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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2024, cui è riunito il n.605/24
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al RG n.587/2024 e n.605/24
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio del foro di Perugia ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10, come da delega in calce all'atto di reclamo Reclamante
nonche'
, società cancellata dal registro delle imprese, in Controparte_1 persona dell'amministratore provvisorio , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Basile del Controparte_2 foro di Perugia ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica giusta procura allegata in calce al reclamo Email_1
Reclamante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Mauro Pieri del foro di Forlì-Cesena, pec Email_2 Reclamata
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.59/2024 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. ed in riforma Parte_1 della sentenza di fallimento qui reclamata, previa sospensiva, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., da pronunciarsi anche con decreto inaudita altera parte:
- annullare e/o revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 59/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Perugia – III Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali, nell'ambito del giudizio R.P.U. n.
105-1/2024, in data 24.09.2024 e pubblicata in data 25.09.2024, non notificata, con ogni connesso, consequenziale e presupposto provvedimento;
- condannare parte reclamata alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente e del precedente grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per : “Ricorre a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita affinché Controparte_1
Voglia, ai sensi dell'art. 51 ss CCII, accogliere le seguenti conclusioni in riforma della sentenza reclamata: – revocare la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 59/2024 nei confronti dell'esponente estesa anche al sig. per i motivi di cui alla narrativa del Parte_1 presente atto;
Con vittoria di spese e compenso professionale del e giudizio.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere il reclamo Controparte_3 proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. 59/2024 resa dal Tribunale di Parte_1
Perugia in data 24.09.2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e del socio illimitatamente responsabile Controparte_4 Parte_1
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio.”
Per la Procura generale presso la Corte: “Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale”
All'udienza del 2/12/24, svoltasi con modalità in presenza, il Collegio, riunito al giudizio n.587/24 quello n.605/24 e udite le conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ritualmente notificato censurava la sentenza n.59/2024 con cui il Tribunale Parte_1 di Perugia, su istanza della , aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti CP_3 della società nonché, per estensione, essendo lui il socio Controparte_1 Parte_1 AR, anche nei suoi confronti. Sosteneva anzitutto il reclamante che la sentenza di I grado era errata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente i crediti vantati dalla Gesco nonostante che in realtà gli stessi fossero prescritti: detti crediti infatti, derivanti dall'asserito mancato pagamento di fatture emesse per la compravendita di suini, erano stati oggetto di transazione in data 18/5/12 ed il primo atto interruttivo era stato compiuto dalla solo con la missiva inviata a mezzo pec in data 7/12/22. Deduceva inoltre il reclamante CP_3 il difetto di interesse ad agire in capo alla , che non potrebbe trarre alcun vantaggio dalla procedura di CP_3 liquidazione giudiziale posto che questa aveva fatto seguito ad una procedura di concordato risolta per Co incapienza dei beni sia della che di esso socio AR. Osservava, ancora, che erroneamente il
Tribunale aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a suo carico in estensione rispetto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e ciò in quanto esso CP_1 Parte_1 in realtà era receduto dalla sas con atto pubblico datato 18/9/23 ossia oltre un anno prima della dichiarazione di apertura della procedura, avvenuta il 24/9/24, laddove l'art.147 della legge fallimentare prevede che “La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati”; ed invece il Tribunale – precisava, ancora, il – aveva calcolato la decorrenza del termine Parte_1 annuale di cui sopra non dalla data del suo recesso dalla società ma da quella dell'iscrizione di tale recesso nel registro delle imprese, avvenuta il 28/9/23. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
Nella riunita procedura n.605/24 la interponeva reclamo avverso la sentenza di I grado eccependo CP_1 preliminarmente la violazione, da parte del Giudice delegato, del principio del contraddittorio giacché, a fronte dell'accertato mancato caricamento sul fascicolo telematico della comparsa di costituzione della controparte, detto Giudice, ormai all'udienza in cui la causa doveva essere trattenuta in decisione, anziché accordare in suo favore il chiesto rinvio al fine di predisporre adeguatamente le proprie difese, aveva concesso solo un differimento dell'udienza per un'ora. In secondo luogo deduceva l'ulteriore violazione del CP_1 contraddittorio dovuta alla mancata notifica del ricorso della creditrice e dell'udienza alla sua unica socia, ciò che avrebbe dovuto invece disporsi in aggiunta alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita ex art.10 della legge fallimentare presso la sede della società cancellata da meno di un anno. Nel merito, poi, quest'ultima si associava alle censure già su illustrate con riferimento al reclamo del Parte_1 aventi ad oggetto la dedotta maturata prescrizione dei crediti della CP_3
Si costituiva in entrambi i riuniti giudizi anche la deducendo, in relazione alle eccezioni di violazione CP_3 del contraddittorio mosse dalla in primo luogo che il tempo concesso dal Giudice alla difesa della CP_1 società era stato comunque sufficiente a consentirle di replicare alle argomentazione avversarie e, in secondo luogo, che laddove la procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale venga attuata entro un anno dalla cancellazione della società la relativa legittimazione passiva (accanto a quella del socio AR ove trattasi di una sas) permane sicché non è prevista alcuna necessità di notifica del ricorso ai soci della stessa.
Venendo poi alle censure svolte nel reclamo del la osservava anzitutto che non poteva Parte_1 CP_3 configurarsi alcun suo difetto di legittimazione in ragione dell'asserita intervenuta prescrizione dei suoi crediti
– questione, questa, posta anche dalla nel suo reclamo - giacché questi non erano affatto prescritti CP_1 essendo il relativo termine rimasto sospeso per tutta la durata della pregressa procedura concordataria e sino alla predisposizione del riparto da parte del liquidatore, in applicazione peraltro della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto: e poiché l'omologa del concordato preventivo era intervenuta il 28/7/14 ed il 7/12/22 essa aveva intimato alla debitrice il pagamento delle somme dovutele il termine decennale CP_3 di prescrizione non era decorso;
ed in ogni caso detto termine era stato non solo sospeso, ma anche interrotto dalla notifica da parte sua del precetto, avvenuta il 20/3/13, nonché dal successivo pignoramento del 3/6/13.
In secondo luogo la evidenziava la piena correttezza della sentenza impugnata laddove aveva CP_3 considerato che il termine annuale per pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale anche in estensione nei confronti del decorreva non dall'atto di recesso ma dalla sua iscrizione nel registro delle imprese Parte_1 essendo chiaro che sino a quest'ultimo momento i terzi non sono in condizione di conoscere il recesso e, se del caso, adottare tutte le iniziative a loro tutela ed aggiungeva che in ogni caso la aveva CP_1 mantenuto, anche dopo il recesso del reclamante, il suo nome nella sua denominazione sociale, circostanza che comporta di per sé la sua perdurante responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Ciò posto la concludeva quindi come sopra. CP_3
La Procura generale presso questa Corte d'Appello esprimeva le stesse argomentazioni già evidenziate con riguardo alle difese della , da una parte richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di CP_3
Cassazione in materia di sospensione, durante la procedura concordataria, dei termini di prescrizione sino all'approntamento del piano di riparto da parte del liquidatore, e, dall'altra, osservando che il termine annuale di cui all'art.147, comma 2, della legge fallimentare non può decorrere se non dall'iscrizione del recesso del socio nel registro delle imprese, posto che altrimenti detto recesso produce effetti solo nell'ambito societario, come previsto dall'art.2290 cc. La Procura concludeva quindi come sopra.
Ciò posto la Corte osserva che i riuniti reclami sono infondati.
Quanto anzitutto alla questione preliminare posta dalla e inerente la dedotta violazione, per Controparte_1
i motivi suindicati, del principio del contraddittorio da parte del Giudice delegato in I grado, la Corte ritiene che in concreto non si sia verificato alcun pregiudizio a carico della società reclamante: a fronte infatti delle doglianze dalla stessa espresse all'udienza del il Giudice delegato ha anzitutto concesso alle parti un'interruzione dell'udienza, della durata di circa 20 minuti secondo quanto indicato dalla stessa CP_1
in questa sede, al fine di consentire la consultazione del personale di cancelleria circa il mancato
[...] caricamento della memoria di replica della agli atti del fascicolo telematico;
preso poi atto del disguido CP_3 effettivamente verificatosi in tal senso, il Giudice delegato, pur non concedendo il rinvio dell'udienza richiesto dalla società, aveva differito la stessa udienza di un'ora per consentire all'Avv. Basile l'esame della memoria di controparte. Orbene è pur vero che si era trattato di un differimento comportante la concessione, in favore del predetto avvocato, di un lasso di tempo piuttosto breve ma deve anche considerarsi che tale difesa conosceva già le istanze e le argomentazioni della e doveva solamente esaminare gli eventuali nuovi CP_3 argomenti dalla stessa addotti;
e si trattava di sole 4 pagine, tendenzialmente valutabili compiutamente anche in un'ora. Ed invero la società reclamante non ha allegato in questa sede particolari circostanze idonee a far ritenere che la sua difesa, in quel lasso di tempo, non avesse potuto predisporre in modo adeguato una controreplica: la reclamante infatti non ha dedotto che la , in quella memoria di replica, avesse introdotto CP_3 argomenti completamente nuovi o particolarmente complessi, tali da richiedere un vero e proprio rinvio per controdedurre, né ha addotto sue particolari difficoltà nell'identificazione e valutazione delle fattispecie su cui si era pronunciata la Cassazione nelle due pronunce indicate, a sostegno delle sue tesi, dalla ricorrente. Del resto colgono nel segno le difese da quest'ultima svolte in questa sede, laddove ha sottolineato come in effetti la non ha indicato le tesi difensive che avrebbe potuto esplicitare qualora avesse avuto più Controparte_1 tempo a sua disposizione e la loro idoneità a condurre il Tribunale ad una diversa decisione, né infatti tesi diverse da quelle sostanzialmente già esposte dalla nella sua comparsa costitutiva in I grado sono CP_1 state esposte nemmeno in questo giudizio. Si ritiene, dunque, che il pur breve differimento dell'udienza concesso dal Giudice delegato non abbia in concreto arrecato alcun pregiudizio alla difesa della società reclamante.
Venendo ora all'ulteriore censura dalla stessa posta con riguardo all'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza anche all'unica socia deve osservarsi che la stessa è infondata. Controparte_5
Sul punto la Suprema Corte si è da tempo espressa con ampie argomentazioni osservando che “Questa Corte aveva già risolto il problema in esame, affermando, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il principio che la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., (novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi della L. Fall., art. 10, che la società sia dichiarata fallita se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato
a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo d'impugnazione
è esperibile, L. Fall., ex art. 18, da parte di chiunque vi abbia interesse (Cass. 5 novembre 2010 n. 22547).
Tale soluzione è ora avallata dalle sezioni unite, le quali, nel confermare la tesi dell'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, e nell'affermare che, con riguardo alle società di capitale, vi verifica una successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali limitatamente alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione a norma dell'art.2045 c.c., hanno tuttavia ribadito
l'eccezionalità della norma contenuta nella L. Fall., art. 10, che implica la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Si osserva a questo riguardo che la possibilità, espressamente contemplata dalla L. Fall., art. 10, che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), nonostante la sua cancellazione dal registro;
ed è inevitabile ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava. È una fictio iuris - si aggiunge - che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per
l'imprenditore persona fisica che sia dichiarato fallito entro l'anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi (Cass. sez. un. 12 marzo
2013 n. 6070)”. Tali principi, peraltro, sono stati ribaditi anche di recente, come emerge dall'esame della giurisprudenza citata anche dalla Procura generale (cfr. Cass. civ., sez.I, 3/2/23 n.3457). Correttamente pertanto la notifica in I grado non era stata effettuata anche alla socia nessuna disposizione CP_5 prevedendo l'obbligo di una tale notifica ai fini dell'integrità del contraddittorio.
Venendo ora al merito delle questioni oggetto di reclamo si condividono le argomentazioni del Tribunale in relazione alle valutazioni di sussistenza dei crediti della in quanto non prescritti. Il fallimento è stato CP_3 dichiarato all'esito della risoluzione, in data 6/5/22, della procedura concordataria – svoltasi sotto il vigore della precedente legge fallimentare - introdotta con ricorso del 26/9/13: parte reclamante ha dedotto la prescrizione dei crediti della ricorrente in quanto il relativo termine decennale sarebbe iniziato a decorrere alla data dell'avvenuta sottoscrizione delle transazioni fra le parti ossia il 18/5/12 ed il primo atto interruttivo sarebbe costituito dalla missiva in data 7/12/22 spedita dalla creditrice. Così tuttavia non è proprio in ragione dei principi richiamati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione citata dal Tribunale, della quale si condividono tutte le argomentazioni, che conducono ad affermare che il predetto termine di prescrizione era rimasto sospeso per tutta la durata del concordato poi risolto. A ben vedere, infatti, sarebbe un “non senso” ritenere che in pendenza della fase esecutiva del concordato i creditori non siano vincolati ad attendere gli esiti di tale procedura comportante di per sé una rimodulazione e dilazione di tutti i crediti anteriori al ricorso, rimodulazione e dilazione che non può non prevedere, per assolvere alla sua funzione, la temporanea inesigibilità di tutti i crediti coinvolti. Nella citata pronuncia della Corte di Cassazione viene chiarito, del resto, come tali conseguenze siano pienamente in linea con le disposizioni della legge fallimentare: ed invero
“Occorre a questo punto considerare che gli effetti del concordato possono essere di diversa natura e che tra essi rientra senz'altro quello che incide in senso dilatorio sul soddisfacimento della pretesa, rendendo temporaneamente inesigibile un credito non soggetto, in precedenza, a condizione o a termine. Come è stato sottolineato da questa Corte, l'art. 184 cit., nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema (Cass. 12 gennaio 2007, n. 578). In linea di principio, dunque, il credito concorsuale va soddisfatto in conformità delle previsioni del piano, in ragione dei riparti che siano in esso contemplati. 4.8. — Deve credersi che il cit. art. 2935 c.c. reagisca con la condizione di temporanea inesigibilità del credito. Non è di intralcio alla conclusione il fatto che la prescrizione abbia già iniziato a decorrere al momento dell'omologazione del concordato. E' vero, infatti, che l'art. 2935 c.c. disciplina la fattispecie della prescrizione che «comincia a decorrere» e che, pertanto, la norma Sez. I- RG 22155/2015 udienza pubblica 17.5.2022 9 sembrerebbe prendere in considerazione i soli ostacoli che si frappongono ab initio all'esercizio del diritto. La conclusione risulterebbe però inappagante, in quanto priverebbe di tutela il titolare nei casi in cui egli risulti impedito nell'esercizio del diritto da cause giuridiche sopravvenute (che insorgano, cioè, in una fase segnata dalla temporanea possibilità di far valere lo stesso). In realtà, l'art. 2935
c.c. trova applicazione anche in tale seconda ipotesi”. Ciò che è insito nel disposto di cui all'art.184 l.f. laddove al comma 1 era previsto che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”.
Del resto una diversa soluzione non potrebbe nemmeno argomentarsi sulla base del disposto di cui all'art.168, commi 1 e 2, l.f. laddove era previsto che “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese
e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (1). Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.”: tale disposizione infatti, per tutto quanto sopra argomentato circa la vincolatività del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese, non può comportare che l'effetto sospensivo della prescrizione in questione possa riguardare solo i creditori che avevano in precedenza posto in essere azioni esecutive o cautelari.
Infondate, infine, anche le censure del reclamante in ordine all'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale anche, in estensione, a carico del socio AR . L'art.147 della legge fallimentare Parte_1 prevede al comma 2 che “Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata”: orbene per quanto la norma non lo dica espressamente la decorrenza dell'anno non può che iniziare solo dal momento in cui i terzi, potendo conoscere il recesso del socio AR, siano in condizioni di valutare tempi e forme della tutela delle proprie ragioni creditorie, cosa che non sarebbe possibile ove il termine annuale in esame potesse spirare prima che eventuali creditori, che nulla possono sapere in ordine all'esistenza di un atto pubblico di recesso in assenza della relativa trascrizione, siano posti a conoscenza della situazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, maggiorati i compensi del 30% avendo l'avvocato della parte vittoriosa assistito la stessa contro più soggetti (che hanno spiegato difese in buona parte diverse).
p.q.m.
rigetta i riuniti reclami;
condanna e la alla rifusione delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali sostenute dalla , che si liquidano in euro 5.508,10 per Controparte_3 compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
da atto della sussistenza, a carico dei reclamanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, di cui al dpr n.115/02. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 15/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al RG n.587/2024 e n.605/24
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio del foro di Perugia ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10, come da delega in calce all'atto di reclamo Reclamante
nonche'
, società cancellata dal registro delle imprese, in Controparte_1 persona dell'amministratore provvisorio , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Basile del Controparte_2 foro di Perugia ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica giusta procura allegata in calce al reclamo Email_1
Reclamante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Mauro Pieri del foro di Forlì-Cesena, pec Email_2 Reclamata
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.59/2024 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. ed in riforma Parte_1 della sentenza di fallimento qui reclamata, previa sospensiva, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., da pronunciarsi anche con decreto inaudita altera parte:
- annullare e/o revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 59/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Perugia – III Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali, nell'ambito del giudizio R.P.U. n.
105-1/2024, in data 24.09.2024 e pubblicata in data 25.09.2024, non notificata, con ogni connesso, consequenziale e presupposto provvedimento;
- condannare parte reclamata alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente e del precedente grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per : “Ricorre a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita affinché Controparte_1
Voglia, ai sensi dell'art. 51 ss CCII, accogliere le seguenti conclusioni in riforma della sentenza reclamata: – revocare la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 59/2024 nei confronti dell'esponente estesa anche al sig. per i motivi di cui alla narrativa del Parte_1 presente atto;
Con vittoria di spese e compenso professionale del e giudizio.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere il reclamo Controparte_3 proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. 59/2024 resa dal Tribunale di Parte_1
Perugia in data 24.09.2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e del socio illimitatamente responsabile Controparte_4 Parte_1
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio.”
Per la Procura generale presso la Corte: “Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale”
All'udienza del 2/12/24, svoltasi con modalità in presenza, il Collegio, riunito al giudizio n.587/24 quello n.605/24 e udite le conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ritualmente notificato censurava la sentenza n.59/2024 con cui il Tribunale Parte_1 di Perugia, su istanza della , aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti CP_3 della società nonché, per estensione, essendo lui il socio Controparte_1 Parte_1 AR, anche nei suoi confronti. Sosteneva anzitutto il reclamante che la sentenza di I grado era errata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente i crediti vantati dalla Gesco nonostante che in realtà gli stessi fossero prescritti: detti crediti infatti, derivanti dall'asserito mancato pagamento di fatture emesse per la compravendita di suini, erano stati oggetto di transazione in data 18/5/12 ed il primo atto interruttivo era stato compiuto dalla solo con la missiva inviata a mezzo pec in data 7/12/22. Deduceva inoltre il reclamante CP_3 il difetto di interesse ad agire in capo alla , che non potrebbe trarre alcun vantaggio dalla procedura di CP_3 liquidazione giudiziale posto che questa aveva fatto seguito ad una procedura di concordato risolta per Co incapienza dei beni sia della che di esso socio AR. Osservava, ancora, che erroneamente il
Tribunale aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a suo carico in estensione rispetto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e ciò in quanto esso CP_1 Parte_1 in realtà era receduto dalla sas con atto pubblico datato 18/9/23 ossia oltre un anno prima della dichiarazione di apertura della procedura, avvenuta il 24/9/24, laddove l'art.147 della legge fallimentare prevede che “La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati”; ed invece il Tribunale – precisava, ancora, il – aveva calcolato la decorrenza del termine Parte_1 annuale di cui sopra non dalla data del suo recesso dalla società ma da quella dell'iscrizione di tale recesso nel registro delle imprese, avvenuta il 28/9/23. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
Nella riunita procedura n.605/24 la interponeva reclamo avverso la sentenza di I grado eccependo CP_1 preliminarmente la violazione, da parte del Giudice delegato, del principio del contraddittorio giacché, a fronte dell'accertato mancato caricamento sul fascicolo telematico della comparsa di costituzione della controparte, detto Giudice, ormai all'udienza in cui la causa doveva essere trattenuta in decisione, anziché accordare in suo favore il chiesto rinvio al fine di predisporre adeguatamente le proprie difese, aveva concesso solo un differimento dell'udienza per un'ora. In secondo luogo deduceva l'ulteriore violazione del CP_1 contraddittorio dovuta alla mancata notifica del ricorso della creditrice e dell'udienza alla sua unica socia, ciò che avrebbe dovuto invece disporsi in aggiunta alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita ex art.10 della legge fallimentare presso la sede della società cancellata da meno di un anno. Nel merito, poi, quest'ultima si associava alle censure già su illustrate con riferimento al reclamo del Parte_1 aventi ad oggetto la dedotta maturata prescrizione dei crediti della CP_3
Si costituiva in entrambi i riuniti giudizi anche la deducendo, in relazione alle eccezioni di violazione CP_3 del contraddittorio mosse dalla in primo luogo che il tempo concesso dal Giudice alla difesa della CP_1 società era stato comunque sufficiente a consentirle di replicare alle argomentazione avversarie e, in secondo luogo, che laddove la procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale venga attuata entro un anno dalla cancellazione della società la relativa legittimazione passiva (accanto a quella del socio AR ove trattasi di una sas) permane sicché non è prevista alcuna necessità di notifica del ricorso ai soci della stessa.
Venendo poi alle censure svolte nel reclamo del la osservava anzitutto che non poteva Parte_1 CP_3 configurarsi alcun suo difetto di legittimazione in ragione dell'asserita intervenuta prescrizione dei suoi crediti
– questione, questa, posta anche dalla nel suo reclamo - giacché questi non erano affatto prescritti CP_1 essendo il relativo termine rimasto sospeso per tutta la durata della pregressa procedura concordataria e sino alla predisposizione del riparto da parte del liquidatore, in applicazione peraltro della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto: e poiché l'omologa del concordato preventivo era intervenuta il 28/7/14 ed il 7/12/22 essa aveva intimato alla debitrice il pagamento delle somme dovutele il termine decennale CP_3 di prescrizione non era decorso;
ed in ogni caso detto termine era stato non solo sospeso, ma anche interrotto dalla notifica da parte sua del precetto, avvenuta il 20/3/13, nonché dal successivo pignoramento del 3/6/13.
In secondo luogo la evidenziava la piena correttezza della sentenza impugnata laddove aveva CP_3 considerato che il termine annuale per pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale anche in estensione nei confronti del decorreva non dall'atto di recesso ma dalla sua iscrizione nel registro delle imprese Parte_1 essendo chiaro che sino a quest'ultimo momento i terzi non sono in condizione di conoscere il recesso e, se del caso, adottare tutte le iniziative a loro tutela ed aggiungeva che in ogni caso la aveva CP_1 mantenuto, anche dopo il recesso del reclamante, il suo nome nella sua denominazione sociale, circostanza che comporta di per sé la sua perdurante responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Ciò posto la concludeva quindi come sopra. CP_3
La Procura generale presso questa Corte d'Appello esprimeva le stesse argomentazioni già evidenziate con riguardo alle difese della , da una parte richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di CP_3
Cassazione in materia di sospensione, durante la procedura concordataria, dei termini di prescrizione sino all'approntamento del piano di riparto da parte del liquidatore, e, dall'altra, osservando che il termine annuale di cui all'art.147, comma 2, della legge fallimentare non può decorrere se non dall'iscrizione del recesso del socio nel registro delle imprese, posto che altrimenti detto recesso produce effetti solo nell'ambito societario, come previsto dall'art.2290 cc. La Procura concludeva quindi come sopra.
Ciò posto la Corte osserva che i riuniti reclami sono infondati.
Quanto anzitutto alla questione preliminare posta dalla e inerente la dedotta violazione, per Controparte_1
i motivi suindicati, del principio del contraddittorio da parte del Giudice delegato in I grado, la Corte ritiene che in concreto non si sia verificato alcun pregiudizio a carico della società reclamante: a fronte infatti delle doglianze dalla stessa espresse all'udienza del il Giudice delegato ha anzitutto concesso alle parti un'interruzione dell'udienza, della durata di circa 20 minuti secondo quanto indicato dalla stessa CP_1
in questa sede, al fine di consentire la consultazione del personale di cancelleria circa il mancato
[...] caricamento della memoria di replica della agli atti del fascicolo telematico;
preso poi atto del disguido CP_3 effettivamente verificatosi in tal senso, il Giudice delegato, pur non concedendo il rinvio dell'udienza richiesto dalla società, aveva differito la stessa udienza di un'ora per consentire all'Avv. Basile l'esame della memoria di controparte. Orbene è pur vero che si era trattato di un differimento comportante la concessione, in favore del predetto avvocato, di un lasso di tempo piuttosto breve ma deve anche considerarsi che tale difesa conosceva già le istanze e le argomentazioni della e doveva solamente esaminare gli eventuali nuovi CP_3 argomenti dalla stessa addotti;
e si trattava di sole 4 pagine, tendenzialmente valutabili compiutamente anche in un'ora. Ed invero la società reclamante non ha allegato in questa sede particolari circostanze idonee a far ritenere che la sua difesa, in quel lasso di tempo, non avesse potuto predisporre in modo adeguato una controreplica: la reclamante infatti non ha dedotto che la , in quella memoria di replica, avesse introdotto CP_3 argomenti completamente nuovi o particolarmente complessi, tali da richiedere un vero e proprio rinvio per controdedurre, né ha addotto sue particolari difficoltà nell'identificazione e valutazione delle fattispecie su cui si era pronunciata la Cassazione nelle due pronunce indicate, a sostegno delle sue tesi, dalla ricorrente. Del resto colgono nel segno le difese da quest'ultima svolte in questa sede, laddove ha sottolineato come in effetti la non ha indicato le tesi difensive che avrebbe potuto esplicitare qualora avesse avuto più Controparte_1 tempo a sua disposizione e la loro idoneità a condurre il Tribunale ad una diversa decisione, né infatti tesi diverse da quelle sostanzialmente già esposte dalla nella sua comparsa costitutiva in I grado sono CP_1 state esposte nemmeno in questo giudizio. Si ritiene, dunque, che il pur breve differimento dell'udienza concesso dal Giudice delegato non abbia in concreto arrecato alcun pregiudizio alla difesa della società reclamante.
Venendo ora all'ulteriore censura dalla stessa posta con riguardo all'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza anche all'unica socia deve osservarsi che la stessa è infondata. Controparte_5
Sul punto la Suprema Corte si è da tempo espressa con ampie argomentazioni osservando che “Questa Corte aveva già risolto il problema in esame, affermando, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il principio che la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., (novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi della L. Fall., art. 10, che la società sia dichiarata fallita se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato
a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo d'impugnazione
è esperibile, L. Fall., ex art. 18, da parte di chiunque vi abbia interesse (Cass. 5 novembre 2010 n. 22547).
Tale soluzione è ora avallata dalle sezioni unite, le quali, nel confermare la tesi dell'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, e nell'affermare che, con riguardo alle società di capitale, vi verifica una successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali limitatamente alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione a norma dell'art.2045 c.c., hanno tuttavia ribadito
l'eccezionalità della norma contenuta nella L. Fall., art. 10, che implica la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Si osserva a questo riguardo che la possibilità, espressamente contemplata dalla L. Fall., art. 10, che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), nonostante la sua cancellazione dal registro;
ed è inevitabile ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava. È una fictio iuris - si aggiunge - che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per
l'imprenditore persona fisica che sia dichiarato fallito entro l'anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi (Cass. sez. un. 12 marzo
2013 n. 6070)”. Tali principi, peraltro, sono stati ribaditi anche di recente, come emerge dall'esame della giurisprudenza citata anche dalla Procura generale (cfr. Cass. civ., sez.I, 3/2/23 n.3457). Correttamente pertanto la notifica in I grado non era stata effettuata anche alla socia nessuna disposizione CP_5 prevedendo l'obbligo di una tale notifica ai fini dell'integrità del contraddittorio.
Venendo ora al merito delle questioni oggetto di reclamo si condividono le argomentazioni del Tribunale in relazione alle valutazioni di sussistenza dei crediti della in quanto non prescritti. Il fallimento è stato CP_3 dichiarato all'esito della risoluzione, in data 6/5/22, della procedura concordataria – svoltasi sotto il vigore della precedente legge fallimentare - introdotta con ricorso del 26/9/13: parte reclamante ha dedotto la prescrizione dei crediti della ricorrente in quanto il relativo termine decennale sarebbe iniziato a decorrere alla data dell'avvenuta sottoscrizione delle transazioni fra le parti ossia il 18/5/12 ed il primo atto interruttivo sarebbe costituito dalla missiva in data 7/12/22 spedita dalla creditrice. Così tuttavia non è proprio in ragione dei principi richiamati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione citata dal Tribunale, della quale si condividono tutte le argomentazioni, che conducono ad affermare che il predetto termine di prescrizione era rimasto sospeso per tutta la durata del concordato poi risolto. A ben vedere, infatti, sarebbe un “non senso” ritenere che in pendenza della fase esecutiva del concordato i creditori non siano vincolati ad attendere gli esiti di tale procedura comportante di per sé una rimodulazione e dilazione di tutti i crediti anteriori al ricorso, rimodulazione e dilazione che non può non prevedere, per assolvere alla sua funzione, la temporanea inesigibilità di tutti i crediti coinvolti. Nella citata pronuncia della Corte di Cassazione viene chiarito, del resto, come tali conseguenze siano pienamente in linea con le disposizioni della legge fallimentare: ed invero
“Occorre a questo punto considerare che gli effetti del concordato possono essere di diversa natura e che tra essi rientra senz'altro quello che incide in senso dilatorio sul soddisfacimento della pretesa, rendendo temporaneamente inesigibile un credito non soggetto, in precedenza, a condizione o a termine. Come è stato sottolineato da questa Corte, l'art. 184 cit., nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema (Cass. 12 gennaio 2007, n. 578). In linea di principio, dunque, il credito concorsuale va soddisfatto in conformità delle previsioni del piano, in ragione dei riparti che siano in esso contemplati. 4.8. — Deve credersi che il cit. art. 2935 c.c. reagisca con la condizione di temporanea inesigibilità del credito. Non è di intralcio alla conclusione il fatto che la prescrizione abbia già iniziato a decorrere al momento dell'omologazione del concordato. E' vero, infatti, che l'art. 2935 c.c. disciplina la fattispecie della prescrizione che «comincia a decorrere» e che, pertanto, la norma Sez. I- RG 22155/2015 udienza pubblica 17.5.2022 9 sembrerebbe prendere in considerazione i soli ostacoli che si frappongono ab initio all'esercizio del diritto. La conclusione risulterebbe però inappagante, in quanto priverebbe di tutela il titolare nei casi in cui egli risulti impedito nell'esercizio del diritto da cause giuridiche sopravvenute (che insorgano, cioè, in una fase segnata dalla temporanea possibilità di far valere lo stesso). In realtà, l'art. 2935
c.c. trova applicazione anche in tale seconda ipotesi”. Ciò che è insito nel disposto di cui all'art.184 l.f. laddove al comma 1 era previsto che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”.
Del resto una diversa soluzione non potrebbe nemmeno argomentarsi sulla base del disposto di cui all'art.168, commi 1 e 2, l.f. laddove era previsto che “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese
e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (1). Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.”: tale disposizione infatti, per tutto quanto sopra argomentato circa la vincolatività del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese, non può comportare che l'effetto sospensivo della prescrizione in questione possa riguardare solo i creditori che avevano in precedenza posto in essere azioni esecutive o cautelari.
Infondate, infine, anche le censure del reclamante in ordine all'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale anche, in estensione, a carico del socio AR . L'art.147 della legge fallimentare Parte_1 prevede al comma 2 che “Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata”: orbene per quanto la norma non lo dica espressamente la decorrenza dell'anno non può che iniziare solo dal momento in cui i terzi, potendo conoscere il recesso del socio AR, siano in condizioni di valutare tempi e forme della tutela delle proprie ragioni creditorie, cosa che non sarebbe possibile ove il termine annuale in esame potesse spirare prima che eventuali creditori, che nulla possono sapere in ordine all'esistenza di un atto pubblico di recesso in assenza della relativa trascrizione, siano posti a conoscenza della situazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, maggiorati i compensi del 30% avendo l'avvocato della parte vittoriosa assistito la stessa contro più soggetti (che hanno spiegato difese in buona parte diverse).
p.q.m.
rigetta i riuniti reclami;
condanna e la alla rifusione delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali sostenute dalla , che si liquidano in euro 5.508,10 per Controparte_3 compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
da atto della sussistenza, a carico dei reclamanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, di cui al dpr n.115/02. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 15/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)