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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8378/2024
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8378/2024 tra
Parte_1 C.F._1 ATTORE/I e
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CP_2
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura a fine udienza.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8378/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sivio Renato e Parte_1 C.F._1 Duccillo Cristiana ATTORE/I contro rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Romano CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZIELLO GIOVANNA elettivamente CP_2 domiciliato in VIALE GRAMSCI 20 80100 NAPOLI presso il difensore avv. ZIELLO GIOVANNA TERZO CHIAMATO
E rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Panni (C.F.: Controparte_3
e Marcella De Simone C.F._2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per la data odierna
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- letta Cass., 7.3.2019 n. 8473 ed osservato che la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
su quest'ultimo punto la Corte ha chiarito che “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”;
- Atteso che, il principio de quo è stato di ribadito da Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 05/07/2019), n. 18068 che ha stabilito espressamente che la partecipazione di soggetto non munito di procura speciale fa si che lo stesso non possa considerarsi validamente pagina 2 di 3 delegato a partecipare in sostituzione della parte ed equivale a mancata partecipazione della stessa con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità e inevitabile declaratoria di improcedibilità della domanda ( cfr da ultimo Corte di Appello di Napoli sez. II, 29/09/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 29/09/2020), n.3227; corte Appello Napoli 3444/23; Cass. 18106/24 per cui Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, tuttavia la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
- Posto che tali principi sono ribaditi, anche se sotto diverso aspetto, da Cass., n. 205/2024 che ha anche specificato che in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Condizione che si è puntualmente verificata nella prima udienza del giudizio di I grado nella controversia in esame;
- Osservato che la “ procura speciale” è priva di data certa ed è autenticata dallo stesso legale che è invece privo di poteri certificatori per ambiti che esulano dal perimetro delineato dall'art. 83 comma terzo cpc;
- Valutato che in sede di merito la questione risulta ancora dibattuta e tenuto conto del carattere processuale della decisione;
PQM
- Dichiara improcedibile la domanda;
- Compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 3 di 3
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8378/2024 tra
Parte_1 C.F._1 ATTORE/I e
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CP_2
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura a fine udienza.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8378/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sivio Renato e Parte_1 C.F._1 Duccillo Cristiana ATTORE/I contro rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Romano CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZIELLO GIOVANNA elettivamente CP_2 domiciliato in VIALE GRAMSCI 20 80100 NAPOLI presso il difensore avv. ZIELLO GIOVANNA TERZO CHIAMATO
E rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Panni (C.F.: Controparte_3
e Marcella De Simone C.F._2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per la data odierna
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- letta Cass., 7.3.2019 n. 8473 ed osservato che la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
su quest'ultimo punto la Corte ha chiarito che “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”;
- Atteso che, il principio de quo è stato di ribadito da Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 05/07/2019), n. 18068 che ha stabilito espressamente che la partecipazione di soggetto non munito di procura speciale fa si che lo stesso non possa considerarsi validamente pagina 2 di 3 delegato a partecipare in sostituzione della parte ed equivale a mancata partecipazione della stessa con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità e inevitabile declaratoria di improcedibilità della domanda ( cfr da ultimo Corte di Appello di Napoli sez. II, 29/09/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 29/09/2020), n.3227; corte Appello Napoli 3444/23; Cass. 18106/24 per cui Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, tuttavia la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
- Posto che tali principi sono ribaditi, anche se sotto diverso aspetto, da Cass., n. 205/2024 che ha anche specificato che in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Condizione che si è puntualmente verificata nella prima udienza del giudizio di I grado nella controversia in esame;
- Osservato che la “ procura speciale” è priva di data certa ed è autenticata dallo stesso legale che è invece privo di poteri certificatori per ambiti che esulano dal perimetro delineato dall'art. 83 comma terzo cpc;
- Valutato che in sede di merito la questione risulta ancora dibattuta e tenuto conto del carattere processuale della decisione;
PQM
- Dichiara improcedibile la domanda;
- Compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 3 di 3