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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 637/2024, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. Parizzi Raffaella
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ianniello Luisa Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rossi Controparte_2 C.F._4
Alessandra
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per i ricorrenti: “Voglia il Tribunale 1)riconoscere l'esclusiva responsabilità di in CP_1
relazione al mancato incasso per avvenuta prescrizione dei tre buoni fruttiferi per un complessivo valore nominale di € 10.100,00 2)condannare di conseguenza al risarcimento nei Controparte_1 confronti degli attori della somma di €10.100,00 valore nominale dei tre buoni, oltre interessi, dalla scadenza ad oggi, 3)Condannare alla refusione delle spese legali sia della Controparte_1 mediazione che del presente giudizio, oltre IVA e CPA.”
pagina 1 di 9 Per “Nel merito in via principale rigettare ogni domanda proposta nei confronti Controparte_1
di siccome infondata in fatto ed in diritto;
-sempre, nel merito ed in via Controparte_1
ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità anche di nella produzione dell'evento dannoso lamentato da parte ricorrente , Controparte_1
ritenere e dichiarare , con ogni conseguenza, che il fatto dannoso è imputabile alla sig.ra CP_2
, ed in virtù del rapporto di lavoro intercorrente fra le parti, accertare e dichiarare la sua
[...] responsabilità nei confronti di dei danni eventualmente verificatisi e, per l'effetto, Controparte_1
condannarla a tenere indenne la prefata Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla presente causa ed a risarcire ogni ulteriore danno subito e subendo da Controparte_1
comprese le spese di lite che quest'ultima in caso di soccombenza fosse condannata a pagare.”
[...]
Per NI OS: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale e nel merito rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Sig.ra siccome infondata in CP_2
fatto ed in diritto per i motivi esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata qualsivoglia responsabilità della Sig.ra condannarla al pagamento della minor CP_2 somma di € 5.000,00 o ad altra somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e compensi di causa. Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori non ammessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 adito il Tribunale di Ferrara al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva di
[...]
per il mancato incasso di tre buoni fruttiferi di complessivi euro 10.100,00 per Controparte_1
intervenuta prescrizione, chiedendo inoltre la condanna della convenuta al risarcimento dell'importo pari valore nominale degli stessi, oltre interessi dalla scadenza ad oggi.
I ricorrenti hanno dedotto che, nel settembre 2017, anche per conto dei fratelli Parte_1
e , a seguito della scomparsa di si era recata all'Ufficio Postale Pt_3 Pt_2 Persona_1
sito in Ferrara, viale Krasnodar n. 35, al fine di regolarizzare i rapporti di conto corrente, libretto postale e n. 16 buoni fruttiferi del defunto padre.
A seguito delle indicazioni della Direttrice dell'Ufficio relative alla scadenza ventennale dei buoni fruttiferi e dell'individuazione della prima scadenza per l'incasso di alcuni di essi in data 21/04/2021, i ricorrenti avevano sottoscritto un modulo precompilato di “autorizzazione al pagamento rapporti / titoli bancoposta caduti in successione”, contenente però – per asserita negligenza della funzionaria – il solo conto corrente e libretto di risparmio (doc. 1).
Durante l'incontro del 5/12/2017, la Direttrice aveva richiesto ai ricorrenti il pagamento di un bollettino pagina 2 di 9 di euro 10,00 per “ricerca titoli” (doc. 2) e visionato i 16 buoni fruttiferi, poi fotocopiati ed inseriti nella pratica;
gli eredi, nella convinzione di aver regolarizzato la procedura, avevano manifestato l'intenzione di non incassare nell'immediato i buoni, ma di attendere la scadenza naturale prevista per il giorno 21/04/2021.
Pertanto, a seguito di tale accordo, in data 17/12/2021, dopo la richiesta di Parte_1 integrazione documentale da parte della Direttrice, si era recata nuovamente presso l'Ufficio postale per consegnare i due atti notori, uno relativo al decesso del padre e l'altro della madre, e tutti i buoni fruttiferi (doc. 3).
Hanno dedotto gli attori poi che, durante una telefonata avvenuta il 21/12/2021, aveva Parte_1
appreso dalla Direttrice che tre dei buoni fruttiferi erano prescritti e quindi non più incassabili, in quanto aventi una validità di 18 mesi e non ventennale.
Il giorno successivo, durante una conversazione registrata da (doc. 4), la Direttrice Parte_1 aveva confermato l'intervenuta prescrizione dei buoni, avvenuta in data 31/12/2018, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa nel settembre e dicembre 2017, ammettendo - per propria negligenza - di non avere controllato i numeri di serie dei buoni da cui si desume la scadenza.
anche per conto dei fratelli, aveva sporto quindi reclamo a Parte_1 Controparte_1 finalizzato all'ottenimento del risarcimento di quanto perso per esclusiva responsabilità dell'ufficio Co Postale 10 (doc. 5) e, contestualmente, avevano sporto denuncia querela nei confronti della
Direttrice.
Visti il diniego al reclamo con motivazioni generiche da parte di (doc. 6), la Controparte_1
comunicazione dove la convenuta ha ammesso il comportamento negligente della Direttrice (doc. 8) nel procedimento penale – poi archiviato dal GIP del Tribunale di Ferrara – e il mancato riscontro alle missive inoltrate nel giugno e settembre 2022 (doc. 7), i ricorrenti hanno avviato la procedura di mediazione obbligatoria, terminata con esito negativo (doc. 9).
In via preliminare, i ricorrenti hanno dedotto di essere consumatori e di aver conferito mandato a
[...]
per la riscossione dei buoni fruttiferi postali caduti in successione. Controparte_1
Nel merito, hanno ricondotto il mancato incasso dei buoni per negligenza della Direttrice dell'Ufficio – sempre negata da parte di – la quale aveva omesso di trascrivere nel contratto di Controparte_1
mandato i 16 buoni fruttiferi caduti in successione e, sia nel settembre che nel dicembre 2017, non aveva controllato con l'ordinaria diligenza i numeri di serie portati dalla sig.ra indicando Per_2 erroneamente come prima data dell'incasso aprile 2021.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e ha richiesto, in Controparte_1 via preliminare e pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa di affinché, Controparte_2
pagina 3 di 9 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la terza chiamata garantisca e tenga indenne la convenuta dall'eventuale condanna per aver negligentemente fornito informazioni fuorvianti sulla scadenza dei tre buoni postali.
Nel merito parte resistente ha evidenziato che, i buoni fruttiferi di cui è causa avevano una durata massima di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale ed interessi, alla scadenza del diciottesimo mese (doc. 3, 4) con prescrizione decennale, così come evincibile dalle informazioni analitiche in ordine a serie di appartenenza, rendimenti e condizioni riportate nei relativi
Fogli Informativi, consegnati ai sottoscrittori e affissi in tutti gli Uffici Postali e pubblicati in Gazzetta
Ufficiale. Inoltre, l'eventuale mancata chiarezza o assenza dei dati identificativi avrebbero potuto essere constatati da parte degli aventi diritto presso qualsiasi Ufficio Postale.
Nel caso di specie, i titoli sono stati sottoscritti in data 28 gennaio 2006 e la prescrizione decennale decorrente dal 28 luglio 2016 è maturata il 29 luglio 2017; pertanto, ha ritenuto di Controparte_1
non aver legittimamente rimborsato i titoli così come da comunicato stampa datato 30/12/2013 del
MEF, che vieta il rimborso per i titoli caduti in prescrizione. si è costituita in giudizio e ha contestato l'attribuzione alla stessa della qualifica di Controparte_2
Dirigente, essendo invece una collaboratrice dell'ufficio postale n. 10 di Ferrara, e la ricostruzione dei fatti, così come prospettata dagli attori, in quanto i buoni fruttiferi postali erano stati consegnati solamente nel dicembre 2021 - e non nel 2017 – in occasione della seconda dichiarazione di successione. ha eccepito l'omessa prova da parte dei ricorrenti all'asserito mancato inserimento Controparte_2
dei buoni fruttiferi postali nella prima successione oltre all'omessa informazione circa la loro prescrizione.
La terza chiamata ha sostenuto che la produzione documentale dei ricorrenti non può ritenersi idonea a provare l'asserito comportamento negligente della collaboratrice, in quanto il doc. sub. 1 non è un mandato di pagamento, ma una autorizzazione rilasciata dal responsabile del TSC al pagamento delle sole somme depositate sul libretto postale intestato a il doc. sub. 2 è un mero Persona_1 bollettino per l'istruzione della prima pratica di successione, non rappresentando la ricerca dei titoli, e la trascrizione della conversazione tra e di cui al doc. sub. 4 – comunque privo di Parte_1 CP_2
valenza probatoria – è unicamente relativo ai titoli di serie dei buoni e nulla dimostra in merito all'asserito mancato inserimento degli stessi nella successione.
La collaboratrice dell'Ufficio ha contestato l'attribuzione alla stessa di un comportamento omissivo, essendosi limitata a fornire indicazioni generali sulla prescrizione fino alla consegna dei buoni, avvenuta solamente nel 2021, dovendosi invece intravedere profili di negligenza in capo ai ricorrenti pagina 4 di 9 che, manifestata la volontà di portare a naturale scadenza i buoni, avevano omesso di attivarsi in concreto e verificare l'esatta scadenza del titolo, senza poi accorgersi dell'intervenuta prescrizione.
L'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'Ufficio postale deve peraltro ritenersi assolto mediante l'affissione dei fogli informativi e la pubblicazione in GU dei DM disciplinanti l'emissione dei titoli, come sancito da giurisprudenza di legittimità.
***
Ciò premesso, la domanda formulata dai ricorrenti non può trovare accoglimento.
e agiscono al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
della responsabilità esclusiva di per il mancato incasso di tre buoni fruttiferi dovuto Controparte_1 alla condotta negligente della funzionaria dell'Ufficio.
Sebbene i ricorrenti omettano di precisare il titolo sulla base del quale richiedono l'accertamento della responsabilità, in assenza di rapporto contrattuale, deve ritenersi che gli stessi abbiano agito a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Occorre quindi procedere all'accertamento dei requisiti necessari della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., quali condotta negligente, il nesso di causalità ed il danno ingiusto.
Con riferimento al primo elemento costituivo, i ricorrenti deducono l'omessa osservanza degli obblighi informativi da parte del personale di Controparte_1
In primo luogo, occorre interrogarsi sulla sussistenza di un obbligo informativo in capo a Controparte_1
e, nel caso di specie, dell'effettiva violazione dello stesso da parte del dipendente
[...] CP_2
[...]
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito, i buoni postali fruttiferi a termine devono qualificarsi quali meri documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (Cass. 27809/2005, Cass.
19002/2017) e, in quanto tali, servono solo a indicare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme previste per la cessione.
Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito.
In quanto documenti di legittimazione, la disciplina del buono fruttifero postale deve essere riscontrata in atti normativi e amministrativi, dovendosi ritenere ammissibile l'eterointegrazione delle condizioni previste sul titolo, solitamente effettuate a mezzo di decreti ministeriali, ferma la necessità di garantire la tutela del ragionevole affidamento riposto dal risparmiatore (Tribunale di Roma, sentenza del 6 settembre 2023).
Sull'assolvimento degli obblighi informativi relativi alla tipologia del buono, scadenza e rendimento, si pagina 5 di 9 è espressa la Cassazione (Cass. SS.UU. 3963/2019), che ha ritenuto sufficiente la pubblicazione sulla
GU dei DM disciplinanti l'emissione dei titoli, in quanto “la pubblicazione della GU, così come
l'affissione all'interno degli uffici postali delle tabelle riportanti i relativi tassi di interesse, mettono i sottoscrittori in condizione di conoscere le condizioni dei buoni sottoscritti con l'utilizzo della minima diligenza (Cass. SS.UU. 3963/2019) essendone in tal modo garantita la conoscenza/conoscibilità.”.
Sulla scorta di questa importante pronuncia, la giurisprudenza di merito ha precisato che sussiste in capo al titolare del buono fruttifero postale “a termine” l'onere di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza di esso e i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. Tali caratteristiche dei titoli – unitamente a “ogni altro elemento ritenuto necessario” - sono indicati in decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Tribunale di Viterbo, ordinanza del 11 novembre 2022).
Il risparmiatore, sulla base dell'indicazione della tipologia di appartenenza del buono, ricava – utilizzando l'ordinaria diligenza – il regime giuridico concretamente applicabile in quanto contenuto all'interno di atto avente natura normativa sia pure secondaria, ovvero il DM Min. Tesoro del
29/03/2001, pubblicato sulla GU n. 87 del 14.04.2001, e dunque a tutti accessibile e da tutti consultabile (Corte di Appello di Napoli, sentenza del 10 novembre 2022).
Si ritiene, pertanto, sussistere in capo al legittimo possessore dei titoli un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel buono postale, compresi l'esatta scadenza del titolo e quindi il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi.
Si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito, anche di questo Tribunale
(sentenza n. 340\2024, emessa il 22 aprile 2024), in conformità con l'orientamento della Suprema
Corte, secondo cui: a) spetta alla parte attrice dimostrare che il buono emesso non corrispondesse alle diverse richieste esigenze del sottoscrittore;
b) la normativa non impone la completa e specifica indicazione delle condizioni negoziali nel titolo;
c) il d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto che i buoni fruttiferi postali cartacei non devono più contenere
l'indicazione dei rendimenti, delle scadenze e del termine di prescrizione, avendo abrogato il Decreto
8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni (art. 9);
d) grava sul risparmiatore l'obbligo di diligenza cioè di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del titolo (cfr. Trib. di Termini Imerese, dr.ssa Maria Aiello del 5 maggio 2023).
In conclusione, alcun obbligo informativo sussiste in capo all'Ufficio Postale, essendo il risparmiatore tenuto a verificare, usando l'ordinaria diligenza, la disciplina del titolo di cui è in possesso.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, non solo non sussiste alcuna condotta negligente imputabile al personale di
[...]
ma l'impossibilità di riscuotere l'incasso deve attribuirsi unicamente alla condotta del Controparte_1
risparmiatore.
E' documentalmente provato che i buoni postali portati all'incasso dai ricorrenti appartenevano alla serie “18L” e “18M”, come desumibile dalla stampa del relativo codice seriale, oltre che dal foglio illustrativo prodotto dalla resistente (doc. 3 e 4).
L'indicazione della serie ed il testo disciplinante (DM 19 dicembre 2000) avrebbero consentito agevolmente ai risparmiatori di informarsi sulla durata dei buoni e sul conseguente termine di prescrizione.
Quest'ultimo era facilmente evincibile dagli stessi ricorrenti, in quanto l'art. 8 del DM 19/12/2000 afferma che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Pertanto, alla luce dell'espresso richiamo presente sui titoli, il credito, divenuto esigibile dopo il termine di diciotto mesi dall'emissione dei buoni, era soggetto al termine di prescrizione decennale previsto dal DM 19/12/2000.
La parte ricorrente avrebbe poi potuto facilmente avvedersi di ciò, chiedendo la consegna del foglio informativo ovvero informazioni orali a qualsiasi ufficio postale ed è invece rimasta inerte, circostanza che evidenzia insuperabili profili di negligenza ascrivibili al consumatore determinanti l'evento.
Sebbene con l'entrata in vigore del DM 19/12/2000 non siano stati più previsti le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni, tuttavia, l'effettiva conoscenza delle informazioni è stato garantito, oltre che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche dall'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di nonché mediante pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale. CP_1
Dell'affissione, nei locali dei propri Uffici, di apposito avviso rinvenibile anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale è stata fornita prova dalla parte resistente.
Ferma la condotta negligente dei risparmiatori, l'asserita inosservanza dell'obbligo informativo – comunque contestato dalla parte resistente – non potrebbe comunque ritenersi idoneo ad integrare una responsabilità extracontrattuale (né c.d. da contatto sociale) in capo a non essendo Controparte_2
stato provato dai ricorrenti il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il danno subito.
I ricorrenti hanno omesso di provare il mancato assolvimento dell'obbligo informativo, peraltro contestato in giudizio dalla funzionaria che ha affermato di essersi limitata a fornire generiche informazioni, senza avere la possibilità di consultare i buoni fruttiferi postali in forma cartacea.
Infatti, l'avvenuta consegna dei buoni cartacei - contestata da – non è stata provata Controparte_2
dai ricorrenti: la produzione in giudizio dell'autorizzazione rilasciata dal responsabile del TSC al pagina 7 di 9 pagamento è relativa alle sole somme depositate sul libretto postale (doc. 1 fascicolo ricorrenti), la trascrizione conversazione (doc. 4 fascicolo ricorrenti) e la comunicazione di (doc. Controparte_1
8 fascicolo ricorrenti) – privo di natura confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c. in quanto dichiarazione indirizzata a un soggetto terzo (la guardia di Finanza) – nulla esplicitano in tal senso.
In particolare, dalla conversazione registrata di cui al doc. 4 e dalla comunicazione di Controparte_1
di cui al doc. 8 emerge che si era limitata a riportare generiche informazioni
[...] Controparte_2
sulla prescrizione.
Anche a voler ritenere poi provato il mancato assolvimento di tale obbligo, i ricorrenti hanno omesso di dimostrare che il vizio informativo fosse posto in correlazione causale con la sopravvenuta prescrizione del diritto azionato, atteso che il titolo stesso esplicitava, seppure per relationem, il termine di prescrizione del credito da esso scaturente.
Infatti, l'eventuale mancata consegna del foglio illustrativo non avrebbe comunque giustificato l'inerzia dei ricorrenti, né vi è prova del fatto che il mancato incasso del titolo entro il predetto termine fosse imputabile alla mancata consegna del documento informativo al momento dell'emissione.
Ciò che è pacifico in causa è che i ricorrenti mai hanno richiesto la consegna del materiale informativo né si sono attivati per l'acquisizione di informazioni in ordine alla data di scadenza del titolo in oggetto, agevolmente reperibili presso un qualsiasi ufficio postale o consultando il sito internet della convenuta.
Alla luce del disposto di cui all'art. 1227 c.c., pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso dei titoli per cui è causa è riconducibile in via esclusiva alla condotta negligente dei ricorrenti, che non si sono attivati al fine di acquisire tempestivamente informazioni in ordine alla data di scadenza dei titoli per cui è causa, nonostante la libera disponibilità della stessa presso qualsiasi ufficio postale.
A nulla rilevano le asserite negligenze della collaboratrice dell'Ufficio, in quanto Controparte_2
le stesse non escludono l'onere in capo ai resistenti di verificare la durata del titolo.
Anche ammessi profili di negligenza in capo a nel calcolo del termine di Controparte_2
prescrizione (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrenti), non sussiste infatti alcun collegamento causale tra la dedotta violazione degli obblighi informativi e la decorrenza del termine prescrizionale, posto che l'ampio ordinario termine di prescrizione – pari a dieci anni allo scadere dei 18 mesi – è decorso nella protratta e ingiustificata inerzia degli aventi diritto, titolari dei buoni.
In conclusione, posto che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei buoni fruttiferi postali inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale, nel caso di specie, i titoli sono stati sottoscritti in data 28 gennaio 2006, la prescrizione decennale decorre dal 28 luglio 2016 ed è maturata il 29 luglio 2017.
pagina 8 di 9 ha quindi legittimamente rifiutato il rimborso dei titoli, così come da comunicato Controparte_1
stampa datato 30/12/2013 del MEF, che vieta il rimborso per i titoli caduti in prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande formulate dai ricorrenti;
- condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e delle spese di lite, che liquida, per ciascuno, in euro Controparte_1 Controparte_2
2.540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge;
Ferrara, 4 marzo 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 637/2024, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. Parizzi Raffaella
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ianniello Luisa Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rossi Controparte_2 C.F._4
Alessandra
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per i ricorrenti: “Voglia il Tribunale 1)riconoscere l'esclusiva responsabilità di in CP_1
relazione al mancato incasso per avvenuta prescrizione dei tre buoni fruttiferi per un complessivo valore nominale di € 10.100,00 2)condannare di conseguenza al risarcimento nei Controparte_1 confronti degli attori della somma di €10.100,00 valore nominale dei tre buoni, oltre interessi, dalla scadenza ad oggi, 3)Condannare alla refusione delle spese legali sia della Controparte_1 mediazione che del presente giudizio, oltre IVA e CPA.”
pagina 1 di 9 Per “Nel merito in via principale rigettare ogni domanda proposta nei confronti Controparte_1
di siccome infondata in fatto ed in diritto;
-sempre, nel merito ed in via Controparte_1
ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità anche di nella produzione dell'evento dannoso lamentato da parte ricorrente , Controparte_1
ritenere e dichiarare , con ogni conseguenza, che il fatto dannoso è imputabile alla sig.ra CP_2
, ed in virtù del rapporto di lavoro intercorrente fra le parti, accertare e dichiarare la sua
[...] responsabilità nei confronti di dei danni eventualmente verificatisi e, per l'effetto, Controparte_1
condannarla a tenere indenne la prefata Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla presente causa ed a risarcire ogni ulteriore danno subito e subendo da Controparte_1
comprese le spese di lite che quest'ultima in caso di soccombenza fosse condannata a pagare.”
[...]
Per NI OS: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale e nel merito rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Sig.ra siccome infondata in CP_2
fatto ed in diritto per i motivi esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata qualsivoglia responsabilità della Sig.ra condannarla al pagamento della minor CP_2 somma di € 5.000,00 o ad altra somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e compensi di causa. Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori non ammessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 adito il Tribunale di Ferrara al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva di
[...]
per il mancato incasso di tre buoni fruttiferi di complessivi euro 10.100,00 per Controparte_1
intervenuta prescrizione, chiedendo inoltre la condanna della convenuta al risarcimento dell'importo pari valore nominale degli stessi, oltre interessi dalla scadenza ad oggi.
I ricorrenti hanno dedotto che, nel settembre 2017, anche per conto dei fratelli Parte_1
e , a seguito della scomparsa di si era recata all'Ufficio Postale Pt_3 Pt_2 Persona_1
sito in Ferrara, viale Krasnodar n. 35, al fine di regolarizzare i rapporti di conto corrente, libretto postale e n. 16 buoni fruttiferi del defunto padre.
A seguito delle indicazioni della Direttrice dell'Ufficio relative alla scadenza ventennale dei buoni fruttiferi e dell'individuazione della prima scadenza per l'incasso di alcuni di essi in data 21/04/2021, i ricorrenti avevano sottoscritto un modulo precompilato di “autorizzazione al pagamento rapporti / titoli bancoposta caduti in successione”, contenente però – per asserita negligenza della funzionaria – il solo conto corrente e libretto di risparmio (doc. 1).
Durante l'incontro del 5/12/2017, la Direttrice aveva richiesto ai ricorrenti il pagamento di un bollettino pagina 2 di 9 di euro 10,00 per “ricerca titoli” (doc. 2) e visionato i 16 buoni fruttiferi, poi fotocopiati ed inseriti nella pratica;
gli eredi, nella convinzione di aver regolarizzato la procedura, avevano manifestato l'intenzione di non incassare nell'immediato i buoni, ma di attendere la scadenza naturale prevista per il giorno 21/04/2021.
Pertanto, a seguito di tale accordo, in data 17/12/2021, dopo la richiesta di Parte_1 integrazione documentale da parte della Direttrice, si era recata nuovamente presso l'Ufficio postale per consegnare i due atti notori, uno relativo al decesso del padre e l'altro della madre, e tutti i buoni fruttiferi (doc. 3).
Hanno dedotto gli attori poi che, durante una telefonata avvenuta il 21/12/2021, aveva Parte_1
appreso dalla Direttrice che tre dei buoni fruttiferi erano prescritti e quindi non più incassabili, in quanto aventi una validità di 18 mesi e non ventennale.
Il giorno successivo, durante una conversazione registrata da (doc. 4), la Direttrice Parte_1 aveva confermato l'intervenuta prescrizione dei buoni, avvenuta in data 31/12/2018, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa nel settembre e dicembre 2017, ammettendo - per propria negligenza - di non avere controllato i numeri di serie dei buoni da cui si desume la scadenza.
anche per conto dei fratelli, aveva sporto quindi reclamo a Parte_1 Controparte_1 finalizzato all'ottenimento del risarcimento di quanto perso per esclusiva responsabilità dell'ufficio Co Postale 10 (doc. 5) e, contestualmente, avevano sporto denuncia querela nei confronti della
Direttrice.
Visti il diniego al reclamo con motivazioni generiche da parte di (doc. 6), la Controparte_1
comunicazione dove la convenuta ha ammesso il comportamento negligente della Direttrice (doc. 8) nel procedimento penale – poi archiviato dal GIP del Tribunale di Ferrara – e il mancato riscontro alle missive inoltrate nel giugno e settembre 2022 (doc. 7), i ricorrenti hanno avviato la procedura di mediazione obbligatoria, terminata con esito negativo (doc. 9).
In via preliminare, i ricorrenti hanno dedotto di essere consumatori e di aver conferito mandato a
[...]
per la riscossione dei buoni fruttiferi postali caduti in successione. Controparte_1
Nel merito, hanno ricondotto il mancato incasso dei buoni per negligenza della Direttrice dell'Ufficio – sempre negata da parte di – la quale aveva omesso di trascrivere nel contratto di Controparte_1
mandato i 16 buoni fruttiferi caduti in successione e, sia nel settembre che nel dicembre 2017, non aveva controllato con l'ordinaria diligenza i numeri di serie portati dalla sig.ra indicando Per_2 erroneamente come prima data dell'incasso aprile 2021.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e ha richiesto, in Controparte_1 via preliminare e pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa di affinché, Controparte_2
pagina 3 di 9 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la terza chiamata garantisca e tenga indenne la convenuta dall'eventuale condanna per aver negligentemente fornito informazioni fuorvianti sulla scadenza dei tre buoni postali.
Nel merito parte resistente ha evidenziato che, i buoni fruttiferi di cui è causa avevano una durata massima di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale ed interessi, alla scadenza del diciottesimo mese (doc. 3, 4) con prescrizione decennale, così come evincibile dalle informazioni analitiche in ordine a serie di appartenenza, rendimenti e condizioni riportate nei relativi
Fogli Informativi, consegnati ai sottoscrittori e affissi in tutti gli Uffici Postali e pubblicati in Gazzetta
Ufficiale. Inoltre, l'eventuale mancata chiarezza o assenza dei dati identificativi avrebbero potuto essere constatati da parte degli aventi diritto presso qualsiasi Ufficio Postale.
Nel caso di specie, i titoli sono stati sottoscritti in data 28 gennaio 2006 e la prescrizione decennale decorrente dal 28 luglio 2016 è maturata il 29 luglio 2017; pertanto, ha ritenuto di Controparte_1
non aver legittimamente rimborsato i titoli così come da comunicato stampa datato 30/12/2013 del
MEF, che vieta il rimborso per i titoli caduti in prescrizione. si è costituita in giudizio e ha contestato l'attribuzione alla stessa della qualifica di Controparte_2
Dirigente, essendo invece una collaboratrice dell'ufficio postale n. 10 di Ferrara, e la ricostruzione dei fatti, così come prospettata dagli attori, in quanto i buoni fruttiferi postali erano stati consegnati solamente nel dicembre 2021 - e non nel 2017 – in occasione della seconda dichiarazione di successione. ha eccepito l'omessa prova da parte dei ricorrenti all'asserito mancato inserimento Controparte_2
dei buoni fruttiferi postali nella prima successione oltre all'omessa informazione circa la loro prescrizione.
La terza chiamata ha sostenuto che la produzione documentale dei ricorrenti non può ritenersi idonea a provare l'asserito comportamento negligente della collaboratrice, in quanto il doc. sub. 1 non è un mandato di pagamento, ma una autorizzazione rilasciata dal responsabile del TSC al pagamento delle sole somme depositate sul libretto postale intestato a il doc. sub. 2 è un mero Persona_1 bollettino per l'istruzione della prima pratica di successione, non rappresentando la ricerca dei titoli, e la trascrizione della conversazione tra e di cui al doc. sub. 4 – comunque privo di Parte_1 CP_2
valenza probatoria – è unicamente relativo ai titoli di serie dei buoni e nulla dimostra in merito all'asserito mancato inserimento degli stessi nella successione.
La collaboratrice dell'Ufficio ha contestato l'attribuzione alla stessa di un comportamento omissivo, essendosi limitata a fornire indicazioni generali sulla prescrizione fino alla consegna dei buoni, avvenuta solamente nel 2021, dovendosi invece intravedere profili di negligenza in capo ai ricorrenti pagina 4 di 9 che, manifestata la volontà di portare a naturale scadenza i buoni, avevano omesso di attivarsi in concreto e verificare l'esatta scadenza del titolo, senza poi accorgersi dell'intervenuta prescrizione.
L'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'Ufficio postale deve peraltro ritenersi assolto mediante l'affissione dei fogli informativi e la pubblicazione in GU dei DM disciplinanti l'emissione dei titoli, come sancito da giurisprudenza di legittimità.
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Ciò premesso, la domanda formulata dai ricorrenti non può trovare accoglimento.
e agiscono al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
della responsabilità esclusiva di per il mancato incasso di tre buoni fruttiferi dovuto Controparte_1 alla condotta negligente della funzionaria dell'Ufficio.
Sebbene i ricorrenti omettano di precisare il titolo sulla base del quale richiedono l'accertamento della responsabilità, in assenza di rapporto contrattuale, deve ritenersi che gli stessi abbiano agito a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Occorre quindi procedere all'accertamento dei requisiti necessari della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., quali condotta negligente, il nesso di causalità ed il danno ingiusto.
Con riferimento al primo elemento costituivo, i ricorrenti deducono l'omessa osservanza degli obblighi informativi da parte del personale di Controparte_1
In primo luogo, occorre interrogarsi sulla sussistenza di un obbligo informativo in capo a Controparte_1
e, nel caso di specie, dell'effettiva violazione dello stesso da parte del dipendente
[...] CP_2
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Secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito, i buoni postali fruttiferi a termine devono qualificarsi quali meri documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (Cass. 27809/2005, Cass.
19002/2017) e, in quanto tali, servono solo a indicare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme previste per la cessione.
Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito.
In quanto documenti di legittimazione, la disciplina del buono fruttifero postale deve essere riscontrata in atti normativi e amministrativi, dovendosi ritenere ammissibile l'eterointegrazione delle condizioni previste sul titolo, solitamente effettuate a mezzo di decreti ministeriali, ferma la necessità di garantire la tutela del ragionevole affidamento riposto dal risparmiatore (Tribunale di Roma, sentenza del 6 settembre 2023).
Sull'assolvimento degli obblighi informativi relativi alla tipologia del buono, scadenza e rendimento, si pagina 5 di 9 è espressa la Cassazione (Cass. SS.UU. 3963/2019), che ha ritenuto sufficiente la pubblicazione sulla
GU dei DM disciplinanti l'emissione dei titoli, in quanto “la pubblicazione della GU, così come
l'affissione all'interno degli uffici postali delle tabelle riportanti i relativi tassi di interesse, mettono i sottoscrittori in condizione di conoscere le condizioni dei buoni sottoscritti con l'utilizzo della minima diligenza (Cass. SS.UU. 3963/2019) essendone in tal modo garantita la conoscenza/conoscibilità.”.
Sulla scorta di questa importante pronuncia, la giurisprudenza di merito ha precisato che sussiste in capo al titolare del buono fruttifero postale “a termine” l'onere di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza di esso e i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. Tali caratteristiche dei titoli – unitamente a “ogni altro elemento ritenuto necessario” - sono indicati in decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Tribunale di Viterbo, ordinanza del 11 novembre 2022).
Il risparmiatore, sulla base dell'indicazione della tipologia di appartenenza del buono, ricava – utilizzando l'ordinaria diligenza – il regime giuridico concretamente applicabile in quanto contenuto all'interno di atto avente natura normativa sia pure secondaria, ovvero il DM Min. Tesoro del
29/03/2001, pubblicato sulla GU n. 87 del 14.04.2001, e dunque a tutti accessibile e da tutti consultabile (Corte di Appello di Napoli, sentenza del 10 novembre 2022).
Si ritiene, pertanto, sussistere in capo al legittimo possessore dei titoli un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel buono postale, compresi l'esatta scadenza del titolo e quindi il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi.
Si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito, anche di questo Tribunale
(sentenza n. 340\2024, emessa il 22 aprile 2024), in conformità con l'orientamento della Suprema
Corte, secondo cui: a) spetta alla parte attrice dimostrare che il buono emesso non corrispondesse alle diverse richieste esigenze del sottoscrittore;
b) la normativa non impone la completa e specifica indicazione delle condizioni negoziali nel titolo;
c) il d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto che i buoni fruttiferi postali cartacei non devono più contenere
l'indicazione dei rendimenti, delle scadenze e del termine di prescrizione, avendo abrogato il Decreto
8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni (art. 9);
d) grava sul risparmiatore l'obbligo di diligenza cioè di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del titolo (cfr. Trib. di Termini Imerese, dr.ssa Maria Aiello del 5 maggio 2023).
In conclusione, alcun obbligo informativo sussiste in capo all'Ufficio Postale, essendo il risparmiatore tenuto a verificare, usando l'ordinaria diligenza, la disciplina del titolo di cui è in possesso.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, non solo non sussiste alcuna condotta negligente imputabile al personale di
[...]
ma l'impossibilità di riscuotere l'incasso deve attribuirsi unicamente alla condotta del Controparte_1
risparmiatore.
E' documentalmente provato che i buoni postali portati all'incasso dai ricorrenti appartenevano alla serie “18L” e “18M”, come desumibile dalla stampa del relativo codice seriale, oltre che dal foglio illustrativo prodotto dalla resistente (doc. 3 e 4).
L'indicazione della serie ed il testo disciplinante (DM 19 dicembre 2000) avrebbero consentito agevolmente ai risparmiatori di informarsi sulla durata dei buoni e sul conseguente termine di prescrizione.
Quest'ultimo era facilmente evincibile dagli stessi ricorrenti, in quanto l'art. 8 del DM 19/12/2000 afferma che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Pertanto, alla luce dell'espresso richiamo presente sui titoli, il credito, divenuto esigibile dopo il termine di diciotto mesi dall'emissione dei buoni, era soggetto al termine di prescrizione decennale previsto dal DM 19/12/2000.
La parte ricorrente avrebbe poi potuto facilmente avvedersi di ciò, chiedendo la consegna del foglio informativo ovvero informazioni orali a qualsiasi ufficio postale ed è invece rimasta inerte, circostanza che evidenzia insuperabili profili di negligenza ascrivibili al consumatore determinanti l'evento.
Sebbene con l'entrata in vigore del DM 19/12/2000 non siano stati più previsti le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni, tuttavia, l'effettiva conoscenza delle informazioni è stato garantito, oltre che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche dall'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di nonché mediante pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale. CP_1
Dell'affissione, nei locali dei propri Uffici, di apposito avviso rinvenibile anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale è stata fornita prova dalla parte resistente.
Ferma la condotta negligente dei risparmiatori, l'asserita inosservanza dell'obbligo informativo – comunque contestato dalla parte resistente – non potrebbe comunque ritenersi idoneo ad integrare una responsabilità extracontrattuale (né c.d. da contatto sociale) in capo a non essendo Controparte_2
stato provato dai ricorrenti il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il danno subito.
I ricorrenti hanno omesso di provare il mancato assolvimento dell'obbligo informativo, peraltro contestato in giudizio dalla funzionaria che ha affermato di essersi limitata a fornire generiche informazioni, senza avere la possibilità di consultare i buoni fruttiferi postali in forma cartacea.
Infatti, l'avvenuta consegna dei buoni cartacei - contestata da – non è stata provata Controparte_2
dai ricorrenti: la produzione in giudizio dell'autorizzazione rilasciata dal responsabile del TSC al pagina 7 di 9 pagamento è relativa alle sole somme depositate sul libretto postale (doc. 1 fascicolo ricorrenti), la trascrizione conversazione (doc. 4 fascicolo ricorrenti) e la comunicazione di (doc. Controparte_1
8 fascicolo ricorrenti) – privo di natura confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c. in quanto dichiarazione indirizzata a un soggetto terzo (la guardia di Finanza) – nulla esplicitano in tal senso.
In particolare, dalla conversazione registrata di cui al doc. 4 e dalla comunicazione di Controparte_1
di cui al doc. 8 emerge che si era limitata a riportare generiche informazioni
[...] Controparte_2
sulla prescrizione.
Anche a voler ritenere poi provato il mancato assolvimento di tale obbligo, i ricorrenti hanno omesso di dimostrare che il vizio informativo fosse posto in correlazione causale con la sopravvenuta prescrizione del diritto azionato, atteso che il titolo stesso esplicitava, seppure per relationem, il termine di prescrizione del credito da esso scaturente.
Infatti, l'eventuale mancata consegna del foglio illustrativo non avrebbe comunque giustificato l'inerzia dei ricorrenti, né vi è prova del fatto che il mancato incasso del titolo entro il predetto termine fosse imputabile alla mancata consegna del documento informativo al momento dell'emissione.
Ciò che è pacifico in causa è che i ricorrenti mai hanno richiesto la consegna del materiale informativo né si sono attivati per l'acquisizione di informazioni in ordine alla data di scadenza del titolo in oggetto, agevolmente reperibili presso un qualsiasi ufficio postale o consultando il sito internet della convenuta.
Alla luce del disposto di cui all'art. 1227 c.c., pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso dei titoli per cui è causa è riconducibile in via esclusiva alla condotta negligente dei ricorrenti, che non si sono attivati al fine di acquisire tempestivamente informazioni in ordine alla data di scadenza dei titoli per cui è causa, nonostante la libera disponibilità della stessa presso qualsiasi ufficio postale.
A nulla rilevano le asserite negligenze della collaboratrice dell'Ufficio, in quanto Controparte_2
le stesse non escludono l'onere in capo ai resistenti di verificare la durata del titolo.
Anche ammessi profili di negligenza in capo a nel calcolo del termine di Controparte_2
prescrizione (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrenti), non sussiste infatti alcun collegamento causale tra la dedotta violazione degli obblighi informativi e la decorrenza del termine prescrizionale, posto che l'ampio ordinario termine di prescrizione – pari a dieci anni allo scadere dei 18 mesi – è decorso nella protratta e ingiustificata inerzia degli aventi diritto, titolari dei buoni.
In conclusione, posto che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei buoni fruttiferi postali inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale, nel caso di specie, i titoli sono stati sottoscritti in data 28 gennaio 2006, la prescrizione decennale decorre dal 28 luglio 2016 ed è maturata il 29 luglio 2017.
pagina 8 di 9 ha quindi legittimamente rifiutato il rimborso dei titoli, così come da comunicato Controparte_1
stampa datato 30/12/2013 del MEF, che vieta il rimborso per i titoli caduti in prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande formulate dai ricorrenti;
- condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e delle spese di lite, che liquida, per ciascuno, in euro Controparte_1 Controparte_2
2.540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge;
Ferrara, 4 marzo 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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