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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020;
TRA
, difesa dall'Avv. Emmanuele De Lucia;
Parte_1 attrice
CONTRO
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
;
[...] Controparte_11 convenuti contumaci
Oggetto: comunione forzosa del muro di confine e distanza dal confine.
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti, tutti Parte_1 condomini del Complesso Domus Appia, in riassunzione del procedimento incardinato presso a Corte d'Appello di Napoli e recante RG. 1565/2012, definito con sentenza n.
64/2020 con la quale la Corte aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Marcianise, n.
15/12, “…nella parte in cui ha statuito sulla domanda proposta da con Parte_1 riguardo alle opere condominiali (muro, nicchie e contatori) che insistono sul versante ovest della proprietà di costei per la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario
” . Persona_1
Ha chiesto:
- la condanna di al pagamento dell'indennità di medianza Controparte_1 del muro insistente sul lato sud per un importo di € 2.812,50, oltre alla installazione di pannelli opachi in corrispondenza del giardino della istante;
- la condanna di tutti i convenuti ad arretrare il terrapieno di loro proprietà, nel tratto in corrispondenza del confine ad ovest, alla distanza di legge dall'edificio di proprietà dell'appellante, ossia ai mt.10 stabiliti dal Piano Regolatore Generale ovvero ai mt.6 imposti dal locale PdF;
- la condanna di tutti i convenuti a porre alla distanza di 1 metro dal confine dell'immobile dell'appellante i cavi e le condotte idriche, nonché ad eliminare le nicchie dei contatori delle condotte di gas ed acqua esistenti sul muro della istante.
Rappresentava di essere proprietaria di una villetta sita in Santa Maria a Vico alla via Caudio
n. 18, registrata in catasto fabbricati al foglio 8, part. 5041, insistente su un'area della maggiore consistenza riportata in catasto terreni al foglio 8, part. 797 e part. 800, confinante a nord con via Caudio, ad est con beni e sul lato ovest e sud con il fondo Persona_2 su cui è stato edificato il Condominio Domus Appia, realizzato dalla ditta Edilizia Ponti Snc.
I citati confini ovest e sud erano delimitati da un muro di recinzione in cemento armato con sovrastante ringhiera metallica. Sul lato ovest il menzionato muro, che si ergeva fino a mt.2,40 di altezza dal suolo, presenta un profilo inclinato a seguire con un andamento della rampa d'accesso al garage con altezza fuori terra dai mt. 2,00 iniziali ai mt 2,50 alla fine della rampa, e nella parte retrostante il piano di calpestio del fondo edificato dalla
[...]
è caratterizzato da un andamento inclinato verso il basso fino a mt. -1,80 dalla CP_12 quota stradale di via Caudio, per cui il muro attoreo si elevava fino a mt.2,40 di altezza dal suolo. Specificava, altresì, che la società aveva realizzato otto villette Controparte_12
a schiera unifamiliari con due piani fuori terra adibiti ad abitazione ed un piano seminterrato adibito a garage in virtù del permesso a costruire n.01/03 del 4.7.2003 rilasciato dal comune di S. Maria a Vico, commettendo peraltro una serie di abusi in danno della proprietà attorea
“…a) innalzamento di circa due metri la quota di calpestio del fondo a confine coi lati ovest
e sud dell'immobile attoreo, eseguito mediante riempimento con terreno di risulta il viale di accesso (sul lato ovest) e giardini di pertinenza di 5 unità abitative (sul lato sud), con realizzazione di un terrapieno in violazione della distanze legali e costituzione di un'illegittima veduta (inspectio et prospectio) sul fondo dell'attrice; b) indebito utilizzo del muro di confine attoreo come struttura di contenimento del modificato piano altimetrico;
c) realizzazione di due nicchie di mattoni forati sul paramento verticale del muro di recinzione di proprietà della sig. adibite ad alloggio di contatori delle varie reti di alimentazione Pt_1 del complesso edilizio (gas, idrico, etc.); ci) posizionamento di cavi e tubazione idriche e di gas ad una distanza inferiore a mt. 1,00 dal confine attoreo…”.
Precisava che il contraddittorio era stato esteso anche nei confronti Controparte_10 [...]
, avendo acquistato una delle citate villette dal convenuto Controparte_11 CP_1
, come si evince dalla visura ipocatastale del 30.9.2021 allegata telematicamente
[...] in atti il 1.2.2022 da parte attrice.
Va dichiarata la contumacia dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , i quali seppur Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 ritualmente citati non si sono costituiti nell'odierno giudizio
La causa istruita documentalmente, dopo essere stata rinviata ripetutamente per consentire il perfezionamento della notifica nei confronti di e per il Controparte_1 raggiungimento degli obiettivi PNRR, è stata presa in decisione all'udienza del 10.7.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 avendo quest'ultimo ceduto in corso di causa la proprietà dell'immobile registrato in catasto fabbricati al f. 8, part. 5048, sub. 5 e 13 a e (cfr.: Controparte_10 Controparte_11 visura ipocatastale del 30.9.2021 allegata telematicamente in atti il 1.2.2022 da parte attrice).
Entrando nel merito la domanda va solo parzialmente accolta, nei limiti delle motivazioni di seguito riportate.
La richiesta di condanna di e (subentrati a Controparte_10 Controparte_11
) al pagamento dell'indennità di medianza del muro insistente sul lato Controparte_1 sud ed alla installazione di pannelli opachi in corrispondenza del giardino della istante, è inammissibile considerata la decisione della Corte d'Appello di Napoli di rimettere la causa innanzi al primo giudice esclusivamente per le opere realizzate sul versante ovest e non anche per quelle realizzate sul versante sud, per le quali la stessa Corte si è espressa in via definitiva con “…condanna di , , e Controparte_6 Controparte_3 Controparte_2
e , ognuno per quanto di ragione, all'indennità di Controparte_4 Controparte_5 medianza del muro reso forzosamente comune nell'importo stimato individualmente in € 2.812,50 nonché ad apporre, ognuno per il tratto confinante con il proprio bene, pannelli opachi in corrispondenza del giardino della posto a diretto confine con i giardinetti Pt_1 pertinenziali…” senza peraltro rilevare alcun difetto di contraddittorio.
Merita, invece, di essere accolta la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti ad arretrare il terrapieno di proprietà dei convenuti, nel tratto in corrispondenza del confine ad ovest, alla distanza di legge dall'edificio di sua proprietà.
L'art. 873 c.c. stabilisce che “…Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore…”.
L'art. 878 c.c. prevede che “…Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri…”.
Sulla applicazione della disciplina delle distanze ad un “terrapieno artificiale” si è espressa anche di recente la Suprema Corte di Cassazione evidenziando che qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse (cfr.: Cassazione civile sez. II,
14/10/2025, n.27443, nello stesso senso Cassazione civile sez. II, 04/10/2023, n.28001).
Nel caso di specie, dall'elaborato peritale redatto dal consulente tecnico nominato dal
Tribunale nel precedente giudizio di primo grado, è emerso che il contestato terrapieno costruito dalla società , ed attualmente di proprietà dei convenuti, viola Controparte_12 le distanze legali in quanto realizzato, in adiacenza al muro di cinta di proprietà di
[...]
, a distanza inferiore ai 6 metri, dall'edificio di proprietà della stessa attrice come Parte_1 previsto dal Piano di Fabbricazione vigente alla data del rilascio del Permesso di Costruire
n. 01/03 del 4.7.2003 (cfr.: pag. 14 e 21 dell'elaborato peritale laddove di legge“…Per quanto riguarda la parte di muro sul confine ovest della proprietà considerato che l'altezza Pt_1 del muro è inferiore a tre merti, che prima della costruzione dell'adiacente muro di proprietà dei convenuti esso aveva entrambe le facce libere, che demarcava la linea di confine e che più o meno seguiva il naturale declivio del terreno, esso poteva configurarsi come “muro di cinta”, non soggetto, pertanto, alle prescrizioni sulle distanze legali (art. 873 c.c.). In tal caso, secondo l'art. 878 c.c., sarebbe stata possibile la realizzazione del terrapieno da parte di edilizia , il quale terrapieno si configura, secondo la definizione riportata nel CP_12
P.R.G. del comune di S. Maria a vico, come costruzione (art. 8, punto 2), se nel fondo di proprietà della sig.ra la di lei costruzione fosse stata a distanza non inferiore a quella Pt_1 prescritta dal Piano di Fabbricazione vigente alla data del rilascio del permesso di costruire
e dall'attuale Piano Regolatore Generale. Tale condizione non è verificata (cfr. Allegato A-
1), per cui, tenendo conto anche delle argomentazioni svolte dai convenuti, è possibile affermare che, per quanto riguarda il confine ovest della proprietà villani, la realizzazione del suddetto terrapieno artificiale viola la norma sulle distanze legali…” e “…
1. La realizzazione del terrapieno da parte di Edilizia Ponti Snc è in aderenza con la preesistente muro di proprietà dell'attrice. Nel tratto in corrispondenza del confine ad ovest della proprietà dell'attrice, il terrapieno costruito da viola le distanze legali in quanto Controparte_12 esso è costruito, in adiacenza con il muro di cinta di proprietà dell'attrice, a distanza inferiore ai 6.0, dall'edificio di proprietà dell'attrice, non dovendosi tenere conto del muro di cinta ai fini della determinazione delle dette distanze legali … La doglianza è pertanto fondata con riferimento alla sola parte di confine ad ovest, rispetto alla proprietà della sig.ra ”). Pt_2
Quanto alla richiesta di parte attrice di condanna al ripristino dello status quo ante con arretramento del terrapieno alle distanze legali, va ribadito che a norma del comma 2 dell'art. 872 c.c. risulta essere facoltà di chi subisce gli effetti della violazione della normativa sulle distanze a richiedere la riduzione in pristino piuttosto che il risarcimento del danno.
Tale circostanza è stata chiarita dalla stessa Corte d'Appello di Napoli, la quale ancor prima di dichiarare la nullità della sentenza emessa dal giudice di prime cure ha acclarato che quest'ultimo, avendo riscontrato la violazione della distanza legale del terrapieno dei convenuti dal fabbricato attoreo nel tratto in corrispondenza del confine ovest del fabbricato attoreo, ha errato nel condannare la ditta costruttrice al “…pagamento di una somma per equivalente, laddove avrebbe dovuto condannare tutti i convenuti - proprietari delle villette unifamiliari e delle parti comuni - ad arretrare l'opera illegittima alla distanza di legge…” (cfr.: pag. 9 sentenza appello) tenuto conto che “…il codice civile non consente al decidente di valutare l'opportunità o meno della riduzione in pristino, ma prescrive quest'ultima con riguardo alle opere che concretizzano la lesione, ragion per cui le considerazioni del C.T.U. sull'opportunità della rimozione in rapporto alle utilità proveniente alle parti che usufruiscono del manufatto illegittimo non hanno alcuna valenza giuridica…” e che “…In maniera errata, dunque, la sentenza – facendo propria la considerazione del C.T.U. quanto al fatto che la riduzione in pristino e l'abbattimento avrebbero implicato un pregiudizio ai fabbricati dei proprietari convenuti tale da vertersi nell'ipotesi di impossibilità di abbattimento e/o di ripristino nei limiti delle distanze – ha ritenuto di condannare la sola (e non CP_12 anche i proprietari già tali al tempo della vocatio in jus) al risarcimento del danno per equivalente, a nulla valendo l'argomento che si legge in sentenza per cui la pronuncia come resa non integrerebbe alcun vizio di ultrapetizione, trovando la sua scaturigine nella fonte normativa nel caso di impossibilità ovvero di eccessiva onerosità nell'esecuzione specifica…” (cfr.: pag. 10 sentenza appello).
Ne consegue la condanna di , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e ad arretrare il terrapieno artificiale realizzato Controparte_10 Controparte_11 lungo il confine ovest rispetto alla proprietà attrice di almeno 6 metri dal detto confine come previsto dal Piano di Fabbricazione vigente alla data del rilascio del Permesso di Costruire
n. 01/03 del 4.7.2003.
Risulta fondata la domanda di eliminazione delle nicchie contenenti i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica realizzate sul muro di proprietà attrice come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr.: pag. 12 elaborato peritale…Le nicchie presenti all'ingresso del viale di accesso al Condominio Domus appia sono realizzate nel muro di proprietà del Condominio stesso, il quale risulta essere spesso 0.25 m (cfr. Allegato A-1). Le nicchie, aventi profondità netta pari a 0.25 m (Foto n. 19,29), sporgono rispetto al muro di alcuni centimetri (Foto n.
21). A tergo delle stesse si riscontra la presenza di mattoni forati di spessore 0.08 (Foto n.
22,23,24), che giacciono in aderenza al muro dell'attrice. Di conseguenza, nonostante la presenza di un giunto tecnico fra i due muri (Foto n. 25), si rileva che, in corrispondenza delle nicchie, tale giunto è di fatto occupato dai mattoni forati. Pertanto l'equilibrio e la stabilità delle nicchie non possono prescindere dalla presenza del retrostante muro di proprietà dell'attrice. In altre parole le nicchie dove sono collocati i terminali degli impianti, ai fini della loro stabilità, non possono ritenersi autonome…).
La norma di cui all'art. 873 c.c. ricomprende anche le opere destinate a contenere tubazioni o contatori solitamente definite come volumi tecnici. Va, difatti, premesso che sulla definizione di costruzione la Cassazione si è più volte espressa affermando che il concetto di “costruzione” è unico e si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità (Cass. n. 4639/1997) ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un preesistente corpo di fabbrica (Cass. n. 45/2000), idonea a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà (Cass. 15282/2005; Cass. n
3199/2002; Cass. n. 5116/1998), a nulla rilevando dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua destinazione (Cass. n. 2228/2001;
Cass. n. 12489/1995; Cass. n. 5670/1991).
Su questa base anche piccoli manufatti, quale quello oggetto del presente giudizio, debbono rispettare le distanze di legge ed è irrilevante che siano destinati a contenere i contatori delle utenze.
Ne consegue la condanna di , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e alla eliminazione delle nicchie contenenti i Controparte_10 Controparte_11 contatori o quantomeno lo spostamento ad una distanza di tre metri dal muro di confine (e non già ad un metro come richiesto dall'attrice).
Infine, risulta essere priva di fondamento la richiesta di arretrare le tubature inerenti l'energia elettrica e l'acqua, in quanto come riportato nell'elaborato peritale (cfr.: pag. 12 e 16 ) si legge “…Dagli scavi sotto-pavimentazione eseguiti non si riscontra la presenza di tubazioni
e condotte a distnza inferiore ad 1.00 m, come prescritto dall'art. 889 comma 2 c.c., se non nella parte iniziale, in corrispondenza delle nicchie (Foto n. 26,27,28,29). A tale riguardo, va osservato anche che le nicchie sono realizzate in corrispondenza dell'allacciamento alla rete comunale (Foto n. 30)…” e “…I cavi e le condotte idriche si dipartono dalle nicchie, posizionate in corrispondenza dell'allacciamento alla rete cittadina e, di conseguenza, in corrispondenza del confine fra le proprietà delle parti. Esse, tranne che, ovviamente, per il tratto iniziale necessario per raggiungere dette nicchie, sono posizionate a distanza superiore ad 1.00 m. La doglianza dell'attrice, pertanto, è infondata…”), tali condutture risultano essere ad una distanza superiore ad un metro dal muro di proprietà
[...]
, proprio come prescritto dal secondo comma dell'art. 889 c.c. secondo cui “…Per Parte_1
i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine…”.
Premesso che di cui si deve dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva è contumace, le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con la precisazione che non essendo acquisiti ulteriori dati per determinare il concreto valore in relazione al decisum, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.M. 44/15, “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. Il giudice, dunque, nella determinazione dei compensi e laddove ravvisi la bassa complessità della controversia, può tenere conto dei valori medi indicati nelle tabelle ministeriali per la fascia di valore compresa tra € 5.200,00 e 26.000,00, poiché essa comprende le cause di valore “fino a” ventiseimila euro, il cui limite massimo non è dunque
“inferiore” (essendo uguale) a ventiseimila.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1. dichiara la contumacia di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ;
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
3. dichiara inammissibile la richiesta di condanna di e Controparte_10 [...]
(subentrati a ) al pagamento dell'indennità di CP_11 Controparte_1 medianza;
4. in parziale accoglimento della domanda attrice condanna , Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , ad arretrare Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 il terrapieno artificiale realizzato lungo il confine ovest rispetto alla proprietà attrice di almeno 6 metri dal detto confine come previsto dal Piano di Fabbricazione vigente alla data del rilascio del Permesso di Costruire n. 01/03 del 4.7.2003;
5. in parziale accoglimento della domanda attrice condanna , Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , e ad Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 eliminazione delle nicchie contenenti i contatori ovvero allo spostamento ad una distanza di tre metri dal muro di confine di proprietà Pt_1
6. rigetta la richiesta di parte attrice di arretrare le tubature dell'acqua e dell'energia elettrica;
7. condanna in solido , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e a rifondere direttamente al procuratore di parte attrice
[...] Controparte_11
Avv. Emmanuele De Lucia, dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 314,41 per esborsi ed € 2540,00 per compensi (III scaglione, con i minimi tabellari in ragione della contumacia dei convenuti soccombenti, dell'accoglimento solo parziale della domanda, e stante l'assenza di questioni di diritto o in fatto di particolare complessità) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge
Santa Maria Capua Vetere 26.11.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020;
TRA
, difesa dall'Avv. Emmanuele De Lucia;
Parte_1 attrice
CONTRO
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
;
[...] Controparte_11 convenuti contumaci
Oggetto: comunione forzosa del muro di confine e distanza dal confine.
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti, tutti Parte_1 condomini del Complesso Domus Appia, in riassunzione del procedimento incardinato presso a Corte d'Appello di Napoli e recante RG. 1565/2012, definito con sentenza n.
64/2020 con la quale la Corte aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Marcianise, n.
15/12, “…nella parte in cui ha statuito sulla domanda proposta da con Parte_1 riguardo alle opere condominiali (muro, nicchie e contatori) che insistono sul versante ovest della proprietà di costei per la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario
” . Persona_1
Ha chiesto:
- la condanna di al pagamento dell'indennità di medianza Controparte_1 del muro insistente sul lato sud per un importo di € 2.812,50, oltre alla installazione di pannelli opachi in corrispondenza del giardino della istante;
- la condanna di tutti i convenuti ad arretrare il terrapieno di loro proprietà, nel tratto in corrispondenza del confine ad ovest, alla distanza di legge dall'edificio di proprietà dell'appellante, ossia ai mt.10 stabiliti dal Piano Regolatore Generale ovvero ai mt.6 imposti dal locale PdF;
- la condanna di tutti i convenuti a porre alla distanza di 1 metro dal confine dell'immobile dell'appellante i cavi e le condotte idriche, nonché ad eliminare le nicchie dei contatori delle condotte di gas ed acqua esistenti sul muro della istante.
Rappresentava di essere proprietaria di una villetta sita in Santa Maria a Vico alla via Caudio
n. 18, registrata in catasto fabbricati al foglio 8, part. 5041, insistente su un'area della maggiore consistenza riportata in catasto terreni al foglio 8, part. 797 e part. 800, confinante a nord con via Caudio, ad est con beni e sul lato ovest e sud con il fondo Persona_2 su cui è stato edificato il Condominio Domus Appia, realizzato dalla ditta Edilizia Ponti Snc.
I citati confini ovest e sud erano delimitati da un muro di recinzione in cemento armato con sovrastante ringhiera metallica. Sul lato ovest il menzionato muro, che si ergeva fino a mt.2,40 di altezza dal suolo, presenta un profilo inclinato a seguire con un andamento della rampa d'accesso al garage con altezza fuori terra dai mt. 2,00 iniziali ai mt 2,50 alla fine della rampa, e nella parte retrostante il piano di calpestio del fondo edificato dalla
[...]
è caratterizzato da un andamento inclinato verso il basso fino a mt. -1,80 dalla CP_12 quota stradale di via Caudio, per cui il muro attoreo si elevava fino a mt.2,40 di altezza dal suolo. Specificava, altresì, che la società aveva realizzato otto villette Controparte_12
a schiera unifamiliari con due piani fuori terra adibiti ad abitazione ed un piano seminterrato adibito a garage in virtù del permesso a costruire n.01/03 del 4.7.2003 rilasciato dal comune di S. Maria a Vico, commettendo peraltro una serie di abusi in danno della proprietà attorea
“…a) innalzamento di circa due metri la quota di calpestio del fondo a confine coi lati ovest
e sud dell'immobile attoreo, eseguito mediante riempimento con terreno di risulta il viale di accesso (sul lato ovest) e giardini di pertinenza di 5 unità abitative (sul lato sud), con realizzazione di un terrapieno in violazione della distanze legali e costituzione di un'illegittima veduta (inspectio et prospectio) sul fondo dell'attrice; b) indebito utilizzo del muro di confine attoreo come struttura di contenimento del modificato piano altimetrico;
c) realizzazione di due nicchie di mattoni forati sul paramento verticale del muro di recinzione di proprietà della sig. adibite ad alloggio di contatori delle varie reti di alimentazione Pt_1 del complesso edilizio (gas, idrico, etc.); ci) posizionamento di cavi e tubazione idriche e di gas ad una distanza inferiore a mt. 1,00 dal confine attoreo…”.
Precisava che il contraddittorio era stato esteso anche nei confronti Controparte_10 [...]
, avendo acquistato una delle citate villette dal convenuto Controparte_11 CP_1
, come si evince dalla visura ipocatastale del 30.9.2021 allegata telematicamente
[...] in atti il 1.2.2022 da parte attrice.
Va dichiarata la contumacia dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , i quali seppur Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 ritualmente citati non si sono costituiti nell'odierno giudizio
La causa istruita documentalmente, dopo essere stata rinviata ripetutamente per consentire il perfezionamento della notifica nei confronti di e per il Controparte_1 raggiungimento degli obiettivi PNRR, è stata presa in decisione all'udienza del 10.7.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 avendo quest'ultimo ceduto in corso di causa la proprietà dell'immobile registrato in catasto fabbricati al f. 8, part. 5048, sub. 5 e 13 a e (cfr.: Controparte_10 Controparte_11 visura ipocatastale del 30.9.2021 allegata telematicamente in atti il 1.2.2022 da parte attrice).
Entrando nel merito la domanda va solo parzialmente accolta, nei limiti delle motivazioni di seguito riportate.
La richiesta di condanna di e (subentrati a Controparte_10 Controparte_11
) al pagamento dell'indennità di medianza del muro insistente sul lato Controparte_1 sud ed alla installazione di pannelli opachi in corrispondenza del giardino della istante, è inammissibile considerata la decisione della Corte d'Appello di Napoli di rimettere la causa innanzi al primo giudice esclusivamente per le opere realizzate sul versante ovest e non anche per quelle realizzate sul versante sud, per le quali la stessa Corte si è espressa in via definitiva con “…condanna di , , e Controparte_6 Controparte_3 Controparte_2
e , ognuno per quanto di ragione, all'indennità di Controparte_4 Controparte_5 medianza del muro reso forzosamente comune nell'importo stimato individualmente in € 2.812,50 nonché ad apporre, ognuno per il tratto confinante con il proprio bene, pannelli opachi in corrispondenza del giardino della posto a diretto confine con i giardinetti Pt_1 pertinenziali…” senza peraltro rilevare alcun difetto di contraddittorio.
Merita, invece, di essere accolta la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti ad arretrare il terrapieno di proprietà dei convenuti, nel tratto in corrispondenza del confine ad ovest, alla distanza di legge dall'edificio di sua proprietà.
L'art. 873 c.c. stabilisce che “…Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore…”.
L'art. 878 c.c. prevede che “…Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri…”.
Sulla applicazione della disciplina delle distanze ad un “terrapieno artificiale” si è espressa anche di recente la Suprema Corte di Cassazione evidenziando che qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse (cfr.: Cassazione civile sez. II,
14/10/2025, n.27443, nello stesso senso Cassazione civile sez. II, 04/10/2023, n.28001).
Nel caso di specie, dall'elaborato peritale redatto dal consulente tecnico nominato dal
Tribunale nel precedente giudizio di primo grado, è emerso che il contestato terrapieno costruito dalla società , ed attualmente di proprietà dei convenuti, viola Controparte_12 le distanze legali in quanto realizzato, in adiacenza al muro di cinta di proprietà di
[...]
, a distanza inferiore ai 6 metri, dall'edificio di proprietà della stessa attrice come Parte_1 previsto dal Piano di Fabbricazione vigente alla data del rilascio del Permesso di Costruire
n. 01/03 del 4.7.2003 (cfr.: pag. 14 e 21 dell'elaborato peritale laddove di legge“…Per quanto riguarda la parte di muro sul confine ovest della proprietà considerato che l'altezza Pt_1 del muro è inferiore a tre merti, che prima della costruzione dell'adiacente muro di proprietà dei convenuti esso aveva entrambe le facce libere, che demarcava la linea di confine e che più o meno seguiva il naturale declivio del terreno, esso poteva configurarsi come “muro di cinta”, non soggetto, pertanto, alle prescrizioni sulle distanze legali (art. 873 c.c.). In tal caso, secondo l'art. 878 c.c., sarebbe stata possibile la realizzazione del terrapieno da parte di edilizia , il quale terrapieno si configura, secondo la definizione riportata nel CP_12
P.R.G. del comune di S. Maria a vico, come costruzione (art. 8, punto 2), se nel fondo di proprietà della sig.ra la di lei costruzione fosse stata a distanza non inferiore a quella Pt_1 prescritta dal Piano di Fabbricazione vigente alla data del rilascio del permesso di costruire
e dall'attuale Piano Regolatore Generale. Tale condizione non è verificata (cfr. Allegato A-
1), per cui, tenendo conto anche delle argomentazioni svolte dai convenuti, è possibile affermare che, per quanto riguarda il confine ovest della proprietà villani, la realizzazione del suddetto terrapieno artificiale viola la norma sulle distanze legali…” e “…
1. La realizzazione del terrapieno da parte di Edilizia Ponti Snc è in aderenza con la preesistente muro di proprietà dell'attrice. Nel tratto in corrispondenza del confine ad ovest della proprietà dell'attrice, il terrapieno costruito da viola le distanze legali in quanto Controparte_12 esso è costruito, in adiacenza con il muro di cinta di proprietà dell'attrice, a distanza inferiore ai 6.0, dall'edificio di proprietà dell'attrice, non dovendosi tenere conto del muro di cinta ai fini della determinazione delle dette distanze legali … La doglianza è pertanto fondata con riferimento alla sola parte di confine ad ovest, rispetto alla proprietà della sig.ra ”). Pt_2
Quanto alla richiesta di parte attrice di condanna al ripristino dello status quo ante con arretramento del terrapieno alle distanze legali, va ribadito che a norma del comma 2 dell'art. 872 c.c. risulta essere facoltà di chi subisce gli effetti della violazione della normativa sulle distanze a richiedere la riduzione in pristino piuttosto che il risarcimento del danno.
Tale circostanza è stata chiarita dalla stessa Corte d'Appello di Napoli, la quale ancor prima di dichiarare la nullità della sentenza emessa dal giudice di prime cure ha acclarato che quest'ultimo, avendo riscontrato la violazione della distanza legale del terrapieno dei convenuti dal fabbricato attoreo nel tratto in corrispondenza del confine ovest del fabbricato attoreo, ha errato nel condannare la ditta costruttrice al “…pagamento di una somma per equivalente, laddove avrebbe dovuto condannare tutti i convenuti - proprietari delle villette unifamiliari e delle parti comuni - ad arretrare l'opera illegittima alla distanza di legge…” (cfr.: pag. 9 sentenza appello) tenuto conto che “…il codice civile non consente al decidente di valutare l'opportunità o meno della riduzione in pristino, ma prescrive quest'ultima con riguardo alle opere che concretizzano la lesione, ragion per cui le considerazioni del C.T.U. sull'opportunità della rimozione in rapporto alle utilità proveniente alle parti che usufruiscono del manufatto illegittimo non hanno alcuna valenza giuridica…” e che “…In maniera errata, dunque, la sentenza – facendo propria la considerazione del C.T.U. quanto al fatto che la riduzione in pristino e l'abbattimento avrebbero implicato un pregiudizio ai fabbricati dei proprietari convenuti tale da vertersi nell'ipotesi di impossibilità di abbattimento e/o di ripristino nei limiti delle distanze – ha ritenuto di condannare la sola (e non CP_12 anche i proprietari già tali al tempo della vocatio in jus) al risarcimento del danno per equivalente, a nulla valendo l'argomento che si legge in sentenza per cui la pronuncia come resa non integrerebbe alcun vizio di ultrapetizione, trovando la sua scaturigine nella fonte normativa nel caso di impossibilità ovvero di eccessiva onerosità nell'esecuzione specifica…” (cfr.: pag. 10 sentenza appello).
Ne consegue la condanna di , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e ad arretrare il terrapieno artificiale realizzato Controparte_10 Controparte_11 lungo il confine ovest rispetto alla proprietà attrice di almeno 6 metri dal detto confine come previsto dal Piano di Fabbricazione vigente alla data del rilascio del Permesso di Costruire
n. 01/03 del 4.7.2003.
Risulta fondata la domanda di eliminazione delle nicchie contenenti i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica realizzate sul muro di proprietà attrice come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr.: pag. 12 elaborato peritale…Le nicchie presenti all'ingresso del viale di accesso al Condominio Domus appia sono realizzate nel muro di proprietà del Condominio stesso, il quale risulta essere spesso 0.25 m (cfr. Allegato A-1). Le nicchie, aventi profondità netta pari a 0.25 m (Foto n. 19,29), sporgono rispetto al muro di alcuni centimetri (Foto n.
21). A tergo delle stesse si riscontra la presenza di mattoni forati di spessore 0.08 (Foto n.
22,23,24), che giacciono in aderenza al muro dell'attrice. Di conseguenza, nonostante la presenza di un giunto tecnico fra i due muri (Foto n. 25), si rileva che, in corrispondenza delle nicchie, tale giunto è di fatto occupato dai mattoni forati. Pertanto l'equilibrio e la stabilità delle nicchie non possono prescindere dalla presenza del retrostante muro di proprietà dell'attrice. In altre parole le nicchie dove sono collocati i terminali degli impianti, ai fini della loro stabilità, non possono ritenersi autonome…).
La norma di cui all'art. 873 c.c. ricomprende anche le opere destinate a contenere tubazioni o contatori solitamente definite come volumi tecnici. Va, difatti, premesso che sulla definizione di costruzione la Cassazione si è più volte espressa affermando che il concetto di “costruzione” è unico e si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità (Cass. n. 4639/1997) ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un preesistente corpo di fabbrica (Cass. n. 45/2000), idonea a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà (Cass. 15282/2005; Cass. n
3199/2002; Cass. n. 5116/1998), a nulla rilevando dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua destinazione (Cass. n. 2228/2001;
Cass. n. 12489/1995; Cass. n. 5670/1991).
Su questa base anche piccoli manufatti, quale quello oggetto del presente giudizio, debbono rispettare le distanze di legge ed è irrilevante che siano destinati a contenere i contatori delle utenze.
Ne consegue la condanna di , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e alla eliminazione delle nicchie contenenti i Controparte_10 Controparte_11 contatori o quantomeno lo spostamento ad una distanza di tre metri dal muro di confine (e non già ad un metro come richiesto dall'attrice).
Infine, risulta essere priva di fondamento la richiesta di arretrare le tubature inerenti l'energia elettrica e l'acqua, in quanto come riportato nell'elaborato peritale (cfr.: pag. 12 e 16 ) si legge “…Dagli scavi sotto-pavimentazione eseguiti non si riscontra la presenza di tubazioni
e condotte a distnza inferiore ad 1.00 m, come prescritto dall'art. 889 comma 2 c.c., se non nella parte iniziale, in corrispondenza delle nicchie (Foto n. 26,27,28,29). A tale riguardo, va osservato anche che le nicchie sono realizzate in corrispondenza dell'allacciamento alla rete comunale (Foto n. 30)…” e “…I cavi e le condotte idriche si dipartono dalle nicchie, posizionate in corrispondenza dell'allacciamento alla rete cittadina e, di conseguenza, in corrispondenza del confine fra le proprietà delle parti. Esse, tranne che, ovviamente, per il tratto iniziale necessario per raggiungere dette nicchie, sono posizionate a distanza superiore ad 1.00 m. La doglianza dell'attrice, pertanto, è infondata…”), tali condutture risultano essere ad una distanza superiore ad un metro dal muro di proprietà
[...]
, proprio come prescritto dal secondo comma dell'art. 889 c.c. secondo cui “…Per Parte_1
i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine…”.
Premesso che di cui si deve dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva è contumace, le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con la precisazione che non essendo acquisiti ulteriori dati per determinare il concreto valore in relazione al decisum, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.M. 44/15, “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. Il giudice, dunque, nella determinazione dei compensi e laddove ravvisi la bassa complessità della controversia, può tenere conto dei valori medi indicati nelle tabelle ministeriali per la fascia di valore compresa tra € 5.200,00 e 26.000,00, poiché essa comprende le cause di valore “fino a” ventiseimila euro, il cui limite massimo non è dunque
“inferiore” (essendo uguale) a ventiseimila.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1. dichiara la contumacia di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ;
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
3. dichiara inammissibile la richiesta di condanna di e Controparte_10 [...]
(subentrati a ) al pagamento dell'indennità di CP_11 Controparte_1 medianza;
4. in parziale accoglimento della domanda attrice condanna , Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , ad arretrare Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 il terrapieno artificiale realizzato lungo il confine ovest rispetto alla proprietà attrice di almeno 6 metri dal detto confine come previsto dal Piano di Fabbricazione vigente alla data del rilascio del Permesso di Costruire n. 01/03 del 4.7.2003;
5. in parziale accoglimento della domanda attrice condanna , Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , e ad Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 eliminazione delle nicchie contenenti i contatori ovvero allo spostamento ad una distanza di tre metri dal muro di confine di proprietà Pt_1
6. rigetta la richiesta di parte attrice di arretrare le tubature dell'acqua e dell'energia elettrica;
7. condanna in solido , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e a rifondere direttamente al procuratore di parte attrice
[...] Controparte_11
Avv. Emmanuele De Lucia, dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 314,41 per esborsi ed € 2540,00 per compensi (III scaglione, con i minimi tabellari in ragione della contumacia dei convenuti soccombenti, dell'accoglimento solo parziale della domanda, e stante l'assenza di questioni di diritto o in fatto di particolare complessità) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge
Santa Maria Capua Vetere 26.11.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera