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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Caso Giudice
dott.ssa Luigia Franzese Giudice nel procedimento r.g.n. 348/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19/11/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso congiunto depositato in data 15.01.2024 da e da Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARRA MICHELE, tendente ad ottenere la Pt_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) in data 06.06.2009; rilevato che al matrimonio è nata la figlia (il 19.07.2010); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 12.04.2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A. Il sig , si obbliga ed impegna al versamento mensile di euro 250,00 Parte_2
(duecentocinquanta euro) a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia minore, somma che sarà versata entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale od altro equipollente alla sig.ra ; Parte_1
1 B. I due coniugi convengono che procederanno d'intesa alla direzione dell'istruzione, svago e quant'altro nell'interesse della figlia e la stessa vivrà preferibilmente con la madre presso la sua abitazione ma andrà dal padre per due pomeriggi Parte_1 settimanali a scelta dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Ogni 15 giorni il sabato dalle ore 14,00 fino alla domenica alle ore 20,00 sarà presso il padre che poi l'accompagnerà presso la madre;
Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, la ricorrente da atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanta concerne le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
Le spese straordinarie sono intese quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Roma che si allega ai presenti patti ed in particolare: -istruzione: - quali ad esempio iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative, master e specializzazioni post universitari, frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione a alla preparazioni di concorsi
(acquista libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola doposcuola, servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio: corsi per
L'apprendimento delle lingue straniere;
salute; spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSM. spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
sport: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica attività ludiche o parascolastiche: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, nonché spese per l'organizzazione di ricevimenti,
2 celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %.
C. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto-equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, -inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di- esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
D. La responsabilità genitoriale è affidata da entrambi i genitori:
E. Per quanto concerne le vacanze estive, durante il mese di la figlia trascorrerà Per_2
l'intero mese con il padre mentre il mese di agosto sarà con la madre.
Inoltre, con la sottoscrizione del presente accordo i ricorrenti si ingegnano vicendevolmente a:
a. partecipare attivamente ed in maniera concorde alla vita di relazione delle figlie, nonché, allo svolgimento della vita scolastica e delle attività ludiche e formative in genere;
b. adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, ivi comprese quelle riguardanti scelte pedagogiche, formative in genere e mediche, cure o interventi specialistici.
c. I coniugi, infine, si impegnano, nel pieno interesse e rispetto della figlia, a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni relative alle stesse, nonché, anche quelle concernenti l'espletamento delle funzioni genitoriali evitando di coinvolgere la minore in tali problematiche e relazioni onde evitare la confusione tra il ruolo genitoriale e quello filiale.
d. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
visto l'art. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473 bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) il
06.06.2009 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt.49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.24, parte II, serie A, dell'anno
2009); 3 3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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