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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1063/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6306/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 ENPAM 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 settembre 2024, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), in data 19 luglio 2024, evocava dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento 03420249009106961000, notificata in data
21 maggio 2024.
Il ricorrente assumeva:
La violazione del giudicato esterno (Sentenza n. 3285/2023), avendo l'Agenzia riproposto carichi già dichiarati estinti per prescrizione da questa medesima Corte.
Il difetto di notificazione degli atti presupposti, con particolare riferimento alle cartelle emesse tra il 2012 e il 2017, per violazione dell'art. 140 c.p.c. e conseguente maturata prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e sostenendo la piena regolarità delle notifiche originarie. L'Ufficio ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle doglianze del contribuente, rilevando come quest'ultimo non avesse impugnato precedenti intimazioni di pagamento (annualità 2022 e
2023) regolarmente notificate via PEC, determinando così la cristallizzazione del debito tributario.
L'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 1771/2024. All'udienza del 18 febbraio 2026 la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione in atti e le memorie delle parti, osserva quanto segue:
1. In via pregiudiziale, si rileva il difetto di giurisdizione tributaria per tutti i carichi di natura non tributaria iscritti a ruolo. La cognizione relativa a contributi previdenziali (E.N.P.A.M. e I.N.A.I.L.) e sanzioni per violazioni del Codice della Strada (Prefettura) spetta esclusivamente al Giudice Ordinario (Sezione Lavoro o Giudice di Pace/Tribunale). Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 156/2015 e dell'art. 59 della Legge n. 69/2009, il processo dovrà essere riassunto davanti al giudice competente nel termine perentorio di 3 (tre) mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Per tali carichi questa Corte non ha il potere di decidere poiché si tratta di entrate non tributarie. La giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Sezione Lavoro per i contributi e Giudice di Pace/Tribunale per le sanzioni amministrative) e ciò riguarda: Contributi Previdenziali E.N.P.A.M.: Cartelle n.
03420050016164507000 (Anno 2004); 03420060063488647000 (Anno 2005); 03420070023256830000
(Anno 2006); 03420080019086163000 (Anno 2007); 03420090037659862000 (Anno 2008);
03420120019274620000 (Anno 2011); 03420140011885429000 (Anno 2013). Premi Assicurativi I.N.A.I.L.:
Cartelle n. 03420120051755573000 (Anno 2011); 03420200027545105000 (Anno 2019-2020);
03420210029880592000 (Anno 2020-2021). Sanzioni Amministrative (Prefettura - Violazioni Codice della
Strada): Cartelle n. 03420100018775080001 (Anno 2008) e n. 03420160022590200001 (Anno 2011).
2. Il ricorso è fondato per quanto concerne i carichi tributari e locali (IRPEF, IVA, IRAP, ICI e Diritto CCIAA) già oggetto di annullamento giudiziale. La Sentenza n. 3285/2023 di questa Corte, emessa tra le stesse parti, ha accertato l'intervenuta prescrizione per le cartelle di pagamento da 1 a 8.
Sii tratta delle 8 cartelle annullate dalla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza con la Sentenza n. 3285/2023
(R.G. 5268/2022), depositata il 20/06/2023.
Per questi carichi, il debito deve ritenersi estinto: cartelle nn. 03420040006313291502: ICI anno 1995
(Comune di Castrolibero); 03420060079171275000: IRPEF e IVA anno 2003 (Agenzia delle Entrate);
03420070039662737000: IRAP, IRPEF e IVA anno 2004 (Agenzia delle Entrate); 03420080036766574000:
IRAP, IRPEF e IVA anno 2005 (Agenzia delle Entrate); 03420100011926543000: IRAP, IRPEF e IVA anno
2006 (Agenzia delle Entrate); 03420110006771700000: Diritto CCIAA anno 2007 (Camera di Commercio
Bologna): 03420110008138489000: IRAP e IRPEF anno 2007 (Agenzia delle Entrate);
03420110049377323000: ICI anno 2005 (Comune di Castrolibero)
A nulla rileva l'eccezione formulata dall'Ente della Riscossione circa la mancata produzione in giudizio della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (attestante il passaggio in giudicato), in quanto il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio dal giudice a tutela dell'interesse pubblico per evitare la formazione di giudicati contrastanti e il ne bis in idem (Cass. Ord. n. 16589/2021 e n. 16695/2022). La riproposizione di questi crediti nell'intimazione del 2024 costituisce violazione del giudicato (art. 2909 c.c.) e ne comporta la nullità automatica in parte qua.
3. Per le cartelle tributarie che risultavano già inserite nelle precedenti intimazioni n. 03420229001156210000
(notificata il 01/04/2022) e n. 03420239010387651000 (notificata il 15/09/2023), si rileva la tardività delle eccezioni. Tali carichi, che si confermano legittimamente intimati, sono individuabili in quelle cartelle per cui non si è formato il giudicato di cui al punto precedente e che risultavano allegate agli atti pregressi (le annualità 2008-2010) e più specificatamente per le seguenti cartelle di pagamento nn.:
03420120011679954000 (IRPEF 2008); 03420120045975627000 (IRAP 2009); 03420140001080344000
(Diritto CCIAA 2010); 03420140005329434000 (IRPEF 2010); 03420140008207073000 (Radiodiffusioni
2011-2013, IRAP 2010); 03420140015927689000 (IRPEF 2010, Tasse Automobilistiche 2008); 03420150016513269000 (Tasse Automobilistiche 2009-2010).
Secondo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 6436 del 11/03/2025), l'intimazione di pagamento è un atto tipico la cui mancata impugnazione entro 60 giorni comporta la cristallizzazione dell'obbligazione per i vizi e le prescrizioni maturati prima della sua notifica. L'inerzia del ricorrente preclude oggi la possibilità di eccepire vizi originari. Pur essendo salva la facoltà di opporre prescrizioni maturate successivamente alle intimazioni pregresse del 2022/2023 (cfr. Cass. 16743/2024), nel caso di specie, essendo l'intimazione impugnata del maggio 2024, il ristretto lasso temporale intercorso risulta matematicamente inidoneo a far maturare alcun nuovo termine prescrizionale.
4. Infine, il Collegio rileva che un significativo gruppo di cartelle tributarie non risulta inserito nelle intimazioni del 2022 e 2023 utilizzate dall'Agente della Riscossione per eccepire la preclusione. Per tali carichi,
l'intimazione del 2024 rappresenta il primo atto impugnabile, non essendo mai scattata la cristallizzazione del debito e riferendosi specificamente alle cartelle di pagamento nn.: 03420120005719159000 (IRPEF
2008); 03420160004665456000 (IRPEF/IRAP 2012);03420120045975728000 (Diritto CCIAA 2008-2009):
03420140035740333000 (Diritto CCIAA 2011); 03420140044054937000 (Diritto CCIAA 2010);
03420140048799048000 (Diritto CCIAA 2012); 03420150003694233000 (IRPEF/IRAP 2011);
03420160009451118000 (Canoni TV 2015); 03420160012982686000 (Diritto CCIAA 2012);
03420160036111685000 (IRAP/Addizionali 2013); 03420160038498553000 (Addizionali IRPEF 2013);
03420170005579263000 (Diritto CCIAA 2014); 03420170013767210000 (Diritto CCIAA 2013). In assenza di preclusioni, l'ADER ha l'onere di provare la regolarità della notifica originaria. Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la prova del perfezionamento della notifica a soggetto irreperibile richiede il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD). Tale elemento documentale è del tutto mancante nella produzione della resistente, comportando l'inesistenza della notifica e la nullità dell'intimazione limitatamente alle cartelle appena elencate (Cass. SS.UU. 10012/2021).
Pertanto, alla luce dei superiori rilievi, il ricorso va parzialmente accolto: si annullano le cartelle di cui al punto 2 (per violazione di giudicato) e quelle al punto 4 (nulle per difetto di prova CAD ex art. 140 c.p.c.), confermandosi invece quelle del punto 3.
Ai fini del riparto delle spese processuali, ricorre una situazione di soccombenza reciproca. Tale istituto si giustifica e si motiva esplicitamente in ragione dell'accoglimento del ricorso in modo parziale, essendosi operata una oggettiva ripartizione fra le ragioni dell'Ufficio (tutelate per la porzione debitoria cristallizzata nelle precedenti intimazioni) e le ragioni del contribuente (vittorioso in punto di giudicato esterno e nullità delle notifiche). La proporzione economica tra le pretese falcidiate e quelle confermate integra quelle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 15 d.lgs. 546/1992 (come interpretato ex plurimis da Cass. n.
23152/2025 e n. 33785/2025) per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione II definitivamente pronunciando dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario per i carichi previdenziali e sanzionatori, assegnando termine perentorio di 3 (tre) mesi per la riassunzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione. Accoglie parzialmente il ricorso, nei termini e con riferimento alle cartelle specificate in parte motiva. Spese di lite compensate.
Così deciso in Cosenza, il 18 febbraio 2026.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6306/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 ENPAM 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009106961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 settembre 2024, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), in data 19 luglio 2024, evocava dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento 03420249009106961000, notificata in data
21 maggio 2024.
Il ricorrente assumeva:
La violazione del giudicato esterno (Sentenza n. 3285/2023), avendo l'Agenzia riproposto carichi già dichiarati estinti per prescrizione da questa medesima Corte.
Il difetto di notificazione degli atti presupposti, con particolare riferimento alle cartelle emesse tra il 2012 e il 2017, per violazione dell'art. 140 c.p.c. e conseguente maturata prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e sostenendo la piena regolarità delle notifiche originarie. L'Ufficio ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle doglianze del contribuente, rilevando come quest'ultimo non avesse impugnato precedenti intimazioni di pagamento (annualità 2022 e
2023) regolarmente notificate via PEC, determinando così la cristallizzazione del debito tributario.
L'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 1771/2024. All'udienza del 18 febbraio 2026 la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione in atti e le memorie delle parti, osserva quanto segue:
1. In via pregiudiziale, si rileva il difetto di giurisdizione tributaria per tutti i carichi di natura non tributaria iscritti a ruolo. La cognizione relativa a contributi previdenziali (E.N.P.A.M. e I.N.A.I.L.) e sanzioni per violazioni del Codice della Strada (Prefettura) spetta esclusivamente al Giudice Ordinario (Sezione Lavoro o Giudice di Pace/Tribunale). Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 156/2015 e dell'art. 59 della Legge n. 69/2009, il processo dovrà essere riassunto davanti al giudice competente nel termine perentorio di 3 (tre) mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Per tali carichi questa Corte non ha il potere di decidere poiché si tratta di entrate non tributarie. La giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Sezione Lavoro per i contributi e Giudice di Pace/Tribunale per le sanzioni amministrative) e ciò riguarda: Contributi Previdenziali E.N.P.A.M.: Cartelle n.
03420050016164507000 (Anno 2004); 03420060063488647000 (Anno 2005); 03420070023256830000
(Anno 2006); 03420080019086163000 (Anno 2007); 03420090037659862000 (Anno 2008);
03420120019274620000 (Anno 2011); 03420140011885429000 (Anno 2013). Premi Assicurativi I.N.A.I.L.:
Cartelle n. 03420120051755573000 (Anno 2011); 03420200027545105000 (Anno 2019-2020);
03420210029880592000 (Anno 2020-2021). Sanzioni Amministrative (Prefettura - Violazioni Codice della
Strada): Cartelle n. 03420100018775080001 (Anno 2008) e n. 03420160022590200001 (Anno 2011).
2. Il ricorso è fondato per quanto concerne i carichi tributari e locali (IRPEF, IVA, IRAP, ICI e Diritto CCIAA) già oggetto di annullamento giudiziale. La Sentenza n. 3285/2023 di questa Corte, emessa tra le stesse parti, ha accertato l'intervenuta prescrizione per le cartelle di pagamento da 1 a 8.
Sii tratta delle 8 cartelle annullate dalla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza con la Sentenza n. 3285/2023
(R.G. 5268/2022), depositata il 20/06/2023.
Per questi carichi, il debito deve ritenersi estinto: cartelle nn. 03420040006313291502: ICI anno 1995
(Comune di Castrolibero); 03420060079171275000: IRPEF e IVA anno 2003 (Agenzia delle Entrate);
03420070039662737000: IRAP, IRPEF e IVA anno 2004 (Agenzia delle Entrate); 03420080036766574000:
IRAP, IRPEF e IVA anno 2005 (Agenzia delle Entrate); 03420100011926543000: IRAP, IRPEF e IVA anno
2006 (Agenzia delle Entrate); 03420110006771700000: Diritto CCIAA anno 2007 (Camera di Commercio
Bologna): 03420110008138489000: IRAP e IRPEF anno 2007 (Agenzia delle Entrate);
03420110049377323000: ICI anno 2005 (Comune di Castrolibero)
A nulla rileva l'eccezione formulata dall'Ente della Riscossione circa la mancata produzione in giudizio della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (attestante il passaggio in giudicato), in quanto il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio dal giudice a tutela dell'interesse pubblico per evitare la formazione di giudicati contrastanti e il ne bis in idem (Cass. Ord. n. 16589/2021 e n. 16695/2022). La riproposizione di questi crediti nell'intimazione del 2024 costituisce violazione del giudicato (art. 2909 c.c.) e ne comporta la nullità automatica in parte qua.
3. Per le cartelle tributarie che risultavano già inserite nelle precedenti intimazioni n. 03420229001156210000
(notificata il 01/04/2022) e n. 03420239010387651000 (notificata il 15/09/2023), si rileva la tardività delle eccezioni. Tali carichi, che si confermano legittimamente intimati, sono individuabili in quelle cartelle per cui non si è formato il giudicato di cui al punto precedente e che risultavano allegate agli atti pregressi (le annualità 2008-2010) e più specificatamente per le seguenti cartelle di pagamento nn.:
03420120011679954000 (IRPEF 2008); 03420120045975627000 (IRAP 2009); 03420140001080344000
(Diritto CCIAA 2010); 03420140005329434000 (IRPEF 2010); 03420140008207073000 (Radiodiffusioni
2011-2013, IRAP 2010); 03420140015927689000 (IRPEF 2010, Tasse Automobilistiche 2008); 03420150016513269000 (Tasse Automobilistiche 2009-2010).
Secondo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 6436 del 11/03/2025), l'intimazione di pagamento è un atto tipico la cui mancata impugnazione entro 60 giorni comporta la cristallizzazione dell'obbligazione per i vizi e le prescrizioni maturati prima della sua notifica. L'inerzia del ricorrente preclude oggi la possibilità di eccepire vizi originari. Pur essendo salva la facoltà di opporre prescrizioni maturate successivamente alle intimazioni pregresse del 2022/2023 (cfr. Cass. 16743/2024), nel caso di specie, essendo l'intimazione impugnata del maggio 2024, il ristretto lasso temporale intercorso risulta matematicamente inidoneo a far maturare alcun nuovo termine prescrizionale.
4. Infine, il Collegio rileva che un significativo gruppo di cartelle tributarie non risulta inserito nelle intimazioni del 2022 e 2023 utilizzate dall'Agente della Riscossione per eccepire la preclusione. Per tali carichi,
l'intimazione del 2024 rappresenta il primo atto impugnabile, non essendo mai scattata la cristallizzazione del debito e riferendosi specificamente alle cartelle di pagamento nn.: 03420120005719159000 (IRPEF
2008); 03420160004665456000 (IRPEF/IRAP 2012);03420120045975728000 (Diritto CCIAA 2008-2009):
03420140035740333000 (Diritto CCIAA 2011); 03420140044054937000 (Diritto CCIAA 2010);
03420140048799048000 (Diritto CCIAA 2012); 03420150003694233000 (IRPEF/IRAP 2011);
03420160009451118000 (Canoni TV 2015); 03420160012982686000 (Diritto CCIAA 2012);
03420160036111685000 (IRAP/Addizionali 2013); 03420160038498553000 (Addizionali IRPEF 2013);
03420170005579263000 (Diritto CCIAA 2014); 03420170013767210000 (Diritto CCIAA 2013). In assenza di preclusioni, l'ADER ha l'onere di provare la regolarità della notifica originaria. Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la prova del perfezionamento della notifica a soggetto irreperibile richiede il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD). Tale elemento documentale è del tutto mancante nella produzione della resistente, comportando l'inesistenza della notifica e la nullità dell'intimazione limitatamente alle cartelle appena elencate (Cass. SS.UU. 10012/2021).
Pertanto, alla luce dei superiori rilievi, il ricorso va parzialmente accolto: si annullano le cartelle di cui al punto 2 (per violazione di giudicato) e quelle al punto 4 (nulle per difetto di prova CAD ex art. 140 c.p.c.), confermandosi invece quelle del punto 3.
Ai fini del riparto delle spese processuali, ricorre una situazione di soccombenza reciproca. Tale istituto si giustifica e si motiva esplicitamente in ragione dell'accoglimento del ricorso in modo parziale, essendosi operata una oggettiva ripartizione fra le ragioni dell'Ufficio (tutelate per la porzione debitoria cristallizzata nelle precedenti intimazioni) e le ragioni del contribuente (vittorioso in punto di giudicato esterno e nullità delle notifiche). La proporzione economica tra le pretese falcidiate e quelle confermate integra quelle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 15 d.lgs. 546/1992 (come interpretato ex plurimis da Cass. n.
23152/2025 e n. 33785/2025) per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione II definitivamente pronunciando dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario per i carichi previdenziali e sanzionatori, assegnando termine perentorio di 3 (tre) mesi per la riassunzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione. Accoglie parzialmente il ricorso, nei termini e con riferimento alle cartelle specificate in parte motiva. Spese di lite compensate.
Così deciso in Cosenza, il 18 febbraio 2026.