attesa la presenza di postazioni alternative per l' acquisto dei biglietti quali ad esempio postazioni self service o presso il giornalaio (v deposizione del teste al verbale di udienza del 3.2.2022 il quale ha Testimone_2
Cont riferito: “Sono dipendente di dal 1987 e attualmente ricopro mansioni di responsabile circolazione ferroviaria. Nel periodo di causa fin dal 1987 ho sempre svolto attività di progettazione dell' orario generale di servizio, ossia l' orario dei turni. Nulla so in merito al capitolo n 17 della comparsa poiché lavorando in ufficio non potevo riscontrare tali circostanze. In azienda la possibilità di svolgere lavoro straordinario è legata alla necessità di ottenere l' autorizzazione scritta dagli uffici competenti e dal superiore gerarchico (…) Gli addetti alla biglietteria della stazione di
Lecce erano sempre stati 3, perlomeno sino al pensionamento di uno di questi sig che credo Pt_2
sia andato in pensione nel periodo 2016-2017. Posso altresì riferire che in caso di assenza di uno dei dipendenti addetti alle mansioni di biglietteria il servizio rimaneva chiuso a prescindere dalla presenza di distributori self-service dei titoli di viaggio e dell' app. Confermo la circostanza sub 23 della comparsa di costituzione (…)non ricordo con precisione gli orari dei turni ma posso confermare la strutturazione dell' orario di servizio della biglietteria in due turni, uno mattutino e l' altro pomeridiano” e deposizione del teste ing al verbale di udienza del 3.10.2024 il Testimone_3
quale ha confermato “Ho lavorato alle dipendenze di dal 1988 al 30.09.2020 Controparte_1
(data in cui sono andato in pensione). Io ero dirigente del servizio produzione e la mia sede CP_1
di lavoro era a Bari. Preciso che il servizio che io dirigevo comprendeva sia il servizio effettuato nelle stazioni (e quindi del personale che lavorava in stazione) sia il servizio dei treni (e quindi macchinisti e capotreni) Non ricorso se ha mai svolto lavoro straordinario perché l' orario Pt_1
svolto presso la stazione di Lecce di solito veniva controllato dal funzionario di Lecce più alto in grado che era (oggi deceduto). Il suo collaboratore più stretto era . Persona_1 Testimone_2
Sul capitolo 19 è vero che di solito c' è un passaggio di consegne tra chi finisce il turno e chi rientra ma non ricordo se ho mai fatto una disposizione che obbligasse gli impiegati addetti alla biglietteria
a rimanere per aspettare il collega subentrante. Generalmente tali disposizioni vengono fatte per iscritto. Sul capitolo 22 ricordo solo che c' erano più unità che ruotavano su più turni ma non posso precisare se le unità fossero tre o se i turni fossero due. Sul capitolo 22 inoltre posso riferire che c' erano postazioni alternative per l' acquisto dei biglietti come il giornalaio. Non ricordo se c' erano postazioni self service. Se in uno dei turni mancava il personale per malattia la biglietteria chiudeva.
Ciò vale per quasi tutte le stazioni. Non ricordo se i turni si accavallavano ma in ogni caso gli orari dei turni sono tutti scritti”). Tanto premesso va ricordato che l' onere della prova dell' effettuazione e dell' entità del lavoro straordinario grava in capo al lavoratore.
Secondo l' orientamento della Suprema Corte di Cassazione “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell' onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass n
16150/2018)”.
Il ricorrente non ha provato alcunchè in merito ad eventuali disposizioni aziendali in materia di cambio turno laddove le allegazioni sulla necessità di prolungare l' orario di lavoro al cambio del turno sono risultate generiche oltrechè non provate. Al contrario è emerso in giudizio che in caso di ritardo del lavoratore subentrante la biglietteria veniva chiusa senza alcun obbligo di effettuare il passaggio delle consegne in presenza tra i dipendenti.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato pur sussistendo giusti motivi, attesa la particolarità della fattispecie, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese processuali.
Lecce, 13.03.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa