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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1698/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di BA
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Luciano GUAGLIONE Presidente rel.
2) ʺ Paolo RIZZI ConSIliere
3) avv. Leonardo NOTA Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Accertamento negativo credito bancario”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il n. d'ordine 1698 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Griseta, giusta Parte_1
procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di costituzione del nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso il suo in BA AR (Via Ponte n. 24)
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Paola Alberta Laterza, giusta procura alle liti Controparte_1
rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in BA presso lo studio legale Paolo Laterza & Associati (Piazza Umberto I n. 54)
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 22 novembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2015 e Parte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio la affinchè il Tribunale di BA, accertata l'illegittima Controparte_1
applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici trimestrali, c.m.s., spese e altre commissioni non pattuite, previo ricalcolo dell'esatto rapporto dare/avere, dichiarasse che nulla era dovuto dagli attori alla banca convenuta in forza della garanzia prestata a favore dell' con vittoria di Controparte_3
spese di lite.
A fondamento della domanda gli attori deducevano:
- che in data 16.12.2003, l' aveva stipulato con la banca convenuta un contratto di conto Controparte_3
corrente ordinario di cui al n. 000020111166;
- che avevano rilasciato una fideiussione omnibus a garanzia dell'esposizione debitoria di essa società;
- che all'esito di controlli effettuati sugli estratti conto, dal 16.12.2003 al 31.12.2016, era emerso che la aveva illegittimamente addebitato importi per interessi anatocistici, interessi uso piaz- Controparte_1
za, interessi ultralegali, interessi usurari, c.m.s., spese e altre commissioni.
Successivamente, con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., gli attori precisavano:
- che non aveva rilasciato alcuna garanzia fideiussoria;
Controparte_2
- che in data 1.08.2011 aveva sottoscritto una polizza assicurativa con la Parte_1
(partner , con cui era stata data in pegno alla banca la somma di € Controparte_4 Controparte_1
140.000,00, a garanzia del credito concesso all' Controparte_3
- che con nota del 12.12.2016 la aveva comunicato al di aver liquidato, a Controparte_4 Pt_1
richiesta della banca, l'importo di € 143.434,21, per cui, con successiva nota del 20.1.2017, il Pt_1
aveva contestato la condotta negoziale della compagnia assicurativa e della convenuta, richiedendo il rilascio della copia della polizza stipulata, nonché della richiesta di escussione e delle altre eventuali polizze sottoscritte;
- che nel mese di marzo 2017 l' unitamente alla aveva inviato una Controparte_1 Controparte_4
parte della documentazione richiesta;
- che per quanto qui di interesse, la convenuta, mediante l'escussione della citata polizza, aveva già incassato l'importo di € 143.434,21;
- che aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento per la Controparte_1 Controparte_3 somma di € 521.550,28 e tuttavia, all'esito del ricalcolo effettuato in sede fallimentare, il credito ammesso era stato pari ad €261.405,79.
Pertanto, a parziale modifica di quanto richiesto in citazione, concludevano come segue:
“in via preliminare, disporre l'estromissione dal presente giudizio della SI.ra ; Controparte_2
pagina 2 di 12 b. - nel merito, fermi restando tutti i provvedimenti che potranno essere emanati in sede cautelare per i fatti di cui sopra, alla luce delle domande vicendevolmente promosse, accertare e dichiarare che la ha incassato la somma di € 143.434,21 mediante l'escussione della polizza n° 6919354 CP stipulata dal SI. , e per l'effetto, Parte_1
c. – in relazione alla domanda principale, accertare che l'escussione della polizza è illegittima, e per
l'effetto, condannare la alla restituzione della somma di € 143.434,21 in favore del SI. CP
; Parte_1
d. - in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata la fondatezza anche parziale della domanda riconvenzionale, e nel caso in cui l'escussione fosse ritenuta legittima, ridurre la pretesa azionata, scomputando la somma di € 143.434,21, effettuando –se del caso- tutti i conguagli necessari, anche a credito dell'attore;
e.- in ogni caso, condannare l' al pagamento di spese e compensi di giudizio”. CP
Costituitasi in giudizio la eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva di e, nel merito, concludeva per rigetto della domanda;
in via riconven- Controparte_2
zionale, chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € 521.550,28, Parte_1
oltre interessi, con vittoria di spese di lite.
In particolare, la convenuta eccepiva:
- che la non aveva sottoscritto il contratto di fideiussione, per cui era estranea al presente CP_2
giudizio;
- che, al momento dell'accensione del conto corrente, tutte le condizioni economiche regolanti il conto
(tasso creditore, tasso debitore, spese, commissioni, valute) erano state pattuite per iscritto, e ciò in osservanza alle disposizioni di legge:
- che, nello specifico, era stata pattuita la medesima periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi, “in virtù di quanto stabilito dall'art.120 T.U.L.B. (D. Lgs. 1.9.1993
n.385), così come modificato dall'art.25 D. Lgs.
4.8.1999 n. 342 e dalla delibera di attuazione del
C.I.C.R del 9.2.2000”;
- che le c.m.s. erano state validamente pattuite nel corso del rapporto, secondo i requisiti della determi- natezza o determinabilità, essendo stati previsti l'aliquota della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità;
- che gli estratti conto non erano stati impugnati dalla debitrice principale, ragion per cui le risultanze in essi contenute erano da intendersi definitivamente approvate in ogni loro parte (capitale, interessi, spese, commissioni, ecc.), considerando altresì che gli attori si erano avvicendati nella rappresentanza della società;
pagina 3 di 12 - che era infondata la dedotta violazione della l. n. 108/96 in materia di usura, non potendosi ravvisare nemmeno una usura sopravvenuta;
- che, in definitiva, , quale unico fideiussore dell' era debitore Parte_1 Controparte_3
della complessiva somma di € 521.550,28.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. contabile, il Tribunale di BA, in composizione monocratica, con sentenza n. 1503/2021 del 15.04.2021, accoglieva parzialmente la domanda proposta da
[...]
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da lo Parte_1 Controparte_1
condannava al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 245.662,42, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali.
A fondamento della decisione, il primo giudice, aderendo alle risultanze della relazione peritale, ha ritenuto:
- di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di non avendo essa Controparte_2
rilasciato alcuna fideiussione in favore dell'istituto di credito;
- di rigettare l'eccezione inerente all'assenza di firma dei contratti da parte della banca, poiché la convenuta, con la loro produzione in giudizio, ha dimostrato di volersene avvalere;
- valida la capitalizzazione degli interessi, con la medesima periodicità degli interessi creditori e debitori, avendo le parti specificamente approvato per iscritto la relativa clausola;
- non superato il tasso soglia, essendo stato accertato che “i T.E.G. trimestrali sono rimasti costan- temente sotto soglia, tenuto conto dei criteri sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite (n.
16303/2018)”;
- validamente pattuiti sia i tassi debitori che creditori “in ossequio alla normativa vigente”;
- quanto alle c.m.s. applicate ai contratti sottoscritti ante 2009, valida la relativa pattuizione, “essendo correttamente indicati la misura del tasso, la periodicità di conteggio, la base di calcolo (1,50% trimestrale per utilizzi non fronteggiati da crediti), salvo riconoscere l'addebito delle c.m.s. “solo nei limiti del pattuito dal 1° trimestre 2004 sino al 2° trimestre 2009, con eliminazione delle commissioni utilizzo oltre disponibilità fondi e della commissioni disponibilità immediata fondi applicate in difetto di regolare pattuizione”;
- di accogliere, quindi, la domanda riconvenzionale entro i limiti di € 245.662,42, pari al saldo come ricalcolato dall'esito della c.t.u., “corretta e immune da vizi”;
- inefficaci le modifiche peggiorative applicate dalla non avendo essa dimostrato “di aver CP_5
tempestivamente comunicato al cliente le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ex art. 118
TUB nella formulazione vigente al momento della stipula del contratto, così come richiesto dall'art. 13 del contratto”;
pagina 4 di 12 - inammissibile la domanda di condanna alla restituzione/riduzione del credito sul presupposto dell'e- scussione della polizza assicurativa a copertura del debito, perché domanda formulata dall'attore solo con la prima memoria istruttoria, quindi, oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., “risultando peraltro garantito un termine adeguato per provvedervi in considerazione del termine di 20 giorni antecedente
l'udienza assegnato per la proposizione della riconvenzionale”;
- quanto alle spese processuali, di condannare “parte attrice – in solido” alla loro rifusione in favore della banca convenuta secondo soccombenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato
15.11.2021, , chiedendo, in riforma dell'impugnata decisione, l'integrale Parte_1
accoglimento della domanda proposta in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ricostituitosi il contradditorio, la ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, siccome CP_5
infondato. Ha proposto altresì appello incidentale al fine di vedersi riconoscere un credito maggiore nei confronti di , con vittoria di spese di lite. Parte_1
Disposta, giusta ordinanza del 19.4.20241, l'integrazione del contradditorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del litisconsorte necessario questa, ancorché regolarmente citata, non si è Controparte_2
costituita, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus formulata da sul presupposto della violazione della normativa antitrust. Parte_1
Non osta all'esame dell'eccezione la sua proposizione in sede di comparsa conclusione dell'8.3.2024, trattandosi di nullità che, oltre a poter essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, può altresì essere rilevata ex officio in ogni stato e grado del giudizio. Né tantomeno ricorrono i presupposti per declinare la competenza in favore delle sezioni specializzate del Tribunale di Napoli ex art. 33 l. n.
287/1990.
La citata norma prevede in linea generale che la competenza funzionale per le azioni dirette a far valere la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust spetta al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, richiamando espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni. 1 “[…] - rilevato che l'appellante si è limitato a citare in questo grado d'appello soltanto la Parte_1 e non anche , la quale - non estromessa - ha assunto e mantenuto la qualità di parte Controparte_1 Controparte_2 processuale nel primo grado del giudizio;
- ritenuto che nei confronti di debba essere integrato il Controparte_2 contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., poiché la stessa, pur non legata da un rapporto di litisconsorzio necessario sostanziale, potrebbe avere quantomeno interesse a censurare il ridetto capo di condanna alle spese processuali, liquidate - all'esito del giudizio - sul valore del credito accertato;
- ritenuto pertanto che, in virtù della richiamata norma, sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale e che debba essere ordinata all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti della […]”. Controparte_2 pagina 5 di 12 La specifica competenza funzionale nella materia che ci occupa, però, è determinata più precisa- mente dagli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1-ter, dello stesso decreto legislativo n. 168 del 2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 3 del 2017.
In particolare, l'art. 18 del D. Lgs. n. 3 del 2017, nell'attuare la direttiva 2014/104-UE emanata al fine di garantire l'uniformità del quadro normativo in materia, ha aggiunto il comma 1 -ter all'art.4 del d. lgs.168/2003 ed ha eletto le sezioni di Milano, Roma e Napoli, attribuendo loro competenza funzionale per tutte le controversie per le quali sarebbe territorialmente competente rispettivamente una
Sezione specializzata in materia d'impresa del Nord, del Centro e del Sud Italia2. Tale modifica legislativa intervenuta nel 2017 costituisce la conclusione di un percorso di specializzazione dell'or- gano giudicante intrapreso con il d.lgs. 168/2003 e proseguito con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.
Si tratta di una previsione adottata sul presupposto della particolare complessità delle controversie legate alla materia antitrust, che raggiunge anche gli obiettivi, perseguiti dalla direttiva europea, di maggiore prevedibilità ed uniformità delle decisioni e di effettiva specializzazione dei giudici.
Ora, il presente procedimento è stato instaurato, in primo grado, nel maggio 2015, ovvero prima dell'entrata in vigore della richiamata modifica legislativa (dal 3 febbraio 2017), non applicabile ratione temporis, per cui non merito consenso l'eccezione di difetto di competenza di questa Corte sollevata dall'appellata con la memoria di replica del 15.04.2024.
Tornando ai dedotti profili di nullità della fideiussione rilasciata dall'appellante, vero è - come rilevato dall'appellante - che la Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l.
287/1990 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI, ritenuto prodotto di un'intesa anticon- correnziale.
Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della Banca d'Italia, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dal-
l'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla Banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la 2 “[…] sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, BA, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”. pagina 6 di 12 clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
La questione è stata, tuttavia, definita dalle SS. UU., con l'enunciazione del principio di diritto - cui questa Corte intende dar continuità - secondo il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass.,civ., Sez. Un., n.
41994/21; Cass. civ., n. 24044/19).
Alla luce delle difese svolte da parte appellante, però, non può predicarsi la nullità dell'intero contratto, mancando la prova della sua interdipendenza dalle clausole nulle.
Né si perviene ad un diverso esito ragionando (anche solo) in termini di nullità parziale, in quanto, in siffatta ultima ipotesi, non giova al debitore la mera riproposizione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI nel contratto sottoscritto, traducendosi essa in una generica contestazione, dovendo emergere invece un suo concreto interesse alla declaratoria di nullità.
Ad esempio, per quanto qui di interesse, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non libera il fideiussore dall'obbligazione, dal momento che la parte interessata a far valere la nullità
(parziale) della fideiussione non può limitarsi a dedurre la nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., essendo altresì suo onere sollevare tempestivamente l'eccezione di inter- venuta decadenza della Banca per non aver essa agito entro il termine semestrale, il che introduce il tema della necessità di raccordare l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus con il sistema delle preclusioni del nostro ordinamento processuale.
Infatti, la mancata o tardiva proposizione dell'eccezione di decadenza nelle forme di cui all'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., essendo essa concordemente ritenuta eccezione in senso stretto, inibisce defini- tivamente l'accertamento sulla tempestività dell'attivazione del credito da parte della Banca, facendo pagina 7 di 12 venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia prestata.
In altri termini, è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. l'eccezione di nullità delle clausole fideiussorie riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, allor- quando il fideiussore, che ha invocato l'applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. quale effetto della nullità della clausola convenzionale di rinuncia ai termini, sollevi tardivamente o non sollevi affatto l'eccezione di decadenza per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 8989/2012, secondo cui «la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione»).
È proprio quanto accaduto nel caso di specie, dal momento che, soltanto con la comparsa conclu- sionale di appello, ha contestato alla di non aver agito giudizialmente Parte_1 CP_5
e continuato l'azione diligentemente nei confronti del fideiussore nel termine di cui all'art. 1957 c.c.3, nonostante la domanda riconvenzionale proposta da in prime cure e accolta dal Controparte_1
Tribunale.
Quanto agli obblighi di informativa in capo alla banca ex art. 1956 c.c., sulla cui violazione l'ap- pellante fonda la liberazione dalla garanzia prestata, la Corte rileva, oltre alla tardività, anche l'infondatezza della relativa eccezione.
Stando alla lettura dell'art. 4 del contratto di conto corrente, alcuna condotta “disinteressata” può essere rimproverata alla in quanto spettava al fideiussione informarsi presso la Banca Controparte_1 sull'andamento del rapporto garantito e “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debi- tore”.
Del resto, per espressa pattuizione, la Banca avrebbe potuto fornire - sempre “a richiesta del fideiussore” - informazioni nei limiti dell'esposizione già (a monte) accettata, mentre le informazioni più rilevanti (e pregnanti) avrebbero potuto / dovuto essere fornite o direttamente dalla società debi- 3 Invero, nel contratto di fideiussione sottoscritto da , non è prevista una deroga al termine Parte_1 semestrale ex art. 1957 c.c., violativa della normativa antitrust, ma è pattuito il diverso termine di 36 mesi ( cfr. art. 5 – Responsabilità del fideiussore: I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione pattuita). pagina 8 di 12 trice (circa il generale andamento del rapporto con la banca) o previo suo consenso (circa l'eventuale esposizione oltre gli importi garantiti).
Ora, con unico motivo di appello principale si censura la decisione del primo giudice di ritenere legittima l'applicazione della c.m.s. da parte della pur in mancanza di una sua specifica CP_5
pattuizione, non essendo sufficiente - a dire dell'appellante - l'indicazione della sola aliquota del-
l'1,50% trimestrale.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, in tema di conto corrente bancario è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata, derivandone un vulnus informativo per il correntista, il quale, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117
TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Ne consegue la nullità della c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (in tal senso, cfr. Cass. civ. n. 5359/2024, che richiama Cass. civ. n. 19825/2022).
Di tale principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale, avendo rilevato - nel caso di specie - la valida pattuizione della clausola relativa alle c.m.s. nel contratto di apertura del conto corrente (ante
2009), essendone indicati tutti gli elementi che concorrono a determinarla, in particolare, la misura del tasso (1,50%), la periodicità di conteggio (trimestrale) e la base di calcolo (per utilizzi non fronteggiati da credito).
Non basta a sostenere che il primo giudice, pur condividendo il citato Parte_1
principio di diritto, abbia ritenuto sufficiente, ai fini della validità della clausola de qua, la sola previsione dell'aliquota dell'1,50% trimestrale, poiché, così argomentando, dimostra di non aver colto la specifica ratio decidendi alla base della decisione, né tantomeno introduce le ragioni di dissenso idonee a confutarla.
Lo prescrive l'art. 342 c.p.c., il quale richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. civ. 2028/18; sez. un.
27199/17; 21336/17; 2143/15).
Non avendolo fatto, ne consegue l'inammissibilità del suddetto profilo di censura, per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.
pagina 9 di 12 Né giova all'appellante far discendere l'indeterminatezza e invalidità della clausola de qua dall'addebito delle c.m.s. con diverse aliquote, sia entro che extra fido, nonostante la previsione in contratto della percentuale pari all' 1,50% per “utilizzi non fronteggiati da crediti”,
Vero è che, per il periodo dal 10.10.2005 al 02.03.2016, l'aliquota “è indicata in misura del 0,00% mentre nell'allegato foglio di riepilogo delle condizioni economiche ne sono indicate le aliquote entro ed extra fido rispettivamente del 1,00% e del 1,50%;”; altrettanto nella lettera di apertura di credito del
21.11.2006 di € 250.000,00, ove la stessa “è indicata in misura del 0,50% mentre nell'allegato foglio di riepilogo delle condizioni economiche ne sono indicate le aliquote entro ed extra fido rispettivamente del 1,00% e del 1,10%”. Tuttavia, le pattuizioni intervenute con i successivi affi- damenti del 10.10.2005 e 21.11.2006 sono da ritenersi perfettamente valide, stante il rinvio alle norme ed alle condizioni regolate in conto corrente (tra cui appunto la c.m.s.) e nel documento di sintesi allegato, entrambi sottoscritti dalla società correntista, trattandosi di una mera variazione della origi- naria percentuale della commissione, la quale, fermi gli altri elementi (base di calcolo e periodicità trimestrale), risulta contenuta nei limiti dell'1,50%.
A ciò si aggiunga che, negli stessi contratti di accensione, la debitrice dichiarò di Controparte_3
approvare, ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.02.2000, la previsione di cui alle condizioni economiche, “relativa alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, nonché a sensi dell'art. 117 comma 5 del D.Lgs.385/1993, quella relativa alla facoltà di variazione del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche in senso sfavorevole al cliente”.
Il rigetto dell'appello principale comporta la conferma della sentenza nella parte il Tribunale in cui ha condannato al pagamento, in favore della di € 245.662,42, Parte_1 Controparte_1
importo rideterminato dalla c.t.u. di primo grado, che qui si condivide in quanto congruamente motivata e immune da vizi.
Passando all'esame dell'appello incidentale, con il primo motivo si censura il calcolo degli interessi debitori dal 10.10.2005, non avendo il c.t.u. considerato il conto corrente come affidato già alla data del
16.12.2003.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Nel ricalcolare l'esatto rapporto di dare/avere il c.t.u. ha applicato - dal 4° trimestre 2003 sino al 3 trimestre 2005 - il tasso debitore minimo praticato dalla nei limiti delle pattuizioni del contratto CP_5
di accensione del c/c del 27.11.2003, mentre, per il periodo successivo e sino al 2.03.2016 (data dell'ultima operazione contabilizzata), ha utilizzato i tassi debitori entro ed extra fido secondo le pat- tuizioni del 10.10.2005 e 21.11.2006. A dire del c.t.u., infatti, la banca operò illegittimamente la pagina 10 di 12 liquidazione degli interessi debitori, intendendo il conto come affidato sin dal 16.12.2003, pur risa- lendo al 10.10.2005 la prima lettera di apertura di credito di cui si ha riscontro documentale.
Alla luce di tale passaggio logico, che qui si condivide, anche in assenza di specifiche contestazione di parte in sede di osservazioni alla c.t.u., spettava all'appellante incidentale documentare l'esistenza di un affidamento precedente al 10.10.2005, non potendosi limitare ad affermare, del tutto generica- mente, che vi fosse una apertura di credito, senza provvedere alla produzione in giudizio del relativo contratto.
Né giova alla banca richiamare la dichiarazione del correntista, tra l'altro contenuta nella conces- sione del 10.10.2005 e del 21.1.12006, di accettare linee di credito in aumento a quelle asseritamente concesse il 5.12.2003, di cui tra l'altro non risultano allegate le condizioni.
Con il secondo motivo si censura la decisione del giudice di condividere la relazione peritale nella parte in cui il consulente ha ricalcolato il saldo senza considerare le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, perché non comunicate al correntista.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Secondo l'art. 118 TUB - ratione temporis applicabile - “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
Siffatta modalità di comunicazione è prevista anche dall'art. 13 del contratto di conto corrente concluso dalle parti, stabilendo un preavviso di sette giorni e l'invio “mediante lettera semplice all'indirizzo indicato dal anche inserita in estratto conto”, a garanzia dell'esercizio del CP_6
recesso dello stesso correntista dal rapporto.
Ebbene, in difetto di prova della tempestiva comunicazione al cliente ex art. 118 TUB, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto inefficaci le variazioni contrattuali applicate nel corso del rapporto dalla banca.
Del resto, che le modifiche peggiorative non siano state comunicate con le formalità prescritte è circostanza confermata dalla stessa appellante incidentale, avendo essa allegato unicamente la circo- stanza dell'invio degli estratti conto contenenti le modiche apportate e la loro mancata contestazione da parte della correntista, circostanza non sufficiente a ritenere assolto l'obbligo contrattuale (e di legge) gravante sull'istituto di credito.
In virtù di tali considerazioni anche l'appello incidentale va disatteso.
pagina 11 di 12 L'esito del giudizio (con il contestuale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale) giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le e Parte_1 CP
mentre alcuna regolamentazione sulle spese va adottata nel rapporto processuale tra l'appellante
[...]
principale e nonché tra e in ragione della Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 contumacia di quest'ultima.
Trattandosi di appelli proposti dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infon- data, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di BA, Seconda Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 1698/2021, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 15.11.2021, da nonché sull'appello incidentale spiegato, con comparsa di costituzione Parte_1 dell'8.3.2022, da avverso la sentenza n. 1503/2021 emessa in data 15.4.2021 dal Controparte_1
Tribunale di BA, in composizione monocratica, tra dette parti nonché così Controparte_2
provvede:
1°) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2°) rigetta l'appello principale;
3°) rigetta l'appello incidentale;
4°) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di appello tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
5°) nulla sulle spese del presente grado di appello tra l'appellante principale e , Controparte_7 nonché tra e l'appellata contumace;
Controparte_1
6°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento degli ulteriori importi a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 5 marzo 2025 nella camera di conSIlio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente est.
(dr. Luciano Guaglione)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di BA
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Luciano GUAGLIONE Presidente rel.
2) ʺ Paolo RIZZI ConSIliere
3) avv. Leonardo NOTA Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Accertamento negativo credito bancario”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il n. d'ordine 1698 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Griseta, giusta Parte_1
procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di costituzione del nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso il suo in BA AR (Via Ponte n. 24)
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Paola Alberta Laterza, giusta procura alle liti Controparte_1
rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in BA presso lo studio legale Paolo Laterza & Associati (Piazza Umberto I n. 54)
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 22 novembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2015 e Parte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio la affinchè il Tribunale di BA, accertata l'illegittima Controparte_1
applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici trimestrali, c.m.s., spese e altre commissioni non pattuite, previo ricalcolo dell'esatto rapporto dare/avere, dichiarasse che nulla era dovuto dagli attori alla banca convenuta in forza della garanzia prestata a favore dell' con vittoria di Controparte_3
spese di lite.
A fondamento della domanda gli attori deducevano:
- che in data 16.12.2003, l' aveva stipulato con la banca convenuta un contratto di conto Controparte_3
corrente ordinario di cui al n. 000020111166;
- che avevano rilasciato una fideiussione omnibus a garanzia dell'esposizione debitoria di essa società;
- che all'esito di controlli effettuati sugli estratti conto, dal 16.12.2003 al 31.12.2016, era emerso che la aveva illegittimamente addebitato importi per interessi anatocistici, interessi uso piaz- Controparte_1
za, interessi ultralegali, interessi usurari, c.m.s., spese e altre commissioni.
Successivamente, con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., gli attori precisavano:
- che non aveva rilasciato alcuna garanzia fideiussoria;
Controparte_2
- che in data 1.08.2011 aveva sottoscritto una polizza assicurativa con la Parte_1
(partner , con cui era stata data in pegno alla banca la somma di € Controparte_4 Controparte_1
140.000,00, a garanzia del credito concesso all' Controparte_3
- che con nota del 12.12.2016 la aveva comunicato al di aver liquidato, a Controparte_4 Pt_1
richiesta della banca, l'importo di € 143.434,21, per cui, con successiva nota del 20.1.2017, il Pt_1
aveva contestato la condotta negoziale della compagnia assicurativa e della convenuta, richiedendo il rilascio della copia della polizza stipulata, nonché della richiesta di escussione e delle altre eventuali polizze sottoscritte;
- che nel mese di marzo 2017 l' unitamente alla aveva inviato una Controparte_1 Controparte_4
parte della documentazione richiesta;
- che per quanto qui di interesse, la convenuta, mediante l'escussione della citata polizza, aveva già incassato l'importo di € 143.434,21;
- che aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento per la Controparte_1 Controparte_3 somma di € 521.550,28 e tuttavia, all'esito del ricalcolo effettuato in sede fallimentare, il credito ammesso era stato pari ad €261.405,79.
Pertanto, a parziale modifica di quanto richiesto in citazione, concludevano come segue:
“in via preliminare, disporre l'estromissione dal presente giudizio della SI.ra ; Controparte_2
pagina 2 di 12 b. - nel merito, fermi restando tutti i provvedimenti che potranno essere emanati in sede cautelare per i fatti di cui sopra, alla luce delle domande vicendevolmente promosse, accertare e dichiarare che la ha incassato la somma di € 143.434,21 mediante l'escussione della polizza n° 6919354 CP stipulata dal SI. , e per l'effetto, Parte_1
c. – in relazione alla domanda principale, accertare che l'escussione della polizza è illegittima, e per
l'effetto, condannare la alla restituzione della somma di € 143.434,21 in favore del SI. CP
; Parte_1
d. - in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata la fondatezza anche parziale della domanda riconvenzionale, e nel caso in cui l'escussione fosse ritenuta legittima, ridurre la pretesa azionata, scomputando la somma di € 143.434,21, effettuando –se del caso- tutti i conguagli necessari, anche a credito dell'attore;
e.- in ogni caso, condannare l' al pagamento di spese e compensi di giudizio”. CP
Costituitasi in giudizio la eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva di e, nel merito, concludeva per rigetto della domanda;
in via riconven- Controparte_2
zionale, chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € 521.550,28, Parte_1
oltre interessi, con vittoria di spese di lite.
In particolare, la convenuta eccepiva:
- che la non aveva sottoscritto il contratto di fideiussione, per cui era estranea al presente CP_2
giudizio;
- che, al momento dell'accensione del conto corrente, tutte le condizioni economiche regolanti il conto
(tasso creditore, tasso debitore, spese, commissioni, valute) erano state pattuite per iscritto, e ciò in osservanza alle disposizioni di legge:
- che, nello specifico, era stata pattuita la medesima periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi, “in virtù di quanto stabilito dall'art.120 T.U.L.B. (D. Lgs. 1.9.1993
n.385), così come modificato dall'art.25 D. Lgs.
4.8.1999 n. 342 e dalla delibera di attuazione del
C.I.C.R del 9.2.2000”;
- che le c.m.s. erano state validamente pattuite nel corso del rapporto, secondo i requisiti della determi- natezza o determinabilità, essendo stati previsti l'aliquota della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità;
- che gli estratti conto non erano stati impugnati dalla debitrice principale, ragion per cui le risultanze in essi contenute erano da intendersi definitivamente approvate in ogni loro parte (capitale, interessi, spese, commissioni, ecc.), considerando altresì che gli attori si erano avvicendati nella rappresentanza della società;
pagina 3 di 12 - che era infondata la dedotta violazione della l. n. 108/96 in materia di usura, non potendosi ravvisare nemmeno una usura sopravvenuta;
- che, in definitiva, , quale unico fideiussore dell' era debitore Parte_1 Controparte_3
della complessiva somma di € 521.550,28.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. contabile, il Tribunale di BA, in composizione monocratica, con sentenza n. 1503/2021 del 15.04.2021, accoglieva parzialmente la domanda proposta da
[...]
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da lo Parte_1 Controparte_1
condannava al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 245.662,42, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali.
A fondamento della decisione, il primo giudice, aderendo alle risultanze della relazione peritale, ha ritenuto:
- di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di non avendo essa Controparte_2
rilasciato alcuna fideiussione in favore dell'istituto di credito;
- di rigettare l'eccezione inerente all'assenza di firma dei contratti da parte della banca, poiché la convenuta, con la loro produzione in giudizio, ha dimostrato di volersene avvalere;
- valida la capitalizzazione degli interessi, con la medesima periodicità degli interessi creditori e debitori, avendo le parti specificamente approvato per iscritto la relativa clausola;
- non superato il tasso soglia, essendo stato accertato che “i T.E.G. trimestrali sono rimasti costan- temente sotto soglia, tenuto conto dei criteri sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite (n.
16303/2018)”;
- validamente pattuiti sia i tassi debitori che creditori “in ossequio alla normativa vigente”;
- quanto alle c.m.s. applicate ai contratti sottoscritti ante 2009, valida la relativa pattuizione, “essendo correttamente indicati la misura del tasso, la periodicità di conteggio, la base di calcolo (1,50% trimestrale per utilizzi non fronteggiati da crediti), salvo riconoscere l'addebito delle c.m.s. “solo nei limiti del pattuito dal 1° trimestre 2004 sino al 2° trimestre 2009, con eliminazione delle commissioni utilizzo oltre disponibilità fondi e della commissioni disponibilità immediata fondi applicate in difetto di regolare pattuizione”;
- di accogliere, quindi, la domanda riconvenzionale entro i limiti di € 245.662,42, pari al saldo come ricalcolato dall'esito della c.t.u., “corretta e immune da vizi”;
- inefficaci le modifiche peggiorative applicate dalla non avendo essa dimostrato “di aver CP_5
tempestivamente comunicato al cliente le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ex art. 118
TUB nella formulazione vigente al momento della stipula del contratto, così come richiesto dall'art. 13 del contratto”;
pagina 4 di 12 - inammissibile la domanda di condanna alla restituzione/riduzione del credito sul presupposto dell'e- scussione della polizza assicurativa a copertura del debito, perché domanda formulata dall'attore solo con la prima memoria istruttoria, quindi, oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., “risultando peraltro garantito un termine adeguato per provvedervi in considerazione del termine di 20 giorni antecedente
l'udienza assegnato per la proposizione della riconvenzionale”;
- quanto alle spese processuali, di condannare “parte attrice – in solido” alla loro rifusione in favore della banca convenuta secondo soccombenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato
15.11.2021, , chiedendo, in riforma dell'impugnata decisione, l'integrale Parte_1
accoglimento della domanda proposta in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ricostituitosi il contradditorio, la ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, siccome CP_5
infondato. Ha proposto altresì appello incidentale al fine di vedersi riconoscere un credito maggiore nei confronti di , con vittoria di spese di lite. Parte_1
Disposta, giusta ordinanza del 19.4.20241, l'integrazione del contradditorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del litisconsorte necessario questa, ancorché regolarmente citata, non si è Controparte_2
costituita, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus formulata da sul presupposto della violazione della normativa antitrust. Parte_1
Non osta all'esame dell'eccezione la sua proposizione in sede di comparsa conclusione dell'8.3.2024, trattandosi di nullità che, oltre a poter essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, può altresì essere rilevata ex officio in ogni stato e grado del giudizio. Né tantomeno ricorrono i presupposti per declinare la competenza in favore delle sezioni specializzate del Tribunale di Napoli ex art. 33 l. n.
287/1990.
La citata norma prevede in linea generale che la competenza funzionale per le azioni dirette a far valere la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust spetta al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, richiamando espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni. 1 “[…] - rilevato che l'appellante si è limitato a citare in questo grado d'appello soltanto la Parte_1 e non anche , la quale - non estromessa - ha assunto e mantenuto la qualità di parte Controparte_1 Controparte_2 processuale nel primo grado del giudizio;
- ritenuto che nei confronti di debba essere integrato il Controparte_2 contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., poiché la stessa, pur non legata da un rapporto di litisconsorzio necessario sostanziale, potrebbe avere quantomeno interesse a censurare il ridetto capo di condanna alle spese processuali, liquidate - all'esito del giudizio - sul valore del credito accertato;
- ritenuto pertanto che, in virtù della richiamata norma, sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale e che debba essere ordinata all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti della […]”. Controparte_2 pagina 5 di 12 La specifica competenza funzionale nella materia che ci occupa, però, è determinata più precisa- mente dagli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1-ter, dello stesso decreto legislativo n. 168 del 2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 3 del 2017.
In particolare, l'art. 18 del D. Lgs. n. 3 del 2017, nell'attuare la direttiva 2014/104-UE emanata al fine di garantire l'uniformità del quadro normativo in materia, ha aggiunto il comma 1 -ter all'art.4 del d. lgs.168/2003 ed ha eletto le sezioni di Milano, Roma e Napoli, attribuendo loro competenza funzionale per tutte le controversie per le quali sarebbe territorialmente competente rispettivamente una
Sezione specializzata in materia d'impresa del Nord, del Centro e del Sud Italia2. Tale modifica legislativa intervenuta nel 2017 costituisce la conclusione di un percorso di specializzazione dell'or- gano giudicante intrapreso con il d.lgs. 168/2003 e proseguito con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.
Si tratta di una previsione adottata sul presupposto della particolare complessità delle controversie legate alla materia antitrust, che raggiunge anche gli obiettivi, perseguiti dalla direttiva europea, di maggiore prevedibilità ed uniformità delle decisioni e di effettiva specializzazione dei giudici.
Ora, il presente procedimento è stato instaurato, in primo grado, nel maggio 2015, ovvero prima dell'entrata in vigore della richiamata modifica legislativa (dal 3 febbraio 2017), non applicabile ratione temporis, per cui non merito consenso l'eccezione di difetto di competenza di questa Corte sollevata dall'appellata con la memoria di replica del 15.04.2024.
Tornando ai dedotti profili di nullità della fideiussione rilasciata dall'appellante, vero è - come rilevato dall'appellante - che la Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l.
287/1990 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI, ritenuto prodotto di un'intesa anticon- correnziale.
Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della Banca d'Italia, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dal-
l'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla Banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la 2 “[…] sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, BA, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”. pagina 6 di 12 clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
La questione è stata, tuttavia, definita dalle SS. UU., con l'enunciazione del principio di diritto - cui questa Corte intende dar continuità - secondo il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass.,civ., Sez. Un., n.
41994/21; Cass. civ., n. 24044/19).
Alla luce delle difese svolte da parte appellante, però, non può predicarsi la nullità dell'intero contratto, mancando la prova della sua interdipendenza dalle clausole nulle.
Né si perviene ad un diverso esito ragionando (anche solo) in termini di nullità parziale, in quanto, in siffatta ultima ipotesi, non giova al debitore la mera riproposizione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI nel contratto sottoscritto, traducendosi essa in una generica contestazione, dovendo emergere invece un suo concreto interesse alla declaratoria di nullità.
Ad esempio, per quanto qui di interesse, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non libera il fideiussore dall'obbligazione, dal momento che la parte interessata a far valere la nullità
(parziale) della fideiussione non può limitarsi a dedurre la nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., essendo altresì suo onere sollevare tempestivamente l'eccezione di inter- venuta decadenza della Banca per non aver essa agito entro il termine semestrale, il che introduce il tema della necessità di raccordare l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus con il sistema delle preclusioni del nostro ordinamento processuale.
Infatti, la mancata o tardiva proposizione dell'eccezione di decadenza nelle forme di cui all'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., essendo essa concordemente ritenuta eccezione in senso stretto, inibisce defini- tivamente l'accertamento sulla tempestività dell'attivazione del credito da parte della Banca, facendo pagina 7 di 12 venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia prestata.
In altri termini, è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. l'eccezione di nullità delle clausole fideiussorie riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, allor- quando il fideiussore, che ha invocato l'applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. quale effetto della nullità della clausola convenzionale di rinuncia ai termini, sollevi tardivamente o non sollevi affatto l'eccezione di decadenza per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 8989/2012, secondo cui «la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione»).
È proprio quanto accaduto nel caso di specie, dal momento che, soltanto con la comparsa conclu- sionale di appello, ha contestato alla di non aver agito giudizialmente Parte_1 CP_5
e continuato l'azione diligentemente nei confronti del fideiussore nel termine di cui all'art. 1957 c.c.3, nonostante la domanda riconvenzionale proposta da in prime cure e accolta dal Controparte_1
Tribunale.
Quanto agli obblighi di informativa in capo alla banca ex art. 1956 c.c., sulla cui violazione l'ap- pellante fonda la liberazione dalla garanzia prestata, la Corte rileva, oltre alla tardività, anche l'infondatezza della relativa eccezione.
Stando alla lettura dell'art. 4 del contratto di conto corrente, alcuna condotta “disinteressata” può essere rimproverata alla in quanto spettava al fideiussione informarsi presso la Banca Controparte_1 sull'andamento del rapporto garantito e “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debi- tore”.
Del resto, per espressa pattuizione, la Banca avrebbe potuto fornire - sempre “a richiesta del fideiussore” - informazioni nei limiti dell'esposizione già (a monte) accettata, mentre le informazioni più rilevanti (e pregnanti) avrebbero potuto / dovuto essere fornite o direttamente dalla società debi- 3 Invero, nel contratto di fideiussione sottoscritto da , non è prevista una deroga al termine Parte_1 semestrale ex art. 1957 c.c., violativa della normativa antitrust, ma è pattuito il diverso termine di 36 mesi ( cfr. art. 5 – Responsabilità del fideiussore: I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione pattuita). pagina 8 di 12 trice (circa il generale andamento del rapporto con la banca) o previo suo consenso (circa l'eventuale esposizione oltre gli importi garantiti).
Ora, con unico motivo di appello principale si censura la decisione del primo giudice di ritenere legittima l'applicazione della c.m.s. da parte della pur in mancanza di una sua specifica CP_5
pattuizione, non essendo sufficiente - a dire dell'appellante - l'indicazione della sola aliquota del-
l'1,50% trimestrale.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, in tema di conto corrente bancario è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata, derivandone un vulnus informativo per il correntista, il quale, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117
TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Ne consegue la nullità della c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (in tal senso, cfr. Cass. civ. n. 5359/2024, che richiama Cass. civ. n. 19825/2022).
Di tale principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale, avendo rilevato - nel caso di specie - la valida pattuizione della clausola relativa alle c.m.s. nel contratto di apertura del conto corrente (ante
2009), essendone indicati tutti gli elementi che concorrono a determinarla, in particolare, la misura del tasso (1,50%), la periodicità di conteggio (trimestrale) e la base di calcolo (per utilizzi non fronteggiati da credito).
Non basta a sostenere che il primo giudice, pur condividendo il citato Parte_1
principio di diritto, abbia ritenuto sufficiente, ai fini della validità della clausola de qua, la sola previsione dell'aliquota dell'1,50% trimestrale, poiché, così argomentando, dimostra di non aver colto la specifica ratio decidendi alla base della decisione, né tantomeno introduce le ragioni di dissenso idonee a confutarla.
Lo prescrive l'art. 342 c.p.c., il quale richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. civ. 2028/18; sez. un.
27199/17; 21336/17; 2143/15).
Non avendolo fatto, ne consegue l'inammissibilità del suddetto profilo di censura, per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.
pagina 9 di 12 Né giova all'appellante far discendere l'indeterminatezza e invalidità della clausola de qua dall'addebito delle c.m.s. con diverse aliquote, sia entro che extra fido, nonostante la previsione in contratto della percentuale pari all' 1,50% per “utilizzi non fronteggiati da crediti”,
Vero è che, per il periodo dal 10.10.2005 al 02.03.2016, l'aliquota “è indicata in misura del 0,00% mentre nell'allegato foglio di riepilogo delle condizioni economiche ne sono indicate le aliquote entro ed extra fido rispettivamente del 1,00% e del 1,50%;”; altrettanto nella lettera di apertura di credito del
21.11.2006 di € 250.000,00, ove la stessa “è indicata in misura del 0,50% mentre nell'allegato foglio di riepilogo delle condizioni economiche ne sono indicate le aliquote entro ed extra fido rispettivamente del 1,00% e del 1,10%”. Tuttavia, le pattuizioni intervenute con i successivi affi- damenti del 10.10.2005 e 21.11.2006 sono da ritenersi perfettamente valide, stante il rinvio alle norme ed alle condizioni regolate in conto corrente (tra cui appunto la c.m.s.) e nel documento di sintesi allegato, entrambi sottoscritti dalla società correntista, trattandosi di una mera variazione della origi- naria percentuale della commissione, la quale, fermi gli altri elementi (base di calcolo e periodicità trimestrale), risulta contenuta nei limiti dell'1,50%.
A ciò si aggiunga che, negli stessi contratti di accensione, la debitrice dichiarò di Controparte_3
approvare, ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.02.2000, la previsione di cui alle condizioni economiche, “relativa alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, nonché a sensi dell'art. 117 comma 5 del D.Lgs.385/1993, quella relativa alla facoltà di variazione del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche in senso sfavorevole al cliente”.
Il rigetto dell'appello principale comporta la conferma della sentenza nella parte il Tribunale in cui ha condannato al pagamento, in favore della di € 245.662,42, Parte_1 Controparte_1
importo rideterminato dalla c.t.u. di primo grado, che qui si condivide in quanto congruamente motivata e immune da vizi.
Passando all'esame dell'appello incidentale, con il primo motivo si censura il calcolo degli interessi debitori dal 10.10.2005, non avendo il c.t.u. considerato il conto corrente come affidato già alla data del
16.12.2003.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Nel ricalcolare l'esatto rapporto di dare/avere il c.t.u. ha applicato - dal 4° trimestre 2003 sino al 3 trimestre 2005 - il tasso debitore minimo praticato dalla nei limiti delle pattuizioni del contratto CP_5
di accensione del c/c del 27.11.2003, mentre, per il periodo successivo e sino al 2.03.2016 (data dell'ultima operazione contabilizzata), ha utilizzato i tassi debitori entro ed extra fido secondo le pat- tuizioni del 10.10.2005 e 21.11.2006. A dire del c.t.u., infatti, la banca operò illegittimamente la pagina 10 di 12 liquidazione degli interessi debitori, intendendo il conto come affidato sin dal 16.12.2003, pur risa- lendo al 10.10.2005 la prima lettera di apertura di credito di cui si ha riscontro documentale.
Alla luce di tale passaggio logico, che qui si condivide, anche in assenza di specifiche contestazione di parte in sede di osservazioni alla c.t.u., spettava all'appellante incidentale documentare l'esistenza di un affidamento precedente al 10.10.2005, non potendosi limitare ad affermare, del tutto generica- mente, che vi fosse una apertura di credito, senza provvedere alla produzione in giudizio del relativo contratto.
Né giova alla banca richiamare la dichiarazione del correntista, tra l'altro contenuta nella conces- sione del 10.10.2005 e del 21.1.12006, di accettare linee di credito in aumento a quelle asseritamente concesse il 5.12.2003, di cui tra l'altro non risultano allegate le condizioni.
Con il secondo motivo si censura la decisione del giudice di condividere la relazione peritale nella parte in cui il consulente ha ricalcolato il saldo senza considerare le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, perché non comunicate al correntista.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Secondo l'art. 118 TUB - ratione temporis applicabile - “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
Siffatta modalità di comunicazione è prevista anche dall'art. 13 del contratto di conto corrente concluso dalle parti, stabilendo un preavviso di sette giorni e l'invio “mediante lettera semplice all'indirizzo indicato dal anche inserita in estratto conto”, a garanzia dell'esercizio del CP_6
recesso dello stesso correntista dal rapporto.
Ebbene, in difetto di prova della tempestiva comunicazione al cliente ex art. 118 TUB, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto inefficaci le variazioni contrattuali applicate nel corso del rapporto dalla banca.
Del resto, che le modifiche peggiorative non siano state comunicate con le formalità prescritte è circostanza confermata dalla stessa appellante incidentale, avendo essa allegato unicamente la circo- stanza dell'invio degli estratti conto contenenti le modiche apportate e la loro mancata contestazione da parte della correntista, circostanza non sufficiente a ritenere assolto l'obbligo contrattuale (e di legge) gravante sull'istituto di credito.
In virtù di tali considerazioni anche l'appello incidentale va disatteso.
pagina 11 di 12 L'esito del giudizio (con il contestuale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale) giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le e Parte_1 CP
mentre alcuna regolamentazione sulle spese va adottata nel rapporto processuale tra l'appellante
[...]
principale e nonché tra e in ragione della Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 contumacia di quest'ultima.
Trattandosi di appelli proposti dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infon- data, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di BA, Seconda Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 1698/2021, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 15.11.2021, da nonché sull'appello incidentale spiegato, con comparsa di costituzione Parte_1 dell'8.3.2022, da avverso la sentenza n. 1503/2021 emessa in data 15.4.2021 dal Controparte_1
Tribunale di BA, in composizione monocratica, tra dette parti nonché così Controparte_2
provvede:
1°) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2°) rigetta l'appello principale;
3°) rigetta l'appello incidentale;
4°) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di appello tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
5°) nulla sulle spese del presente grado di appello tra l'appellante principale e , Controparte_7 nonché tra e l'appellata contumace;
Controparte_1
6°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento degli ulteriori importi a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 5 marzo 2025 nella camera di conSIlio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente est.
(dr. Luciano Guaglione)
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