Art. 6. Quadratura dei conti 1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprieta' e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprieta' della societa' di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato.
2. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Ministero e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 5, comma 2, per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.
3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Ministero per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del presente regolamento. La Banca d'Italia informa il Ministero delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato.
4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di coupon stripping e di ricostituzione ai sensi del decreto ministeriale del 15 luglio 1998 citato nelle premesse, viene effettuata dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari.
Nota all'art. 6:
- Per l'argomento del decreto ministeriale 15 luglio 1998, si veda in note alle premesse.
2. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Ministero e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 5, comma 2, per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.
3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Ministero per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del presente regolamento. La Banca d'Italia informa il Ministero delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato.
4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di coupon stripping e di ricostituzione ai sensi del decreto ministeriale del 15 luglio 1998 citato nelle premesse, viene effettuata dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari.
Nota all'art. 6:
- Per l'argomento del decreto ministeriale 15 luglio 1998, si veda in note alle premesse.