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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 28 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Lacquari, snc, Parte_1 tudio dell'avv. Giuseppe Barbuto (PEC:
), che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 to in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura, snc, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t ) che lo rappresenta e difende, giusta Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 08.01.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere una declaratoria di non debenza delle poste creditorie riportate dall'avviso di addebito – recante numero 43920230000576810000 – notificato il 16 dicembre 2023 e riferito all'omesso
1 versamento dei contributi, relativi alla Gestione commercianti, nel periodo intercorrente fra gennaio 2021 e dicembre 2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-Accertare e dichiarare la illegittimità dell' avviso di addebito numero 439 2023 00005768 10 000 matricola 2744179810 “ Gestione Commercianti” a seguito di controllo della posizione contributiva relativa al periodo 01/2021 al 12/2022, per un importo complessivo di € 4.559,10 e quindi -Accertare e dichiarare l' avvenuto spirare del termine prescrizionale delle somme portate nell' dell' avviso di addebito numero 439 2023 00005768 10 000 matricola 2744179810 “ Gestione Commercianti” a seguito di controllo della posizione contributiva relativa al periodo 01/2021 al 12/2022, per un importo complessivo di € 4.559,10. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando le avverse pretese, chiedendo di rigettare il ricorso in favore spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Preliminarmente, occorre evidenziare che l'eccezione di decadenza sollevata dall'odierno ricorrente, non può trovare valorizzazione, perché il termine previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 non è spirato. Infatti, trattandosi di pretese contributive relative all'anno 2022, il ruolo è stato posto in essere – secondo quanto documentato dall' – il 14 novembre Controparte_2
2023, dunque, entro il 31 dicembre dell'an mine fissato per il versamento contributivo. Relativamente, invece, all'eccezione di prescrizione, pure sollevata dal ricorrente, allo scopo di far constare l'intervento di fenomeni estintivi sopravvenuti alla formazione dell'atto di pagamento succitato, occorre osservarsi come vertendo in materia di titoli di pagamento formati per l'esazione di contributi previdenziali il termine di prescrizione operante sia quinquennale (secondo quanto ormai pacificamente affermato da Cass., SS. UU., sent. n. 23397/2016) e l'avviso di pagamento impugnato in via principale risulta esser stato notificato entro i 5 anni dalla maturazione del credito. Pertanto, fermo restando che secondo quanto documentato dall'Istituto previdenziale il ricorrente risulta essere iscritto alla Gestione commercianti, senza aver mai comunicato di aver cessato lo svolgimento di detta attività, occorre sottolineare la debenza dei contributi pretesi dall' mediante l'avviso di CP_1 addebito oggi impugnato, relativo al periodo ottobre 2 settembre 2022. Per le ragioni sopra esposte, dunque, la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico del ricorrente – risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono liquidate in 1.500,00 €.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € i compensi, oltre accessori di legge.
Vibo Valentia, 15/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Lacquari, snc, Parte_1 tudio dell'avv. Giuseppe Barbuto (PEC:
), che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 to in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura, snc, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t ) che lo rappresenta e difende, giusta Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 08.01.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere una declaratoria di non debenza delle poste creditorie riportate dall'avviso di addebito – recante numero 43920230000576810000 – notificato il 16 dicembre 2023 e riferito all'omesso
1 versamento dei contributi, relativi alla Gestione commercianti, nel periodo intercorrente fra gennaio 2021 e dicembre 2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-Accertare e dichiarare la illegittimità dell' avviso di addebito numero 439 2023 00005768 10 000 matricola 2744179810 “ Gestione Commercianti” a seguito di controllo della posizione contributiva relativa al periodo 01/2021 al 12/2022, per un importo complessivo di € 4.559,10 e quindi -Accertare e dichiarare l' avvenuto spirare del termine prescrizionale delle somme portate nell' dell' avviso di addebito numero 439 2023 00005768 10 000 matricola 2744179810 “ Gestione Commercianti” a seguito di controllo della posizione contributiva relativa al periodo 01/2021 al 12/2022, per un importo complessivo di € 4.559,10. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando le avverse pretese, chiedendo di rigettare il ricorso in favore spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Preliminarmente, occorre evidenziare che l'eccezione di decadenza sollevata dall'odierno ricorrente, non può trovare valorizzazione, perché il termine previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 non è spirato. Infatti, trattandosi di pretese contributive relative all'anno 2022, il ruolo è stato posto in essere – secondo quanto documentato dall' – il 14 novembre Controparte_2
2023, dunque, entro il 31 dicembre dell'an mine fissato per il versamento contributivo. Relativamente, invece, all'eccezione di prescrizione, pure sollevata dal ricorrente, allo scopo di far constare l'intervento di fenomeni estintivi sopravvenuti alla formazione dell'atto di pagamento succitato, occorre osservarsi come vertendo in materia di titoli di pagamento formati per l'esazione di contributi previdenziali il termine di prescrizione operante sia quinquennale (secondo quanto ormai pacificamente affermato da Cass., SS. UU., sent. n. 23397/2016) e l'avviso di pagamento impugnato in via principale risulta esser stato notificato entro i 5 anni dalla maturazione del credito. Pertanto, fermo restando che secondo quanto documentato dall'Istituto previdenziale il ricorrente risulta essere iscritto alla Gestione commercianti, senza aver mai comunicato di aver cessato lo svolgimento di detta attività, occorre sottolineare la debenza dei contributi pretesi dall' mediante l'avviso di CP_1 addebito oggi impugnato, relativo al periodo ottobre 2 settembre 2022. Per le ragioni sopra esposte, dunque, la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico del ricorrente – risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono liquidate in 1.500,00 €.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € i compensi, oltre accessori di legge.
Vibo Valentia, 15/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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