Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 743/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 743/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 01/03/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 10 Marzo 2025.
TRA
, c.f.: , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to/a alla PIAZZA M. PAGANO N. 8 POTENZA presso lo studio dell'Avv. MECCA VITO, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- OPPONENTE
E
, c.f.: , elett.te Controparte_1 P.IVA_1 dom.to alla VIALE MARCONI, 75 85100 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. BELISARIO FELICE, c.f.: , dal quale è C.F._3 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- OPPOSTA E
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra proponeva opposizione al decreto ingiuntivo N. Parte_1
76/2020 emesso dal Tribunale Civile di Potenza in data 23.01.2020 (N.
90/2020 R.G.), notificato in data 30.01.2020, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) “Voglia l'On.le Tribunale di Potenza adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
1) revocare il decreto ingiuntivo N. 76/2020 opposto emesso dal Tribunale di Potenza per quanto dedotto in narrativa;
2) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore
del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si costituiva in data 07.05.2020 parte opposta “ Controparte_1
[...
, chiedendo che venisse dichiarata l'interruzione del giudizio per la sottoposizione della società opposta liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.. Con decreto ministeriale n. 64 del 11.02.2020, infatti, “ Controparte_1
veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e veniva
[...] nominato commissario liquidatore il Dott. . Persona_1
Con provvedimento del 05.03.2021 reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.03.2021, “vista la dichiarazione di sottoposizione della socità opposta a liquidazione coatta amministrativa effettuata dal suo procuratore nella propria comparsa di costituzione e reiterata a verbale dall'udienza 02.12.2020 celebrata mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa anticovid 19”, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
L'art. 200 della Legge Fallimentare prevede che: “1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organismi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.
Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa sta in giudizio il commissario liquidatore.”.
L'opponente riassumeva il giudizio ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c. nei confronti de “ con sede legale in Potenza alla Controparte_1
Via Isca degli Antichi n. 6 (C.F.: ) nella persona del P.IVA_1 commissario liquidatore il Dott. . Persona_1
Non veniva svolta attività istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
All'udienza dell'18.12.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni preliminari: della corretta instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
In via preliminare, deve ritenersi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato correttamente incardinato.
Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 04.03.2021 adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.03.2021, la messa in
- 2 -
liquidazione coatta amministrativa di una società di capitali (diversa da istituto bancario) configura l'evento della perdita della capacità di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., atteso che, a norma dell'art. 200 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato comporta (fra l'altro) la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore - e non più, quindi, alla persona fisica che la rappresentava fin quando era in bonis - della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale. La messa in liquidazione coatta amministrativa di una società di capitali, che non abbia natura bancaria, non determina dunque l'automatica interruzione del processo, trovando applicazione l'art. 300 c.p.c. secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo (Corte appello L'Aquila, 03/11/2020, n.1483)
Atteso che in riferimento alla liquidazione coatta amministrativa non è richiamato l'art. 43 l. fall. (secondo il cui ultimo comma “l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”) e considerato che tale disposizione non può applicarsi in via analogica, trattandosi di norma speciale produttiva di effetti particolarmente gravi sul piano processuale, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa intervenuta nel corso del giudizio, ai fini dell'interruzione del processo, è necessario che l'evento interruttivo venga dichiarato in udienza dal procuratore della parte che ne è co colpita ( CP_2
, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 30/06/2016, n.221)
[...] considerato che Qualora un evento interruttivo colpisca la parte costituita in giudizio (nella specie: la messa in liquidazione coatta amministrativa della parte) e tale evento non sia stato dichiarato dal suo procuratore lo stesso non è idoneo a causare la interruzione del processo. La dichiarazione prevista dall'articolo 300 del codice di procedura civile, infatti, non può essere sostituita da informazioni o comunicazioni di terzi.
Trattasi, in particolare, di scelta di esclusiva spettanza del patrono - legale, il quale può avere interesse a che il processo non venga interrotto, con la conseguente efficacia della intervenuta statuizione nei confronti del proprio assistito, che avrebbe potuto denunziare l'evento interruttivo (Cassazione civile sez. II, 20/06/2018, n.16280).
Rilevato che l'opposizione è stata notificata in data 05.03.2020 e che la dichiarazione di sottoposizione della società opposta a liquidazione coatta amministrativa è stata effettuata effettuata dal suo procuratore nella propria comparsa di costituzione depositata in data 07 Maggio 2020 e reiterata a verbale dell'udienza 02.12.2020 celebrata mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa anticovid 19, deve ritenersi che l'opposizione sia stata correttamente notificata prima della dichiarazione di interruzione,
- 3 -
incardinando così correttamente il giudizio originario, ai fini della successiva riassunzione.
Nel merito: della eccezione di inadempimento nell'ambito dei contratti societari
L'odierna opposizione è comunque infondata nel merito e quindi meritevole di rigetto. Parte opponente prospetta l'inopponibilità nei suoi confronti della delibera dell'assemblea societaria del 12.11.2016 poiché, a suo dire, ella non ha partecipato a detta assemblea né vi sarebbe alcuna accettazione successiva.
Tale eccezione non assume valore dirimente dall'esame degli atti e dal complesso delle risultanze istruttorie.
Infatti, la delibera assembleare prodotta al fascicolo monitorio telematico prevedeva effettivamente la raccolta dell'adesione dei soci assenti a ripianare la perdita mediante trattenuta in busta paga pari ad euro 50,00 mensili.
Parte opposta ha prodotto la denuncia di smarrimento della dichiarazione di adesione della odierna opponente ( cfr. doc 3 della produzione monitoria telematica).
Parte opposta ha inoltre prodotto le ritenute in busta paga espressamente associate al risanamento della perdita dal 07.02.2017 fino al 06.04.2018 sottoscritte dalla odierna opponente.( cfr. ancora fascicolo monitorio telematico).
Pertanto, deve ritenersi che la sottoscrizione per oltre un anno delle ritenute in busta paga espressamente associate al risanamento della perdita costituiscano più di tre indizi gravi, precisi e concordanti in grado di fondare una presunzione iuris tantum di sussistenza del credito.
A ciò deve aggiungersi la constatazione che la delibera dell'assemblea sociale del 12.11.2016, non risulta essere stata impugnata dalla odierna opponente.
Va pure aggiunto la IG.ra non ha mai contestato la trattenuta Parte_1 mensile, sulla sua busta paga, della somma di € 50,00 così come deciso nel corso dell'assemblea del 12.11.2016; tanto a riprova del fatto che l'odierna opponente fosse a conoscenza del deliberato di quell'assemblea e che ne avesse accettato il contenuto, escludendo qualsivoglia impugnativa.
La circostanza che l'opponente abbia receduto dalla Cooperativa a responsabilità limitata nel marzo 2018 non estingue i debiti pregressi del socio, in quanto ai sensi dell'art. 2289 terzo comma c.c., sono a carico del
- 4 -
socio receduto gli utili e le perdite inerenti ad “operazioni in corso”, cioè a tutte le transazioni e gli affari iniziati mentre il socio era partecipe alla società
e non ancora conclusi al momento in cui lo stesso ha deciso di sciogliere il vincolo societario, i quali continuano a produrre effetti giuridici e patrimoniali.
Non può neppure essere accolta l'eccezione di inadempimento documentata da parte opponente (cfr. decreto ingiuntivo emesso dalla Sezione di Lavori;
atto di precetto;
pignoramento risultato negativo); per la mancata ricezione di somme a titolo di TFR nella sua qualità di socio lavoratore.
Sotto questo profilo, infatti, la prevalente giurisprudenza di merito ha precisato:
“Atteso che non si rinviene un nesso di interdipendenza tra gli obblighi sociali assunti dai soci con la sottoscrizione delle quote e gli obblighi statutari di remunerazione delle prestazioni lavorative svolte dai soci (ovvero, che i soci avrebbero svolte in seguito a precedente esclusione annullata), non sussistendo alcuna esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni, la società, in caso di morosità dei soci nell'adempimento dei loro obblighi, ben può pretendere l'adempimento stesso ovvero sciogliere il vincolo sociale coi soci inadempienti, procedendo all'esclusione degli stessi. L'eventuale eccezione di inadempimento proposta dai soci rispetto agli obblighi di remunerazione del lavoro, pertanto, è proponibile solo in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive, in quanto è preordinata alla tutela degli interessi contrapposti delle parti, e non
è, quindi, configurabile in ordine al contratto di società, nel quale non vi sono interessi contrapposti tra il socio e l'ente sociale.” ( cfr. Tribunale Salerno sez. I, 30/01/2009).
Nel caso in esame, in particolare, non si rinviene un obbligo di natura sinallagmatica tra la volontà di ripianare le perdite sociali e la remunerazione del socio lavoratore, secondo i presupposti individuati anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità per fondare l'eccezione di inadempimento:
“Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento — oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate — non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in
- 5 -
occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto.”( Cassazione civile sez. III, 03/11/2010, n.22353).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei
Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore del credito ingiunto, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate, in euro 2540 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2540 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge
Così deciso in Potenza, il 16/03/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 6 -