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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25769 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Anastasia Meledandri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, al Viale degli Astronauti n.19;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente - contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la sig.ra , dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Contestate le conclusioni del CTU ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa accertata in corso di causa, nonché condannare l' alla corresponsione dei ratei relativi, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Nella contumacia dell' , esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, la CP_1 causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. sotto diversi profili Persona_1 di seguito elencati:
- mancata valutazione della documentazione medica allegata, con riguardo alla
RM della colonna lombosacrale (16.05.2019) e poi inviata a mezzo PEC in data
16.05.2024;
- discordanza tra la documentazione sanitaria allegata dalla ricorrente e le conclusioni a cui giunge il CTU.
-mancato svolgimento di qualsiasi tipo di esame specifico diretto ad accertare il reale stato di salute della ricorrente, essendosi invece il CTU limitato a raccogliere i dati anamnestici e ad effettuare -l'esame obiettivo della perizianda;
-mancata somministrazione dei test MMES e delle scale di valutazione AD e IA;
1 -mancato accertamento dell'aggravamento delle patologie preesistenti o insorgenza di nuove;
-mancata considerazione del c.d. Indice Medico di non autosufficienza.
Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento..
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:: a.Vasculopatia cerebrale cronica strumentalmente accertata con lievi e iniziali turbe della memoria. Depressione senile. b.Obesità al secondo stadio con complicanze artrosiche c.Cardiopatia Ipertensiva.
Il CTU ha così riferito: “La ricorrente di anni 82 è affetta da Vasculopatia cerebrale cronica, affezione frequente e comune nella senescenza, determinata dalla sclerosi dei vasi cerebrali con ipoafflusso sanguigno e processo degenerativo delle cellule neuronali che progredisce nel tempo. La vasculopatia cerebrale cronica, ad andamento lentamente evolutivo può subire accelerazione e/o ingravescenza nel caso di comorbidità (cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) o nei casi di accidenti cerebrovascolari acuti (es. ictus ischemico e/o emorragico, neoplasie). In assenza delle situazioni su descritte la malattia cerebrovascolare cronica evolve lentamente con assottigliamento graduale della corteccia cerebrale, ipodensità della sostanza bianca, e la formazione di piccoli focolai gliotici ( la gliosi è un processo riparativo a carico delle cellule cerebrali ad insulti vascolari, spesso asintomatici) spesso evidenziati negli esami TC/RM dell'encefalo, come nel caso della ricorrente alla RM Encefalo del 07-02-2017. Il quadro clinico che consegue alla vasculopatia cerebrale cronica è estremamente polimorfo, spesso ad insorgenza subdola con sintomi sfumati, frequentemente rappresentati da turbe della memoria recente e conservazione della pregressa, rallentamento ideomotorio e depressione senile.
Nella ricorrente il quadro psichico è caratterizzato da iniziali turbe della memoria recente e depressione senile compatibili con iniziale vasculopatia cerebrale, come documentato dalla RM dell'encefalo del 07-02-2017 che referta “note di atrofia corticale…piccoli e sparsi focolai gliotici ….lievi segni di vasculopatia cerebrale cronica”. Dal colloquio con la ricorrente è emerso che ella vive sola dopo la morte del marito (riferisce che il figlio vive in un appartamento sullo stesso piano), gestisce le sue terapie farmacologiche, le sue finanze, è capace di igiene personale autonoma, usa il telefono, si appoggia al bastone nella deambulazione specie se prolungata per la lombosciatalgia persistente. Pertanto non si concorda con la valutazione dello specialista geriatra, alla visita del 17-11-2023, che ritiene che la ricorrente sia non autosufficiente nello svolgimento delle attività di vita quotidiana.
Il quadro neurologico della ricorrente è improntato sulla depressione senile, che determina prevalentemente una condizione di astenia, apatia ed anedonia. La
Vasculopatia cerebrale cronica, allo stato attuale, non compromette la sua
2 autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana. La ricorrente è Obesa al secondo stadio con BMI 36; ha complicanze artrosiche a carico dello scheletro portante (rachide-bacino-ginocchia) con prevalente coinvolgimento del rachide lombosacrale, per la sua azione di fulcro. Dalle indagini radiologiche effettuate dalla ricorrente si rilevano l'anterolistesi di L4, ossia lo scivolamento del corpo vertebrale sulla vertebra sottostante con alterazione dei rapporti articolari e con compressione delle radici nervose emergenti e recidivanti radicoliti periferiche;
le protrusioni discali a livello delle vertebre lombosacrali con erniazione a livello di
L5-S1 sono responsabile della persistente sciatalgia, per compressione delle fibre nervose che decorrono nei forami intervertebrali e per la quale la ricorrente utilizza un bastone negli spostamenti al di fuori delle mura domestiche. La patologia artrosica polidistrettuale e l'osteoporosi senile, allo stato attuale, non compromettono l'autonomia della ricorrente. La ricorrente è affetta da molti anni da ipertensione arteriosa con iniziali complicanze cardiache, ma in compenso farmacologico. Le toracoalgie recidivanti, per le quali la ricorrente si è sottoposta anche ad esame coronarografico, risultato negativo per ostruzione coronarica, sono imputabili alle rachialgie conseguenti al diffuso processo spondiloartrosico dorsale.
La cardiopatia ipertensiva è in compenso emodinamico, in assenza di segni e/o sintomi d'insufficienza cardiaca, alla visita medica nel corso delle operazioni peritali. Non incide sulla sua autonomia”.
Pertanto ha concluso, tenuto contro del grado e della natura delle infermità accertate, che la sig.ra non è bisognevole di assistenza continua, essendo in Parte_1 grado di deambulare e di svolgere gli atti della sua vita quotidiana in maniera autonoma.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente.
Al cospetto della relazione peritale il cui tenore non viene specificamente contestato , ad esempio quanto alle attività chela svolge (ella vive sola dopo la morte Parte_1 del marito (riferisce che il figlio vive in un appartamento sullo stesso piano), gestisce le sue terapie farmacologiche, le sue finanze, è capace di igiene personale autonoma, usa il telefono, si appoggia al bastone nella deambulazione specie se prolungata per la lombosciatalgia persistente) si reputa del tutto marginale il peso dell'omessa somministrazione dei test IA AD e SE . Invero da un canto se ne evidenzia la portata ridotta, dall'altro essa avrebbe avuto maggior senso in ipotesi di demenza , che nella specie non ricorre.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
3 Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
Esonero dalle spese ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giudizio;
- liquida con separato decreto, le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, lì 12.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25769 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Anastasia Meledandri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, al Viale degli Astronauti n.19;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente - contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la sig.ra , dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Contestate le conclusioni del CTU ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa accertata in corso di causa, nonché condannare l' alla corresponsione dei ratei relativi, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Nella contumacia dell' , esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, la CP_1 causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. sotto diversi profili Persona_1 di seguito elencati:
- mancata valutazione della documentazione medica allegata, con riguardo alla
RM della colonna lombosacrale (16.05.2019) e poi inviata a mezzo PEC in data
16.05.2024;
- discordanza tra la documentazione sanitaria allegata dalla ricorrente e le conclusioni a cui giunge il CTU.
-mancato svolgimento di qualsiasi tipo di esame specifico diretto ad accertare il reale stato di salute della ricorrente, essendosi invece il CTU limitato a raccogliere i dati anamnestici e ad effettuare -l'esame obiettivo della perizianda;
-mancata somministrazione dei test MMES e delle scale di valutazione AD e IA;
1 -mancato accertamento dell'aggravamento delle patologie preesistenti o insorgenza di nuove;
-mancata considerazione del c.d. Indice Medico di non autosufficienza.
Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento..
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:: a.Vasculopatia cerebrale cronica strumentalmente accertata con lievi e iniziali turbe della memoria. Depressione senile. b.Obesità al secondo stadio con complicanze artrosiche c.Cardiopatia Ipertensiva.
Il CTU ha così riferito: “La ricorrente di anni 82 è affetta da Vasculopatia cerebrale cronica, affezione frequente e comune nella senescenza, determinata dalla sclerosi dei vasi cerebrali con ipoafflusso sanguigno e processo degenerativo delle cellule neuronali che progredisce nel tempo. La vasculopatia cerebrale cronica, ad andamento lentamente evolutivo può subire accelerazione e/o ingravescenza nel caso di comorbidità (cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) o nei casi di accidenti cerebrovascolari acuti (es. ictus ischemico e/o emorragico, neoplasie). In assenza delle situazioni su descritte la malattia cerebrovascolare cronica evolve lentamente con assottigliamento graduale della corteccia cerebrale, ipodensità della sostanza bianca, e la formazione di piccoli focolai gliotici ( la gliosi è un processo riparativo a carico delle cellule cerebrali ad insulti vascolari, spesso asintomatici) spesso evidenziati negli esami TC/RM dell'encefalo, come nel caso della ricorrente alla RM Encefalo del 07-02-2017. Il quadro clinico che consegue alla vasculopatia cerebrale cronica è estremamente polimorfo, spesso ad insorgenza subdola con sintomi sfumati, frequentemente rappresentati da turbe della memoria recente e conservazione della pregressa, rallentamento ideomotorio e depressione senile.
Nella ricorrente il quadro psichico è caratterizzato da iniziali turbe della memoria recente e depressione senile compatibili con iniziale vasculopatia cerebrale, come documentato dalla RM dell'encefalo del 07-02-2017 che referta “note di atrofia corticale…piccoli e sparsi focolai gliotici ….lievi segni di vasculopatia cerebrale cronica”. Dal colloquio con la ricorrente è emerso che ella vive sola dopo la morte del marito (riferisce che il figlio vive in un appartamento sullo stesso piano), gestisce le sue terapie farmacologiche, le sue finanze, è capace di igiene personale autonoma, usa il telefono, si appoggia al bastone nella deambulazione specie se prolungata per la lombosciatalgia persistente. Pertanto non si concorda con la valutazione dello specialista geriatra, alla visita del 17-11-2023, che ritiene che la ricorrente sia non autosufficiente nello svolgimento delle attività di vita quotidiana.
Il quadro neurologico della ricorrente è improntato sulla depressione senile, che determina prevalentemente una condizione di astenia, apatia ed anedonia. La
Vasculopatia cerebrale cronica, allo stato attuale, non compromette la sua
2 autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana. La ricorrente è Obesa al secondo stadio con BMI 36; ha complicanze artrosiche a carico dello scheletro portante (rachide-bacino-ginocchia) con prevalente coinvolgimento del rachide lombosacrale, per la sua azione di fulcro. Dalle indagini radiologiche effettuate dalla ricorrente si rilevano l'anterolistesi di L4, ossia lo scivolamento del corpo vertebrale sulla vertebra sottostante con alterazione dei rapporti articolari e con compressione delle radici nervose emergenti e recidivanti radicoliti periferiche;
le protrusioni discali a livello delle vertebre lombosacrali con erniazione a livello di
L5-S1 sono responsabile della persistente sciatalgia, per compressione delle fibre nervose che decorrono nei forami intervertebrali e per la quale la ricorrente utilizza un bastone negli spostamenti al di fuori delle mura domestiche. La patologia artrosica polidistrettuale e l'osteoporosi senile, allo stato attuale, non compromettono l'autonomia della ricorrente. La ricorrente è affetta da molti anni da ipertensione arteriosa con iniziali complicanze cardiache, ma in compenso farmacologico. Le toracoalgie recidivanti, per le quali la ricorrente si è sottoposta anche ad esame coronarografico, risultato negativo per ostruzione coronarica, sono imputabili alle rachialgie conseguenti al diffuso processo spondiloartrosico dorsale.
La cardiopatia ipertensiva è in compenso emodinamico, in assenza di segni e/o sintomi d'insufficienza cardiaca, alla visita medica nel corso delle operazioni peritali. Non incide sulla sua autonomia”.
Pertanto ha concluso, tenuto contro del grado e della natura delle infermità accertate, che la sig.ra non è bisognevole di assistenza continua, essendo in Parte_1 grado di deambulare e di svolgere gli atti della sua vita quotidiana in maniera autonoma.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente.
Al cospetto della relazione peritale il cui tenore non viene specificamente contestato , ad esempio quanto alle attività chela svolge (ella vive sola dopo la morte Parte_1 del marito (riferisce che il figlio vive in un appartamento sullo stesso piano), gestisce le sue terapie farmacologiche, le sue finanze, è capace di igiene personale autonoma, usa il telefono, si appoggia al bastone nella deambulazione specie se prolungata per la lombosciatalgia persistente) si reputa del tutto marginale il peso dell'omessa somministrazione dei test IA AD e SE . Invero da un canto se ne evidenzia la portata ridotta, dall'altro essa avrebbe avuto maggior senso in ipotesi di demenza , che nella specie non ricorre.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
3 Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
Esonero dalle spese ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giudizio;
- liquida con separato decreto, le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, lì 12.04.2025
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