Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.SS Claudia Cottini Consigliere
Dott.SS Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 796/2023 R.G.A.C.C., promoSS da:
(nato a [...] l'[...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Chiara Lucenti (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Paolo Riscica (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: responsabilità professionale.
In vista dell'udienza di discussione finale della causa, ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c., del 23.12.2024 – di cui veniva previsto lo svolgimento a trattazione scritta telematica - le parti, con le proprie note scritte ex art. 127ter c.p.c., così precisavano le rispettive conclusioni:
quanto dovutole in virtù delle causali indicate nel ricorso monitorio – al pagamento in favore del sig. della somma di euro 350,00 per il Parte_1
mancato guadagno inserente la chiusura dell'esercizio per giorni uno, di euro
1.506,00 per il pagamento dell'oblazione conseguente alla mancata denuncia all'INAIL, INPS e Camera di Commercio del collaboratore familiare Pt_3
nei termini di legge, nonché di euro 60.000,00 e/o dell'altra somma
[...]
maggiore o minore che il sig. sarà costretto a pagare a seguito Parte_1
del verbale ispettivo del 31 ottobre 2010 (effettuato dall'Ispettorato del Lavoro di Siracusa) e dei conseguenti verbali di accertamento con notifica di illecito amministrativo del 21 aprile 2010; conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno appellante sig. al Rag. Parte_1 [...]
. In via istruttoria, chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati e Parte_2
richiesti da parte appellante nel corso del giudizio di primo grado (e, segnatamente, prova testimoniale con i testi già indicati)”,
- per parte appellata, l'Avv. Riscica “precisa le proprie conclusioni e discute la causa come in comparsa e successivi scritti difensivi che qui vanno intesi come integralmente riportati e, per l'effetto, chiede voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello proposto da controparte perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, confermando la decisione di primo grado. Con le spese del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito gli onorari”.
Posta la causa in decisione la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2012 del 30.10/12.11.2012 con cui il Giudice di Pace di Pachino gli imponeva di pagare a la somma di € 3.732,83, Parte_2
oltre interessi e spese di procedura: somma che con il suo originario ricorso quest'ultima, premeSS la sua qualità di consulente del lavoro in regime di libera professione, aveva dedotto esserle dovuta dal in pagamento di compensi PT
professionali maturati per l'attività di assistenza prestata in favore dell'esercizio commerciale – all'insegna “Royal Pasticceria” - di cui il era titolare in Pachino. PT
Oltre che contestare di essere debitore di detta somma il in dichiarata via PT
riconvenzionale, allegava di essere piuttosto creditore della : a causa della cui Pt_2
negligente condotta professionale – deduceva infatti - era stato assoggettato (all'esito di accertamento posto in essere – presso i locali di detto esercizio commerciale in
Pachino, viale Aldo Moro nn. 87-89 - dal competente Ispettorato Provinciale del
Lavoro) al pagamento di ingente sanzione amministrativa pecuniaria.
E dunque concludeva chiedendo all'adito Giudice di Pace di “ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente al Rag. tenuto conto che la Parte_2
steSS è sempre stata regolarmente pagata per le sue prestazioni professionali;
ritenere e dichiarare inadempiente la odierna opposta (convenuta in riconvenzione), in relazione al mandato conferitole, considerato che ha omesso di comunicare
(denunciare) tempestivamente all'INAIL, all'INPS, alla Camera di Commercio, e/o agli altri pubblici uffici, la presenza del collaboratore familiare Parte_3
giuste le visite ispettive del 27 e 30 Marzo 2010 prima della Guardia di Finanza e poi dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Siracusa;
ritenere e dichiarare che, a causa di detto inadempimento, la ditta dell'opponente, attore in riconvenzione, ha subito la chiusura dell'esercizio commerciale per un giorno, ha dovuto pagare la somma di € 1.506,00 a titolo di oblazione nonché la irrogazione della maxisanzione ai sensi dell'art. 3 della legge 23/4/2002 n. 73 (modificata dall'art. 36 bis del D.L.
4/7/2003 n. 223) nella misura complessiva di € 60mila; condannare la opposta
(convenuta in riconvenzione) a pagare all'opponente (attore in riconvenzione) la somma di € 350/00 per il mancato guadagno inerente la chiusura dell' esercizio per giorni uno, € 1.506,00 per il pagamento della oblazione conseguente alla mancata denuncia all'INAIL, INPS e Camera di Commercio del collaboratore familiare, nonché € 60mila e/o quell'altra somma maggiore o minore che il signor
[...]
fosse costretto a pagare a seguito del verbale ispettivo del 31/03/2010 PT
(effettuato dall' Ispettorato provinciale del Lavoro di Siracusa) e dei conseguenti verbali di accertamento con notifica di illecito amministrativo del 21/04/2010”.
Con ordinanza del 9.1.2014 l'adito Giudice di Pace, stante il valore della domanda riconvenzionale del si dichiarava incompetente: indi assegnando termine per la PT
riassunzione della causa innanzi al Tribunale territorialmente competente.
Il processo era quindi riassunto dal innanzi al Tribunale di Siracusa con PT
citazione tempestivamente notificata il 18.2.2014, a mezzo della quale il predetto reiterava sia la propria opposizione sia la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale.
Costituitasi in contraddittorio , oltre che ribadire il proprio diritto al Parte_2
pagamento delle reclamate spettanze professionali, contestava la domanda risarcitoria del Dugo, in particolare obiettando al riguardo che “i collaboratori familiari non possono essere assimilati al lavoratori subordinati per cui i relativi adempimenti prescritti dalla legge non possono rientrare nelle competenze dei consulenti del lavoro”. Deduceva, in proposito, che “Ai fini della costituzione di impresa familiare è neceSSria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, soltanto la presentazione di denuncia all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e di domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territoriale con l'indicazione nominativa dei collaboratori familiari, domanda che ai sensi dell'art. 44, comma 8, del D.L. 30.9.2003 n. 268 (conv. in L. 24.11.2003 n. 326) ha effetto anche ai fini della iscrizione del titolare e dei collaboratori familiari all'INPS ed all'INAIL, e del pagamento dei relativi contributi e premi dovuti;
dalla presentazione di detta domanda scaturisce, cioè, la costituzione automatica della posizione assicurativa e previdenziale del titolare e dei collaboratori familiari”: conseguentemente, “Se il titolare dell'impresa per il tramite del consulente fiscale, e non di quello del lavoro, non ha provveduto pur avendone l'obbligo ad ufficializzare la costituzione dell'impresa familiare iscrivendola presso la Camera di Commercio,
è evidente che, in ogni caso, costui non può agire nei confronti del consulente del lavoro a causa di un inadempimento che esula dalle competenze dello stesso”.
Semmai – riteneva detta convenuta di poter pertanto concludere - il “avrebbe PT
dovuto adire le vie legali nei confronti del proprio consulente fiscale Dr.SS
[...]
, che non ha ottemperato ai propri doveri professionali riguardanti le Per_1
comunicazioni da farsi per legge”; mentre, “Non essendo il Sig. un Parte_3
dipendente della ditta, non sussisteva alcun obbligo di registrazione dei suoi dati personali sul Libro Unico del Lavoro, conformemente a quanto previsto dalla
Circolare Ministeriale n. 20 del 21 agosto 2008 del Ministero del Lavoro che ha individuato tra i soggetti per i quali non sussiste detto obbligo anche i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari”.
§§§
Dopo numerosi rinvii la causa era infine istruita con l'assunzione di prova per interpello, l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla e l'assunzione Pt_2
della sola prova testimoniale articolata dal da assumersi con la citata teste PT
. Per_1
Indi, raccolte le finali conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, il
Tribunale aretuseo – per quel che in questa sede di impugnazione ancora rileva – con sentenza n. 2370/2022 del 6.12.2022 rigettava la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dal dopo aver considerato: PT
- che “Nel caso di specie manca la prova del conferimento dell'incarico di cui parte opponente lamenta l'inadempimento. Difatti, il teste Persona_1
escuSS all'udienza del 17.06.2022, sull'art. c) ha riferito che “In base alla prassi, della denuncia preventiva se ne occupa il consulente del lavoro …”, con una dichiarazione che non può essere qualificata come testimonianza avente ad oggetto fatti storici conosciuti dal teste bensì una sua presunzione che, in quanto tale, non può avere nessun valore probatorio. Sugli artt. a) e b) la teste ha dichiarato di conoscere i fatti per esserle stati riferiti dall'attore, e pertanto trattandosi di testimonianza de relato actoris ha un valore probatorio fortemente attenuato, rappresentando un elemento di cui il Giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass.
18352/2013; Cass. 11733/2013; Cass. 11844/2006; Cass. 8358/2007). In sostanza, la testimonianza "de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità, e che nel caso di specie mancano”,
- che “sono inammissibili tutte le prove orali chieste da parte opponente e genericamente reiterate nella comparsa conclusionale, atteso che, in difetto di una prova scritta del contratto, non può demandarsi a testi la dimostrazione dell'accordo mediante la conferma di capitoli di prova privi di qualsivoglia indicazione di tempo e di luogo dell'accordo medesimo”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 6.6.2023, appello a mezzo del quale censurava la steSS sentenza quale erronea per non avere il primo giudice tenuto in debito conto:
1) che “il conferimento dell'incarico - da parte del - alla professionista PT
quale consulente del lavoro non è mai stato oggetto di contestazione specifica da parte della steSS Rag. e, di conseguenza, detto Pt_2
conferimento è da ritenersi quale fatto pacifico e non necessitante di prova”,
2) che, comunque, “l'anzidetta prova dell'incarico, a parte appellata, di effettuazione della preventiva denuncia - agli Enti preposti - del collaboratore familiare è insita nel mandato stesso, atteso che, tra i compiti che spettano, ex lege, al consulente del lavoro vi rientra la redazione dei contratti di lavoro tra aziende e dipendenti, l'elaborazione delle relative buste paga, la registrazione di avviamenti e ceSSzioni di rapporti di lavoro ai Centri per l'impiego, la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, l'iscrizione dei dipendenti agli istituti previdenziali (come l'INPS) e l'assolvimento di altri adempimenti previdenziali e assicurativi ……. Dal che ne deriva che, essendo la gestione dei rapporti tra aziende e dipendenti, nonché l'iscrizione dei dipendenti agli istituti previdenziali e l'assolvimento di altri adempimenti previdenziali e assicurativi, annoverati tra i compiti legislativamente attribuiti al consulente del lavoro, è indubbia “la prova del conferimento dell'incarico” (di preventiva denuncia - agli Enti preposti - del collaboratore familiare) al consulente del lavoro, atteso che la medesima prova del conferimento di detto incarico è implicita al mandato stesso. Di conseguenza, è evidente come l'asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del sia frutto di una errata cognizione PT
di due distinti concetti, ovvero della nozione di conferimento dell'incarico e di adempimento del mandato da parte del consulente del lavoro”,
3) che “ad ogni modo e per assurdo, anche a voler disconoscere che la prova dell'accordo è congenita al mandato stesso, i mezzi istruttori precedentemente ammessi - e poi revocati, erroneamente, perché ritenuti dall'Organo giudicante privi di indicazione di tempo e di luogo - risultavano dotati di un'attitudine dimostrativa determinante ai fini del decidere!!! ……… Il Giudice di primo grado, a sostegno dell'ordinanza di revoca della già ammeSS prova testimoniale, afferma l'impossibilità “di demandare a testi la dimostrazione dell'accordo mediante la conferma di capitoli di prova privi di qualsivoglia indicazione di tempo e di luogo dell'accordo medesimo” (vedasi pagg. 5-6, rigo 19, della sentenza impugnata). Ebbene, i capitoli di prova articolati e richiesti da parte appellante, lungi dal definirsi generici, risultano, innanzitutto, ben circostanziati nel tempo, atteso che gli stessi capitoli fanno espresso riferimento ad un preciso adempimento amministrativo prescritto dalla
Legge in ordine alla impresa familiare, ovvero all'iscrizione di detta impresa e alla relativa denuncia del collaboratore familiare (circostanze, queste - oseremo definire - ben circostanziate nel tempo in quanto riferibili alla costituzione della steSS impresa, costituzione di cui l'odierno appellante ha fornito prova scritta, attraverso produzione documentale dell'atto costitutivo di impresa familiare). Ritenere, pertanto, privo dell'indicazione di tempo il seguente capitolo di prova “Vero è che alla opponente Rag. venne conferito l'incarico di iscrivere l'impresa Parte_2
familiare (...) e denunciare il collaboratore familiare” (vedasi pag. 6, rigo
5, della sentenza impugnata”) appare, a Codesta difesa - a dir poco - arbitrario”. […..] Inoltre, in relazione alla mancata indicazione - nei capitoli di prova - del luogo dell'accordo, la scrivente difesa si permette di ritenere che detta indicazione non assurge ad elemento essenziale ed, indi, giustificante la declarata inammissibilità dei capitoli: sul punto pare il caso di porre all'attenzione di Codesta Ecc.Ma Corte un banale esempio. Un capitolo di prova atto a dimostrare l'altezza di un soggetto formulato nei seguenti termini “Vero è che l'altezza di è pari a 185 cm?” non Per_2
postula la neceSSria indicazione del luogo in cui avvenne la misurazione effettiva dell'altezza di detto soggetto: ciò dimostra che l'indicazione del luogo non può elevarsi, ex se, a circostanza idonea a determinare l'inammissibilità di una prova”.
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva rassegnando Parte_1
le conclusioni testualmente trascritte in epigrafe.
§§§
Costituitasi in contraddittorio contestava l'appello di Parte_2
controparte quale destituito del benché minimo fondamento, chiedendone infine e pertanto il rigetto. A sua confutazione venendo a ribadire che il neppure PT
avesse inteso, “… per motivi ancor oggi sconosciuti alla scrivente, .. rendere partecipe lo studio di consulenza della sottoscrizione dell'atto fondativo della ipotizzata impresa familiare;
nè ha dato mai mandato a presentare alcunché relativo ad un'impresa familiare. In tali circostanze nessuna "denuncia preventiva" (v. testimonianza della commercialista della ditta) poteva essere legittimamente presentata da parte della concludente. Si ribadisce che l'art. 2 della L. n. 12/79 ("Norme per l'ordinamento professionale di consulente del lavoro") regola l'attività di tali professionisti volta allo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente (il non lo era più dal 31.12.2008), prevedendo al Parte_3
comma II la necessità di una delega - mai conferita - in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, conneSS e conseguente a quanto previsto nel comma precedente”.
§§§
Venuti all'udienza già fiSSta direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 5.12.2023 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché
l'istanza di assunzione della prova testimoniale già denegata (come s'è visto) dal primo giudice e nella quale l'appellante aveva insistito.
Indi rinviava le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e 281sexies
c.p.c., a successiva udienza di discussione finale della causa. Udienza tolta la quale la
Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Il primo motivo dell'appello del si commenta da sé: essendo appena il caso – al PT
di là di quanto dovrà dirsi subito dopo in ordine alla ragionevolezza ed alla verosimiglianza della narrazione dell'odierno appellante - di dare atto come la Pt_2
abbia vibratamente, ed a più riprese, contestato di aver mai ricevuto dallo stesso l'incarico di curare l'apertura presso i competenti enti previdenziali (INPS ed PT
INAIL) di nuova posizione a nome di nella sua nuova veste (non più Parte_3
di lavoratore dipendente ma) di collaboratore dell'impresa familiare costituita con la prodotta scrittura privata del 15.12.2008 di dichiarazione di impresa familiare autenticata nelle firme in notar (Rep. 46758). Anche il teste da detta Per_3 Tes_1 appellata addotto in udienza, d'altro canto, dichiarava (dopo aver premesso di essere stato, nella sua qualità di collaboratore dello studio professionale di cui la era Pt_2
titolare, “presente quando disse che voleva creare un'impresa Parte_1
familiare con il fratello che al momento era assunto presso la pasticceria, non ricordo se era presente la ma credo di si perché lo studio era il suo e Parte_4
quindi i clienti si rivolgevano a lei”) che “Non ricordo esattamente se sono stato io o se è stata la , o se eravamo insieme e lo abbiamo detto entrambi, a Parte_5
dirgli che avremmo ceSSto il rapporto lavorativo con il dipendente (fratello di
[...]
) con data 31.12.2008. Ricordo che gli abbiamo anche detto che bisognava PT
costituire l'impresa familiare con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e che, successivamente, il Sig. doveva produrre l'atto pubblico della costituzione PT
dell'impresa familiare”: senza, invece, far cenno alcuno ad ipotetico incarico professionale del genere anzidetto.
Altrettanto inesatta è l'asserzione – su cui risulta basato il secondo motivo di impugnazione – che, dalla premeSS secondo cui “tra i compiti che spettano, ex lege, al consulente del lavoro vi rientra la redazione dei contratti di lavoro tra aziende e dipendenti, l'elaborazione delle relative buste paga, la registrazione di avviamenti e ceSSzioni di rapporti di lavoro ai Centri per l'impiego, la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, l'iscrizione dei dipendenti agli istituti previdenziali (come l'INPS) e l'assolvimento di altri adempimenti previdenziali e assicurativi”, fa sillogisticamente discendere la conclusione che la prova “dell'incarico, a parte appellata, di effettuazione della preventiva denuncia - agli Enti preposti - del collaboratore familiare è insita nel mandato stesso”, cioè a dire nel generale mandato professionale a suo tempo conferito dal - nella sua veste di datore di lavoro PT
quale titolare di impresa commerciale - alla Alla premeSS anzidetta Pt_2
l'appellante pretende di far dire troppo giacchè, come merita di essere ripetuto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle legge professionale (L. 12/1979) “I consulenti del lavoro .. svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente”: mentre “il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare” – e che, ai sensi dell'art. 230bis c.c., “ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato” – non è un lavoratore dipendente.
Per debito di completezza va precisato che, ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 2 cit. (quale introdotto dall'art. 3bis della L. 248/2005), i consulenti del lavoro pure “svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo
9 luglio 1997 n. 241”: contribuenti tra i quali il quale imprenditore PT
commerciale e titolare di impresa familiare, certamente non si presta ad essere ricompreso (ciò che è tanto vero che, secondo quanto pure emerge dagli atti di causa, anche successivamente alla costituzione di impresa familiare l'appellante continuava a farsi assistere, quale consulente fiscale, dalla succitata Dr.SS ). Persona_1
Quanto, infine, al terzo motivo d'impugnazione, ritiene la Corte che l'inammissibilità con cui il primo giudice sanzionava i capitoli di prova articolati dall'odierno appellante che venivano infine (all'esito dell'assunzione dei mezzi istruttori di cui alla superiore narrativa) revocati (dopo che erano stati in un primo momento altresì ammessi) perché generici – ovvero ed in ispecie privi di alcun significativo riferimento di tempo, di luogo e di persone – meriti di essere mutuata se si considera,
a ben vedere, quanto a fortiori debba considerarsi inverosimile ciò che si sarebbe voluto dimostrare nella ricorrenza di un quadro normativo che, in realtà, non richiede alcuna istanza ad hoc al fine dell'apertura presso l'INPS e l'INAIL di posizione a nome del titolare e dei collaboratori di impresa familiare;
come deve a questo punto soltanto ripetersi, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del D.L. 30.9.2003 n. 268 (conv. in
L. 24.11.2003 n. 326) l'iscrizione di impresa familiare nel Registro delle Imprese implica, quale sua automatica conseguenza, l'iscrizione all'INPS ed all'INAIL del titolare e dei collaboratori dell'impresa medesima. §§§
Conclusivamente, per tutto quanto si è avuto pur concisamente modo di osservare e ritenere, l'appello interposto in atti da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di €
26.000,01 ed € 52.000,00 va, in ragione del valore indeterminabile della causa, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nell'importo complessivo (dato dalla sommatoria di € 2.058,00 x fase studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 2370/2022 del 6.12.2022 proposto, con citazione del
6.6.2023, da nei confronti di – così provvede: Parte_1 Parte_2
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)