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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa IA
AU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 5812/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO PP, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(CF ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Maria Gonippo, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n. 2801/2022 del
Giudice di Pace di Nola, depositata il 17.05.2022 e notificata in data 20.07.2022 con la quale è stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall' odierna appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesione subiti in seguito all'evento verificatosi in data 08.03.2017, alle ore 22:40 circa, allorquando nel mentre percorreva a piedi IC PO in Liveri (NA), all'altezza della piazzetta ivi presente, veniva colpita improvvisamente da un arbusto (cipresso) di piccole dimensioni, a causa del vento.
A seguito del violento impatto e conseguente caduta al suolo, veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale “Nola-Pollena Trocchia” di Nola, ove le veniva diagnosticato “contusione
ed escoriazioni multiple e distacco parcellare della base falange prossimale del I dito mano destra”.
L' appellante, con il gravame formulato, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione del materiale probatorio e delle prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando il gravame, Controparte_1
insistendo per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente si ritengono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento del gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Ciò detto, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace, avendo questi valorizzato gli elementi, emersi dagli atti di causa di primo grado, che hanno giustamente condotto al rigetto della domanda attorea Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, rilevano una serie di incongruenze che portano a ritenere inattendibili e contraddittorie le deposizioni rese in prime cure dai testi escussi e ad escludere pertanto che l'appellante abbia fornito una prova rassicurante dei fatti posti a base dell'originaria domanda.
Con riferimento, infatti, al libero convincimento giudiziale in ordine alle risultanze istruttorie, il Giudice di Pace ha motivato la propria decisione argomentando circa l'inattendibilità dei testi escussi.
E' appena il caso di ricordare come l'attendibilità e la veridicità di una deposizione testimoniale deve essere discrezionalmente valutata dal Giudice sulla scorta di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori ritenuti di particolare rilevanza, può condurre ad una valutazione di inattendibilità relativamente alle deposizioni testimoniali rese in giudizio
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 7763 del 30-10-2010 in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3).
Il teste, sig.ra escussa all'udienza dell'11.11.2019, in Testimone_1
contraddizione con quanto riportato nell'atto di citazione ove parte attrice lamentava di essere stata colpita da un “arbusto (cipresso) di piccole dimensioni, caduto a causa del vento”,
dichiarava: “era una serata di mal tempo, con molto vento. Ricordo che l'arbusto era abbastanza grande … ricordo che l'arbusto che la colpì era alto e di grosse dimensioni”.
Ancora, l'altro teste, sig. escusso nel corso della medesima udienza, Testimone_2
dichiarava che: “ho visto che un albero si spezzava sotto la forza del vento …preciso che era una
serata molto ventosa … preciso che l'albero era di recente piantagione in quanto oggetto di bando comunale…alto non più di due metri ed aveva un fusto di diametro esiguo”.
Tali dichiarazioni, dunque, risultano evidentemente inidonee a confermare il sinistro dedotto dall' appellante e le modalità di accadimento dello stesso;
inoltre, sul posto nessuna pubblica autorità è intervenuta, pertanto, la dinamica dei fatti non è verificabile neanche dal verbale che poteva essere redatto dagli agenti.
Di conseguenza il Giudice non può ancorare il proprio convincimento ad alcun altro elemento terzo rispetto alla testimonianza resa dai testi escussi.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla qualificazione dell'evento atmosferico occorso in occasione del sinistro per cui è causa, il Giudice di prime cure correttamente ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
5422/2021; in particolare si afferma che “il caso fortuito è rappresentato dal fatto estraneo alla
causalità della cosa da identificarsi in base alla possibilità astratta di governarla sicché rientra, ad esempio, nel caso fortuito la raffica di vento che trasporta il ramo di un albero (…)”.
In questa prospettiva, dunque, la prova del caso fortuito assume contenuto positivo per il custode, avendo quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere ovvero ad elidere il nesso causale. Il caso fortuito, invero, è un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non all'intrinseco dinamismo della cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità.
Nel caso di specie, dall'esame delle testimonianze rese, si evince il carattere eccezionale ed imprevedibile degli eventi atmosferici occorsi la sera dell'08.03.2017 ritenendosi, pertanto, configurabile la causa di esclusione della responsabilità in capo al CP_1
in relazione all'evento danno occorso all' odierna appellante.
[...]
Dunque, alla luce dell'inattendibilità dei testi, sussistendo espressa contestazione da parte di parte appellata in ordine alla dinamica del fatto storico ed in mancanza di ulteriori riscontri probatori, non può che concludersi per il rigetto della domanda, non avendo parte appellante fornito la prova – su di lei incombente in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. – di fatti costitutivi della propria pretesa.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra.
Conclusivamente gli elementi istruttori emersi in primo grado come correttamente interpretati dal Giudice di prime cure unitamente all'integrazione motiva della pronuncia appellata conducono alla conseguente conferma della sentenza di rigetto dell'appello.
La necessità di integrare la sentenza impugnata in parte motiva determina l'opportunità
di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
IA AU, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
5812/2022 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 2801/2022
del Giudice di Pace di Nola;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Nola, lì 07.10.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa IA AU