Trib. Ferrara, sentenza 04/03/2025, n. 231
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Sentenza 4 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Maria Marta Cristoni del Tribunale Ordinario di Ferrara, riguarda una controversia tra alcuni ricorrenti e Poste Italiane S.p.A. I ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della responsabilità esclusiva di Poste Italiane per il mancato incasso di tre buoni fruttiferi, sostenendo che la prescrizione fosse dovuta a negligenza della funzionaria dell'ufficio postale. Hanno chiesto, pertanto, il risarcimento dell'importo nominale dei buoni, oltre agli interessi e alle spese legali. Poste Italiane ha contestato le pretese, sostenendo che i buoni avessero una durata massima di diciotto mesi e che la prescrizione fosse decorso per inerzia dei ricorrenti.

Il Giudice ha respinto le domande dei ricorrenti, argomentando che non sussisteva un obbligo informativo in capo a Poste Italiane, poiché i titoli erano documenti di legittimazione e le informazioni necessarie erano accessibili tramite pubblicazioni ufficiali. Inoltre, ha evidenziato che la responsabilità per la prescrizione era da attribuire alla condotta negligente dei ricorrenti, che non si erano attivati per verificare le scadenze dei buoni. La sentenza ha quindi confermato la legittimità del rifiuto di rimborso da parte di Poste Italiane, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ferrara, sentenza 04/03/2025, n. 231
    Giurisdizione : Trib. Ferrara
    Numero : 231
    Data del deposito : 4 marzo 2025

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