Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 11433 del 2021 R.G.L., promossa,
DA
Parte_1
P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico p.t. Dott. Parte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e
[...] disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Mastrilli e dall'Avv.
Salvatore Salvatore Martorana Tusa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo procuratore, sito in Palermo, Via Saverio Cavallari n. 28
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo Procuratore Speciale CP_2 giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
– Roma Repertorio nr.177893 Raccolta 11776 del
[...]
02/05/2022, rilasciata da , Controparte_3 ed elettivamente domiciliata in Palermo Via Maggiore Pietro
Toselli n.87 presso lo studio dell' avv. Dora Corsaro
( ) che la rappresenta CodiceFiscale_1
E
CP_4
in persona del legale rapp.te p.t, con l'avv. Adriana Giovanna
Rizzo e l'avv. Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio , Persona_2 rep.n. 37590, raccolta n . 7131 del 23.01.2023,
-resistenti-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n. 29620219003899752000 ed il prodromico avviso di addebito n. 59620150000376573000.
Condanna e in Controparte_1 CP_4 solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.800,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.12.2021 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e CP_4 Controparte_1
chiedendo l'annullamento dell'impugnata
[...] intimazione di pagamento e del presupposto avviso di addebito deducendo preliminarmente che l'avviso di addebito era già stato oggetto di contestazione per mancata notifica dello stesso in un precedente processo iscritto al R.G.L. n.
12942/2018 instaurato innanzi a questo Tribunale e concluso con sentenza n. 4123/2021 del 4/11/2021 favorevole per la società odierna opponente.
Si costituiva l' eccependo la propria carenza di CP_4 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso. si costituiva eccependo il proprio difetto di CP_5 legittimazione passiva ed altresì contestando tutto quanto dedotto dall'opponente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio l'opponente depositava sentenza della
Corte di appello di Palermo nel procedimento avverso la sentenza n. 4123/2021, che dichiarava, nella contumacia di l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello.
In assenza di attività istruttoria, la causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, autorizzato il deposito di note, è stata decisa.
In merito all'eccezione preliminare dell'opponente si osserva che come evidenziato dalla locale Corte di Appello, i crediti contenuti nell'ava non sono stati dichiarati prescritti bensì è stata dichiarata l'insussistenza del diritto dell' di iscrivere CP_4 ipoteca in relazione alle somme portate dalle cartelle non notificate. Questione, pertanto, ben diversa. Passando ad esaminare il merito dell'opposizione e, pertanto la richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento per gli stessi motivi per i quali era stata dichiarata la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca, si osserva che nessuna prova è stata data dall' in merito alla notifica CP_4 dell'avviso di addebito con la conseguenza che il successivo atto posto in essere da ed oggi impugnato, va CP_5 annullato.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Risulta destituita di fondamento la domanda di condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
Infatti, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno (cfr. in termini Cass. n.
3388/2007; Cass. n. 21393/2005; Cass. n. 7583/2004).
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dal ricorrente, con conseguente rigetto della domanda.
P. Q. M.
come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 31.12.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio