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Sentenza 6 luglio 2024
Sentenza 6 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/07/2024, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5950/2022 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Fedele, giusta procura in calce all'atto di citazione ed Parte_1
elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Scafati alla via Luigi Cavallaro n. 12
ATTORE
E
in persona del rapp.ta e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 Controparte_2
Massimo Marsico e dall'avv. Vera Berardelli, giusta procura generale alle liti del 11.11.2021 per Notar
1 rep. 3026, racc. 2411, allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te Persona_1
dom.ta in lla piazza Matteotti n. 1 presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli CP_1
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni a persona da cose in custodia.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 163 e 303 c.p.c notificato in data 11.02.2021, Parte_1
citava in giudizio dinanzi a questo Tribunale la in persona del Controparte_1 [...]
per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta in ordine alla Controparte_2
determinazione dell'evento verificatosi in data 20.02.2020, alle ore 17.00 circa, in Striano sulla Strada
Provinciale S.P. 309, denominata “via Risorgimento” e sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate.
A tal fine premetteva che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nei pressi delle “costruzioni Falco”, nel salire sul marciapiede posto dopo l'attraversamento pedonale, cadeva a terra a causa di una disconnessione del marciapiede, non visibile e non avvistabile,
riportando lesioni alla mano destra, per le quali veniva soccorso e condotto presso il pronto soccorso del
P.O. di Boscotrecase;
deduceva di aver chiesto il risarcimento dei danni al , che in Controparte_3
riscontro alla richiesta, comunicava la proprietà della via Risorgimento in capo alla Controparte_1
trattandosi di Strada Provinciale, precisamente della S.P. 309 Striano - San Valentino Torio;
[...]
esponeva, altresì, di aver successivamente inoltrato sia richiesta di risarcimento danni sia invito alla stipula di negoziazione assistita alla senza ottenere riscontro;
ritenendo Controparte_1
responsabile dell'evento la per omessa manutenzione e custodia della strada Controparte_1
pubblica, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.200,00, con vittoria delle spese di lite. Aggiungeva di aver convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata la ed il relativo giudizio, recante rg.n. 3342/2021, era stato definito con Controparte_1
sentenza n. 4716/2022 del 13.4.2022, con la quale il giudicante, tenuto conto della quantificazione della
2 domanda attorea in € 5.200,00, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore e rimesso le parti dinanzi al Tribunale fissando per la riassunzione il termine di legge, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, nonché di aver provveduto alla riassunzione al fine di sentir accogliere le domande formulate dinanzi al Giudice di Pace.
La in persona del si costituiva in giudizio;
Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione degli art. 163 n. 3 e 164, comma 4,
c.p.c., in quanto generico e lacunoso;
eccepiva, altresì, la propria estraneità ai fatti di causa ritenendo eventuale responsabile la TIM s.p.a, quale esecutrice di lavori di scavo lungo la S.P. 309; contestava, altresì,
la fondatezza della domanda attorea ritenendo insussistenti i presupposti costitutivi delle ipotesi previste dagli artt. 2043 e 2051 c.c., mancando un'insidia non visibile e non prevedibile ed essendo l'evento dannoso non imputabile all'ente convenuto ma alla condotta incauta dello stesso attore. Chiedeva, quindi,
la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, il rigetto della domanda proposta nei propri confronti o, in via gradata, l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato nella produzione del sinistro ex art. 1227 c.c., con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova testimoniale e, all'esito della stessa,
ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento reso all'udienza del 19.03.2024, questo
Giudice ha assegnato la stessa in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa della convenuta;
a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art
164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il
thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati;
la nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015). Applicando
tali coordinate al caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone le proprie doglianze in maniera puntuale allegando varia documentazione in merito.
3 Per quanto riguarda la legittimazione attiva e quella passiva delle parti in causa, le stesse sussistono avendo l'attore dedotto di aver subito lesioni nel Comune di Striano, indicando quale luogo dell'evento dannoso la strada Provinciale S.P. 309, rientrante nell'ambito del perimetro urbano del Comune di Striano ma di competenza della proprietaria e tenuta alla gestione della strada stessa. Si Controparte_1
precisa, poi, che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono anche ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni (Cass. sez.3, sentenza n.16226/2005; Trib. Bari, sentenza n. 1584/2011).
Quanto alla titolarità delle parti nel rapporto dedotto, la titolarità attiva dell'attore è provata dalla documentazione medica relativa alle lesioni subite, mentre la titolarità passiva è provata dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla nota del Prot. N. 7773 del 15.06.2020 in Controparte_3
cui si dà atto che la strada in cui si è verificato l'assunto sinistro “è Strada Provinciale (S.P. 309 Striano – San
Valentino Torio, localmente denominata via Risorgimento) di proprietà dell' Controparte_4
al quale compete la relativa manutenzione”, precisando che “su tale tratto stradale è stato
[...]
rilasciato dalla Controparte_5
con nota registro ufficiale U.0009308 del 22.01.2020, assenso
[...]
per esecuzione lavori di scavo a favore di TIM s.p.a.”. Si evidenzia che la del Controparte_1
resto, non ha contestato la proprietà sulla strada, ma la propria responsabilità, ritenendo sussistente la eventuale responsabilità della TIM s.p.a, autorizzata dal S.U.A.P. del all'esecuzione di Controparte_3
lavori di scavo lungo la S.P. 309.
Ciò premesso, deve dirsi, sul punto, che, secondo un più recente orientamento del giudice di legittimità,
relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 c.c., il quale sancisce una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorchè, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario (cfr. Cass.
n. 1691 del 23.1.2009).
4 Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. n. 3875/2016; Cass. n.
7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
Ciò detto in linea generale, con riferimento ai presupposti legittimanti l'azione risarcitoria del danneggiato,
derivante dalla sussistenza di un pericolo occulto inerente proprio i beni demaniali di cui sopra, il giudizio sulla configurabilità o meno di responsabilità, per omessa o negligente custodia, in capo alla P.A.
proprietaria, deve necessariamente essere condotto facendo comunque riferimento alla riscontrabilità o meno, nel caso di specie, di un concorso del fatto colposo del danneggiato: quest'ultimo, infatti, è, secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, compatibile con la responsabilità della P.A. per omessa custodia ex art. 2051 c.c., nel senso che l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (cfr. Cass. n. 15779 del
12.7.2006).
Occorre verificare, ai fini dell'ammissibilità della stessa istanza risarcitoria, il requisito della imprevedibilità
ed evitabilità soggettiva, da parte del danneggiato, della situazione di pericolo: l'art. 2051 c.c., infatti, come precedentemente chiarito, va necessariamente letto in collegamento con l'art. 1227 co. 2 c.c. (norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano), secondo il quale il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività
che siano gravose o eccezionali (cfr. Cass. n. 11498 del 17.5.2006; v. anche recentissima Cass. 30394/2023).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
5 Cassazione civile sez. VI, 04.03.2022, n.7173; Cassazione civile sez. VI, 17.11.2021, n.34886; Cassazione
civile, sez. III, 13.01.2015, n. 287 Cassazione civile, sez. III, 18.04.2012, n. 6065). E' stato, ad esempio,
precisato che la circostanza che il danneggiato risieda nelle vicinanze del luogo ove è avvenuto il sinistro non pone una presunzione di conoscenza a suo carico, ma assurge ad ulteriore elemento, che deve essere considerato dal giudice di merito nell'operazione di bilanciamento tra prevenzione e cautela, sotteso alla responsabilità per custodia (Cassazione civile, sez. VI, sentenza 14.06.2016 n. 12174; Cassazione civile,
sentenza 28.06.2019, n. 17443).
CP_ Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, incontestato il rapporto di custodia tra l'
convenuto e la strada ove è avvenuto il sinistro, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre che dell'evento dedotto e dei danni.
Solo in via gradata, in caso di accertamento della fondatezza della domanda attorea sulla base delle prove dalla stessa fornita, può essere valutata la eventuale dedotta responsabilità, esclusiva o concorrente, della società esecutrice di lavori di scavo sulla strada.
Orbene, può dirsi con certezza che il danneggiato nella fattispecie storica de quo, non ha Parte_1
attivato quel minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso;
in particolare, non sussiste, nel caso che ci occupa, una sostanziale inevitabilità oggettiva dell'evento medesimo, né una imprevedibilità soggettiva dello stesso, avendo il contegno tenuto dal danneggiato integrato un affidamento soggettivo anomalo ad onta della peculiarità dei luoghi.
Ritiene chi scrive che, nel caso di specie, in ragione dell'espletata istruttoria, anzitutto non sia stata raggiunta l'inequivoca prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della pavimentazione stradale integrante una vera e propria insidia, non visibile né prevedibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza né del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
L'unico teste escusso, sig. , amico dell'attore, che al momento dell'evento dannoso si Testimone_1
trovava in compagnia dello stesso, ha confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero nel mese di febbraio dell'anno 2020, verso le ore 17.00, in Striano alla via
Risorgimento, , dopo essere uscito dal bar presente lungo la strada, attraversava la strada Parte_1
6 per raggiungere il lato opposto e, nel salire sul marciapiede, cadeva al suolo a causa di una disconnessione del marciapiede, costituita da un cordolo rotto.
Il teste, in particolare, in merito alla dinamica del sinistro ha dichiarato: “... usciti dal bar, stavamo
attraversando la strada provinciale e, mentre stavamo salendo sul marciapiedi, ho visto cadere a Pt_1
terra” precisando che “il cordolo del marciapiede era rotto e il mio amico ci andava sopra, così cadendo al
suolo”; ha aggiunto che non intervennero autorità e di aver provveduto ad accompagnare il danneggiato in ospedale. Il testimone non ha saputo riferire se la disconnessione costituita dal basolo spostato, fosse già
presente prima del passaggio del pedone né se nel punto della disconnessione vi fosse terriccio, fogliame o altro, né se vi fosse illuminazione pubblica;
ha riconosciuto nelle foto presenti nella produzione attorea il luogo del sinistro.
Tale dichiarazione è estremamente generica: il teste, pur avendo dichiarato di aver assistito al sinistro in cui l'attore riportò lesioni personali, nulla ha riferito sui luoghi di causa e sulle caratteristiche della strada, sulle condizioni di traffico, sull'eventuale presenza delle strisce pedonali, sulle dimensioni del dissesto,
limitandosi a riferire che “il cordolo del marciapiedi era rotto e il mio amico ci andava sopra ... non so se la
disconnessione si verificava al suo passaggio o era già presente, non ricordo se nel punto della
disconnessione vi fosse terriccio, fogliame o altro”; né il teste è stato in grado di precisare se nel tratto di strada vi fosse illuminazione pubblica (“Il sole era già tramontato e non ricordo se l'illuminazione pubblica
fosse o meno già attiva”); ed ancora, nulla ha dichiarato sul tipo di lesioni riportate dall'attore o perlomeno sulle parti del corpo in cui lamentava dolori, sulle modalità e sui mezzi con cui provvide ad accompagnarlo in ospedale.
Ne consegue che il testimone escusso, che ha descritto i fatti in modo del tutto sommario, non può che essere ritenuto inattendibile.
Parte attrice ha, altresì, allegato verbale di pronto soccorso n. 2020006628 del 20.02.2020 del P.O. di
Boscotrecase, dal quale si evince che si recava nell'immediatezza del sinistro (ore 17.29) Parte_1
in ospedale con mezzi propri riferendo quale causa dell'evento dannoso un “incidente in strada” senza precisare il luogo dell'occorso e senza nulla riferire circa la presenza di un dissesto stradale;
nell'anamnesi patologica prossima, anzi, è riportato “riferita caduta accidentale in strada con trauma III dito mano dx con
flc”, facendo, quindi, riferimento ad una caduta accidentale ed omettendo ancora di riferire del dissesto dedotto in citazione.
7 In ordine al valore probatorio del verbale di pronto soccorso, si ricorda la Suprema Corte, ha affermato che le dichiarazioni rese dal danneggiato nell'immediatezza del sinistro entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente “sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di
fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che
esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un
pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice”, per poi precisare che “il
certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico
ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese”(Cass. civ.
sez. VI, ordinanza n. 16030 del 28-7-2020; cfr. anche Cass. civ. sez. II, sent. n. 8500 del 22-4-2005; Corte di
Appello di Catanzaro sent. n. 1055/2023; Tribunale Torre Annunziata, sent. n. 1905/2022).
Con specifico riferimento alla dichiarazione di , pur non avendo valore di prova piena in Parte_1
contenuto intrinseco della stessa, nella complessiva valutazione degli elementi probatori raccolti, non può
non tenersi conto del fatto che lo stesso ha riferito di una semplice caduta accidentale in strada, senza fare alcun riferimento alla presenza all'assunto dissesto.
Fermo restando quanto osservato in merito alla prova testimoniale ed al verbale di pronto soccorso allegato, determinanti appaiono, inoltre, le risultanze della documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi al momento del sinistro, esibita al teste e dallo stesso riconosciuta, in cui è raffigurato il dissesto del marciapiede costituito dalla presenza di una parte del cordolo dello stesso staccato e leggermente spostato dalla sua posizione, di dimensione sufficiente da rendere inverosimile che il danneggiato, con la normale attenzione da utilizzare dal pedone in osservanza del principio di autoresponsabilità, non avesse potuto percepire l'esistenza dell'anomalia del marciapiede prima che si approssimasse ad esso, anche in considerazione della presenza perlomeno dell'illuminazione dei vicini esercizi commerciali, oltre che di quella pubblica in merito alla quale nulla è stato precisato.
La verificazione dell'evento nel centro urbano della città, verso le ore 17.00 del mese di febbraio in prossimità di esercizi commerciali e le dimensioni dell'anomalia inducono ad escludere che il danneggiato non abbia potuto avere la percezione del pericolo.
8 Ne consegue che l'attore non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che la caduta sia stata determinata proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece il sinistro ricollegabile all'incauta condotta colposa avuta dall'attore, che adottando le dovute cautele avrebbe potuto percorrere il tratto di marciapiede aggirando il pericolo (camminando lentamente o arrestandosi, in modo da non porre il piede ove era presente il dissesto) sicuramente percepibile al pedone adottando la dovuta diligenza nel procedere.
Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo,
secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), in ragione dello scaglione di riferimento da €
1.100,01 a € 5.201,00; quanto ai compensi, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e della non complessità della materia trattata, questo giudice ritiene di dover applicare i valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_1
persona del p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si Controparte_2
liquidano in € 00,00 per spese vive e € 1.278,00, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, in data 6.7.2024 IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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