Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 febbraio 1983 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2020 |
Commentari • 26
- 1. Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marinihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi …
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Giurisprudenza • 95
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1354Provvedimento: Pubblicato il 18/02/2025 N. 01354/2025 REG.PROV.COLL. N. 03121/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3121 del 2024, proposto da Associazione Charter Campania, You Know! S.r.l., Mediterranean Blu Services S.r.l., Pollio Family S.r.l., Ulisse Charter di LO AU, Due Golfi Charter di TO EP, Crapolla Charter Soc. Coop., Fernando'S Boats S.r.l., Maredivino Sorrento Charter di PI CO LO e C. S.a.s., IGS Boat di DE IG S.a.s., Vervece Charter S.r.l., Misal S.r.l.S., Sorrento Fishing Boat di LL GA S.r.l., Mami …Leggi di più...
- regolamento di esecuzione e organizzazione·
- autorizzazione amministrativa·
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Versioni del testo
- Titolo I : Norme programmatiche
- Art. 1.
Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.
Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, e' approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.
Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attivita' in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.
Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.
Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.
Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.
Il Ministro della marina mercantile provvede altresi' a regolare l'esercizio delle attivita' marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979. - Titolo II : Vigilanza in mare