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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5499/2023 tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Cerri Parte_1 C.F._1
Vito;
- ATTRICE
E
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Garofalo CP_1 C.F._2
Giancarlo e dell'Avv. Garofalo Alessandro;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio;
Conclusioni: l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE a)- disporre l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre attese le gravi Per_1
pagina 1 di 8 inadempienze paterne ed il disinteresse (tutt'oggi persistente) del sig. nei CP_1 confronti del figlio oltre che i pregiudizi dallo stesso arrecati;
e, per l'effetto, b)- confermare, di conseguenza, il collocamento del figlio presso l'abitazione materna;
c)- confermare, Per_1
per il resto, tutte le altre condizioni circa la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nei confronti del figlio;
d)- adottare ogni provvedimento ritenuto più Per_1
opportuno in ordine alla situazione che si protrae da agosto 2024 ossia il fatto che dal
13.08.2024 il sig. RE non ha più incontrato il figlio, non l'ha più sentito e neppure si CP_1
è informato (tramite la genitrice) circa la sua vita. In pratica dal 13.08.2024 ad oggi non ci sono più contatti padre-figlio. IN VIA SANZIONATORIA e)- accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. per aver violato il diritto alla bigenitorialità sottraendosi ai propri doveri CP_1
genitoriali di assistenza morale e materiale del figlio nonché per aver violato gli obblighi incombenti su se stesso così come disposti dai precedenti provvedimenti adottati da codesto
On.le Tribunale (anche in considerazione del puntuale calendario di visita formalizzato dall'Organo Giudicante con provvedimento del 14.02.2023 e ribadito dall'Ill.mo Sig. Giudice
Dott. Alessio Marfè con i provvedimenti del 12.02.2024 e del 03.06.2024); f)- ammonire, conseguentemente, ex art. 709 ter c.p.c. il genitore, sig. RE , riguardo il rispetto dei CP_1
propri doveri genitoriali in quanto dimostratasi inadempiente ai medesimi doveri di padre in relazione ai comportamenti descritti in narrativa;
g)- condannare il sig. al CP_1 pagamento della sanzione di cui all'art. 709 ter, secondo comma n. 4, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, a favore della Cassa delle Ammende;
h)- stabilire, ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal sig. per ogni ulteriore violazione o CP_1 inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
i)- condannare, in ogni caso, il sig. RE al pagamento di spese, diritti ed onorari di CP_1 causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”; il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis”, rigettare tutte le istanze così come avanzate nell'avverso ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio ovvero compensazione integrale degli stessi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha proposto ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. e art. 337 quinquies c.c. domandando, nei termini di cui in epigrafe, la modifica della vigente regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio RE (nt. Per_1
pagina 2 di 8 a Foggia il 27/05/2014), risultante dall'ordinanza del Tribunale di Foggia n. cronol. 1409/2016 del 2/02/2016 e dal decreto emesso dal Tribunale di Foggia il 14/02/2023 nel procedimento n.
2326/2022 r.g.
L'attrice, nello specifico, ha domandato l'affidamento esclusivo del figlio minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e da disturbo da deficit di attenzione e iperattività, lamentando il disinteresse paterno nei confronti di , in particolar modo con riferimento agli incontri Per_1
periodici stabiliti dal decreto del 14/02/2023, ma anche con riferimento alle sue condizioni di salute e alla sua situazione scolastica, deducendo anche l'omesso pagamento delle spese straordinarie e allegando i ritardi del padre nel prestare il consenso alle cure e ai trattamenti cui deve sottoporsi il bambino.
2. La domanda di affido esclusivo è infondata e va, pertanto, rigettata.
Si premette che l'art. 337 quater c.c. stabilisce che il giudice può derogare al regime legale di affido condiviso del figlio minore, disponendone l'affido ad uno solo dei genitori, solo qualora ritenga che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In altre parole, affinché il giudice disponga l'affido esclusivo del figlio minore, l'affido condiviso deve risultare pregiudizievole per il figlio.
Nella specie, deve innanzitutto rilevarsi come non si sia riscontrato alcun inadempimento all'obbligo del padre di provvedere al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio. Deve evidenziarsi, sul punto, come le richieste di chiarimenti o l'acquisizione di informazioni da parte di un genitore in sede di approvazione di una spesa straordinaria - soprattutto laddove, come nella specie, si tratti di una decisione relativa alla salute di un bambino affetto da disturbi e di un genitore dotato di elevate competenze in campo medico
- sono legittime, se non necessarie. Analogamente, il confronto con l'altro genitore per tentare di addivenire ad un accordo su aspetti importanti e delicati delle decisioni riguardanti la salute del figlio - quali ad esempio la scelta del professionista che dovrà eseguire il trattamento sanitario o il luogo presso cui effettuarlo - lungi dal costituire una “lungaggine” o addirittura un “ostacolo” all'esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta, invece, una normale dinamica nella coppia genitoriale. Solo in caso di insuperabile disaccordo in odine ad una decisione di maggiore interesse per il figlio, sarà possibile adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione del contrasto.
Le doglianze dell'attrice ricalcano quelle di cui al procedimento n. 2326/2022 r.g. e le risultanze istruttorie del presente procedimento impongono di ribadire le valutazioni effettuate nel pagina 3 di 8 decreto del 14/02/2023, che ha definito il giudizio precedente: “Il Tribunale sottolinea, quindi, come sia incontestato che di base il mantenimento sia corrisposto mentre oggetto di contrasto risulta essere l'inadempimento di alcune spese straordinarie, ma soprattutto il disaccordo su alcune importanti aspetti della salute del minore da cui discendono poi anche le spese straordinarie, quindi non pagate perché in realtà contestate dal resistente in quanto non condivise. Nel caso di specie allora – più che disinteresse – deve parlarsi di un'incapacità da parte di ambo i genitori del minore di trovare una sintesi per la risoluzione dei problemi e per
l'adozione di scelte inerenti il minore che come si sa – in caso di contrasto – vanno rimesse al
Tribunale. La descritta situazione non può tuttavia trovare la sua ragione nell'invocato e descritto asserito disinteresse. Il Tribunale dà atto in sostanza di una conflittualità tra le parti – quella sì – capace di andare a detrimento del minore. In sostanza ciò che determina la dedotta impossibilità di gestione della vita del minore non appare essere il paventato disinteresse (che in ogni caso e a prescindere non può neppure coincidere con il mancato rispetto del diritto di visita tout court o con un ritardato pagamento del mantenimento) quanto il disaccordo sulle questioni della vita del minore soprattutto quelle legate alle cure mediche ed alla gestione della sua patologia. In casi come questi la soluzione è quella prevista dalla legge ovvero in caso di disaccordo le parti devono rimettersi al Tribunale affinché quest'ultimo decida quale sia la scelta più giusta per il minore nell'ottica del perseguimento del suo interesse. Inevitabilmente questo determina un'attesa per il minore nell'adozione delle scelte da porre in essere nel suo interesse che costituisce però un minor sacrificio rispetto a quello che – sempre nel suo interesse
– costituirebbe la paventata contrazione della bigenitorialità”.
Anche nel corso del presente procedimento, infatti, è emerso che il padre, lungi dal disinteressarsi del figlio, ha talvolta ritenuto necessario informarsi di persona sui trattamenti e sui percorsi cui doveva sottoporsi il minore, prima di prestare il proprio consenso o di effettuare i relativi esborsi, collaborando talvolta in prima persona nel risolvere i problemi (come nel caso dell'acquisto dei nuovi occhiali presso l'ottico di fiducia a Bari).
Il fatto che talvolta si sia reso necessario coinvolgere i difensori delle parti per addivenire ad una intesa sulle decisioni di maggiore interesse da adottare nell'interesse del figlio minore e, nello specifico, per acquisire il consenso paterno, rappresenta una evenienza prevedibile se non inevitabile nell'ambito di una coppia genitoriale tanto conflittuale.
Proprio per stemperare tale conflittualità le parti sono state invitate nel corso del pagina 4 di 8 procedimento allo svolgimento di una mediazione familiare ma all'udienza del 30/09/2024 si è dovuto prendere atto che, per quanto ci fosse la reciproca volontà dei genitori di effettuare un percorso di mediazione, non era stato trovato un accordo sulla figura del mediatore, sul luogo della mediazione e sulla partecipazione del minore.
Delle criticità si sono, invece, effettivamente riscontrate nelle condotte paterne relativamente all'esercizio del diritto-dovere di frequentazione del figlio minore. Tuttavia, si deve rilevare che tali criticità si sono concentrate nel periodo intercorrente tra il decreto emesso dal Tribunale di
Foggia il 14/02/2023 nel procedimento n. 2326/2022 r.g. e la notifica del ricorso depositato il
16/11/2023 con il quale si è introdotto il presente procedimento. Periodo in cui le visite sono state dapprima sporadiche per poi interrompersi, in assenza peraltro anche di contatti telefonici tra il genitore e il figlio.
Le difficoltà del padre ad esercitare a pieno la sua responsabilità genitoriale nel periodo sopra indicato solo in parte possono essere attribuite - come dedotto dal convenuto - ai suoi impegni lavorativi e familiari, tanto che con ordinanza del 12/02/2024 il genitore è stato ammonito ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. al pieno rispetto dei suoi doveri genitoriali.
Deve però darsi atto che nel corso del presente procedimento il padre ha progressivamente aumentato il proprio impegno incrementando le visite e i contatti con il figlio, arrivando a rispettare la previsione degli incontri infrasettimanali, ad organizzare le visite a fine settimana alternati, calendarizzate nel provvedimento vigente, in una occasione anche a Bari, sua città di residenza, e a programmare una vacanza estiva con il figlio minore, comprensiva di pernottamenti.
Le visite si sono interrotte solo nei periodi in cui il figlio ha rifiutato di trascorrere del tempo con il padre che, comunque, anche in quei frangenti, pur rispettando la volontà del bambino, ha continuato a contattarlo per verificare se avesse cambiato idea, sino a quando, da ultimo, come si dirà, i suoi recapiti sono stati “bloccati” dal minore.
Il genitore, pertanto, ha dimostrato fattivo interesse e sincero desiderio nel corso del procedimento di ripristinare i rapporti con il figlio minore, talvolta recandosi inutilmente a
Foggia nella speranza di incontrarlo anche nei periodi in cui quest'ultimo rifiutava di vederlo.
Deve attribuirsi rilevanza anche alla condotta processuale del convenuto, il quale, a fronte della richiesta di affidamento esclusivo avanzata dall'attrice, finalizzata ad una gestione più agile della vita del figlio, che al contempo garantiva all'altro genitore il pieno esercizio del proprio pagina 5 di 8 diritto di visita, non ha inteso aderire all'avversa richiesta, insistendo nel mantenimento del regime di affido condiviso, non avendo intenzione di abdicare alla prerogativa genitoriale consistente nel diritto-dovere di assumere decisioni nell'interesse del minore.
Non sussistono, quindi, alla luce di tutto quanto esposto, i presupposti per modificare il regime di affidamento vigente, poiché, allo stato, l'affidamento condiviso del figlio minore non appare pregiudizievole né contrario ai suoi interessi. Appaiono, infatti, meritevoli di conferma le valutazioni di cui al decreto collegiale del Tribunale di Foggia del 14/02/2023, di cui la madre chiede la modifica, che esclude l'incapacità genitoriale del padre, il quale, anche in questo procedimento, ha mostrato interesse per il figlio minore e si è impegnato per meglio conciliare la propria attività lavorativa e i propri impegni personali e familiari con l'esercizio della genitorialità nei confronti del figlio minore . Per_1
Escludere il padre dalle scelte relative alla vita del figlio, come richiesto dalla madre, al solo fine di rendere più semplice e veloce per lei l'esercizio della responsabilità genitoriale, sarebbe - questo sì - pregiudizievole per il minore, in quanto finirebbe per privarlo dell'apporto che può fornirgli un genitore che ha dimostrato di essere legato a lui da un punto di vista affettivo, di avere a cuore le sue esigenze e di avere le competenze per assumere decisioni corrispondenti ai suoi interessi, con il serio rischio che, anche alla luce dei periodici rifiuti del figlio di incontrare il genitore, la figura paterna sia in futuro esclusa del tutto dalla vita del bambino.
Conseguentemente, vanno rigettate anche le domande avanzate “in via sanzionatoria” dalla madre, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. - rectius art. 473bis.39 c.p.c.
Ciò detto, non può però omettersi di considerare che dal mese di agosto dell'anno 2024
si rifiuta vedere il padre e gli impedisce di contattarlo, avendo bloccato il suo contatto Per_1
telefonico. Per la prima volta il genitore aveva organizzato una vacanza estiva di tre giorni con il figlio in una masseria a Margherita di Savoia. Tuttavia, la sera del secondo giorno, il bambino ha avuto una crisi di pianto, manifestando la sua ferma intenzione di voler interrompere la vacanza e tornare a casa dalla madre. Così la mattina seguente il padre ha riaccompagnato il figlio dalla madre a Foggia. Da allora il padre continua mensilmente a contattare la madre fornendo le sue disponibilità per le visite e chiedendole se è disposto ad incontrarlo. Per_1
La crisi avuta dal minore durante la vacanza estiva con il padre appare riconducibile alla assoluta novità dell'esperienza vissuta dal bambino, il quale - per quanto desumibile dagli atti - non aveva mai fatto una vacanza con il padre e nemmeno mai pernottato con lui (si tenga pagina 6 di 8 presente che i genitori non hanno mai convissuto). D'altronde, come diagnosticato dai medici che hanno in cura il minore, necessita di prevedibilità in ordine alla organizzazione delle Per_1
giornate, essendo fondamentale nello spettro autistico rispettare la routine e fornire anticipazione rispetto alla organizzazione dei tempi, per favorire la regolazione emotiva.
Pertanto, il Collegio, al fine di superare la situazione di impasse venutasi a creare e di tutelare il diritto del minore alla c.d. bigenitorialità, ritiene di dover incaricare il Consultorio Familiare di
Foggia di predisporre un percorso di graduale recupero della relazione genitoriale tra CP_2
e suo padre fornendo supporto psicologico al bambino e supporto
[...] CP_1
genitoriale alle parti, finalizzato a migliorare la comunicazione, a ridurre la conflittualità e a costruire dinamiche di confronto tra i genitori funzionali alla migliore gestione degli interessi del minore.
Il Consultorio Familiare, espletate tutte le opportune attività preparatorie, rispettando i tempi e la volontà del minore, dovrà operare con la finalità di ripristinare gli incontri padre-figlio, dapprima in ambiente protetto, per poi, allorquando le criticità saranno superate, riattivando il regime di visite libero di cui al decreto emesso dal Tribunale di Foggia il 14/02/2023 nel procedimento n. 2326/2022 r.g.: “dispone che gli incontri possano essere concordati tra i genitori, ma che in caso di disaccordo il padre dovrà vedere il minore per un pomeriggio a settimana e precisamente per tre ore il mercoledì, salvo impegni di lavoro del resistente nel cui caso dovrà concordare con la madre il recupero, oltreché a weekend alternati dalla domenica mattina alla domenica pomeriggio con onere alternato di accompagnamento una volta a carico della madre a Bari e la volta dopo con onere del padre di recarsi a Foggia;
una settimana consecutiva ad agosto;
ad anni alterni natale e capodanno;
ad anni alterni pasqua e lunedì in albis”.
3. Sussistono gravi ed eccezionali motivi, analoghi a quelli di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, poiché, sebbene il padre abbia dimostrato nel corso del procedimento il proprio interesse per il figlio minore, al momento della presentazione del ricorso da parte della madre risultava almeno in parte ingiustificabile l'assenza di visite e contatti tra il genitore e il figlio, che ha costituito un valido motivo di esercizio della presente azione giudiziaria (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente la vigente regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
RE (nt. a Foggia il 27/05/2014), risultante dall'ordinanza del Tribunale di Foggia Per_1
n. cronol. 1409/2016 del 2/02/2016 e dal decreto emesso dal Tribunale di Foggia il 14/02/2023 nel procedimento n. 2326/2022 r.g.;
2) conferisce al Consultorio Familiare di Foggia l'incarico di cui in parte motiva;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) dispone che la Cancelleria comunichi la presente sentenza al Consultorio familiare di
Foggia.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5499/2023 tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Cerri Parte_1 C.F._1
Vito;
- ATTRICE
E
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Garofalo CP_1 C.F._2
Giancarlo e dell'Avv. Garofalo Alessandro;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio;
Conclusioni: l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE a)- disporre l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre attese le gravi Per_1
pagina 1 di 8 inadempienze paterne ed il disinteresse (tutt'oggi persistente) del sig. nei CP_1 confronti del figlio oltre che i pregiudizi dallo stesso arrecati;
e, per l'effetto, b)- confermare, di conseguenza, il collocamento del figlio presso l'abitazione materna;
c)- confermare, Per_1
per il resto, tutte le altre condizioni circa la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nei confronti del figlio;
d)- adottare ogni provvedimento ritenuto più Per_1
opportuno in ordine alla situazione che si protrae da agosto 2024 ossia il fatto che dal
13.08.2024 il sig. RE non ha più incontrato il figlio, non l'ha più sentito e neppure si CP_1
è informato (tramite la genitrice) circa la sua vita. In pratica dal 13.08.2024 ad oggi non ci sono più contatti padre-figlio. IN VIA SANZIONATORIA e)- accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. per aver violato il diritto alla bigenitorialità sottraendosi ai propri doveri CP_1
genitoriali di assistenza morale e materiale del figlio nonché per aver violato gli obblighi incombenti su se stesso così come disposti dai precedenti provvedimenti adottati da codesto
On.le Tribunale (anche in considerazione del puntuale calendario di visita formalizzato dall'Organo Giudicante con provvedimento del 14.02.2023 e ribadito dall'Ill.mo Sig. Giudice
Dott. Alessio Marfè con i provvedimenti del 12.02.2024 e del 03.06.2024); f)- ammonire, conseguentemente, ex art. 709 ter c.p.c. il genitore, sig. RE , riguardo il rispetto dei CP_1
propri doveri genitoriali in quanto dimostratasi inadempiente ai medesimi doveri di padre in relazione ai comportamenti descritti in narrativa;
g)- condannare il sig. al CP_1 pagamento della sanzione di cui all'art. 709 ter, secondo comma n. 4, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, a favore della Cassa delle Ammende;
h)- stabilire, ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal sig. per ogni ulteriore violazione o CP_1 inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
i)- condannare, in ogni caso, il sig. RE al pagamento di spese, diritti ed onorari di CP_1 causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”; il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis”, rigettare tutte le istanze così come avanzate nell'avverso ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio ovvero compensazione integrale degli stessi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha proposto ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. e art. 337 quinquies c.c. domandando, nei termini di cui in epigrafe, la modifica della vigente regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio RE (nt. Per_1
pagina 2 di 8 a Foggia il 27/05/2014), risultante dall'ordinanza del Tribunale di Foggia n. cronol. 1409/2016 del 2/02/2016 e dal decreto emesso dal Tribunale di Foggia il 14/02/2023 nel procedimento n.
2326/2022 r.g.
L'attrice, nello specifico, ha domandato l'affidamento esclusivo del figlio minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e da disturbo da deficit di attenzione e iperattività, lamentando il disinteresse paterno nei confronti di , in particolar modo con riferimento agli incontri Per_1
periodici stabiliti dal decreto del 14/02/2023, ma anche con riferimento alle sue condizioni di salute e alla sua situazione scolastica, deducendo anche l'omesso pagamento delle spese straordinarie e allegando i ritardi del padre nel prestare il consenso alle cure e ai trattamenti cui deve sottoporsi il bambino.
2. La domanda di affido esclusivo è infondata e va, pertanto, rigettata.
Si premette che l'art. 337 quater c.c. stabilisce che il giudice può derogare al regime legale di affido condiviso del figlio minore, disponendone l'affido ad uno solo dei genitori, solo qualora ritenga che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In altre parole, affinché il giudice disponga l'affido esclusivo del figlio minore, l'affido condiviso deve risultare pregiudizievole per il figlio.
Nella specie, deve innanzitutto rilevarsi come non si sia riscontrato alcun inadempimento all'obbligo del padre di provvedere al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio. Deve evidenziarsi, sul punto, come le richieste di chiarimenti o l'acquisizione di informazioni da parte di un genitore in sede di approvazione di una spesa straordinaria - soprattutto laddove, come nella specie, si tratti di una decisione relativa alla salute di un bambino affetto da disturbi e di un genitore dotato di elevate competenze in campo medico
- sono legittime, se non necessarie. Analogamente, il confronto con l'altro genitore per tentare di addivenire ad un accordo su aspetti importanti e delicati delle decisioni riguardanti la salute del figlio - quali ad esempio la scelta del professionista che dovrà eseguire il trattamento sanitario o il luogo presso cui effettuarlo - lungi dal costituire una “lungaggine” o addirittura un “ostacolo” all'esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta, invece, una normale dinamica nella coppia genitoriale. Solo in caso di insuperabile disaccordo in odine ad una decisione di maggiore interesse per il figlio, sarà possibile adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione del contrasto.
Le doglianze dell'attrice ricalcano quelle di cui al procedimento n. 2326/2022 r.g. e le risultanze istruttorie del presente procedimento impongono di ribadire le valutazioni effettuate nel pagina 3 di 8 decreto del 14/02/2023, che ha definito il giudizio precedente: “Il Tribunale sottolinea, quindi, come sia incontestato che di base il mantenimento sia corrisposto mentre oggetto di contrasto risulta essere l'inadempimento di alcune spese straordinarie, ma soprattutto il disaccordo su alcune importanti aspetti della salute del minore da cui discendono poi anche le spese straordinarie, quindi non pagate perché in realtà contestate dal resistente in quanto non condivise. Nel caso di specie allora – più che disinteresse – deve parlarsi di un'incapacità da parte di ambo i genitori del minore di trovare una sintesi per la risoluzione dei problemi e per
l'adozione di scelte inerenti il minore che come si sa – in caso di contrasto – vanno rimesse al
Tribunale. La descritta situazione non può tuttavia trovare la sua ragione nell'invocato e descritto asserito disinteresse. Il Tribunale dà atto in sostanza di una conflittualità tra le parti – quella sì – capace di andare a detrimento del minore. In sostanza ciò che determina la dedotta impossibilità di gestione della vita del minore non appare essere il paventato disinteresse (che in ogni caso e a prescindere non può neppure coincidere con il mancato rispetto del diritto di visita tout court o con un ritardato pagamento del mantenimento) quanto il disaccordo sulle questioni della vita del minore soprattutto quelle legate alle cure mediche ed alla gestione della sua patologia. In casi come questi la soluzione è quella prevista dalla legge ovvero in caso di disaccordo le parti devono rimettersi al Tribunale affinché quest'ultimo decida quale sia la scelta più giusta per il minore nell'ottica del perseguimento del suo interesse. Inevitabilmente questo determina un'attesa per il minore nell'adozione delle scelte da porre in essere nel suo interesse che costituisce però un minor sacrificio rispetto a quello che – sempre nel suo interesse
– costituirebbe la paventata contrazione della bigenitorialità”.
Anche nel corso del presente procedimento, infatti, è emerso che il padre, lungi dal disinteressarsi del figlio, ha talvolta ritenuto necessario informarsi di persona sui trattamenti e sui percorsi cui doveva sottoporsi il minore, prima di prestare il proprio consenso o di effettuare i relativi esborsi, collaborando talvolta in prima persona nel risolvere i problemi (come nel caso dell'acquisto dei nuovi occhiali presso l'ottico di fiducia a Bari).
Il fatto che talvolta si sia reso necessario coinvolgere i difensori delle parti per addivenire ad una intesa sulle decisioni di maggiore interesse da adottare nell'interesse del figlio minore e, nello specifico, per acquisire il consenso paterno, rappresenta una evenienza prevedibile se non inevitabile nell'ambito di una coppia genitoriale tanto conflittuale.
Proprio per stemperare tale conflittualità le parti sono state invitate nel corso del pagina 4 di 8 procedimento allo svolgimento di una mediazione familiare ma all'udienza del 30/09/2024 si è dovuto prendere atto che, per quanto ci fosse la reciproca volontà dei genitori di effettuare un percorso di mediazione, non era stato trovato un accordo sulla figura del mediatore, sul luogo della mediazione e sulla partecipazione del minore.
Delle criticità si sono, invece, effettivamente riscontrate nelle condotte paterne relativamente all'esercizio del diritto-dovere di frequentazione del figlio minore. Tuttavia, si deve rilevare che tali criticità si sono concentrate nel periodo intercorrente tra il decreto emesso dal Tribunale di
Foggia il 14/02/2023 nel procedimento n. 2326/2022 r.g. e la notifica del ricorso depositato il
16/11/2023 con il quale si è introdotto il presente procedimento. Periodo in cui le visite sono state dapprima sporadiche per poi interrompersi, in assenza peraltro anche di contatti telefonici tra il genitore e il figlio.
Le difficoltà del padre ad esercitare a pieno la sua responsabilità genitoriale nel periodo sopra indicato solo in parte possono essere attribuite - come dedotto dal convenuto - ai suoi impegni lavorativi e familiari, tanto che con ordinanza del 12/02/2024 il genitore è stato ammonito ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. al pieno rispetto dei suoi doveri genitoriali.
Deve però darsi atto che nel corso del presente procedimento il padre ha progressivamente aumentato il proprio impegno incrementando le visite e i contatti con il figlio, arrivando a rispettare la previsione degli incontri infrasettimanali, ad organizzare le visite a fine settimana alternati, calendarizzate nel provvedimento vigente, in una occasione anche a Bari, sua città di residenza, e a programmare una vacanza estiva con il figlio minore, comprensiva di pernottamenti.
Le visite si sono interrotte solo nei periodi in cui il figlio ha rifiutato di trascorrere del tempo con il padre che, comunque, anche in quei frangenti, pur rispettando la volontà del bambino, ha continuato a contattarlo per verificare se avesse cambiato idea, sino a quando, da ultimo, come si dirà, i suoi recapiti sono stati “bloccati” dal minore.
Il genitore, pertanto, ha dimostrato fattivo interesse e sincero desiderio nel corso del procedimento di ripristinare i rapporti con il figlio minore, talvolta recandosi inutilmente a
Foggia nella speranza di incontrarlo anche nei periodi in cui quest'ultimo rifiutava di vederlo.
Deve attribuirsi rilevanza anche alla condotta processuale del convenuto, il quale, a fronte della richiesta di affidamento esclusivo avanzata dall'attrice, finalizzata ad una gestione più agile della vita del figlio, che al contempo garantiva all'altro genitore il pieno esercizio del proprio pagina 5 di 8 diritto di visita, non ha inteso aderire all'avversa richiesta, insistendo nel mantenimento del regime di affido condiviso, non avendo intenzione di abdicare alla prerogativa genitoriale consistente nel diritto-dovere di assumere decisioni nell'interesse del minore.
Non sussistono, quindi, alla luce di tutto quanto esposto, i presupposti per modificare il regime di affidamento vigente, poiché, allo stato, l'affidamento condiviso del figlio minore non appare pregiudizievole né contrario ai suoi interessi. Appaiono, infatti, meritevoli di conferma le valutazioni di cui al decreto collegiale del Tribunale di Foggia del 14/02/2023, di cui la madre chiede la modifica, che esclude l'incapacità genitoriale del padre, il quale, anche in questo procedimento, ha mostrato interesse per il figlio minore e si è impegnato per meglio conciliare la propria attività lavorativa e i propri impegni personali e familiari con l'esercizio della genitorialità nei confronti del figlio minore . Per_1
Escludere il padre dalle scelte relative alla vita del figlio, come richiesto dalla madre, al solo fine di rendere più semplice e veloce per lei l'esercizio della responsabilità genitoriale, sarebbe - questo sì - pregiudizievole per il minore, in quanto finirebbe per privarlo dell'apporto che può fornirgli un genitore che ha dimostrato di essere legato a lui da un punto di vista affettivo, di avere a cuore le sue esigenze e di avere le competenze per assumere decisioni corrispondenti ai suoi interessi, con il serio rischio che, anche alla luce dei periodici rifiuti del figlio di incontrare il genitore, la figura paterna sia in futuro esclusa del tutto dalla vita del bambino.
Conseguentemente, vanno rigettate anche le domande avanzate “in via sanzionatoria” dalla madre, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. - rectius art. 473bis.39 c.p.c.
Ciò detto, non può però omettersi di considerare che dal mese di agosto dell'anno 2024
si rifiuta vedere il padre e gli impedisce di contattarlo, avendo bloccato il suo contatto Per_1
telefonico. Per la prima volta il genitore aveva organizzato una vacanza estiva di tre giorni con il figlio in una masseria a Margherita di Savoia. Tuttavia, la sera del secondo giorno, il bambino ha avuto una crisi di pianto, manifestando la sua ferma intenzione di voler interrompere la vacanza e tornare a casa dalla madre. Così la mattina seguente il padre ha riaccompagnato il figlio dalla madre a Foggia. Da allora il padre continua mensilmente a contattare la madre fornendo le sue disponibilità per le visite e chiedendole se è disposto ad incontrarlo. Per_1
La crisi avuta dal minore durante la vacanza estiva con il padre appare riconducibile alla assoluta novità dell'esperienza vissuta dal bambino, il quale - per quanto desumibile dagli atti - non aveva mai fatto una vacanza con il padre e nemmeno mai pernottato con lui (si tenga pagina 6 di 8 presente che i genitori non hanno mai convissuto). D'altronde, come diagnosticato dai medici che hanno in cura il minore, necessita di prevedibilità in ordine alla organizzazione delle Per_1
giornate, essendo fondamentale nello spettro autistico rispettare la routine e fornire anticipazione rispetto alla organizzazione dei tempi, per favorire la regolazione emotiva.
Pertanto, il Collegio, al fine di superare la situazione di impasse venutasi a creare e di tutelare il diritto del minore alla c.d. bigenitorialità, ritiene di dover incaricare il Consultorio Familiare di
Foggia di predisporre un percorso di graduale recupero della relazione genitoriale tra CP_2
e suo padre fornendo supporto psicologico al bambino e supporto
[...] CP_1
genitoriale alle parti, finalizzato a migliorare la comunicazione, a ridurre la conflittualità e a costruire dinamiche di confronto tra i genitori funzionali alla migliore gestione degli interessi del minore.
Il Consultorio Familiare, espletate tutte le opportune attività preparatorie, rispettando i tempi e la volontà del minore, dovrà operare con la finalità di ripristinare gli incontri padre-figlio, dapprima in ambiente protetto, per poi, allorquando le criticità saranno superate, riattivando il regime di visite libero di cui al decreto emesso dal Tribunale di Foggia il 14/02/2023 nel procedimento n. 2326/2022 r.g.: “dispone che gli incontri possano essere concordati tra i genitori, ma che in caso di disaccordo il padre dovrà vedere il minore per un pomeriggio a settimana e precisamente per tre ore il mercoledì, salvo impegni di lavoro del resistente nel cui caso dovrà concordare con la madre il recupero, oltreché a weekend alternati dalla domenica mattina alla domenica pomeriggio con onere alternato di accompagnamento una volta a carico della madre a Bari e la volta dopo con onere del padre di recarsi a Foggia;
una settimana consecutiva ad agosto;
ad anni alterni natale e capodanno;
ad anni alterni pasqua e lunedì in albis”.
3. Sussistono gravi ed eccezionali motivi, analoghi a quelli di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, poiché, sebbene il padre abbia dimostrato nel corso del procedimento il proprio interesse per il figlio minore, al momento della presentazione del ricorso da parte della madre risultava almeno in parte ingiustificabile l'assenza di visite e contatti tra il genitore e il figlio, che ha costituito un valido motivo di esercizio della presente azione giudiziaria (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente la vigente regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
RE (nt. a Foggia il 27/05/2014), risultante dall'ordinanza del Tribunale di Foggia Per_1
n. cronol. 1409/2016 del 2/02/2016 e dal decreto emesso dal Tribunale di Foggia il 14/02/2023 nel procedimento n. 2326/2022 r.g.;
2) conferisce al Consultorio Familiare di Foggia l'incarico di cui in parte motiva;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) dispone che la Cancelleria comunichi la presente sentenza al Consultorio familiare di
Foggia.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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