Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22.5.2025
Causa n. 1415/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Pizzolla Cont e per la parte convenuta l'avv.Biancardi per la parte convenuta l'avv. Pizzolo Controparte_2
Cont La difesa di parte chiede di poter produrre le comunicazioni relative all'attivazione della piattaforma sull'elemento perequativo del 13.2.2025, a dimostrazione che senza la stessa l'elemento non è dovuto;
chiede altresì di poter produrre conteggi applicando gli artt. 18 e 19 sulla base dell'effettivo lavorato e sulla base delle 156 e 168 ore. Cont La difesa di si associa alle difese di . CP_2
La difesa di parte ricorrente, chiarisce di avere effettuato i conteggi sulla base della 13 e 14 percepite e moltiplicando la retribuzione da busta paga
(in alto a destra, paga base, scatti, anzianità, quella dell'art. 61, moltiplicata per 168 ore) e facendo la differenza. La paga conglobata mensile è quella. Le assenze fanno maturare la 13 e 14. Quanto alla malattia, è il datore che paga. Sul perequativo la piattaforma è attivata adesso e vale per il futuro, la circostanza viene confermata. Ma questo non esclude il diritto per il pregresso. Si oppone alla richiesta di produzione documentale.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice, autorizza la difesa di parte resistente al deposito della documentazione e si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 22.5.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1415 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 06/09/2023 avente ad oggetto: socio lavoratore cooperativa/CCNL Logistica/differenze retributive/elemento perequativo (art. 38 CCNL)/maggiorazione lavoro del sabato (art. 9 CCNL)/tredicesima e quattordicesima e retribuzione oraria (art. 18, 19, 61 CCNL)/prescrizione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTEGA Parte_1 C.F._1
PABLO e dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_3
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
( Email_4
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 6.9.2023, ha convenuto in giudizio le suindicate Parte_1
società esponendo: di avere lavorato quale socio della dal 1 ottobre Controparte_5
1 2013 al 30 giugno 2022 in forza di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
che al rapporto di lavoro trovava applicazione il C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
di essere stato inquadrato prima al 6°livello e da luglio 2014 al 5°livello del C.C.N.L. applicato dalla società convenuta;
di aver sempre prestato la propria attività nell'ambito di un appalto presso l'unità locale della San Martino Buon Albergo, di essere Parte_2 stato sempre adibito all'esecuzione delle opere/attività di logistica appaltate da CP_2
Contr a .
[...]
Ciò premesso, il ricorrente, esponendo in fatto di aver svolto l'attività lavorativa (dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 13 o dalle 7:30 alle 15, o dalle 11 alle 19 o dalle 18 alle 00:30 per almeno 7 ore al giorno), anche nella giornata di sabato (dalle 6 alle 13 e oltre o dalle 15 alle 21:00 e oltre, per almeno 6 ore) chiedeva la maggiorazione ex art. 9 CCNL, vantando così un credito di Euro
4.378,52 lordi (sulla base di una media di 7 ore minimo ogni sabato), oltre relativa incidenza sul
TFR.
Chiedeva altresì che fosse accertato il diritto al pagamento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 del C.C.N.L., atteso che tale clausola prevede tale elemento nel caso in cui non fosse stata attivata la contrattazione aziendale, in assenza di accordi territoriali, nei tempi previsti dallo stesso contratto collettivo. Secondo parte ricorrente, il C.C.N.L. prevedeva che ricorrendo tale evenienza ai lavoratori doveva essere corrisposta a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato. Tale corresponsione veniva qualificata dal
C.C.N.L. come provvisoria ed assorbibile per effetto di aumenti derivanti da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. L'elemento perequativo doveva essere calcolato sulla retribuzione annua maturata dal ricorrente, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità nonché sul TFR per un importo che parte ricorrente quantificava in complessivi €
2.375,63 lordi oltre all'incidenza sul TFR.
Chiedeva inoltre l'accertamento delle differenze retributive dovute dall'assunzione fino a febbraio 2015, avendo ricevuto una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali per il livello riconosciuto, quantificata in Euro 861,58 lordi.
Chiedeva altresì che venisse accertato il diritto alle differenze sulla 13^ che in base all'art. 18 del CCNL applicato doveva essere calcolata sulla base della retribuzione mensile del lavoratore del mese di novembre e che invece era stata corrisposta mensilmente per un importo pari ad un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli. Tale modalità di erogazione della retribuzione differita ha determinato il pagamento di somme inferiori rispetto a quelle dovute.
2 Allo stesso modo in relazione alla 14^ la stessa, ai sensi dell'art. 19 del CCNL applicato doveva essere calcolata in base alla retribuzione globale in vigore al 30 giugno e invece era stata corrisposta mensilmente per un importo pari ad un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli. Tale modalità di erogazione della retribuzione differita ha determinato il pagamento di somme inferiori rispetto a quelle dovute.
Ai sensi dell'art. 37 CCNL applicato, le differenze retributive relative alla 13^ e alla 14^ incidono sull'ammontare del TFR dovuto.
L'errata determinazione della 13^ e della 14^ mensilità dovute, nonché l'incidenza di tali mensilità nella determinazione dell'ammontare del TFR ha comportato un credito per lo stesso di €.1.886,64 lordi, come da conteggi allegati.
Il ricorrente invocava altresì la responsabilità solidale della società quale committente ai sensi dell'art. 29 dlg. 276/2003 1676 c.c.
2. Si costituiva in giudizio la committente esponendo che la società datrice di lavoro aveva stipulato un contratto di appalto avente per oggetto le attività relative alla movimentazione delle merci presso lo stabilimento di San Martino Buon Albergo. Tale contratto aveva avuto decorrenza dal 1° ottobre 2013 ed era cessato il 30 giugno 2022.
Contestava lo svolgimento del lavoro nella giornata di sabato come dedotto in ricorso e comunque riteneva la disposizione contrattual-collettiva invocata non applicabile alle cooperative.
La società esponeva di non essere a conoscenza della sussistenza o meno di accordi di secondo livello riguardanti la questione relativa all'elemento perequativo. Pertanto, chiedeva che fosse ordinato alla società di produrre qualsiasi accordo stipulato ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. logistica trasporto merci e spedizione ovvero qualsivoglia documento attestante il versamento favore del ricorrente di erogazioni previste dal medesimo articolo. In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale di parte delle somme pretese, con riferimento ai crediti maturati prima del quinquennio anteriore al deposito del ricorso.
La società invocava inoltre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatrice, quantomeno per le somme richieste per il periodo anteriore alla modifica introdotta dal Dl n. 25/2017, che ha modificato l'art. 29 del dlg. n. 276/2003 (17 marzo 2017).
3. In data 26.2.2025, si costituiva tardivamente L&P (veniva quindi revocata la contumacia dichiarata alla prima udienza del 30.1.2024) ed eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito. Nel merito, con riguardo all'elemento perequativo, osservava che a mente dell'art. 38
3 CCNL invocato da parte ricorrente le richieste di rinnovo degli accordi aziendali “devono” essere presentate due mesi prima la scadenza degli stessi e ciò implicherebbe che, in caso di inerzia delle parti sindacali, come verificatasi nel caso di specie, non si potrebbe invocare il diritto al riconoscimento dell'elemento perequativo. Sulla questione del lavoro svolto nella giornata di sabato, L&P richiamava l'art. 9 del CCNL nella parte in cui demanda al regolamento la distribuzione dell'orario settimanale e sottolineava che il regolamento all'art. 14 articola su sei giorni l'orario settimanale, facendo venir meno la premessa logica dalla quale muove la domanda di riconoscimento della maggiorazione prevista dalla parte ricorrente.
Quanto alle pretese differenze retributive per inosservanza dei minimi contrattuali eccepiva che le parti sociali avevano concordato in data 8.5.2015 la corresponsione di un una tantum per il periodo di vacanza contrattuale (2013-2015) e che a tale titolo era stata corrisposta a tale titolo la somma di Euro 242,93 nella busta paga di maggio 2015.
Quanto alla 13^ e 14^ mensilità, osservava che la cooperativa in forza dell'art. 61 parte speciale del CCNL, nonché dell'accordo sindacale del 6.9.2013 le stesse potevano essere corrisposte mensilmente, attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria e a seguito di ulteriore accordo del 12.11.2018, dal 2019 sono state corrisposte mensilmente in cifra fissa. Ha contestato inoltre il metodo di calcolo degli istituti differiti “consistita nel moltiplicare per 12 il rateo di
13^ corrisposto a dicembre (anziché a novembre) e il rateo di 14^ corrisposto a giugno dell'anno in corso (anziché calcolare la retribuzione luglio-giugno dell'anno precedente), ma con vistosi errori algebrici o utilizzando importi maggiori o infine (come già precisato) scambiando i ratei;
ha prodotto conteggio rettificato da cui risulterebbe che la parte ha percepito importi maggiori di quelli dovuti.
Ha eccepito infine la compensazione delle eventuali differenze retributive con i ristorni.
4. La causa veniva istruita unicamente sul tema di decisione afferente al lavoro di sabato con i testimoni e (udienze del 9.5.2024 e de 4.7.2024) e Testimone_1 Testimone_2
mediante acquisizione dei verbali delle testimonianze di e (rese Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 27.3.2024 nel giudizio RG 418/2023), atteso che ogni altro tema di decisione è di puro diritto. Terminata l'istruttoria, concesso il chiesto termine per note, il giudice sentite le conclusioni e acquisita la documentazione esibita da L&P in sede di discussione finale, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
5.La durata del rapporto di lavoro con la società convenuta, supportata dalla produzione delle buste paga (doc. 5), non è in contestazione tra le parti, così come non risulta contestata
4 l'adibizione dello stesso a mansioni di movimentazione merci nello stabilimento di San Martino Contr Buon Albergo nell'ambito delle attività appaltate dalla alla CP_2
6. Sul tema dell'elemento perequativo ai sensi dell'art. 38, questo giudice intende dare continuità all'orientamento già espresso in materia dal suintestato Tribunale in casi del tutto analoghi (sent. 667/2024, 668/2024, 128/2025, 139/2025, 183/2025 e 185/2025; sul punto numerosi anche i precedenti del Tribunale di Treviso, sent. 195/2024, 622/2024, 810/2024).
L'art.38 del CCNL applicato in azienda (CCNL 2013 e CCNL 2017 docc. 2 e 3) prevede: “1. Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, concordano che al secondo livello di contrattazione si possano sottoscrivere accordi che consentano di favorire la crescita e la competitività delle imprese. Gli accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali/territoriali di cui al presente articolo devono essere presentate all'azienda e/o all'associazione datoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. L'azienda e/o l'associazione datoriale dovranno procedere a convocare un apposito incontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e concludere entro i successivi 70 giorni. Nelle more dell'espletamento della procedura le parti sono tenute ad astenersi dall'assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire
l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi vigenti. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le
5 condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al
1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento”.
6.1 L&P non ha negato l'assenza di accordi di secondo livello e in punto di diritto ha sostenuto che tali accordi non furono conclusi per l'inerzia delle parti sindacali che non avrebbero comunicato a tempo debito (due mesi prima della scadenza degli accordi collettivi) la richiesta di rinnovo degli accordi stessi. La difesa di parte convenuta L&P non è condivisibile (come già affermato da questo Tribunale in casi analoghi, v. da ultimo sent. 139/2025 del 6.3.2025) sotto plurimi profilli.
In primo luogo, la clausola del CCNL nella parte in cui prevede che le richieste di rinnovo
“devono” essere presentate in un dato termine non pare avere altro significato letterale che
6 imporre un termine all'eventuale richiesta di rinnovo, così da evitare vane trattative “sotto data”.
Parte resistente interpreta tale termine come indicativo di un onere, nel senso che il diritto all'elemento perequativo verrebbe meno, ove la richiesta di rinnovo non fosse presentata nei termini o non fosse affatto presentata. Una lettura ermeneutica siffatta, oltre che ultronea rispetto alla lettera, non pare logica sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti collettive le quali espressamente pattuirono di riconoscere l'elemento perequativo “laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo”, ossia quale emolumento a copertura di qualsiasi evento ostativo all'accordo (compresa la mancata richiesta).
Sotto il profilo fattuale va precisato che i fatti dai quali la convenuta trae il ragionamento in diritto, ossia l'inerzia delle parti sindacali, non è supportata da alcuna prova documentale né da alcuna richiesta di prova testimoniale, rispetto alle quali comunque la parte risulta decaduta essendosi costituita tardivamente.
Contr Altresì irrilevante, in tale prospettiva, risulta la circostanza dedotta da in sede di discussione e confermata dalla parte ricorrente per cui i sindacati avrebbero richiesto un incontro per l'apertura di un tavolo di trattative ex art. 38 CCNL in data 13.2.2025, accolta dalle associazioni datoriali il 7.3.2025.
6.2 Pertanto, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate all'erogazione dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 citato del
CCNL. La parte ricorrente ha depositato conteggi delle differenze retributive per tale titolo come documento 7, che non sono stati adeguatamente contestati sotto il profilo delle voci retributive considerate e dello sviluppo aritmetico. Il ricorrente ha pertanto dimostrato il diritto al pagamento della somma richiesta in ricorso. Nel conteggio l'incidenza sul TFR dell'elemento perequativo è stata calcolata separatamente ed è pari ad Euro 175,97, che deve essere aggiunta alla somma di Euro 2.375,63, così per un totale di Euro 2.551,60 lorde.
7. Sul tema della maggiorazione per il lavoro svolto di sabato, questo Tribunale si è già pronunciato in numerosi precedenti a cui si intende dare continuità (sent. 668/2024, 688/2023,
687/2023, 722/2023; in senso contrario Trib. Treviso sent. 810/2024).
8.1 I testi e hanno riferito che il ricorrente lavorava di regola anche al Tes_1 Tes_2
sabato, con turni di almeno sette ore e con orario articolato su sei giorni. I testi di parte convenuta e hanno confermato che l'attività presso la piattaforma di San Tes_4 Tes_3
Martino, ove operava il ricorrente richiede la copertura dal lunedì al sabato.
8.2 Tuttavia il diritto alla maggiorazione rivendicato dal ricorrente non può essere riconosciuto.
Il ricorrente in sostanza invoca l'art. 9 del CCNL per dedurre che l'articolazione della settimana
7 lavorativa su sei giorni non è legittima perché essa presuppone un accordo sindacale previsto dall'art. 9 comma cinque. Chiede pertanto che le ore svolte al sabato e rientranti nell'orario di
39 ore settimanali vengano retribuite con la maggiorazione del 18% prevista dal comma 1. Non si rivendica pertanto il compenso per ore di lavoro straordinarie. La maggiorazione è prevista per le ore svolte al sabato che rientrano nel limite delle 39 ore settimanali previsto dal CCNL. Si deve premettere che la maggiorazione del 18% è prevista dall'art. 9 per le ore svolte al sabato in regime di legittima “flessibilità” concordata con le OOSS. Pertanto, ai fini del solo riconoscimento della maggiorazione, nessuna rilevanza ha la mancanza dell'accordo sindacale.
Infatti si deve ritenere che a maggior ragione la percentuale di aumento spetti anche nel caso in cui non vi sia l'accordo sull'articolazione del lavoro su sei giorni.
8.3 Ciò premesso, le parti convenute hanno rilevato tuttavia la non applicabilità dell'art. 9 del
CCNL invocato dalla parte ricorrente in quanto l'orario di lavoro e l'articolazione sulla settimana per i soci delle cooperative sono oggetto di una disciplina speciale contenuta nella
Sezione Cooperative del CCNL Logistica: “Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni”.
Nella sezione dedicata alle Cooperative è previsto che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente”.
Nella sezione cooperative è stato inserito un articolo 9, che corrisponde all'art. 9 della parte generale del CCNL : Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art.11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale,
e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale.
Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato
8 l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi”.
Secondo la previsione sopra riportata gli articoli della Sezione Cooperative “integrano” e non sostituiscono i corrispondenti articoli del CCNL parte generale. Tuttavia le parti hanno demandato integralmente alla regolamentazione interna la disciplina dell'articolazione settimanale e gli altri aspetti “definiti dai presenti articoli”. In questo modo hanno attribuito alle cooperative (evidentemente tenendo conto delle esigenze di variabilità e flessibilità del lavoro negli appalti) la possibilità programmare il lavoro dei soci nell'arco della settimana senza le limitazioni imposte dall'art. 9 della parte generale.
Ci si deve chiedere pertanto se la maggiorazione del compenso orario per il lavoro ordinario al sabato debba implicitamente ritenersi richiamata anche per le cooperative. La risposta deve essere negativa. Infatti per i lavoratori ordinari vige la regola dell'articolazione settimanale su cinque giorni. La possibilità di estendere la settimana lavorativa su sei giorni richiede una verifica e un accordo con le RSU e le OOSS, con una limitazione di norma a 26 dei sabati lavorativi annui. La maggiorazione del lavoro al sabato si giustifica proprio per un presumibile maggiore disagio rispetto agli altri lavoratori per i quali invece l'articolazione rimane quella ordinaria dal lunedì al venerdì. La ratio della maggiorazione non vale per i soci delle cooperative. Per questi ultimi infatti la cooperativa, con il proprio regolamento, può stabilire l'articolazione su sei giorni senza le limitazioni previste dall'art. 9 della sezione ordinaria del
CCNL e quindi il lavoro al sabato per i soci delle cooperative non può essere qualificato come una eccezione rispetto alla regola e quindi non giustifica la maggiorazione del 18%.
In sintesi, la contrattazione collettiva ha demandato ai regolamenti delle cooperative la determinazione dell'articolazione del lavoro nell'arco della settimana ed il regolamento (art. 14) legittimamente prevede che il lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni;
da ciò consegue, quale logica conseguenza, l'esclusione della maggiorazione per il lavoro di sabato (così già questo Tribunale, ex multis sent. 139/2025 del 6.3.2025, sent. 104/2025 del 19.2.2025, sent.
667/2024).
9. Quanto alla dedotta paga base inferiore ai minimi contrattuali, come si evince dai conteggi allegati al ricorso (doc. 7 ric.) e dal raffronto tra le buste paga (doc.5 ric.) e le tabelle retributive allegate al CCNL (doc. 4 ric.), le somme richieste per il periodo ottobre 2012-febbraio 2015 risultano calcolate con riferimento alla paga base mensile da CCNL e l'importo derivante dalla paga base oraria riconosciuta in busta paga. Rispetto a tali richieste, fondate, del tutto inconferenti sono le deduzioni di L&P con riferimento alla una tantum riconosciuta per la
9 carenza del rinnovo contrattuale. La domanda deve pertanto essere accolta, peraltro in assenza di puntuali contestazioni sui conteggi relativi a tali somme.
10.Quanto alle mensilità differite, il ricorrente contesta le modalità di calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto sono state erogate in misura variabile, a seconda del numero di ore lavorate. Richiama il disposto degli artt. 18, 19 e 61 CCNL, i quali commisurano le mensilità aggiuntive alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore.
Per contro, la datrice di lavoro ha affermato la regolarità del proprio operato, richiamando l'art. 61 della sezione speciale cooperazione del CCNL, il quale consente di erogare tali emolumenti
“attraverso un incremento della retribuzione oraria”.
Il Tribunale condivide, con riguardo alla questione del calcolo delle mensilità supplementari, gli argomenti spesi dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 300/2022: “L'art.61, nel prevedere che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13a mensilità,
14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria
…”, consente alle società cooperative di corrispondere detti istituti indiretti e aggiuntivi, mese per mese (e non alle usuali cadenze di dicembre e luglio), attraverso la maggiorazione della retribuzione corrispondente al rateo mensile dell'emolumento di riferimento, indiretto o aggiuntivo. Il presupposto di questo meccanismo è che venga utilizzata quale modalità di pagamento della retribuzione, il sistema della retribuzione ad ore e non quello della retribuzione mensilizzata (…) per cui l'importo della retribuzione può variare di mese in mese
(potendo essere maggiore in alcuni mesi - quelli con più giorni - e minore in altri mesi - quelli con meno giorni -), anche se alla fine dell'anno le variazioni mensili si compensano e la retribuzione annua finisce per essere analoga a quella annua mensilizzata”.
Anche in questo caso, infatti, nessuna disposizione contrattuale consente al datore di lavoro, attraverso la corresponsione della retribuzione con modalità oraria, di derogare ai minimi tabellari mensili, i quali si riflettono nella determinazione dell'importo delle mensilità aggiuntive.
Ciò che, invece, il CCNL consente è di corrispondere le mensilità aggiuntive in forma rateale, mese per mese, mediante incremento della retribuzione oraria. Resta, tuttavia, fermo il principio per cui alla fine dell'anno, gli importi percepiti devono essere pari a quelli che sarebbero stati dovuti ove il pagamento fosse avvenuto a giugno per la quattordicesima e a dicembre per la tredicesima.
Ai fini della determinazione della retribuzione ordinaria e della quantificazione delle mensilità aggiuntive, a nulla rileva che le buste paga siano state prodotte solo parzialmente. Infatti,
10 secondo i principi generali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., sez. un., 30.10.2001,
n. 13533).
Pertanto, dimostrata la retribuzione contrattualmente spettante da parte del ricorrente, sarebbe spettato alla convenuta, costituendosi tempestivamente, provare di aver corrisposto una somma
Contr almeno pari alla stessa e gli eventuali fatti impeditivi del diritto puntualmente allegati (che costituitasi tardivamente, non ha potuto far valere), mentre resta irrilevante la contestazione relativa alla mancata dimostrazione del percepito (peraltro effettuata anche dalla datrice di lavoro, che è senz'altro in possesso della documentazione contabile a ciò necessaria).
Non risulta peraltro che la resistente abbia comunque contestato indicandone l'importo corretto la “paga mensile” (utile al calcolo delle mensilità differite secondo il contratto), utilizzata negli Contr analitici conteggi dal ricorrente. Solo in sede di discussione finale, la difesa di ha contestato che l'errore in cui sarebbe incorsa la parte ricorrente è quello di avere calcolato la retribuzione per il calcolo delle mensilità differite sulla base del divisore 168, e non sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte o in subordine sulla base della paga oraria moltiplicata per 156 (39x4), presupposto che questo Tribunale, per le ragioni esposte ritiene errato, poiché lo stesso CCNL (art. 61 richiamato dagli artt. 18 e 19) pone come base di calcolo delle mensilità differite la retribuzione globale mensile che si calcola moltiplicando la paga base per il divisore orario (168) e non in base alle ore lavorate nel corso di ogni singolo mese, diviso per 12.
Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo (fatti costitutivi soggetti alle preclusioni di cui all'art. 416 c.pc.) e non la loro qualificazione giuridica
(Cass., 20998/2019). Inoltre, la contestazione dei conteggi richiede una critica precisa (e non espressa in modo dubitativo o generico), che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi. (Cass.,
11 5949/2018). Ne consegue che costituendosi tardivamente la resistente a fronte delle allegazioni di parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare la componente fattuale dei conteggi
(quali la continuità della prestazione lavorativa o le diverse circostanze che ne hanno determinato la sospensione) e comunque anche con riferimento alle assenze ed ai periodi di malattia o infortunio lo ha fatto in modo del tutto generico.
Pertanto, risulta dovuta la somma di Euro 1.886,64 lordi a titolo di differenze relative alla 13^ e
14^, nonché alla relativa incidenza sul TFR.
11. Il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive maturate nel periodo 2013-
2022. Le parti convenute eccepiscono la prescrizione quinquennale.
11.1 L'eccezione di prescrizione non è fondata. Si richiama e si intende dare continuità al più recente orientamento del Tribunale di Verona (cfr. ex mulits sent. n. 710/2023, 206/2024,
296/2024 del 26.4.2024, 668/2024, 669/2024, 139/2025) sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i soci lavoratori delle cooperative, pur nella consapevolezza del contrasto giurisprudenziale in materia (in senso contrario Corte d'Appello Venezia, sent. 712/2024 del
27.12.2024; Corte d'Appello Torino, sent. 378/2024 del 31.10.2024).
L' orientamento da ultimo seguito da questo Tribunale è stato confermato anche dalla recente pronuncia della Corte d'Appello di Brescia (sent. 253/2024 pubblicata il 22.4.2025), di cui si riportano le ampie e condivise motivazioni.
«A) Passando all'esame dell'appello principale, le cooperative, con il primo motivo, criticano il capo della decisione di primo grado che ha respinto l'eccezione di prescrizione.
Osservano che nel caso di lavoratori di soci di cooperativa che siano anche dipendenti, come tutti i ricorrenti, non troverebbe applicazione il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui dopo la novella dell'art.18 della l.300/70, che ha affievolito la tutela reale del posto di lavoro, il termine di prescrizione non decorre più in corso di rapporto, ma soltanto a partire dalla sua cessazione.
Ed invero, al dipendente e socio di cooperativa sarebbe comunque riconosciuta dalla legge la tutela reintegratoria di diritto comune e di cui al cit.art.18 stat.lav., che gli garantirebbe la stabilità del posto di lavoro, tutela che non verrebbe meno per il fatto che il socio oltre ad impugnare il licenziamento a lui intimato, avrebbe l'onere di impugnare, per ottenere la tutela reintegratoria, anche la contestuale delibera di esclusione dalla compagine sociale, come anche recentemente affermato da Cass. 27783 del 2022.
La giurisprudenza di legittimità, sulla base delle caratteristiche del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa e della disciplina allo stesso applicabile avrebbe dunque ritenuto che
12 il rapporto sia assistito da stabilità idonea ad escludere la non operatività della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro.
Decorrendo la prescrizione in corso di rapporto, il giudice pertanto avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti dei ricorrenti anteriori alla data del 23 dicembre 2014.
Il motivo non può trovare accoglimento.
E' noto che sino alla novella dell'art.18 stat.lav., introdotta dalla l.n.92 del 2012 (c.d. legge
Fornero), era principio consolidato in giurisprudenza che per i rapporti di lavoro assistiti dalla
c.d. stabilità (ossia, per quanto attiene al settore privato, i rapporti intercorrenti con imprese in possesso del requisito dimensionale previsto dallo stesso stat.lav. e che in quanto tali, a fronte di un licenziamento illegittimo, erano assistiti da una tutela non soltanto risarcitoria, ma anche reintegratoria), la prescrizione decorresse in corso di rapporto di lavoro (ciò diversamente da quanto accadeva per i rapporti non assistiti dalla tutela reale, ma solo dalla tutela risarcitoria di cui all'art.8 della l.604 del 1966, con riferimento ai quali la prescrizione iniziava invece a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Con la modifica dell'art.18 stat.lav., la situazione è cambiata.
Ed invero, le novità apportate all'art.18 stat.lav. dalla cit.l. n.92 del 2012, e anche quelle successive di cui agli artt.3 e 4 del d.lgs. n.23 del 2015, hanno comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza
(retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione) ad un'applicazione selettiva delle tutele, reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria (con una diversa commisurazione), assolutamente inedita, in funzione della specifica fattispecie di licenziamento illegittimo presa in considerazione dalla norma e con carattere recessivo della tutela reintegratoria rispetto a quella indennitaria.
Ciò, come affermato dal giudice di legittimità (cfr.Cass.26246 del 2022), ha inevitabilmente inciso sul concetto di stabilità del rapporto di lavoro anche con riferimento a quei rapporti ai quali si applica la tutela dell'art.18 stat.lav. (o di cui al d.lgs. n.23 del 2015).
Si può infatti parlare di stabilità del rapporto di lavoro soltanto quando la reintegrazione non soltanto sia, ma appaia anche la sanzione contro ogni illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, così come accade per i lavoratori pubblici o come era nel vigore del testo dell'art.18 anteriore alla l.92 del 2012, posto che soltanto in questa ipotesi può parlarsi di assenza del metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio diritto o un proprio credito nel corso di esso;
al contrario, la stabilità non è più configurabile
13 quando manchino i presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e soprattutto di una tutela adeguata e per lo più reintegratoria (a seguito del regime sanzionatorio modificato, il giudice, com'è noto, deve procedere ad una valutazione più articolata dei licenziamenti disciplinari o per giustificato motivo oggettivo, e nel caso ritenga illegittimo l'atto espulsivo, deve poi svolgere un'ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dall'art.18, comma 4, per accedere alla tutela reintegratoria – insussistenza del fatto contestato ovvero fatto rientrante tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base del CCNL o del codice disciplinare -, dovendo, in assenza, applicare il regime soltanto indennitario di cui al comma 5 dell'art.18). Ne deriva che, dopo la modifica dell'art.18 stat.lav., la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per tutti quei diritti che non siano già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l.n.92 del 2012, anche per quei rapporti che sono assistiti dalle nuove tutele previste dalla citata norma (e anche dal d.lgs.23 del 2015), non essendo più questi rapporti assistiti dalla stabilità (cfr.la Cass.cit.26246 del 2022).
Posto questo principio sul piano generale, non vi sono ragioni per non applicare lo stesso anche ai rapporti subordinati dei soci di cooperativa.
Va subito chiarito che i precedenti giurisprudenziali invocati dalle cooperative appellanti (che apparentemente darebbero ragione alla loro tesi, avendo affermato che anche il rapporto subordinato dei lavoratori soci di cooperative è assistito da stabilità, con conseguente decorso della prescrizione in pendenza di rapporto di lavoro), non sono pertinenti, o meglio, sono intervenuti su fattispecie di fatto anteriori alle modifiche dell'art.18 introdotte dalla l.92 del
2012 (si tratta di Cass.27783 del 2022 e di Cass.17989 del 2018).
Giova ricordare che secondo giurisprudenza ormai consolidata (a partire dalle sezioni unite
n.27436 del 2017), tra il rapporto associativo e quello di lavoro sussiste un collegamento unidirezionale, considerato che la cessazione del rapporto associativo trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, perché il socio, se può non essere anche lavoratore, non può invece essere più lavoratore se perde la qualità di socio, ossia se è espulso dalla compagine associativa.
Da questo collegamento unidirezionale discendono due autonome tutele azionabili da parte del socio lavoratore di cooperativa: quella restitutoria che consegue all'invalidazione della delibera di espulsione e all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, tutela da cui a sua volta deriva sia la ricostituzione del rapporto associativo che la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.18 stat.lav., che è espressamente richiamato dall'art.2 della l.142 del
14 2001; quella meramente risarcitoria nel caso in cui non venga impugnata la delibera di esclusione adottata contestualmente al licenziamento e fondata sulle medesime ragioni afferenti al rapporto di lavoro.
A fronte di queste tutele (una delle quali, nel caso di licenziamento illegittimo, finisce per essere meramente risarcitoria qualora non sia impugnata la delibera di espulsione del socio lavoratore, non potendo, come detto, un lavoratore non essere anche socio della cooperativa e non potendo pertanto ripristinarsi il rapporto di lavoro se l'espulsione del socio non viene rimossa con l'invalidazione della relativa delibera), si era posto il problema, prima della riforma dell'art.18 stat.lav., se il rapporto di lavoro del socio di cooperativa restasse comunque assistito da stabilità, con conseguente decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, come all'epoca avveniva per tutti i rapporti di lavoro assistiti dalle tutele di cui art.18 stat.lav., nella sua versione ante modifica della l.92 del 2012, applicabile anche ai soci lavoratori di cooperativa qualora questi avessero impugnato la delibera di espulsione.
La Corte di Cassazione ha risolto positivamente la questione, osservando che pur nelle peculiarità proprie del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, derivanti dal descritto collegamento unidirezionale del vincolo associativo con il rapporto di lavoro, la risoluzione del rapporto associativo, alle cui sorti era legato il rapporto di lavoro, era comunque subordinata a requisiti di legittimità ed efficacia, specificamente previsti dal codice civile e dall'atto costitutivo, integranti circostanze oggettive e predeterminate a conoscenza del lavoratore sin dall'inizio del rapporto e come tali idonee a garantire lo stesso contro condotte lesive del suo interesse alla conservazione dello status di socio e, per l'effetto, del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, nel caso di socio lavoratore di cooperativa, dovuta oltre che all'impugnativa del licenziamento, anche alla tempestiva impugnazione della delibera di esclusione, non poteva, di per sé, definirsi equivalente ad una condizione di metus caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo e tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro.
Ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l'onere di quest'ultimo di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, al fine di ottenere la tutela restitutoria (e reintegratoria), non esclude che il rapporto di lavoro resti comunque assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto (cfr. le sent. cit. n.27783 del 2022
e n.17989 del 2018).
15 Se questo è il contenuto dei principi affermati dalla Suprema Corte nei precedenti ora esaminati
e invocati dalle società appellanti, è indubbio che una volta negata la stabilità del rapporto di lavoro per tutti i rapporti di lavoro tutelati dall'art.18 stat.lav., per effetto della sua modifica introdotta dalla l.92 del 2012 (e anche a seguito delle previsioni di cui al d.lgs.23 del 2015), deve automaticamente escludersi anche la stabilità del rapporto dei soci lavoratori di cooperativa, cui, appunto si applica, per espresso richiamo di legge (art.2 della l.142 del 2001) il cit.art.18 (ovviamente come modificato dalla legge che lo ha rivisto).
Con la conseguenza che anche con riferimento ai rapporti di lavoro di lavoratori soci di cooperativa, come per tutti gli altri rapporti di lavoro assistiti dalle nuove tutele ex art.18 novellato (ed ex d.lgs. 23 del 2015), la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvi i crediti già prescritti alla data di entrata in vigore della l.92 del
2012.
Non a caso la giurisprudenza di legittimità più recente (sent.25477/2023), affrontando la questione (proprio con riferimento al rapporto di lavoro di un socio di cooperativa), ha ritenuto corretta la statuizione della Corte di merito che aveva reputato incidere sul regime della prescrizione le modifiche introdotte dalla legge n.92 del2012 e aveva affermato che la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro non potesse operare.
E a giustificazione di questa conclusione la Suprema Corte ha richiamato proprio
l'orientamento di legittimità venutosi a formare dopo le modifiche dell'art.18 stat.lav. e riguardante in generale tutti i rapporti di lavoro assistiti da quest'ultima norma, di cui si è detto sopra ed esposto nella sent.n.26246 del 2022, ossia l'orientamento secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l.92 del 2012 e del d.lgs.
n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità, con la conseguenza che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della l.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art.2948 c.c., n.4, e art.2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, anche per i rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, come per tutti i rapporti di lavoro assistiti dalle tutele di cui all'art.18 per come novellato (e dalle tutele di cui al d.lgs.23 del 2015), la prescrizione dei diritti del lavoratore inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Non vi sono dunque ragioni per rivedere la decisione di primo grado in materia di rigetto dell'eccezione di prescrizione”.
16 12. Non può essere accolta l'eccezione di compensazione fra i c.d. ristorni e le somme retributive spettanti al ricorrente, da cui la parte costituitasi tardivamente è decaduta ex art. 416
c.p.c. A prescindere dalla diversa natura di tali elementi (l'uno previsto a titolo di partecipazione agli utili, in quanto socio, l'altro quale differenza retributiva in quanto lavoratore subordinato) non è ravvisabile alcun collegamento fra l'una e l'altro, ossia non è sussistente e neppure allegata la prova che la corretta esecuzione degli obblighi retributivi in capo alla datrice di lavoro avrebbe inciso sugli utili in modo speculare e diretto così da azzerare i ristorni corrisposti a parte ricorrente.
Contr 13. La società quale ex datrice di lavoro e la società convenuta quale obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, devono essere condannate in via solidale a versare le somme sopra indicate al ricorrente oltre accessori di legge. La parte convenuta costituita, che ha svolto la rituale eccezione, ha diritto al beneficio della preventiva escussione per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del DL 25/2017 (17.3.2017).
13. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza devono essere compensate per un quarto e per la restante parte vanno poste a carico delle parti resistenti e si liquidano in dispositivo in base al valore (scaglione 5200-26000) ed alla natura (lavoro) della causa, considerata l' attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) e il carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1)in parziale accoglimento delle domande svolte dal ricorrente,
a) condanna in solido la società convenute a corrispondere in suo favore la somma lorda di €
2.551,60 lorde a titolo di elemento perequativo comprensivo di relativa incidenza sul tfr ed oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo;
b) condanna in solido la società convenute a corrispondere in suo favore la somma lorda di €
861,58 lorde a titolo di retribuzione base inferiore ai minimi contrattuali, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo;
c) condanna in solido la società convenute a corrispondere in suo favore la somma lorda di €
1.886,64 a titolo di differenze retributive su 13^ e 14^ e relativa incidenza sul tfr, oltre agli
17 interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) riconosce alla il beneficio della preventiva Parte_3
escussione del debitore principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017;
3) dichiara compensate per un quarto le spese di lite e condanna le parti convenute in solido a rifondere la restante parte che liquida nella predetta quota in € 2.022,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1bis DM 55/14, oltre Iva e Cpa.
Verona, 22.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
18